TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv.MARCO Parte_1
MACCARRONE
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
LORENZO RAPONI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
26.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile decorrere dal 20.01.2022, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 31.05.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 3707/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della L. 118/71 e dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 13.06.2023;
- di aver trasmesso, in data 22.09.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 20.01.2025, si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione delle prestazioni richieste dal ricorrente in data 16/05/2024, disponendone il pagamento dei relativi arretrati con data valuta 01/07/2024; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Previa concessione di termine per consentire alla parte ricorrente di prendere posizione in ordine a quanto dedotto dall' , la causa è stata discussa CP_1
all'odierna udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette, confermando quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione richiesta. Lo stesso procuratore, peraltro, rappresentando che “è pendente, innanzi a questo
Tribunale, altro giudizio, avente R.G. n. 3618/2024, volto ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità CP_1
civile, ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/71, e dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/80, con diversa decorrenza, ossia dal 25.09.2020, per il quale veniva fissata l'udienza di prima comparizione all'11.11.2024”, ha chiesto disporsi la riunione dei due procedimenti.
In subordine, ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1
presente giudizio in ragione del principio di soccombenza virtuale, essendo la notifica del ricorso anteriore alla liquidazione delle prestazioni dedotte in lite.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
È appena il caso di evidenziare come non sia possibile disporre la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.rg. 3618/2024, pendente sul ruolo di altro giudice, non essendone nemmeno stato indicato l'oggetto.
Del resto, qualora il suddetto procedimento fosse stato introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., è evidente come la diversità del rito osterebbe alla riunione;
qualora, invece, si trattasse di procedimento ordinario, detta istanza avrebbe dovuto essere formulata, semmai, nell'ambito del predetto giudizio, di più recente iscrizione, mentre non consta che sia stata avanzata alcuna richiesta in tal senso alla predetta udienza dell'11.11.2024.
Peraltro, alla luce dell'intervenuta cessazione del contendere in ordine alla domanda formulata in questa sede ed alla mancanza di qualsivoglia indicazione in merito allo stato (nonché all'effettivo oggetto) della causa rubricata al n.rg.3618/2024, ragioni di economia processuale suggeriscono la pronta definizione del presente giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 894 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv.MARCO Parte_1
MACCARRONE
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario
LORENZO RAPONI
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
26.03.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile decorrere dal 20.01.2022, con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 31.05.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 3707/2022, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della L. 118/71 e dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 13.06.2023;
- di aver trasmesso, in data 22.09.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 20.01.2025, si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto di aver provveduto alla liquidazione delle prestazioni richieste dal ricorrente in data 16/05/2024, disponendone il pagamento dei relativi arretrati con data valuta 01/07/2024; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.
Previa concessione di termine per consentire alla parte ricorrente di prendere posizione in ordine a quanto dedotto dall' , la causa è stata discussa CP_1
all'odierna udienza del 4.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il procuratore di parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note suddette, confermando quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della CP_1
prestazione richiesta. Lo stesso procuratore, peraltro, rappresentando che “è pendente, innanzi a questo
Tribunale, altro giudizio, avente R.G. n. 3618/2024, volto ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della pensione di inabilità CP_1
civile, ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/71, e dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/80, con diversa decorrenza, ossia dal 25.09.2020, per il quale veniva fissata l'udienza di prima comparizione all'11.11.2024”, ha chiesto disporsi la riunione dei due procedimenti.
In subordine, ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1
presente giudizio in ragione del principio di soccombenza virtuale, essendo la notifica del ricorso anteriore alla liquidazione delle prestazioni dedotte in lite.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
È appena il caso di evidenziare come non sia possibile disporre la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n.rg. 3618/2024, pendente sul ruolo di altro giudice, non essendone nemmeno stato indicato l'oggetto.
Del resto, qualora il suddetto procedimento fosse stato introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c., è evidente come la diversità del rito osterebbe alla riunione;
qualora, invece, si trattasse di procedimento ordinario, detta istanza avrebbe dovuto essere formulata, semmai, nell'ambito del predetto giudizio, di più recente iscrizione, mentre non consta che sia stata avanzata alcuna richiesta in tal senso alla predetta udienza dell'11.11.2024.
Peraltro, alla luce dell'intervenuta cessazione del contendere in ordine alla domanda formulata in questa sede ed alla mancanza di qualsivoglia indicazione in merito allo stato (nonché all'effettivo oggetto) della causa rubricata al n.rg.3618/2024, ragioni di economia processuale suggeriscono la pronta definizione del presente giudizio.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta in questa sede;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 05/02/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli