TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.6578/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 28/2/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nata a [...], il [...], residente a Parte_1
Nardò (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Pasquale
Tarantino
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Christian Lo Scalzo CP_1
Resistente
Oggetto: Indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 12/6/2023 la ricorrente di cui in epigrafe afferma di aver lavorato presso la azienda agricola ” dal 23/10/2018 al CP_2
31/12/2018 e dal 21/6/2019 al 18/12/2019 in qualità di bracciante agricola e di non percepire redditi diversi da quelli conosciuti ed erogati da , lamenta CP_1 che l' con raccomandata del 29/4/2023 le ha comunicato il CP_3 disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate nel 2019 senza giustificazione e sostiene che “
7. tale situazione, se non paralizzata, è prodromica al successivo recupero di quanto percepito in virtù della disoccupazione percepita”, deduce che l' le ha versato la indennità di disoccupazione agricola da lei CP_1 percepita in buna fede, invoca a tal fine la sanatoria prevista dall'art.52 L.88/89 ed eccepisce decadenza dell' dalla azione di recupero per decorso del CP_1 termine annuale ex art.13, secondo comma, Legge 412/91.
Tanto esposto e lamentato, parte ricorrente chiede testualmente: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell' per aver CP_1 intrapreso la procedura di recupero indebito entro il 31.12.2019, ex art. 13, co. 2,
L. 412/1991; nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il comportamento dell' , nonché CP_1 infondate le richieste che costituiscono un assenza di titolo ed ingiungere allo
Stesso la restituzione di quanto indebitamente eventualmente percepito, fino alla
Pronuncia, oltre interessi dal dì della maturazione e sino al soddisfo;
in subordine, nel qual caso vi siano crediti precedentemente maturati dall' CP_1 riconteggiare il debito, concedere al sig. la possibilità di una rateizzazione Pt_2 dello stesso in maniera consona alle esigenze vitali dello Stesso.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale eccepisce in via CP_1 preliminare inammissibilità della domanda attorea per indeterminatezza - rappresentando che, sebbene il ricorso sia presentato sotto forma di accertamento negativo di un debito, non è stato affermato alcun credito da CP_1 né è stato dedotto in causa alcun indebito e che la diffida prodotta da parte ricorrente è una mera comunicazione di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli - e contesta nel merito il ricorso, chiedendone il rigetto e riportandosi al verbale ispettivo del 12/12/2022 redatto nei confronti della Azienda agricola
Alligri.
Tali essendo gli avversi assunti e premesso che alla udienza del 15/11/2024 le parti sono state invitare a discutere sulla eccezione di nullità del ricorso, ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo.
Si deve infatti osservare che l'art.414 c.p.c. prevede al numero 4 del primo comma che il ricorso debba contenere “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” a pena di nullità del ricorso e che più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che la mancata esposizione dei fatti e degli elementi diritto determini la nullità del ricorso, in particolare con sentenza n.6778 del 15/6/1991, sentenza n.3893 dell'8/9/1989 e, più recentemente con sentenza, n.14292 del 5/10/2002 e con sentenza n.13005 del 31/5/2006.
Orbene, la comunicazione inviata dall' e allegata al ricorso si limita a CP_1 comunicare la cancellazione di 54 giornate di lavoro asseritamente prestate nel
2019 e a indicare i termini e le modalità per opporsi al provvedimento innanzi alla Commissione CISOA.
2 Non è dunque allegato o documentato alcun provvedimento contenente una richiesta di restituzione di somme da parte di . CP_1
Peraltro, nella propria memoria nega che sia mai stato emesso un CP_1 provvedimento di indebito nei confronti della ricorrente (vedasi punto 2 della memoria).
Nè le domande attoree di dichiarare decaduto dalla procedura di indebito e CP_1 di accertare e dichiarare illegittimo il comportamento di e di ingiungere al CP_1 medesimo “La restituzione di quanto eventualmente percepito” fino alla sentenza possono essere riqualificate come domande volte alla reiscrizione negli elenchi agricoli, non potendo in alcun modo evincersi siffatta domanda dalla esposizione del ricorso, dalle conclusioni del medesimo e neanche dalla richieste istruttorie
(ove l'unico capitolo di prova indicato è il seguente “se vero che” “ha prestato servizio presso la ditta Agricola “ ” dal 23.10.2018 al 31.12.2018 e poi CP_2 dal 21.06.2019 al 18.12.2019 in qualità di bracciante agricola”, capitolo nel quale nulla si chiede di provare in ordine alla esistenza di un indebito o alla esistenza di un lavoro svolto con i caratteri della subordinazione).
In considerazione di tanto, ritiene il giudicante l'assoluta indeterminatezza della domanda proposta e, di conseguenza, la insanabile nullità del ricorso introduttivo, non essendo possibile individuare gli elementi di fatto su cui parte ricorrente fonda i propri assunti, laddove nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove, con l'effetto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. Cass. Sez. lavoro, Sent. n. 2732 del 5/2/2008).
Ne consegue che il ricorso va respinto.
Ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. -per come modificato dall' art. dall'art. 42, comma 11, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326-, ricorrendo in capo all' istante le condizioni reddituali ivi previste e non sussistendo temerarietà della lite, le spese processuali vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Rigetta il ricorso.
Spese irripetibili.
3 Lecce, li 28/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
4