Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
L Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 009 2 9 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 1486/98 Consigliere Cron. 1895 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.28/11/00 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. 3000 per diritti 23 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: it IL CANCELLIERF SP ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 95, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 EPIFANI BIANCA, rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA PASQUALINI ADRIANA, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575295
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE จ INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale
- intimato -
al Sig. PixAni avversO la sentenza n. 219/97 del Tribunale di per diritti 13 FEB. 2001 ROSSANO, depositata il 12/02/97 R.G.N. 835/96; peIL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 4941 udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella -1- COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 2 Svolgimento del processo Con ricorso al OR di SS DO IC chiedeva la rivalutazione, ai sensi della sentenza costituzionale n.497 del 1998, della indennità di disoccupazione agricola per gli anni, indicati nel ricorso stesso, della sua avvenuta percezione. L'INPS eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto azionato, nonché la mancanza di prova del diritto stesso. Il OR dichiarava inammissibile la domanda per sopravvenuta decadenza. L'assicurato proponeva appello che il Tribunale di SS, con la sentenza oggi impugnata, rigettava ritenendo non documentalmente provato dall'appellante il preteso diritto ed osservando che una prova siffatta neppure poteva ricavarsi dalla documentazione prodotta da parte appellata, in quanto consistente in tabulati privi di firma e timbro dell'ufficio e in attestazioni non recanti alcuna indicazione dell'importo percepito. DO IC ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'INPS non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.), assumendo che nel sesto capoverso del motivo di gravame aveva precisato che nel fascicolo di primo grado vi era la prova documentale della percezione della indennità di disoccupazione per gli anni indicati in ricorso, prova consistente nel tabulato rilasciato dall'INPS e nella copia del ricorso amministrativo proposto al fine di ottenere dall'Istituto la riliquidazione della indennità a seguito della nota sentenza costituzionale. L'aver ignorato l'esistenza di tale deduzione vizia in modo radicale la motivazione, che in realtà è solo apparente in quanto fondata sull'errato 3 1 convincimento che nel fascicolo di parte mancasse la prova documentale del vantato diritto. Il ricorso è fondato. In effetti la sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che l'appellante avesse l'onere di dimostrare mediante documenti i fatti e le circostanze poste a fondamento del preteso diritto e che a tale onere non avesse assolto, in quanto nel fascicolo di parte non era rinvenibile “alcun frammento di prova documentale" dell'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, nonché della intervenuta formulazione della richiesta di erogazione e della successiva corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni indicati in ricorso. Ma una conclusione siffatta mostra che in nessun conto è stato tenuto dal Tribunale quanto dedotto dall'appellante nel proprio motivo di gravame, nel quale bene si evidenziava la circostanza dell'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado dei documenti (tabulato rilasciato dall'INPS e copia del ricorso amministrativo proposto dall'INCA di Cosenza) dei quali riferisce il ricorrente. La omessa considerazione di tale specifica deduzione integra il denunciato vizio di motivazione, in quanto il rigetto dell'appello è stato giustificato non con una valutazione di insufficienza delle prove fornite, insindacabile come tale nel presente giudizio, bensì con l'affermazione dell'assenza nel fascicolo di parte appellante di qualunque prova documentale delle circostanze integranti, secondo il Tribunale, la fattispecie costitutiva del preteso diritto alla rivalutazione della indennità Alla verifica del contenuto dei documenti che si dicono prodotti dal ricorrente nel fascicolo di primo grado e alla valutazione della loro rilevanza dovrà, naturalmente, procedere altro giudice di merito al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza, va, a tal fine, rinviata. 4 Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'Appello di Catanzaro, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente ww. Pravagan Il Cons.es tensore falellobe " Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositats in Cancelleria oggi, ….2 3 GEN. 2001 A IL COLABORATORE M E R DI CANCELLERIA I P D U , S A E O S T L RA S 0 E N I O Z L 1 O A C O T . 3 * B , T 3 I A R 5 S D 'A E . P A L N S T L I S E 3 N O D -7 G P I S O -8 IM N A 1 E A 1 D S D E I E , E A O T G R O N G T T E S E S IT I L E G IR E A R D L L O E D 50