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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/08/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1955/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con l' avv.to Beniamino Nordio
- ricorrente -
contro
➢ Controparte_1
[...]
➢ Controparte_2
- contumaci - in punto: accertamento rapporto - differenze retributive;
decisa all' udienza del 6.8.2025
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data il 25.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio avanti il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro nei confronti di :
➢ PIZZERIA RISTORANTE VENEZIA SRLS (P.IVA/C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante in carica pro tempore con sede legale in Mestre (VE), Via Diaz n.1
➢ (P.IVA: ) in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 con sede in Marghera (VE), in Via Rizzardi n. 60
➢ (C.F: ) nato il [...] a [...] ivi residente in [...] C.F._1 CP_2
Marco n.55 per ottenere l' accertamento dello svolgimento di lavoro in parte irregolare e il pagamento di differenze retributive.
Ha agito allegando :
- di avere lavorato presso l'esercizio commerciale di Via Rizzardi n. 60 a Marghera (Ristorante-Pizzeria)
a far data dall' 1.11.2022 con mansioni di cuoco per 9-10 ore al giorno e per 6 giorni alla settimana
(riposo il martedì), venendo formalmente assunto solo in data 21.11.22 inquadrato al IV livello del
CCNL di categoria;
- di avere osservato il seguente orario di lavoro: 10:00-14:30 + 17:30-23:00 per una media di 10 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e un giorno di riposo settimanale;
- di avere ricevuto nel periodo lavorato “a nero”, ossia fino al 20.11.2022, il pagamento della somma di € 50,00 per ogni singola giornata lavorata e per la restante parte della mensilità di novembre, ovvero dal 21/11 alla fine del mese, come da IN;
- di avere poi lavorato nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, senza essere tuttavia retribuito;
- di essersi a gennaio 2023 confrontato più volte con il titolare , il quale gli diceva che Controparte_1
a breve sarebbe subentrata altra società e che pazientasse ancora un attimo per i pagamenti;
- di non essere stato in realtà più retribuito e di avere dunque il 13.2.2023 presentato dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle competenze di dicembre e gennaio e mancato riconoscimento e pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte
Tanto esposto, agisce verso la e quale nuova società alla stessa Controparte_2
subentrata a seguito di cessione di azienda , formalmente titolari della gestione della CP_1
trattoria, e, soprattutto, nei confronti di indicato quale effettivo datore di lavoro, Controparte_1
di fatto gestore dell' esercizio commerciale, sempre occupatosi di tutto (predisposizione dei turni di lavoro, disposizioni ai dipendenti, organizzazione del lavoro, acquisto generi alimentari, collaboratore all'interno dell'esercizio sia in sala che in cucina, ed altresì alla cassa), formulando le seguenti conclusioni di merito:
1) accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 1° novembre 2022 con inquadramento al IV livello del CCNL di categoria in capo alla
Società per tutte le ragioni di cui sopra e per l'effetto costituirsi Controparte_2
suddetto rapporto di lavoro subordinato da tale data o da differente data di giustizi e/o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
2) accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di fatto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 9.2.23 in favore di ovvero che vi è stato un trasferimento del rapporto di lavoro ex art. Controparte_1
2112 c.c. in capo a quest'ultima a far data dal 9.2.23 e con cessazione, di fatto e di diritto, del rapporto
a far data dal 13.2.23, giorno in cui il ricorrente ha rassegnato le dimissioni per giusta causa ex art. 2119
c.c. e per l'effetto costituirsi suddetto rapporto di lavoro subordinato da tale data e fino alla data di dimissioni;
3) accertarsi e dichiararsi per l'intera durata del rapporto di lavoro (da 1.11.22 e fino al 13.2.23) l'unicità del centro del rapporto datoriale in capo al NO , unico ed effettivo titolare del Controparte_1
rapporto di lavoro e della organizzazione del lavoro ed amministrazione delle due società per tutte le ragioni di cui sopra;
4) accertarsi e dichiararsi le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c. del ricorrente e il conseguente diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per tutte le ragioni di cui sopra;
5) accertarsi e dichiararsi lo svolgimento di lavoro straordinario nonché il mancato pagamento integrale delle retribuzioni dovute al ricorrente per un importo complessivo di: - € 10.130,48 in capo al NO
in solido con la società e la minor somma di € 6.414,10 in solido (€ Controparte_1 Controparte_1
10.130,48 - € 3.716,38) in capo alla società che formalmente ha stipulato il contratto di lavoro con il ricorrente, Controparte_2
6) per l'effetto di tutti i punti che precedono accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento di differenze retributive e per l'effetto condannare in solido tra loro:
- € 10.130,48 in capo al NO in solido con la società Controparte_1 Controparte_1
- € 6.414,10 (€ 10.130,48 - € 3.716,38) in capo alla società che formalmente ha stipulato il contratto di lavoro con il ricorrente, ovvero la differente maggiore o minore somma Controparte_2
di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra nonché il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio di cui si chiede la distrazione essendo il sottoscritto antistatario”.
