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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 263/2025 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18.10.2024, n. 2665 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Marco Peruggi del foro di Genova Parte_1 per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Bringiotti del foro di Genova CP_1 per mandato in atti;
APPELLATO
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 2665/2024 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Dott.ssa M.A. Di Lazzaro, pubblicata e comunicata a mezzo Pec in data 18/10/2024, attese le causali ed i punti di appello di cui al presente atto, richiamati e riportati tutti gli atti e verbali di causa: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio civile contratto in tra i Sigg.ri e , con ogni Parte_1 CP_1 conseguente pronunzia;
2) disporre a carico del Sig. un assegno CP_1 divorzile a favore della Sig.ra di euro 100,00 (cento) o nella misura, Parte_1 maggiore o minore, meglio ritenuta di Giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) respingere l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori di legge per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova, affermava di avere contratto CP_1 matrimonio con in data 21.07.1975. Dalla loro unione erano nati due figli Parte_1 entrambi economicamente autosufficienti. Si erano separati giudizialmente e dalla data dal provvedimento di separazione giudiziale (del 10.08.1988) non si erano più riconciliati ed erano stati autonomi dal punto di vista economico. Chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Si costituiva la quale concludeva, da un lato, associandosi alla Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da un altro lato, formulando CP_ domanda di condanna di al pagamento di una somma pari ad euro 100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile. A sostegno di tale domanda affermava che all'esito del giudizio di separazione, pronunciata con addebito al marito, era stato posto a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento per i figli che però non era mai stato versato.
Inoltre, affermava di essere solamente titolare di reddito di cittadinanza e di non poter lavorare a causa di gravi motivi di salute.
3. In sede di udienza presidenziale venivano confermate le condizioni già stabilite nel giudizio di separazione, in quanto erano ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile;
a seguito di istruzione documentale della causa e
2 di indagini di Polizia Tributaria, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda di assegno divorzile, compensava per metà le spese di lite e poneva l'altra metà delle spese a carico della Pt_1
4. Con atto di appello ha impugnato la decisione di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di condanna alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore concludendo per una parziale riforma della sentenza. Si è costituito l'appellato, contestando le argomentazioni avversarie e concludendo per la conferma della sentenza gravata. Entrambe le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 c.p.c. per la comparizione all'udienza in camera di consiglio del 17.09.2025.
RAGIONI DI DIRITTO
1. È necessario esaminare l'unico motivo di appello proposto da con il Parte_1 quale contesta il fatto che la sentenza del Tribunale non abbia né tenuto conto di un peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute avvenute negli ultimi anni né abbia valorizzato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
lamenta poi l'incompletezza delle indagini della Guardia di Finanza, circa l'ammontare del canone di CP_ locazione a suo carico, e la falsità delle dichiarazioni dello , circa l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere un canone di locazione.
Sul punto, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento. Occorre premettere che in punto di riconoscimento dell'assegno di divorzio – per il quale l'art. 5, comma 6, della l. 898 del 1970 richiede la sussistenza in capo all'ex coniuge istante dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive -
l'insegnamento dettato dalla Corte di cassazione (Sez.U., sent. 11.07.2018 n. 18287) prevede che il giudizio per la decisione sulla attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
1.1 Ciò posto, in primo luogo e alla luce di una richiesta comparazione delle condizioni economiche delle parti (si veda sul punto anche Cass. civ. ord. 30.08.2019, n. 21926), correttamente il Tribunale ha effettuato una valutazione delle situazioni economico- reddituali degli ex coniugi e ha rigettato la domanda di riconoscimento di assegno
3 divorzile in quanto ha ritenuto tali situazioni sostanzialmente equivalenti. Tale assunto resta condivisibile anche tenendo conto delle precisazioni effettuate in appello dalla riguardanti l'avvenuta maggiorazione del proprio canone di locazione a fronte Pt_1 di un invariato ammontare dell'assegno di inclusione dalla stessa percepito;
e ciò in quanto non è comunque presente uno squilibro effettivo e di non modesta entità rispetto alla condizione reddituale dell'appellato, ugualmente percettore di assegno INPS e titolare di un contratto di locazione abitativa.
1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda la funzione assistenziale dell'assegno divorzile
- che l'appellante reputa sia stata totalmente omessa in ogni valutazione compiuta dal
Tribunale - si ritiene, invero, che essa sia stata esaminata e correttamente esclusa. Orbene, il giudice di prime cure ha tenuto in considerazione il trascorrere di 36 anni tra la pronuncia di separazione e la proposizione della domanda di assegno divorzile e ha valorizzato (in conformità a quanto statuito da Cass. civ. sent. 22.09.2021, n. 25646) il fatto che la non ha mai goduto di alcun assegno da parte del marito. Peraltro, Pt_1 nel corroborare tale motivazione, la Corte rileva che in presenza di un intervallo temporale così ampio deve considerarsi venuto meno quel vincolo di solidarietà tra coniugi, posto dalla giurisprudenza alla base della funzione assistenziale attribuita all'assegno di divorzio.
