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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 774/2023 R.G. promossa
DA
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Romeo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: appello – qualifica superiore e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3172/23 dell'11.7.23 il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, con il quale questi – premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell
[...]
dal 6 marzo 2000 al Controparte_1
28 gennaio 2018, data del suo pensionamento, con la qualifica di impiegato di
5° livello del CCNL di categoria – avendo in concreto svolto le mansioni di portiere e centralinista, a suo dire riconducibili al 3° livello del CCNL di settore, chiedeva la corresponsione di € 117.510,85 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione delle mansioni effettivamente espletate.
Il primo giudice, verificato che il rapporto intercorrente tra le parti era qualificabile come rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 52 del D.Lgs.
n.165/2001 e, atteso che l'espletamento di mansioni superiori non poteva dar luogo al diritto al superiore inquadramento, bensì soltanto al diritto alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti sollevata dall'ente resistente, rilevando l'assenza di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale anteriori alla notifica del ricorso introduttivo.
In particolare, il giudice rilevava che il ricorso introduttivo era stato notificato il 14.2.2023 e che tutti i crediti pretesi dal ricorrente erano anteriori al 14.2.2018; sebbene il avesse allegato in seno al ricorso di avere Pt_1
già chiesto le differenze retributive oggetto di causa in data 24 aprile 2015, di tale allegazione non aveva fornito prova alcuna.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 15.9.2023; l'appellato resisteva al gravame.
La causa era decisa in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduce la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., osservando che la proposizione di una domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione, che resta sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, per cominciare a decorrere ex novo da tale data.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'ultimo atto interruttivo non era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 14 febbraio 2023), ma dalla proposizione, in data 24 aprile 2015, di un precedente ricorso dinanzi al
Tribunale del lavoro di Catania (R.G. n. 4076/2015), volto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e, tra le altre cose, delle differenze retributive dovute.
Tale procedimento, conclusosi con sentenza divenuta definitiva il 10 maggio
2022, che aveva omesso di pronunciare sulla domanda di differenze retributive, riconoscendo solo il diritto al risarcimento del danno, aveva sospeso per tutta la sua durata il termine di prescrizione. Il giudice di primo grado, quindi, aveva erroneamente dichiarato prescritte le pretese creditorie anteriori al 14 febbraio
2018, omettendo di considerare l'efficacia interruttiva e sospensiva del precedente giudizio.
2. L'appello è infondato.
Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che il non Pt_1
aveva dato la prova di avere già richiesto le differenze retributive oggetto di causa in data 24 aprile 2015, essendosi egli limitato a produrre la sentenza emessa dal Tribunale di Catania l'11.11.2021 nel procedimento n. 4076/2015
RG, introdotto con il ricorso depositato il 22.4.2015. Non avendo l'appellante prodotto il ricorso introduttivo, nemmeno nel presente grado di giudizio,
l'oggetto di quel procedimento può ricavarsi unicamente dalla sentenza che lo ha definito, nella quale il Tribunale ha così circoscritto le domande proposte dal : “Con ricorso depositato in data 22.4.2015, il ricorrente indicato Pt_1
in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di avere lavorato alle dipendenze dell' resistente sin dal 06 marzo 2000, con la qualifica di portiere, operaio CP_1
qualificato di V livello, area tecnico amministrativa, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che, a partire dal
06/03/2000 al 19/03/2015 (scadenza ultimo contratto prima della proposizione del ricorso) aveva di fatto lavorato senza apprezzabile soluzione di continuità, per I I mesi l'anno; di avere dunque prestato attività lavorativa, "senza sostanziali soluzioni di continuità", "per far fronte" agli ordinari "compiti funzionali ed istituzionali dell'Ente", "stante I 'insufficienza numerica di personale in organico", e non già per soddisfare "un 'esigenza transitoria e temporanea".
Sulla scorta di tali premesse ed assunta la nullità delle clausole appositive del termine, il ricorrente ha chiesto al Giudice adito di: dichiarare la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti e, conseguentemente, dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso con l' resistente è a tempo CP_1
indeterminato sin dal 06/03/2000', ordinare all'Ente convenuto di procedere alla ricostruzione della propria carriera dal punto di vista giuridico ed economico/previdenziale; condannare l'Ente resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 1832010”.
Le uniche differenze retributive chieste in quel giudizio, quindi, erano quelle maturate in forza della chiesta ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico pe effetto dell'illegittima successione dei contratti a tempo determinato, mentre nessuna domanda di riconoscimento del diritto ad inquadramento superiore e conseguenti differenze maturate rispetto al trattamento economico ricevuto è stata ivi proposta.
In definitiva, in difetto della produzione del ricorso introduttivo del procedimento n. 4076/2015 RG non può ritenersi – e anzi sulla base degli atti prodotti deve escludersi - che i crediti oggetto dell'odierno giudizio siano stati già oggetto di domanda, con effetto interruttivo del termine e sospensione del suo decorso ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. fino al momento della definizione della causa con sentenza definitiva.
