CASS
Sentenza 30 dicembre 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 34857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34857 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21202/2023 R.G. proposto da RI RI, ER UC, IN EL, IN UE, IN AN, NT US, CH LI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. MO AR
- ricorrenti -
contro AM BR, AM DE E AM CA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NI Contaldi e dall’Avv. Francesco Ranieri
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 760/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 5 aprile 2023; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 8 ottobre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 34857 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 30/12/2025 2 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN MA SO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
udito l’Avv. MASSIMO GARDINI per parte ricorrente;
udito l’Avv. AN CONTALDI per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 47/2012, il Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza condannò la S.IMM.CO. s.r.l. al pagamento della somma di euro 135.392,50 in favore di NO ZO, IO LL, GI NZ, EN SE, EL AR, IO BA, AL EV, ZI LD, SE LE, LE NA, NI NA, LA NA (tutti nella qualità di condomini del Condominio Scalini dell’edificio in Riolo Terme, via Scalini) nonché in favore di EL AN, amministratore del suddetto condominio, a titolo di risarcimento dei danni consistenti in vizi e difetti del fabbricato edificato dalla società condannata. Nel corso del giudizio concluso con la menzionata sentenza e prima della emissione della stessa la società S.IMM.CO. s.r.l. venne estinta e cancellata dal Registro delle Imprese. 2. In forza di detta sentenza, nell’ottobre 2019 le parti vittoriose intimarono precetto per il pagamento della somma oggetto di condanna a NO LA, AR LA e ED LA, già soci della estinta S.IMM.CO. s.r.l., assumendo la loro successione nella titolarità passiva dell’obbligazione gravante sulla società estinta in quanto percettori di somme riscosse in sede di liquidazione della stessa. 3. Avverso tale precetto gli intimati proposero opposizione alla esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: dedussero, in sintesi, l’inesistenza di una obbligazione a loro carico, in difetto della prova – da fornirsi ad opera della parte creditrice – di una distribuzione dell’attivo della società e di una effettiva riscossione di una quota di esso ad opera dei soci. 3 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS L’opposizione, pur contrastata dagli intimanti, è stata accolta in ambedue i gradi di merito, con dichiarazione di inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti degli ex soci della S.IMM.CO.. 4. Contro la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorrono per cassazione ZI LD, IO BA, LE NA, LA NA, NI NA, SE LE e AL EV, affidandosi a quattro motivi. Resistono all’impugnazione, con unitario controricorso, NO LA, AR LA e ED LA. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, non occorre procedere a verificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità (in dettaglio: a BE AN, LL IO, ZO NO e AN EL, quale amministratore del Condominio), stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in appresso. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o 4 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1. Il primo, per violazione degli artt. 2491 e 2495 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per errata valutazione della c.t.u., critica la mancata considerazione dell’assegnazione agli ex soci della estinta S.IMM.CO. s.r.l., in sede di bilancio finale di liquidazione, di crediti e di altri valori attivi ed utilità economiche, vicenda da cui, pur in assenza di liquidità della società, scaturisce la responsabilità dei soci verso i creditori sociali dopo la cancellazione della società. 2.2. Il secondo, per violazione dell’art. 1988 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., imputa alla Corte territoriale di non aver valutato l’ammissione dei soci opponenti di aver percepito in fase liquidatoria somme derivanti dal capitale sociale. 2.3. Il terzo denuncia, per un verso, la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio o, comunque, la mancata integrazione o chiamata a chiarimenti dell’ausiliario nonché, per altro verso, il mancato apprezzamento delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte dei ricorrenti e la inosservanza dei criteri di riparto dell’onere della prova in tema di percezione di valori dell’attivo in assenza di un bilancio di liquidazione della società approvato. 5 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS 2.4. Il quarto, per violazione degli artt. 88, 91 e 92 cod. proc. civ., si duole della mancata compensazione delle spese di lite. 3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Dal 12 aprile 2023, data di notificazione della sentenza impugnata indicata da parte ricorrente (la cui dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, attesta un fatto processuale – l’avvenuta notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione), al 12 ottobre 2023, data di notificazione del ricorso per cassazione in esame, è interamente decorso il termine di sessanta giorni contemplato, a pena di decadenza, dall’art. 325 cod. proc. civ.. Ed invero, detto termine, sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, in ossequio alla disciplina speciale dettata per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali interessanti, tra l’altro, la provincia di Ravenna (art. 2 del d.l. 01/06/2023, n. 61, convertito nella legge 31 luglio 2023, n. 100), ha ripreso il suo corso il 1° agosto 2023 ed è scaduto il giorno 11 settembre 2023. Alla controversia in esame, qualificata di opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., non trova infatti applicazione (cioè a dire, nel caso, non si cumula alla sospensione straordinaria richiamata) la sospensione feriale dei termini processuali. Gli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sottraggono espressamente alla regola della sospensione feriale le «opposizioni alla esecuzione»: sintagma che - per fermo orientamento di nomofilachia - è da intendersi riferito a tutte le controversie oppositive incidentali alla espropriazione forzata, sia essa già intrapresa o soltanto minacciata. Come reiteratamente chiarito da questa Corte, l’opposizione c.d. a precetto «con la quale si contesta il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 6 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS n. 742 del 1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario» (così, ex plurimis, Cass. 20/02/2024, n. 4572; Cass. 18/07/2023, n. 20953; Cass. 22/10/2014, n. 22484; Cass. 13/01/2009, n. 475; Cass. 10/02/2005, n. 2708; Cass. 15/06/2004, n. 11271; Cass. 06/12/2002, n. 17440). E l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (tra le innumerevoli, cfr. Cass. 01/05/2025, n. 11481; Cass. 03/09/2024, n. 23644; Cass. 19/04/2023, n. 10505; Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 08/04/2014, n. 8137). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Tanto esime – quantomeno, in ossequio al principio della ragione più liquida – dal verificare il tempestivo e rituale deposito da parte ricorrente (o, comunque, la produzione ad opera della controricorrente) della copia della sentenza gravata corredata dalla relazione di notifica, adempimento prescritto, a pena di improcedibilità del ricorso, dal disposto dell’art. 369, secondo comma, num. 2, del codice di rito. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. 7 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore LE SS Il Presidente AN De TE
- ricorrenti -
contro AM BR, AM DE E AM CA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. NI Contaldi e dall’Avv. Francesco Ranieri
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 760/2023 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 5 aprile 2023; udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 8 ottobre 2025 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE Civile Sent. Sez. 3 Num. 34857 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: ROSSI RAFFAELE Data pubblicazione: 30/12/2025 2 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN MA SO, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
udito l’Avv. MASSIMO GARDINI per parte ricorrente;
udito l’Avv. AN CONTALDI per parte controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 47/2012, il Tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza condannò la S.IMM.CO. s.r.l. al pagamento della somma di euro 135.392,50 in favore di NO ZO, IO LL, GI NZ, EN SE, EL AR, IO BA, AL EV, ZI LD, SE LE, LE NA, NI NA, LA NA (tutti nella qualità di condomini del Condominio Scalini dell’edificio in Riolo Terme, via Scalini) nonché in favore di EL AN, amministratore del suddetto condominio, a titolo di risarcimento dei danni consistenti in vizi e difetti del fabbricato edificato dalla società condannata. Nel corso del giudizio concluso con la menzionata sentenza e prima della emissione della stessa la società S.IMM.CO. s.r.l. venne estinta e cancellata dal Registro delle Imprese. 2. In forza di detta sentenza, nell’ottobre 2019 le parti vittoriose intimarono precetto per il pagamento della somma oggetto di condanna a NO LA, AR LA e ED LA, già soci della estinta S.IMM.CO. s.r.l., assumendo la loro successione nella titolarità passiva dell’obbligazione gravante sulla società estinta in quanto percettori di somme riscosse in sede di liquidazione della stessa. 3. Avverso tale precetto gli intimati proposero opposizione alla esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ.: dedussero, in sintesi, l’inesistenza di una obbligazione a loro carico, in difetto della prova – da fornirsi ad opera della parte creditrice – di una distribuzione dell’attivo della società e di una effettiva riscossione di una quota di esso ad opera dei soci. 3 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS L’opposizione, pur contrastata dagli intimanti, è stata accolta in ambedue i gradi di merito, con dichiarazione di inesistenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti degli ex soci della S.IMM.CO.. 4. Contro la sentenza in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorrono per cassazione ZI LD, IO BA, LE NA, LA NA, NI NA, SE LE e AL EV, affidandosi a quattro motivi. Resistono all’impugnazione, con unitario controricorso, NO LA, AR LA e ED LA. