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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_2 rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: disoccupazione agricola
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2025 parte ricorrente esponeva di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Melicucco e di aver presentato, in data 06.03.2024 domanda all' di pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_2 agricola per l'anno 2023; lamentava che in data 12.06.2024 l' le comunicava la reiezione della domanda in CP_2 quanto “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale in data
25.07.2024, rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso rappresentava la sussistenza dei requisiti di legge per vedersi riconosciuta la prestazione richiesta essendo l'attività di lavoratore dipendente in agricoltura il suo lavoro prevalente.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, in veste di giudice del Lavoro e della Previdenza per sentire accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_2
Si costituiva in giudizio l che rilevava che, verificata la cancellazione in CCIAA CP_2
(del 06/03/2025) dell'impresa n. Rea RC 219338 - inattiva dalla costituzione - precedentemente considerata fonte della prevalenza del lavoro autonomo non agricolo sull'attività subordinata agricola, gli uffici competenti avevano accolto la domanda in data 19.6.2025.
Comprovava la circostanza allegando il provvedimento di liquidazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il difensore della ricorrente, in sede di note scritte di trattazione, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio.
Attese le dichiarazioni delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio, calcolati nei valori minimi della tabella di riferimento, esclusa la fase istruttoria e di trattazione, sono poste a carico del resistente per il principio della soccombenza virtuale, in considerazione della circostanza che il riconoscimento del diritto è successivo all'introduzione del ricorso, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 341,00, oltre CP_2 spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli avv.ti anticipanti che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 3 di 3
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 18 settembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, , rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
Pasquale e Stefano Pellegrino, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
( ) e Angela Laganà, in virtù di procura generale alle liti a CodiceFiscale_2 rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: disoccupazione agricola
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2025 parte ricorrente esponeva di essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Melicucco e di aver presentato, in data 06.03.2024 domanda all' di pagamento dell'indennità di disoccupazione CP_2 agricola per l'anno 2023; lamentava che in data 12.06.2024 l' le comunicava la reiezione della domanda in CP_2 quanto “iscritto come lavoratore autonomo non agricolo”.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale in data
25.07.2024, rimasto senza esito.
A fondamento del ricorso rappresentava la sussistenza dei requisiti di legge per vedersi riconosciuta la prestazione richiesta essendo l'attività di lavoratore dipendente in agricoltura il suo lavoro prevalente.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Palmi, in veste di giudice del Lavoro e della Previdenza per sentire accertare il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023, con conseguente condanna dell' all'erogazione della prestazione. CP_2
Si costituiva in giudizio l che rilevava che, verificata la cancellazione in CCIAA CP_2
(del 06/03/2025) dell'impresa n. Rea RC 219338 - inattiva dalla costituzione - precedentemente considerata fonte della prevalenza del lavoro autonomo non agricolo sull'attività subordinata agricola, gli uffici competenti avevano accolto la domanda in data 19.6.2025.
Comprovava la circostanza allegando il provvedimento di liquidazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il difensore della ricorrente, in sede di note scritte di trattazione, aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio.
Attese le dichiarazioni delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio, calcolati nei valori minimi della tabella di riferimento, esclusa la fase istruttoria e di trattazione, sono poste a carico del resistente per il principio della soccombenza virtuale, in considerazione della circostanza che il riconoscimento del diritto è successivo all'introduzione del ricorso, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
Pag. 2 di 3 - condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 341,00, oltre CP_2 spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli avv.ti anticipanti che ne hanno fatto richiesta.
Palmi, 19 settembre 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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