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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/12/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. 2657/2025 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. III^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa RI Elena Ballarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2657 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa da;
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec del difensore BAROFFIO ANDREA
ATTORE
CONTRO
(CF ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: )
[...] CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attrice “ 1) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento del sig.
[...]
in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto Controparte_1 sottoscritto in data 9/2/2023 e per l'effetto 2) DICHIARARE RISOLTO per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa. 3) CONDANNARE il sig. CP_1
al pagamento della somma di €. 10.370,00= oltre canoni a scadere fino alla risoluzione
[...] giudiziale del contratto, ovvero nella diversa somma minore o superiore che dovesse risultare in corso di causa. 4) CONDANNARE il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 al rilascio dell'immobile sito in Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio (VA), libero da
[...] persone e cose, fissando per l'esecuzione il termine minimo previsto dalla legge. 5)
CONDANNARE il sig. al pagamento dell'indennità di occupazione dalla Controparte_1 sentenza fino all'effettivo rilascio o in subordine che la stessa sia posta a carico solidale nei confronti dei resistenti. 6) CONDANNARE il sig. al pagamento delle spese Controparte_1 legali di causa oltre alle competenze e spese della domanda di mediazione per €. 609,84=.
Dichiarazione sul CU: il valore della causa è di €. 10.370,00= e pertanto sconta un contributo unificato di €. 237,00=.
In via istruttoria
Si chiede di ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli Controparte_1 di prova: 1) Vero che tra le parti è in essere contratto di locazione stipulato in data 1/2/2023 avente ad oggetto l'immobile di Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio? 2) Vero che l'ultimo bonifico fatto dal conduttore per €. 90,00= risale al 26/11/2024? 3) Vero che alla data del deposito del presente ricorso la morosità ammonta ad €. 10.370,00=? Si chiede di ammettersi interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data Controparte_2
21/3/2025 in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario in corpo all'Unep di Busto Arsizio dichiarava che il sig. in data anteriore alla notifica aveva abbandonato Controparte_1
l'immobile oggetto di causa? 2) Vero che il medesimo giorno si metteva in contatto con il legale di asserendo di voler continuare ad abitare l'immobile con la propria figlia non avendo Parte_1 altra sistemazione dove andare? “;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2025 la società ha evocato in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di Busto Arsizio il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato da questi ultimi nonché il pagamento
[...] dei canoni dovuti.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver concesso in locazione al sig. - con contratto di locazione ad Controparte_1 uso abitativo stipulato il 09/02/2023 e registrato il successivo 31/03/2023 presso l'AdE di Magenta al n. 1652 Serie 3T - l'immobile sito a Busto Arsizio (VA), Via Lodi n. 12, piano terra, composto da ingresso, un locale, bagno, antibagno e cantina e distinto al Catasto Fabbricati alla Sezione BO,
Foglio 5, Mappale 1136, Subalterno 501, Categoria A/3, Classe 4, Vani 3;
- che il sig. risulta moroso nel pagamento dell'importo di €. Controparte_1
10.370,00=, già detratti gli acconti corrisposti medio tempore;
- che in data 21/3/2025 la sig.ra contattava telefonicamente il difensore della società CP_2 sostenendo che si stava separando dal marito ed esternava la sua volontà di continuare Parte_1 ad abitare l'immobile con la propria figlia, senza tuttavia offrire delle garanzie concrete per il pagamento della locazione stante il suo stato di disoccupazione;
- che l'ultimo bonifico effettuato dal sig. risale al 26/11/2024 per €. Controparte_1
90,00. Pur a fronte di rituali notifiche, perfezionatesi a seguito di ricezione dell'avviso di ricevimento in data 10.09.2025 da parte sia del sig. che della sig.ra Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi non si costituivano in giudizio.
[...]
Deve essere pertanto dichiarata la loro contumacia.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2025 e definiva contestualmente la controversia con lettura della sentenza.
***
La domanda è in parte fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito evidenziati.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il creditore che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie la società attrice ha prodotto in giudizio il contratto di locazione sottoscritto dal sig. , datato 9.2.2023 e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Controparte_1
In tale contratto si precisa che la locazione è stata prevista per quattro anni con inizio al 1.2.2023 e termine al 30.01.2027 (cfr. doc. 1).
Il corrispettivo è stato fissato dalle parti in euro 5.400,00 annui oltre ad euro 2.400,00 a titolo di spese condominiali (per un importo totale pari ad euro 650,00 mensili).
Parte attrice ha altresì dedotto l'inadempimento della controparte, la quale, come emerge dai documenti depositati, non corrisponde più a decorrere dal mese di novembre 2024 gli importi dovuti per un totale, considerata la morosità pregressa, di euro 10.370,00 (cfr. doc. 2 e 3 del fascicolo dell'attrice)
La parte convenuta essendo rimasta contumace non ha contestato le allegazioni attore.
Al rigaurdo si osserva che stante la gravità dell'inadempimento (il mancato pagamento di oltre sette mensilità) va dichiarata la risoluzione del contratto. Peraltro, nel contratto di locazione prodotto le parti hanno previsto che il mancato pagamento anche di una sola rata può determinare la risoluzione del contratto. Conseguentemente il sig. deve essere Controparte_1 condannato a restituire l'immobile, nonché al pagamento dell'importo di euro 10.370,00 per canoni e spese non corrisposti.
Dalla documentazione versata in atti emerge, altresì, come sostenuto da parte attrice, che la sig.ra occupa l'immobile. La stessa infatti ha dichiarato all'Ufficiale Giudiziario di detenere CP_2 l'immobile personalmente a seguito dell'abbandono dell'abitazione da parte del sig. CP_1
(cfr. doc. 4 fascicolo attrice). L'Ufficiale Giudiziario attesta, infatti, di aver trovato, presso l'immobile in esame sito in Busto Arsizio, via Lodi nr. 12 la sig.ra Controparte_2
. Anche l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla sig.ra
[...] [...] presso l'indirizzo indicato. Controparte_2
Anche la sig.ra va pertanto condannata al rilascio Controparte_2 dell'immobile.
Non può essere, per contro, accolta la domanda di condanna di parte conveunta al pagamento dell'ìndennità di occupazione, qualificandosi come domanda futura e come tale ammissibile solo nelle ipotesi previste dal legislatore. Nel caso di specie non trova applicazione quanto previsto dall'art. 664 cpc , norma applicabile solo nell'ambito del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità.
Può essere fissato quale termine per il rilascio, avuto rigaurdo al fatto che la morosità persiste da oltre un anno, quello del 3 febbraio 2026.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore, come liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014. Deve altresì essere disposta, stante la natura obbligatoria del procedimento di mediazione, la refusione delle relative spese e compensi per euro 609,84.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore,
DICHIARA RISOLTO per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa.
CONDANNA al pagamento della somma di €. 10.370,00, oltre ai canoni a Controparte_1 scadere sino alla data odierna, oltre agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA e al rilascio dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito in Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio (VA), libero da persone e cose entro il 3.2.2026.
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice di pagamento dell'indennità di occupazione.
CONDANNA alla refusione a favore di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in €. 2.540,00 per compenso, euro 264,00 per spese e anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge, oltre alle competenze e spese della domanda di mediazione per €. 609,84.
Busto Arsizio, il 03/12/2025
Il Giudice
dott.ssa RI Elena Ballarini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
Sez. III^ Civile, nella persona del Magistrato Dott.ssa RI Elena Ballarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2657 del Ruolo Generale dell'anno 2025, promossa da;
(P.iva/CF ) in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 domiciliata elettivamente presso l'indirizzo pec del difensore BAROFFIO ANDREA
ATTORE
CONTRO
(CF ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F.: )
[...] CodiceFiscale_2
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attrice “ 1) ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento del sig.
[...]
in ordine al mancato pagamento dei canoni di locazione di cui al contratto Controparte_1 sottoscritto in data 9/2/2023 e per l'effetto 2) DICHIARARE RISOLTO per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa. 3) CONDANNARE il sig. CP_1
al pagamento della somma di €. 10.370,00= oltre canoni a scadere fino alla risoluzione
[...] giudiziale del contratto, ovvero nella diversa somma minore o superiore che dovesse risultare in corso di causa. 4) CONDANNARE il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 al rilascio dell'immobile sito in Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio (VA), libero da
[...] persone e cose, fissando per l'esecuzione il termine minimo previsto dalla legge. 5)
CONDANNARE il sig. al pagamento dell'indennità di occupazione dalla Controparte_1 sentenza fino all'effettivo rilascio o in subordine che la stessa sia posta a carico solidale nei confronti dei resistenti. 6) CONDANNARE il sig. al pagamento delle spese Controparte_1 legali di causa oltre alle competenze e spese della domanda di mediazione per €. 609,84=.
Dichiarazione sul CU: il valore della causa è di €. 10.370,00= e pertanto sconta un contributo unificato di €. 237,00=.
In via istruttoria
Si chiede di ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli Controparte_1 di prova: 1) Vero che tra le parti è in essere contratto di locazione stipulato in data 1/2/2023 avente ad oggetto l'immobile di Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio? 2) Vero che l'ultimo bonifico fatto dal conduttore per €. 90,00= risale al 26/11/2024? 3) Vero che alla data del deposito del presente ricorso la morosità ammonta ad €. 10.370,00=? Si chiede di ammettersi interrogatorio formale della sig.ra sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che in data Controparte_2
21/3/2025 in occasione dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario in corpo all'Unep di Busto Arsizio dichiarava che il sig. in data anteriore alla notifica aveva abbandonato Controparte_1
l'immobile oggetto di causa? 2) Vero che il medesimo giorno si metteva in contatto con il legale di asserendo di voler continuare ad abitare l'immobile con la propria figlia non avendo Parte_1 altra sistemazione dove andare? “;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.07.2025 la società ha evocato in giudizio avanti Parte_1 il Tribunale di Busto Arsizio il sig. e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
al fine di ottenere il rilascio dell'immobile occupato da questi ultimi nonché il pagamento
[...] dei canoni dovuti.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha dedotto:
- di aver concesso in locazione al sig. - con contratto di locazione ad Controparte_1 uso abitativo stipulato il 09/02/2023 e registrato il successivo 31/03/2023 presso l'AdE di Magenta al n. 1652 Serie 3T - l'immobile sito a Busto Arsizio (VA), Via Lodi n. 12, piano terra, composto da ingresso, un locale, bagno, antibagno e cantina e distinto al Catasto Fabbricati alla Sezione BO,
Foglio 5, Mappale 1136, Subalterno 501, Categoria A/3, Classe 4, Vani 3;
- che il sig. risulta moroso nel pagamento dell'importo di €. Controparte_1
10.370,00=, già detratti gli acconti corrisposti medio tempore;
- che in data 21/3/2025 la sig.ra contattava telefonicamente il difensore della società CP_2 sostenendo che si stava separando dal marito ed esternava la sua volontà di continuare Parte_1 ad abitare l'immobile con la propria figlia, senza tuttavia offrire delle garanzie concrete per il pagamento della locazione stante il suo stato di disoccupazione;
- che l'ultimo bonifico effettuato dal sig. risale al 26/11/2024 per €. Controparte_1
90,00. Pur a fronte di rituali notifiche, perfezionatesi a seguito di ricezione dell'avviso di ricevimento in data 10.09.2025 da parte sia del sig. che della sig.ra Controparte_1 Controparte_2
questi ultimi non si costituivano in giudizio.
[...]
Deve essere pertanto dichiarata la loro contumacia.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla precisazione delle conclusioni all'udienza del 03/12/2025 e definiva contestualmente la controversia con lettura della sentenza.
***
La domanda è in parte fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito evidenziati.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il creditore che agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie la società attrice ha prodotto in giudizio il contratto di locazione sottoscritto dal sig. , datato 9.2.2023 e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Controparte_1
In tale contratto si precisa che la locazione è stata prevista per quattro anni con inizio al 1.2.2023 e termine al 30.01.2027 (cfr. doc. 1).
Il corrispettivo è stato fissato dalle parti in euro 5.400,00 annui oltre ad euro 2.400,00 a titolo di spese condominiali (per un importo totale pari ad euro 650,00 mensili).
Parte attrice ha altresì dedotto l'inadempimento della controparte, la quale, come emerge dai documenti depositati, non corrisponde più a decorrere dal mese di novembre 2024 gli importi dovuti per un totale, considerata la morosità pregressa, di euro 10.370,00 (cfr. doc. 2 e 3 del fascicolo dell'attrice)
La parte convenuta essendo rimasta contumace non ha contestato le allegazioni attore.
Al rigaurdo si osserva che stante la gravità dell'inadempimento (il mancato pagamento di oltre sette mensilità) va dichiarata la risoluzione del contratto. Peraltro, nel contratto di locazione prodotto le parti hanno previsto che il mancato pagamento anche di una sola rata può determinare la risoluzione del contratto. Conseguentemente il sig. deve essere Controparte_1 condannato a restituire l'immobile, nonché al pagamento dell'importo di euro 10.370,00 per canoni e spese non corrisposti.
Dalla documentazione versata in atti emerge, altresì, come sostenuto da parte attrice, che la sig.ra occupa l'immobile. La stessa infatti ha dichiarato all'Ufficiale Giudiziario di detenere CP_2 l'immobile personalmente a seguito dell'abbandono dell'abitazione da parte del sig. CP_1
(cfr. doc. 4 fascicolo attrice). L'Ufficiale Giudiziario attesta, infatti, di aver trovato, presso l'immobile in esame sito in Busto Arsizio, via Lodi nr. 12 la sig.ra Controparte_2
. Anche l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla sig.ra
[...] [...] presso l'indirizzo indicato. Controparte_2
Anche la sig.ra va pertanto condannata al rilascio Controparte_2 dell'immobile.
Non può essere, per contro, accolta la domanda di condanna di parte conveunta al pagamento dell'ìndennità di occupazione, qualificandosi come domanda futura e come tale ammissibile solo nelle ipotesi previste dal legislatore. Nel caso di specie non trova applicazione quanto previsto dall'art. 664 cpc , norma applicabile solo nell'ambito del procedimento sommario di convalida di sfratto per morosità.
Può essere fissato quale termine per il rilascio, avuto rigaurdo al fatto che la morosità persiste da oltre un anno, quello del 3 febbraio 2026.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese processuali sostenute dall'attore, come liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014. Deve altresì essere disposta, stante la natura obbligatoria del procedimento di mediazione, la refusione delle relative spese e compensi per euro 609,84.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore,
DICHIARA RISOLTO per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione oggetto di causa.
CONDANNA al pagamento della somma di €. 10.370,00, oltre ai canoni a Controparte_1 scadere sino alla data odierna, oltre agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA e al rilascio dell'immobile Controparte_1 Controparte_2 sito in Via Lodi n. 12 a Busto Arsizio (VA), libero da persone e cose entro il 3.2.2026.
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice di pagamento dell'indennità di occupazione.
CONDANNA alla refusione a favore di Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio Parte_1 che si liquidano in €. 2.540,00 per compenso, euro 264,00 per spese e anticipazioni, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CP come per legge, oltre alle competenze e spese della domanda di mediazione per €. 609,84.
Busto Arsizio, il 03/12/2025
Il Giudice
dott.ssa RI Elena Ballarini