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza in epigrafe. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare, non occorre procedere a verificare la regolare notificazione del libello introduttivo a tutte le parti litisconsorti in grado di appello e non costituite nel presente giudizio di legittimità (in dettaglio: a BE AN, LL IO, ZO NO e AN EL, quale amministratore del Condominio), stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui in appresso. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o 4 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 10/05/2018, n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1. Il primo, per violazione degli artt. 2491 e 2495 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per errata valutazione della c.t.u., critica la mancata considerazione dell’assegnazione agli ex soci della estinta S.IMM.CO. s.r.l., in sede di bilancio finale di liquidazione, di crediti e di altri valori attivi ed utilità economiche, vicenda da cui, pur in assenza di liquidità della società, scaturisce la responsabilità dei soci verso i creditori sociali dopo la cancellazione della società. 2.2. Il secondo, per violazione dell’art. 1988 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., imputa alla Corte territoriale di non aver valutato l’ammissione dei soci opponenti di aver percepito in fase liquidatoria somme derivanti dal capitale sociale. 2.3. Il terzo denuncia, per un verso, la mancata rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio o, comunque, la mancata integrazione o chiamata a chiarimenti dell’ausiliario nonché, per altro verso, il mancato apprezzamento delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte dei ricorrenti e la inosservanza dei criteri di riparto dell’onere della prova in tema di percezione di valori dell’attivo in assenza di un bilancio di liquidazione della società approvato. 5 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS 2.4. Il quarto, per violazione degli artt. 88, 91 e 92 cod. proc. civ., si duole della mancata compensazione delle spese di lite. 3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Dal 12 aprile 2023, data di notificazione della sentenza impugnata indicata da parte ricorrente (la cui dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, attesta un fatto processuale – l’avvenuta notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione), al 12 ottobre 2023, data di notificazione del ricorso per cassazione in esame, è interamente decorso il termine di sessanta giorni contemplato, a pena di decadenza, dall’art. 325 cod. proc. civ.. Ed invero, detto termine, sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, in ossequio alla disciplina speciale dettata per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali interessanti, tra l’altro, la provincia di Ravenna (art. 2 del d.l. 01/06/2023, n. 61, convertito nella legge 31 luglio 2023, n. 100), ha ripreso il suo corso il 1° agosto 2023 ed è scaduto il giorno 11 settembre 2023. Alla controversia in esame, qualificata di opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., non trova infatti applicazione (cioè a dire, nel caso, non si cumula alla sospensione straordinaria richiamata) la sospensione feriale dei termini processuali. Gli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 sottraggono espressamente alla regola della sospensione feriale le «opposizioni alla esecuzione»: sintagma che - per fermo orientamento di nomofilachia - è da intendersi riferito a tutte le controversie oppositive incidentali alla espropriazione forzata, sia essa già intrapresa o soltanto minacciata. Come reiteratamente chiarito da questa Corte, l’opposizione c.d. a precetto «con la quale si contesta il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 6 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS n. 742 del 1969 e 92 dell’ordinamento giudiziario» (così, ex plurimis, Cass. 20/02/2024, n. 4572; Cass. 18/07/2023, n. 20953; Cass. 22/10/2014, n. 22484; Cass. 13/01/2009, n. 475; Cass. 10/02/2005, n. 2708; Cass. 15/06/2004, n. 11271; Cass. 06/12/2002, n. 17440). E l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (tra le innumerevoli, cfr. Cass. 01/05/2025, n. 11481; Cass. 03/09/2024, n. 23644; Cass. 19/04/2023, n. 10505; Cass. 07/03/2023, n. 6779; Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 08/04/2014, n. 8137). 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Tanto esime – quantomeno, in ossequio al principio della ragione più liquida – dal verificare il tempestivo e rituale deposito da parte ricorrente (o, comunque, la produzione ad opera della controricorrente) della copia della sentenza gravata corredata dalla relazione di notifica, adempimento prescritto, a pena di improcedibilità del ricorso, dal disposto dell’art. 369, secondo comma, num. 2, del codice di rito. 5. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell’art. 13.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. 7 r.g. n. 21202/2023 Cons. est. LE SS Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore LE SS Il Presidente AN De TE