In contumacia di tutti e tre i convenuti, la causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e testi, indi all' odierna udienza è stata discussa e all' esito trattenuta in decisione.
MOTIVI
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei verbali delle prove orali ( testi e interpello di CP_1
) assunte nel parallelo giudizio 2017/2023 RG promosso nei confronti dei medesimi odierni
[...] convenuti , e , anche in quel Controparte_1 CP_1 Controparte_2
giudizio contumaci, da , nonchè con assunzione a teste all' udienza 1.7.2025 Persona_1
dello stesso , che ha dichiarato: “ Ho lavorato senza regolarizzazione presso la Persona_1
trattoria/pizzeria all' insegna “Da Ciano” ubicata in Marghera via Rizzardi 60, da gennaio 2021 ad CP_2 aprile 2023 e ho azionato accertamento di sussistenza del rapporto di lavoro, risarcimento del danno per un infortunio e pagamento di differenze retributive con ricorso RG 2017/2023 . Il ricorrente ha lavorato presso il medesimo locale come cuoco dall' 1.11.22, nel primo periodo senza contratto, e ha cessato nel periodo ricompreso tra un mio infortunio l' 1.1.2023 e il 24 febbraio 2023, quando ho ripreso il lavoro dopo l' assenza per tale infortunio non era piu' lì ; un collega che lavorava come lavapiatti mi ha detto che se ne era andato in quanto non lo pagavano piu'; ha dunque lavorato quasi sempre quando il ristorante era gestito dalla Pizzeria Ristorante Venezia srl. Il suo orario era dalle 10 alle 15,30 e poi dalle
17,30 alle 22,30/23 per sei gg a settimana con giorno di riposo il lunedì. Era che comandava a CP_1
un pò tutto il personale, anche la che era l' impiegata e nel contempo dava una mano anche in sala. stesso aveva inoltre a che fare con i fornitori che venivano pagati con i soldi del conto della CP_1
società tramite bonifici di cui si occupava materialmente la ma su disposizioni di stesso. CP_1
Faceva lui la spesa (generi alimentari) usando la sua macchina e la sua carta di credito personale
Formalmente l' amministratore era , figlio di che era il pizzaiolo e ad un certo punto Testimone_1 Pt_2
nel corso del 2022 ha trovato un lavoro come autista e se ne è andato via. Erano e CP_1 Per_3
che si occupavano di assunzioni, colloqui, procedimenti disciplinari, facevano un po' tutto loro
[...]
due “ .
Si tratta dell' unica deposizione introdotta dal ricorrente, il cui difensore all' esito dell' assunzione all' udienza 1.7.2025 ha, infatti, dichiarato di non avere individuato gli ulteriori testi, indicati in ricorso con i soli nomi di battesimo ( , , , e ). Per_4 Per_6 Per_7 Per_3
Da tale deposizione di è provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte Persona_1
del ricorrente nei termini prospettati in ricorso, mentre alla luce del complesso dell' acquisito piu' ampio materiale probatorio raccolto nella causa RG 2017/2023, trattata e decisa dal medesimo scrivente giudicante, va esclusa l' imputabilità del rapporto di lavoro a . Controparte_1
Vanno al riguardo richiamate, e utilizzate ex art 118 comma 1 disp att cpc, le seguenti argomentazioni svolte nella sentenza n. 423/2025 con cui tale giudizio RG 2017/2023 è stato deciso:
“Quanto alla, spinosa, questione della riferibilità di tale rapporto sotto il profilo della legittimazione passiva sostanziale, in base alle visure camerali allegate al ricorso docc 1 e 8 risulta che la trattoria- pizzeria oggetto di causa, ubicata in via Rizzardi 60 di Marghera, è stata gestita:
- la Pizzeria Ristorante Venezia s.r.l. con proprietario e amministratore unico tale indicato in ricorso come malavitoso) – visura doc 8 ric;
Persona_8 - ente dell' azienda per effetto di atto notarile 11.11.22 del notaio
[...]
, costituita il 20.10.22 e in concreto operativa dal Persona_9 oprietario e soci 23 tale e dal Persona_10
25.9.2023 , nato nel 2003, e (indicat mera Persona_11 Controparte_3 prestano
Dunque l'attività lavorativa del ricorrente, confermata dai testi come in concreto prestata fino all' infortunio dell' 1.1.2023, è stata svolta a favore della Pizzeria Ristorante Venezia s.r.l. cui la Vesuvio srl è subentrata il 9.2.2023, dunque dopo la cessazione del rapporto.
L' assunto attoreo di responsabilità diretta in capo a persona fisica quale asserito reale Controparte_1
(effettivo) datore di lavoro non è supportato da risc ieno e certo.
E' ben vero che parte dei testi lo ha indicato come “titolare” dell' impresa, ma delle deposizioni nel loro complesso risulta che lo stesso operava non già in proprio, ma quale dipendente con mansioni di cuoco (in effetti tale, quanto alla Vesuvio srl come da LUL allegato al verbale di accertamento ITL) assegnatario al piu' di compiti di coordinamento e addetto alla consegna degli stipendi . so di interrogatorio ha confermato di avere lavorato sia per CP_1 Controparte_2
c sempre come dipendente con mansioni di cuoco e resp
[...] CP_1
L' esercizio in proprio di poteri di gestione e decisionali tali da fondarne la qualifica di effettivo datore di lavoro non è provato.
E infatti, da to, quanto all' ultimo periodo, di gestione dell' attività da parte della Vesuv deposizioni i poteri di coordinamento del personale erano esercitati dal CP_1 su delega d , o per l' intero periodo mancano precisi riscontri Controparte_3 configurabilità i o della figura di imprenditore di fatto occulto. CP_1
Difetta infatti la prova circa lo svolgimento in modo effettivo e continuativo dell' attività economica, assumendo decisioni strategiche e organizzative, e quanto ai requisiti per la qualifica di datore di lavoro circa un potere di vigilanza e controllo sull'operato dei lavoratori e disciplinare, consistente nell'irrogazione di sanzioni”.
Le puntualizzazioni svolte all'odierna udienza di discussione dal difensore attoreo non portano a diversa valutazione.
E infatti, è ben vero che il locale in questione è nato come trattoria “ Da Ciano” dove Ciano indica il
, ma il riferimento al suo appellativo ben si giustifica con il fatto, pacifico, che si è trattato per CP_1
moltissimo tempo del cuoco unico fisso della trattoria.
E' ben vero altresì che dalla visura della doc 9 e 10 ric emerge che di tale società CP_1 CP_3
è stata amministratrice dal 22 novembre 2022 e poi nuovamente dal 22.7.2023, e tuttavia l'
[...]
avvenuta prima nomina il 22.11.2022 pochi giorni dopo la sottoscrizione, il 16.11.2022, dell' acquisto dell' azienda in capo alla dalla da parte di CP_1 Controparte_2 Persona_10
costituisce elemento neutro, essendo il stesso rimasto comunque nel prosieguo socio Per_10
unico, e ben potendo la essergli effettivamente subentrata nell' amministrazione all' esito dell' CP_3
acquisizione dell' acquisizione dell' azienda
Così come non dirimente risulta il fatto che all' epoca della cessione amministratore della
[...]
fosse , figlio di , e che quest' ultimo abbia poi operato come Controparte_2 Testimone_1 CP_4 dipendente della , ben potendo avere il giovane svolto il ruolo di amministratore e il padre di CP_1
dipendente .
Parimenti non dirimente è, infine, il fatto che la fosse dedita all' abuso di sostanze alcoliche, CP_3
avendo comunque i testi , sentiti nella causa RG 2017/2023 all' udienza 25.3.2025 Tes_2 Persona_3
(vd acquisito verbale), dichiarato che operava su delega della stessa. CP_1
Va dunque sì accertata la decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento al IV livello del CCNL di categoria ( = Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Pubblici esercizi, ristorazione e turismo”) fin dall' 1.11.2022 con cessazione il 13.2.23 a seguito di dimissioni per giusta causa (doc 4 ric), costituita dal mancato pagamento delle competenze di dicembre e gennaio e mancato riconoscimento e pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte.
Il rapporto va, tuttavia, imputato alla , e così anche le differenze Controparte_2 retributive, tenendo conto in punto quantum, in base a quanto espressamente riconosciuto nell' atto introduttivo, che il ricorrente per l' attività svolta nei primi 20 giorni ante regolarizzazione, ossia dall' 1 al 20 novembre 2022, ha percepito € 50 al giorno per ogni giornata
Considerato che la Vesuvio srl, da un lato, da visura aggiornata il 25.3.2024 risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese, e si tratta pertanto di soggetto giuridico non piu' esistente per sopravvenuta estinzione, dall' altro in ogni caso non risulta essere mai subentrata alla
[...]
nel rapporto di lavoro del ricorrente, anche le differenze retributive per tutto il Controparte_2 periodo fino ad inizio febbraio 2023 sono a carico della medesima Pizzeria Ristorante Venezia srl, e vanno dunque riconosciute per euro € 6.414,10 (€ 10.130,48 - € 3.716,38) come da conteggio contenuto in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza - liquidazione come in dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigettata ogni ulteriore domanda, accerta la sussistenza tra il ricorrente e la Controparte_2
(P.IVA/C.F. 04577480272) dall' 1.11.2022 al 9.2.2023 di un rapporto di lavoro a tempo
[...]
indeterminato avente ad oggetto mansioni corrispondenti al IV livello del Contratto Collettivo
Nazionale del Lavoro “Pubblici esercizi, ristorazione e turismo”;
2. condanna per l' effetto la medesima a corrispondere al Controparte_2
ricorrente per differenze retributive euro € 6.414,10 oltre accessori e a rifondere allo stesso le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori con distrazione favore del difensore antistatario avv.to Beniamino Nordio. Così deciso in Venezia – udienza 6.8.2025 .
Il Giudice