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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59385 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza dell'11 dicembre 2024, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. B. Morgagni Parte_1
n. 2/a, presso lo studio dell'avv. Livio Michele Listanti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_3
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 267, presso lo studio dell'avv. Gianluca de Lima Souza che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
N O N C H È
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… a) accertare e dichiarare la nullità per difetto di causa, ex art. 1418, co. 2, c.c., del contratto di “coobbligazione” tra e Parte_1
1 recato nel modulo sottoscritto in data 12/10/2000. b) accertare e CP_5
dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in favore della soc. Parte_1
per i titoli dedotti in ricorso, per tutte le ragioni esposte CP_2
nell'atto di citazione in opposizione a D.I., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 10810/2020 del 16/07/2020 del Tribunale di Roma (NRG
28237/2020). DOMANDA RICONVENZIONALE Per la denegata ipotesi di mancato accoglimento (totale o parziale) dell'opposizione qui proposta e per
l'ipotesi in cui il Giudice ravvisi la sussistenza di un rapporto di garanzia fideiussoria tra il Sig. ed il Sig. , si chiede, ai Parte_1 CP_4 sensi dell'art. 1950 c.c., condannarsi il Sig. al CP_4
rimborso/refusione in favore del Sig. di tutte le somme che Parte_1 quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere, quale garante del Sig. CP_4
alla soc. in ragione della domanda da quest'ultima
[...] CP_2 formulata nel presente giudizio”.
Per l'opposta: “…, in via definitiva e nel merito: rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 10810/2020 (R.G. 28237/2020) del 16/07/2020 emesso dal
Tribunale di Roma;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al
DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2020, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
10810/2020, emesso da questo Tribunale il 16 luglio 2020 su istanza della soc. con il quale gli era stato ingiunto, quale Controparte_1
coobbligato unitamente al finanziato il pagamento della CP_4
2 somma di €21.078,41#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo rimborso di un finanziamento erogato in esecuzione di una linea di fido a tempo indeterminato;
• che a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenzionale come sopra trascritta, l'attore ha dedotto che: a) il contratto cd. multiconto del
12 ottobre 2020 dedotto in giudizio dall'ingiungente e posto a fondamento della pretesa creditoria era invalido per vizio della volontà dei contraenti, avendo omesso la società finanziatrice, la Controparte_5 di informare le controparti della reale natura dell'affare, natura non chiaramente evincibile dal testo negoziale;
b) la garanzia prestata da esso opponente era tutt'al più valida rispetto all'originario finanziamento di
£2.500.000 erogato in favore di finanziamento CP_4
integralmente rimborsato già nel marzo 2002, ma era inoperante rispetto agli ulteriori finanziamenti compiuti successivamente e posti alla base della domanda ingiuntiva, anche perché trattavasi di finanziamenti compiuti dopo il suo recesso dalla garanzia rilasciata;
c) la pretesa creditoria era sfornita di prova, non essendo stato prodotto alcun documento che dimostrasse l'effettiva erogazione del prestito di
€4.000,00 a cui la società ingiungente aveva fatto riferimento nel ricorso monitorio;
d) il credito azionato era comunque prescritto, essendo vanamente decorsi oltre dieci anni tra il momento in cui la parte creditrice aveva dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine e la prima lettera di diffida dal 7 ottobre 2019; e) in caso di mancato accoglimento dell'opposizione esso opponente, nella sua posizione di garante, aveva diritto ad agire in regresso ex art. 1950 c.c. nei confronti del debitore principale e ad ottenerne la CP_4
condanna al rimborso in suo favore di tutte le somme che fosse tenuto a corrispondere all'ingiungente, titolare dell'asserito credito controverso in virtù di plurime vicende traslative dello stesso;
3 • che la costituitasi in giudizio per mezzo della Controparte_1
propria procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. quale indicata in epigrafe, ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e ne ha comunque dedotto l'infondatezza nel merito;
• che citato direttamente in giudizio dall'opponente quale CP_4
destinatario della sua domanda riconvenzionale, è rimasto contumace;
• considerato che, contrariamente a quanto eccepito dalla società opposta,
l'opponente si è costituito in giudizio con il deposito del proprio fascicolo, in data 4 novembre 2020, dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. di dieci giorni dalla notifica della citazione;
• considerato altresì che l'assunzione da parte di della Parte_1
qualità di coobbligato unitamente al finanziato (v. il CP_4
contratto multiconto di cui al doc. 1 fascicolo monitorio) va correttamente qualificata quale espromissione cumulativa ex art. 1272, comma 1, c.c., trattandosi di atto con il quale il terzo si è impegnato verso il creditore ad assumere un debito altrui già esistente (o, al limite, contestuale), mentre deve escludersi che possa qui venire in rilievo una fideiussione, difettando nella specie quella espressa volontà di prestare la garanzia che è invece richiesta dall'art. 1937 c.c.;
• che l'impegno assunto dal mediante l'atto di espromissione non Pt_1
può che riferirsi al solo debito di avente ad oggetto il CP_4
rimborso dell'originario finanziamento di £2.500.000, mentre deve escludersi che tale impegno possa estendersi anche ai successivi debiti che avrebbe contratto a seguito di ulteriori richieste di CP_4
finanziamento, essendo noto che l'espromissione presuppone la preesistenza (o almeno la contestualità) dell'obbligazione altrui (v. Cass.,
10.11.2008, n. 26863);
• che è peraltro pacifico che l'originario finanziamento sia stato integralmente rimborsato dal finanziato già nell'anno 2002 e che il
4 credito azionato dall'ingiungente in sede monitoria riguardi il rimborso di un ulteriore finanziamento di €4.000,00 richiesto nell'ottobre 2002;
• che rispetto a tale ulteriore debito di non è ravvisabile un CP_4
impegno solidale di giacché: i) come già detto, l'atto di Parte_1
coobbligazione da lui sottoscritto va qualificato come espromissione cumulativa e riguarda il solo debito (preesistente o contestuale) di
£2.500.000 di cui all'originario finanziamento;
ii) sempre come già dianzi chiarito, quell'atto di coobbligazione non potrebbe essere qualificato come fideiussione (e tale qualifica è stata espressamente esclusa anche dalla società opposta), non risultando da esso un'espressa volontà del di prestare una garanzia;
iii) anche volendo qualificare Pt_1
l'atto di coobbligazione come fideiussione, si tratterebbe di una fideiussione nulla ex art. 1938 c.c. perché diretta a garantire debiti futuri in assenza di previsione di un importo massimo garantito;
iv) non sembra individuabile un ulteriore titolo che possa giustificare causalmente l'assunzione da parte del di un'obbligazione solidale, titolo invero Pt_1
non dedotto neppure dalla società opposta;
• ritenuto pertanto che, alla luce di quanto suesposto, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
• che l'accoglimento dell'opposizione renda superfluo l'esame della domanda riconvenzionale condizionata proposta da Parte_1
contro restando così assorbita la questione, pur dibattuta CP_4
in corso di causa, dell'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale proposta direttamente contro un terzo senza chiedere la previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza in relazione al rapporto processuale tra le parti costituite;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10810/2020, così provvede: Parte_1
5 1. - dichiara infondata la pretesa creditoria della soc. e, Controparte_1
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi Parte_1
€2.800,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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