3. Deve quindi confermarsi la pronuncia di prescrizione dei crediti fatti valere nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia (€
117.510,85).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto (se dovuto) per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.160,00 oltre spese forfettarie 15%.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del
19 giugno 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 774/2023 R.G. promossa
DA
( rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Romeo, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
Appellato
OGGETTO: appello – qualifica superiore e differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3172/23 dell'11.7.23 il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto dall'odierno appellante, con il quale questi – premesso di aver prestato servizio alle dipendenze dell
[...]
dal 6 marzo 2000 al Controparte_1
28 gennaio 2018, data del suo pensionamento, con la qualifica di impiegato di
5° livello del CCNL di categoria – avendo in concreto svolto le mansioni di portiere e centralinista, a suo dire riconducibili al 3° livello del CCNL di settore, chiedeva la corresponsione di € 117.510,85 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione delle mansioni effettivamente espletate.
Il primo giudice, verificato che il rapporto intercorrente tra le parti era qualificabile come rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 52 del D.Lgs.
n.165/2001 e, atteso che l'espletamento di mansioni superiori non poteva dar luogo al diritto al superiore inquadramento, bensì soltanto al diritto alle differenze retributive connesse alle mansioni effettivamente svolte, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti sollevata dall'ente resistente, rilevando l'assenza di atti interruttivi del decorso del termine quinquennale anteriori alla notifica del ricorso introduttivo.
In particolare, il giudice rilevava che il ricorso introduttivo era stato notificato il 14.2.2023 e che tutti i crediti pretesi dal ricorrente erano anteriori al 14.2.2018; sebbene il avesse allegato in seno al ricorso di avere Pt_1
già chiesto le differenze retributive oggetto di causa in data 24 aprile 2015, di tale allegazione non aveva fornito prova alcuna.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 15.9.2023; l'appellato resisteva al gravame.
La causa era decisa in data 19 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
Deduce la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., osservando che la proposizione di una domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del termine di prescrizione, che resta sospeso fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza, per cominciare a decorrere ex novo da tale data.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'ultimo atto interruttivo non era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta il 14 febbraio 2023), ma dalla proposizione, in data 24 aprile 2015, di un precedente ricorso dinanzi al
Tribunale del lavoro di Catania (R.G. n. 4076/2015), volto al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e, tra le altre cose, delle differenze retributive dovute.
Tale procedimento, conclusosi con sentenza divenuta definitiva il 10 maggio
2022, che aveva omesso di pronunciare sulla domanda di differenze retributive, riconoscendo solo il diritto al risarcimento del danno, aveva sospeso per tutta la sua durata il termine di prescrizione. Il giudice di primo grado, quindi, aveva erroneamente dichiarato prescritte le pretese creditorie anteriori al 14 febbraio
2018, omettendo di considerare l'efficacia interruttiva e sospensiva del precedente giudizio.
2. L'appello è infondato.
Correttamente il giudice di primo grado ha rilevato che il non Pt_1
aveva dato la prova di avere già richiesto le differenze retributive oggetto di causa in data 24 aprile 2015, essendosi egli limitato a produrre la sentenza emessa dal Tribunale di Catania l'11.11.2021 nel procedimento n. 4076/2015
RG, introdotto con il ricorso depositato il 22.4.2015. Non avendo l'appellante prodotto il ricorso introduttivo, nemmeno nel presente grado di giudizio,
l'oggetto di quel procedimento può ricavarsi unicamente dalla sentenza che lo ha definito, nella quale il Tribunale ha così circoscritto le domande proposte dal : “Con ricorso depositato in data 22.4.2015, il ricorrente indicato Pt_1
in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di avere lavorato alle dipendenze dell' resistente sin dal 06 marzo 2000, con la qualifica di portiere, operaio CP_1
qualificato di V livello, area tecnico amministrativa, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che, a partire dal
06/03/2000 al 19/03/2015 (scadenza ultimo contratto prima della proposizione del ricorso) aveva di fatto lavorato senza apprezzabile soluzione di continuità, per I I mesi l'anno; di avere dunque prestato attività lavorativa, "senza sostanziali soluzioni di continuità", "per far fronte" agli ordinari "compiti funzionali ed istituzionali dell'Ente", "stante I 'insufficienza numerica di personale in organico", e non già per soddisfare "un 'esigenza transitoria e temporanea".
Sulla scorta di tali premesse ed assunta la nullità delle clausole appositive del termine, il ricorrente ha chiesto al Giudice adito di: dichiarare la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti e, conseguentemente, dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso con l' resistente è a tempo CP_1
indeterminato sin dal 06/03/2000', ordinare all'Ente convenuto di procedere alla ricostruzione della propria carriera dal punto di vista giuridico ed economico/previdenziale; condannare l'Ente resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 1832010”.
Le uniche differenze retributive chieste in quel giudizio, quindi, erano quelle maturate in forza della chiesta ricostruzione della carriera sotto il profilo giuridico ed economico pe effetto dell'illegittima successione dei contratti a tempo determinato, mentre nessuna domanda di riconoscimento del diritto ad inquadramento superiore e conseguenti differenze maturate rispetto al trattamento economico ricevuto è stata ivi proposta.
In definitiva, in difetto della produzione del ricorso introduttivo del procedimento n. 4076/2015 RG non può ritenersi – e anzi sulla base degli atti prodotti deve escludersi - che i crediti oggetto dell'odierno giudizio siano stati già oggetto di domanda, con effetto interruttivo del termine e sospensione del suo decorso ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. fino al momento della definizione della causa con sentenza definitiva.
3. Deve quindi confermarsi la pronuncia di prescrizione dei crediti fatti valere nel presente giudizio.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., tenuto conto del valore della controversia (€
117.510,85).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto (se dovuto) per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.160,00 oltre spese forfettarie 15%.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del
19 giugno 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà