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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/05/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 188/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 188 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , elett.te dom.ti in San Giorgio del Sannio (Bn), alla piazza Scarlatti C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'avv. Clementina Ambrosino, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn), l'1.8.1998, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1998.
In base a tale accordo, il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti
(n. 14.4.2005) e (n. 11.6.2003) in misura pari ad € 450,00 (€ 225,00 Per_1 Persona_2
cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto n. 5542/2023 del 29.6.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn),
l'1.8.1998, tra (n. a Calvi il 4.5.1975) e (n. ad Apice Parte_1 Parte_2
il 13.11.1967) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apice (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1998). Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 188 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , elett.te dom.ti in San Giorgio del Sannio (Bn), alla piazza Scarlatti C.F._2
n. 3, presso lo studio dell'avv. Clementina Ambrosino, dalla quale sono rapp.ti e difesi, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno depositato ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn), l'1.8.1998, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1998.
In base a tale accordo, il padre contribuirà al mantenimento dei figli maggiori non autosufficienti
(n. 14.4.2005) e (n. 11.6.2003) in misura pari ad € 450,00 (€ 225,00 Per_1 Persona_2
cadauno), oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie.
La domanda va accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Benevento con decreto n. 5542/2023 del 29.6.2023.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non essendo la regolamentazione del divorzio contraria agli interessi delle parti, a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, il ricorso va, quindi, accolto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Apice (Bn),
l'1.8.1998, tra (n. a Calvi il 4.5.1975) e (n. ad Apice Parte_1 Parte_2
il 13.11.1967) secondo le modalità di cui al ricorso congiuntamente depositato dalle parti e riportate in parte motiva;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Apice (Bn) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 14, parte II, serie A, Ufficio I, anno 1998). Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
IL GIUDICE EST. dott. Leonardo Papaleo
IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Ilaria Romano
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre
2012, n. 209.