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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19159/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025
Il gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21.11.2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, attesa la mancanza del deposito di note da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19159/2024 promossa da:
1. , nata a [...]-SP, il 17 settembre 2002, Controparte_1
2. , nata a [...]-SP, il 13 giugno 1967, Controparte_2
3. , nato a [...]-SP, l'8 marzo 1995, Controparte_3
4. , nata a [...]-SP, il 01 aprile 1997, Controparte_4
5. , nato a [...]-SP, il 12 marzo 2003, Controparte_5
6. , nata a [...]-SP, il 09 ottobre 1989, Controparte_6
7. , nato a [...]-SP, il 26 gennaio 1994, Controparte_7
8. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_8
9. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_9
10. , nata a [...]-SP, il 22 agosto 1992, Controparte_10
11. , nata a [...]-SP, il 18 giugno 1990, a suo nome, e in qualità di Controparte_10 esercente della responsabilità genitoriale di 12. nata a [...]-SP, il Controparte_11 31 luglio 2013 13. , nata a [...]-SP, l'11 maggio 1989, Controparte_12 pagina 1 di 5 14. , nato a [...]-SP, il 24 luglio 1993, Controparte_13
15. , nata a [...]-SP, il 15 novembre 2006, Parte_1 Tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_14 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/12/2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_1 AN IC - (Provincia di Rimini) il giorno 30/05/1875, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi (doc.37). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 1/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_14 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: In data 29/07/1905 il Sig. si sposò con e dal loro Persona_1 Controparte_15 matrimonio nacque il giorno 28/05/1912, Persona_2 In data 28.07.1928 si sposò con e dal loro matrimonio Persona_2 Persona_3 nasceva: l giorno 12.11.1932 a Ibiraci, Minas Gerais, Brasile Persona_4 In data 14.02.1953 si sposò con e dal loro matrimonio Persona_4 CP_16 nacquero:
1) il giorno 07.07.1957 a Franca, SP/Brasile Parte_2
2) il giorno 23.05.1961 a Franca, SP/Brasile 3) Parte_3 Parte_4
il giorno 15.12.1962 a Franca, SP/Brasile
[...]
4) il giorno 08.11.1965 a a Franca, SP/Brasile Parte_5
5) il giorno 13.06.1967 a Franca, Sao Paulo , Brasile Parte_6
6) il giorno 13.09.1968 a Franca, Sao Paulo , Brasile. Parte_7 1)DISCENDENTI di Parte_2 In data 27.11.1982 si sposò con Parte_2 Controparte_17 in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_5
e dal loro matrimonio nacque
[...]
il giorno 11.05.1989 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_12 pagina 2 di 5 2)DISCENDENTI di Parte_3 In data 03.06.1990 si sposò con Parte_3 Controparte_18 e dal loro matrimonio nacquero
[...]
- il giorno 09.10.1989 a Franca, Persona_6 [...]
il giorno 26.01.1994 a Franca, Persona_7 [...]
il giorno 19.12.2002 a a Franca, SP/Brasile. Controparte_19
il giorno 19.12.2002 a Franca, SP/Brasile Controparte_20 3)DISCENDENTI di Parte_4 In data 07.02.1987 si sposò con e dal Parte_4 Controparte_21 loro matrimonio nacquero:
il giorno 18.06.1990 a Franca, SP/Brasile Controparte_10
In data 02.02.2017 la Sig.ra si sposò con il Sig. Controparte_10 Controparte_22 prima del loro matrimonio nacque la minore
[...] il giorno 31.07.2013 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_11
- il giorno 22.08.1992 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_10 In data 05.10.2022 si sposò con il Sig. Controparte_10 Controparte_23 in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Controparte_10
[...] 4)DISCENDENTI di Persona_8
In data 01.12.1984 si sposò con in virtù del Persona_8 Controparte_24 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Controparte_25 matrimonio nacque il giorno 24.07.1993 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_9 5)DISCENDENTI DELLA Parte_6
In data 08.02.1992 si sposò con in virtù del Parte_6 Persona_10 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro matrimonio Controparte_26 nacquero:
il giorno 17.09.2002 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_11
-ISADORA il giorno 15.11.2006 a Franca, Sao Paulo, Brasile Parte_8 6)DISCENDENTI di Parte_7
In data 06.11.1993 si sposò con il Sig.ra e dal loro Parte_7 Controparte_27 matrimonio nacquero il giorno 01.04.1997 a Franca, Sao Paulo, Brasile la quale in data 13.04.2024 Persona_12 si sposò con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_28
Controparte_29
il giorno 08.03.1995 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_13
il giorno 12.03.2003 a Franca, Sao Paulo, Brasile Parte_9
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di AN IC - (Provincia di Rimini) Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia del resistente
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della pagina 3 di 5 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_14 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5.L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_1 quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana ( doc 37) in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317). Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire pagina 4 di 5 puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Persona_2 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_14
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata a [...]-SP, il 17 settembre 2002, Controparte_1
2. , nata a [...]-SP, il 13 giugno 1967, Controparte_2
3. , nato a [...]-SP, l'8 marzo 1995, Controparte_3
4. , nata a [...]-SP, il 01 aprile 1997, Controparte_4
5. , nato a [...]-SP, il 12 marzo 2003, Controparte_5
6. , nata a [...]-SP, il 09 ottobre 1989, Controparte_6
7. , nato a [...]-SP, il 26 gennaio 1994, Controparte_7
8. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_8
9. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_9
10. , nata a [...]-SP, il 22 agosto 1992, Controparte_10
11. , nata a [...]-SP, il 18 giugno 1990, Controparte_10
12. nata a [...]-SP, il 31 luglio 2013 Controparte_11
13. , nata a [...]-SP, l'11 maggio 1989, Controparte_12
14. , nato a [...]-SP, il 24 luglio 1993, Controparte_13
15. , nata a [...]-SP, il 15 novembre 2006, Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_14 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 22/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025
Il gop Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 21.11.2025;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, attesa la mancanza del deposito di note da parte delle altre parti
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19159/2024 promossa da:
1. , nata a [...]-SP, il 17 settembre 2002, Controparte_1
2. , nata a [...]-SP, il 13 giugno 1967, Controparte_2
3. , nato a [...]-SP, l'8 marzo 1995, Controparte_3
4. , nata a [...]-SP, il 01 aprile 1997, Controparte_4
5. , nato a [...]-SP, il 12 marzo 2003, Controparte_5
6. , nata a [...]-SP, il 09 ottobre 1989, Controparte_6
7. , nato a [...]-SP, il 26 gennaio 1994, Controparte_7
8. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_8
9. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_9
10. , nata a [...]-SP, il 22 agosto 1992, Controparte_10
11. , nata a [...]-SP, il 18 giugno 1990, a suo nome, e in qualità di Controparte_10 esercente della responsabilità genitoriale di 12. nata a [...]-SP, il Controparte_11 31 luglio 2013 13. , nata a [...]-SP, l'11 maggio 1989, Controparte_12 pagina 1 di 5 14. , nato a [...]-SP, il 24 luglio 1993, Controparte_13
15. , nata a [...]-SP, il 15 novembre 2006, Parte_1 Tutti rappresentati e difesi dell'Avv. Isabel De Lima ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Giugliano in Campania, Via Ripuaria 185 RICORRENTI contro
(C.F. ), Controparte_14 P.IVA_1 RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO EX LEGE CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 30/12/2024 i ricorrenti in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato in [...] nel Persona_1 AN IC - (Provincia di Rimini) il giorno 30/05/1875, emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi (doc.37). Con il provvedimento del 14.02.2025 veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza del 22.04.2025, in punto di sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale di Bologna in analogo procedimento. Il procedimento, successivamente, subiva un rinvio in virtù della mancata emissione della Corte Costituzionale sul punto sopra esposto(che ha ritenuto infondate le sollevate questioni), veniva rinviato all'udienza del 25.11.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 1/03/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_14 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 21/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: In data 29/07/1905 il Sig. si sposò con e dal loro Persona_1 Controparte_15 matrimonio nacque il giorno 28/05/1912, Persona_2 In data 28.07.1928 si sposò con e dal loro matrimonio Persona_2 Persona_3 nasceva: l giorno 12.11.1932 a Ibiraci, Minas Gerais, Brasile Persona_4 In data 14.02.1953 si sposò con e dal loro matrimonio Persona_4 CP_16 nacquero:
1) il giorno 07.07.1957 a Franca, SP/Brasile Parte_2
2) il giorno 23.05.1961 a Franca, SP/Brasile 3) Parte_3 Parte_4
il giorno 15.12.1962 a Franca, SP/Brasile
[...]
4) il giorno 08.11.1965 a a Franca, SP/Brasile Parte_5
5) il giorno 13.06.1967 a Franca, Sao Paulo , Brasile Parte_6
6) il giorno 13.09.1968 a Franca, Sao Paulo , Brasile. Parte_7 1)DISCENDENTI di Parte_2 In data 27.11.1982 si sposò con Parte_2 Controparte_17 in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Persona_5
e dal loro matrimonio nacque
[...]
il giorno 11.05.1989 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_12 pagina 2 di 5 2)DISCENDENTI di Parte_3 In data 03.06.1990 si sposò con Parte_3 Controparte_18 e dal loro matrimonio nacquero
[...]
- il giorno 09.10.1989 a Franca, Persona_6 [...]
il giorno 26.01.1994 a Franca, Persona_7 [...]
il giorno 19.12.2002 a a Franca, SP/Brasile. Controparte_19
il giorno 19.12.2002 a Franca, SP/Brasile Controparte_20 3)DISCENDENTI di Parte_4 In data 07.02.1987 si sposò con e dal Parte_4 Controparte_21 loro matrimonio nacquero:
il giorno 18.06.1990 a Franca, SP/Brasile Controparte_10
In data 02.02.2017 la Sig.ra si sposò con il Sig. Controparte_10 Controparte_22 prima del loro matrimonio nacque la minore
[...] il giorno 31.07.2013 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_11
- il giorno 22.08.1992 a Franca, Sao Paulo, Brasile Controparte_10 In data 05.10.2022 si sposò con il Sig. Controparte_10 Controparte_23 in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Controparte_10
[...] 4)DISCENDENTI di Persona_8
In data 01.12.1984 si sposò con in virtù del Persona_8 Controparte_24 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di e dal loro Controparte_25 matrimonio nacque il giorno 24.07.1993 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_9 5)DISCENDENTI DELLA Parte_6
In data 08.02.1992 si sposò con in virtù del Parte_6 Persona_10 matrimonio la sposa passò a firmare col nome di dal loro matrimonio Controparte_26 nacquero:
il giorno 17.09.2002 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_11
-ISADORA il giorno 15.11.2006 a Franca, Sao Paulo, Brasile Parte_8 6)DISCENDENTI di Parte_7
In data 06.11.1993 si sposò con il Sig.ra e dal loro Parte_7 Controparte_27 matrimonio nacquero il giorno 01.04.1997 a Franca, Sao Paulo, Brasile la quale in data 13.04.2024 Persona_12 si sposò con in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di Controparte_28
Controparte_29
il giorno 08.03.1995 a Franca, Sao Paulo, Brasile Persona_13
il giorno 12.03.2003 a Franca, Sao Paulo, Brasile Parte_9
3. Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero
3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di AN IC - (Provincia di Rimini) Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, deve essere dichiarata in questa sede la contumacia del resistente
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della pagina 3 di 5 fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_14 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5.L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B.NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il Persona_1 quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana ( doc 37) in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317). Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire pagina 4 di 5 puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
2. Nel caso in esame, si registra tuttavia un passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata il [...] di talché appare necessario richiamare l'operatività delle Persona_2 sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. C.SULLE SPESE DI LITE Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_14
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
1. , nata a [...]-SP, il 17 settembre 2002, Controparte_1
2. , nata a [...]-SP, il 13 giugno 1967, Controparte_2
3. , nato a [...]-SP, l'8 marzo 1995, Controparte_3
4. , nata a [...]-SP, il 01 aprile 1997, Controparte_4
5. , nato a [...]-SP, il 12 marzo 2003, Controparte_5
6. , nata a [...]-SP, il 09 ottobre 1989, Controparte_6
7. , nato a [...]-SP, il 26 gennaio 1994, Controparte_7
8. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_8
9. , nato a [...]-SP, il 19 dicembre 2002, Controparte_9
10. , nata a [...]-SP, il 22 agosto 1992, Controparte_10
11. , nata a [...]-SP, il 18 giugno 1990, Controparte_10
12. nata a [...]-SP, il 31 luglio 2013 Controparte_11
13. , nata a [...]-SP, l'11 maggio 1989, Controparte_12
14. , nato a [...]-SP, il 24 luglio 1993, Controparte_13
15. , nata a [...]-SP, il 15 novembre 2006, Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_14 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 22/12/2025
dott. Patrizia Bellettati
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