2. Circa le spese di lite del presente grado di giudizio - effettuata una valutazione complessiva, considerata la natura della causa e i rapporti tra le parti – si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18.10.2024, n. 2665, promossa da:
- Parte_1
- Appellante contro
- CP_1
-Appellato
Così decide:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 di primo grado;
4 - compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, la parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Genova, camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
R.G. 263/2025 riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Laura Casale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18.10.2024, n. 2665 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Marco Peruggi del foro di Genova Parte_1 per mandato in atti;
APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Bringiotti del foro di Genova CP_1 per mandato in atti;
APPELLATO
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 2665/2024 emessa dal Tribunale di Genova, nella persona del Giudice Dott.ssa M.A. Di Lazzaro, pubblicata e comunicata a mezzo Pec in data 18/10/2024, attese le causali ed i punti di appello di cui al presente atto, richiamati e riportati tutti gli atti e verbali di causa: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio civile contratto in tra i Sigg.ri e , con ogni Parte_1 CP_1 conseguente pronunzia;
2) disporre a carico del Sig. un assegno CP_1 divorzile a favore della Sig.ra di euro 100,00 (cento) o nella misura, Parte_1 maggiore o minore, meglio ritenuta di Giustizia;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: 1) respingere l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza gravata. 3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022), oltre spese e oneri accessori di legge per il doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO
1. Con ricorso al Tribunale di Genova, affermava di avere contratto CP_1 matrimonio con in data 21.07.1975. Dalla loro unione erano nati due figli Parte_1 entrambi economicamente autosufficienti. Si erano separati giudizialmente e dalla data dal provvedimento di separazione giudiziale (del 10.08.1988) non si erano più riconciliati ed erano stati autonomi dal punto di vista economico. Chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Si costituiva la quale concludeva, da un lato, associandosi alla Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da un altro lato, formulando CP_ domanda di condanna di al pagamento di una somma pari ad euro 100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile. A sostegno di tale domanda affermava che all'esito del giudizio di separazione, pronunciata con addebito al marito, era stato posto a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento per i figli che però non era mai stato versato.
Inoltre, affermava di essere solamente titolare di reddito di cittadinanza e di non poter lavorare a causa di gravi motivi di salute.
3. In sede di udienza presidenziale venivano confermate le condizioni già stabilite nel giudizio di separazione, in quanto erano ritenuti insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile;
a seguito di istruzione documentale della causa e
2 di indagini di Polizia Tributaria, il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettava la domanda di assegno divorzile, compensava per metà le spese di lite e poneva l'altra metà delle spese a carico della Pt_1
4. Con atto di appello ha impugnato la decisione di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di condanna alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore concludendo per una parziale riforma della sentenza. Si è costituito l'appellato, contestando le argomentazioni avversarie e concludendo per la conferma della sentenza gravata. Entrambe le parti hanno depositato note scritte ex art. 127 c.p.c. per la comparizione all'udienza in camera di consiglio del 17.09.2025.
RAGIONI DI DIRITTO
1. È necessario esaminare l'unico motivo di appello proposto da con il Parte_1 quale contesta il fatto che la sentenza del Tribunale non abbia né tenuto conto di un peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute avvenute negli ultimi anni né abbia valorizzato la funzione assistenziale dell'assegno divorzile;
lamenta poi l'incompletezza delle indagini della Guardia di Finanza, circa l'ammontare del canone di CP_ locazione a suo carico, e la falsità delle dichiarazioni dello , circa l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere un canone di locazione.
Sul punto, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e non meriti accoglimento. Occorre premettere che in punto di riconoscimento dell'assegno di divorzio – per il quale l'art. 5, comma 6, della l. 898 del 1970 richiede la sussistenza in capo all'ex coniuge istante dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive -
l'insegnamento dettato dalla Corte di cassazione (Sez.U., sent. 11.07.2018 n. 18287) prevede che il giudizio per la decisione sulla attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
1.1 Ciò posto, in primo luogo e alla luce di una richiesta comparazione delle condizioni economiche delle parti (si veda sul punto anche Cass. civ. ord. 30.08.2019, n. 21926), correttamente il Tribunale ha effettuato una valutazione delle situazioni economico- reddituali degli ex coniugi e ha rigettato la domanda di riconoscimento di assegno
3 divorzile in quanto ha ritenuto tali situazioni sostanzialmente equivalenti. Tale assunto resta condivisibile anche tenendo conto delle precisazioni effettuate in appello dalla riguardanti l'avvenuta maggiorazione del proprio canone di locazione a fronte Pt_1 di un invariato ammontare dell'assegno di inclusione dalla stessa percepito;
e ciò in quanto non è comunque presente uno squilibro effettivo e di non modesta entità rispetto alla condizione reddituale dell'appellato, ugualmente percettore di assegno INPS e titolare di un contratto di locazione abitativa.
1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda la funzione assistenziale dell'assegno divorzile
- che l'appellante reputa sia stata totalmente omessa in ogni valutazione compiuta dal
Tribunale - si ritiene, invero, che essa sia stata esaminata e correttamente esclusa. Orbene, il giudice di prime cure ha tenuto in considerazione il trascorrere di 36 anni tra la pronuncia di separazione e la proposizione della domanda di assegno divorzile e ha valorizzato (in conformità a quanto statuito da Cass. civ. sent. 22.09.2021, n. 25646) il fatto che la non ha mai goduto di alcun assegno da parte del marito. Peraltro, Pt_1 nel corroborare tale motivazione, la Corte rileva che in presenza di un intervallo temporale così ampio deve considerarsi venuto meno quel vincolo di solidarietà tra coniugi, posto dalla giurisprudenza alla base della funzione assistenziale attribuita all'assegno di divorzio.
2. Circa le spese di lite del presente grado di giudizio - effettuata una valutazione complessiva, considerata la natura della causa e i rapporti tra le parti – si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Genova, pubblicata in data 18.10.2024, n. 2665, promossa da:
- Parte_1
- Appellante contro
- CP_1
-Appellato
Così decide:
- respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 di primo grado;
4 - compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, la parte appellante è tenuta al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.
Genova, camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente estensore dott. Marcello Arturo Castiglione
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