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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
nato il [...] a [...] residente in [...]
53 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Nomentana n. 63 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ di Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare l'insussistenza dell'indebito e
l'infondatezza della richiesta di restituzione formulata dall' in data 20.11.2024, in quanto CP_1 illegittima e infondata
Conseguentemente
Condannare l' alla restituzione in favore della ricorrente delle somme eventualmente CP_1 trattenute”.
Ha sostegno della domanda deduceva che, in data 20.11.2024, l' , inviava una comunicazione di CP_1 rideterminazione della prestazione sulla base dei redditi per l'anno 2022, contestando la percezione di somme indebito, per un importo di Euro 7.777,88, e che il relativo ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale non aveva dato esito positivo per cui si era reso adire l'Intestato Ufficio, CP_1 rassegnando le conclusioni di cui sopra. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' CP_2
assumendo che, in data 26.3.2025, era stato adottato il provvedimento di annullamento
[...] dell'indebito in autotutela.
Con le note scritte per l'odierna udienza del 9.12.2025 anche parte ricorrente ha richiesto la cessata materia chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Le parti hanno, quindi, concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto
In materia di governo delle spese processuali, occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all' il quale CP_1 riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto, in data 26.3.2025, al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione ed iscrizione a ruolo del ricorso del 17.2.2025.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M. n.147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in Euro 857,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti