Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 2
Spetta al giudice del merito accertare se la natura della prestazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, richiede la fissazione di un termine certo nel caso quello pattuito sia sine die - nella specie pagamento del corrispettivo dell'appalto, dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo - senza che tale incertezza determini l'invalidità del contratto, non essendo il termine, a norma dell'art. 1325 cod. civ., elemento essenziale di esso.
Non costituisce violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. l'istanza del creditore, formulata per la prima volta al giudice di appello, di fissazione di un termine al debitore, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., per l'adempimento della prestazione pattuita senza termine certo, in caso di domanda introduttiva del giudizio di condanna del debitore all'adempimento della prestazione, pattuita senza termine certo, dovendo ritenersi implicita in tale domanda quella di fissazione del predetto termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6909 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA LIBERATO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato CESAREO FRANCESCO ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato GROSSI DANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAGLIANO COSTR. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARGUTTA 56, presso lo studio dell'avvocato AMATO N., che lo difende unitamente all'avvocato NAPONIELLO NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 307/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 30/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
A seguito del ricorso monitorio della AG Costruzioni s.r.l. il presidente del tribunale di Salerno con decreto del 19 aprile 1995 ingiunse a BE DA di pagare alla ricorrente la somma di L. 114.618.294 quale "saldo del conto finale", redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto per accettazione dall'ingiunto, delle opere di riparazione di un edificio danneggiato dal sisma del novembre del 1980 commessi dal DA in appalto alla società ricorrente. Costui nell'opporsi all'ingiunzione eccepì l'inesigibilità del credito.
Con l'art. 1 del contratto di appalto stipulato il 28 novembre 1988, infatti, - secondo quanto dedotto dall'opponente - si era testualmente convenuto: "l'impresa appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori di riparazione del fabbricato ... accettando altresì di incassare il corrispettivo non appena il Comune di Elboli provvederà ad erogare il contributo previsto, senza limitazioni temporali, tali da poter dar diritto alla stessa di reclamare il pagamento dalla committente";, l'amministrazione comunale indicata non aveva ancora erogato il contributo;
il che risultava dalla certificazione rilasciatagli il 23 maggio 1995.
Costituitasi nel giudizio, l'impresa appaltatrice dedusse l'infondatezza dell'opposizione della quale chiese il rigetto. Il tribunale di Salerno, con sentenza del 23 gennaio 1997, accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiunto e condannò la società appaltatrice al pagamento delle spese del giudizio. A seguito del gravame della AG Costruzioni s.r.l, la quale, resistita dal DA, aveva anche chiesto la fissazione ai sensi dell'art. 1183 c.c. di un termine alla cui scadenza, senza che si fosse verificata l'erogazione del contributo da parte del Comune di Eboli ai sensi della legge n. 219 del 1981, il credito fosse dichiarato esigibile, la corte d'appello di Salerno, con sentenza "non definitiva" del 30 giugno 1998, ha dichiarato valida ed efficace la clausola sub art. 1 del contratto stipulato "inter partes" il 28 novembre 1988; ha fissato al DA il termine di giorni novanta dalla notificazione della sentenza, del pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo;
ha riservato alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali e rimesso la causa sul ruolo collegiale.
In particolare, per quel che in questa sede interessa, la corte di merito ha dissentito dal primo giudice il quale aveva escluso che il decorso di un tempo non preventivato "in termini così lunghi" potesse incidere sulla corrispettività delle prestazioni contrattuali.
- Doveva in proposito considerarsi non rispondente al carattere oneroso del contratto di appalto, "a buona fede" (art. 1366 c.c.) ne' realizzante un equo contemperamento degli opposti interessi un'interpretazione del contratto in esame che non tenesse conto dei parametri accettabili di tollerabilità dell'affidamento del creditore nel verificarsi di un evento fino ad omettere di prendere in esame l'ipotesi di un mancato pagamento del corrispettivo per un tempo illimitato.
A fronte della imprevedibilità del tempo dell'erogazione del contributo da parte del Comune di Eboli, cui era convenzionalmente connessa l'esigibiltà del credito del corrispettivo dell'appalto, e della certificazione rilasciata all'appellante da detta amministrazione comunale il 29 aprile 1997 del seguente tenore letterale "allo stato non esistono finanziamenti per l'erogazione di contributi alla pratiche di priorità B4 e non si conoscono i tempi dell'eventuale finanziamento" si imponeva la necessità della fissazione ai. sensi dell'art. 1183 c.c. di un termine per l'adempimento della obbligazione del DA quello di novanta giorni dalla notifica della decisione appariva congruo. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo quattro motivi di doglianza, poi illustrati da memoria, ricorre il DA;
resiste con controricorso la AG Costruzioni s.r.l. in persona del legale rappresentante "pro tempore", l'amministratore unico AN AG.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 75 c.p.c. - Il procedimento di appello, introdotto dalla AG Costruzioni s.r.l. e la pronunzia conclusiva dovevano - secondo quanto sostiene il DA - ritenersi nulli.
Infatti, la procura "ad litem" per il giudizio di impugnazione era stata rilasciata all'avv. Giovanna Pisano da tal Fiorantonio AG, privo del potere rappresentativo della società, del quale era legale rappresentante sin dal 29 marzo 1985 AN AG quale amministratore unico della società: il che risultava da idonea certificazione "storica" rilasciata dalla C.C LA di Salerno il 19 ottobre 1998 ed depositata in questo giudizio il 4 novembre successivo in uno con il ricorso per cassazione.
Il motivo di doglianza, obiettivamente sorretto da un documento depositato in questo giudizio, non può trovare adito. In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongono o comunque richiedono nuovi accertamenti di fatto.
A questi va ricondotto anche l'esame di documenti che - come nella specie - non risultano precedentemente acquisiti al processo e che non possono essere prodotti nel giudizio di cassazione perché estranei a quelli il cui deposito è consentito dall'art. 372 c.p.c se e in quanto riguardano l'ammissibilità del ricorso c/o la nullità della sentenza impugnata determinata solamente da vizi intrinseci alla pronunzia medesima e non anche, come nel caso in esame, in via mediata, da vizi del procedimento nel quali si inscrivono quelli che attengono alla costituzione del rapporto processuale (vedansi in proposito anche le pronunzie di questa corte nn. 7863/98 e 6993/99). Sotto altro profilo, va rammentato che il difetto di rappresentanza processuale di una società può essere sanato, in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in quello di legittimità, con efficacia "ex tunc" mediante la costituzione del suo legale rappresentante il quale manifesti, anche tacitamente, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva, anche se conseguente al conferimento di una procura "ad litem" da soggetto privo del potere rappresentativo (in proposito vedansi "ex multis" le pronunzie di questa corte nn. 2324/77 e 12799/97). Il che è dato nella specie ravvisare poiché nel controricorso il legale rappresentante della società intimata, AN AG, ha espressamente manifestato la volontà "di ratificare la condotta difensiva spiegata anche per quanto riguarda la procura conferita dal 'falsus' rappresentante".
Con il secondo motivo, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., il DA denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza dell'art. 345 c.p.c. La corte di merito - assume il ricorrente - ha accolto la domanda subordinata della società, di fissazione ai sensi dell'art. 1183 c.c., di un termine per l'adempimento dell'obbligazione del corrispettivo nonostante la preclusione, espressamente sancita dall'art. 345 c.p.c. per essere stata detta domanda proposta per la prima volta con l'atto introduttivo del giudizio di appello. La corte dissente dal motivo di doglianza.
La fissazione del termine del pagamento del corrispettivo di una prestazione, da parte del giudice del merito, ai sensi dell'art. 1183 c.c., non postula necessariamente una specifica domanda autonoma rispetto a quella di condanna del debitore all'adempimento dell'obbligazione nella quale infatti quella è implicitamente contenuta (in proposito vedasi la pronunzia di questa corte n. 2744/92). Ne consegue l'inoperatività della preclusione posta dall'art. 345 c.p.c. nell'ipotesi in cui- come nella specie - la fissazione del termine al committente per il pagamento del corrispettivo dell'opera, convenzionalmente connesso alla prestazione "sine die" di un terzo, sia stata chiesta al giudice dell'appello dal prestatore che già i prime cure abbia chiesto, insistendo in sede di gravame, la condanna del committente all'adempimento della sua obbligazione. Con il terzo motivo, in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 1183 c.c. Escluse nella specie - sostiene il DA - le ipotesi della rimessione alla volontà del debitore o del creditore del tempo dell'adempimento dell'obbligazione nonché quelle in cui il tempo della prestazione non sia stato preventivamente determinato o gli usi o la natura della stessa lo richiedano, palesi sono la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 1183 c.c. Infatti le parti avevano espressamente e validamente secondo quanto affermato anche dalla corte di merito, convenuto che il corrispettivo della opere commesse in appalto sarebbe stato pagato al momento della erogazione contributo pubblico al quale il committente era stato "ammesso". Il motivo va disatteso.
La previsione del tempo certo nel quale debbano essere adempiute le obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti non è come è dato desumere "a contrario" dalla formula dell'art. 1325 c.c., elemento essenziale del contratto in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n. 1451/97). In proposito l'art. 1183 c.c. regola due ipotesi: quella della mancanza della previsione del termine della prestazione, cui sopperisce il principio "quod sine die debetur, statim debetur";
quella della mancanza di un termine certo in relazione a casi in cui in virtù di usi, o per la natura della prestazione ovvero per il luogo e le modalità dell'esecuzione sia necessaria quella certezza, nel qual caso è rimessa al giudice la fissazione del termine di esecuzione della prestazione.
Nella specie è di tutta evidenza aver il giudice del merito ritenuto che la "natura" della prestazione del corrispettivo di un'opera, avuto riguardo al particolare interesse del creditore imprenditore a conseguirlo in un tempo ragionevole cui adeguare le previsioni della gestione dell'impresa, giustificasse la fissazione del tempo dell'adempimento dell'obbligazione del prezzo dell'opera. Con il quarto motivo, in relazione al n. 5 dell'art.360 c.p.c., il DA denunzia il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.
Palese - si sostiene - è il dissidio logico fra la accertamento della validità della clausola sub art. 1 del contratto di appalto con la quale l'esigibilità del corrispettivo era stata cronologicamente all'erogazione, al committente, del contributo pubblico.
La corte di merito, inoltre, non ha considerato che il termine di attesa del pagamento del prezzo delle opere, non certamente "illimitato", doveva ritenersi più ristretto di quello di"intollerabile durata"prospettato dalla società appaltatrice che aveva in proposito aveva tenuto conto di quello corrente fra l'affidamento dei lavori, nel novembre 1988, ed il deposito del ricorso monitorio, 14 aprile 1995, e non di quello corrente dalla data di deposito di tutta la documentazione presso la apposita commissione straordinaria successiva alla redazione del verbale di completamento delle opere.
Non ha il giudice del merito considerato la documentazione attestante che l'odierno ricorrente era stato riconosciuto in possesso dei requisiti di cui alla lettera A della legge n. 32 del 1992 ne pertanto che la "pratica" era stata inserità fra quelle aventi priorità all'erogazione del contributo pubblico.
La corte di merito non ha considerato che la trasmissione del contratto di appalto alla p. a. e l'assunzione di responsabilità dell'Impresa nel confronti del Comune di Eboli delegato all'approvazione delle pratiche fino al collaudo ed all'approvazione definitiva dei computi metrici e degli stati finali involgevano una regolare cessione di credito recepita dalla p.a. che aveva assunto la veste di debitrice del committente ne' pertanto che l'impresa era assistita da un azione diretta verso la p.a.
Non si è avveduto il giudice del merito, infine, che con il contratto, del quale ha affermato la validità, le parti avevano convenuto il corrispettivo delle opere commesse in L. 85.000.000 mentre il decreto ingiuntivo era stato richiesto e pronunziato per il superiore importo di L. 114.618.294. Dal che detto giudice avrebbe dovuto ritenere estinto il credito del corrispettivo con il pagamento della somma di L. 85.000.000 e, di conseguenza, priva di causa la "pretesa" azionata con il ricorso monitorio.
Neanche queste censure possono essere accolte.
In particolare, non può ravvisarsi un dissidio logico fra le proposizioni di validità della clausola che rimette all'adempimento del terzo "sine die" l'esigibilità della prestazione e di verifica delle condizioni per la fissazione del termine dell'adempimento, postulando, la seconda, la prima.
Le altre censure si traducono nell'attesa di una valutazione degli esiti istruttori diversa, in senso favorevole, da quella operata dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale elettivo e di apprezzamento attribuitogli dall'art. 116 c.p.c. ed incensurabile in sede di legittimità quando, come nella specie, detto giudice abbia dato conto delle fonti e delle ragioni del suo convincimento (in proposito vedansi le pronunzie di questa corte nn. 3750/69, 6868/94, 1044/94, 2008/ 96 e 111/97) Nel resto le doglianze propongono questioni non rilevabili "ex officio iudicis" che dalla esposizione nel ricorso dei "fatti - sostanziali e processuali - di causa" dalla solamente è consentito a questa Corte di averne conoscenza (art. 366 n. 3 c.p.c.) non appaiono essere state specificamente oggetto del dibattito delle partii nel giudizio di merito e si risolvono nell'attesa di una disamina di atti che esula dai compiti istituzionali affidati a questa Corte dagli artt. 65 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e 360 c.p.c. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimità (art. 385, 1 comma, c.p.c.). Queste sono liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di legittimi à che liquida in L.169.800, oltre L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001