Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6909
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Sentenza 21 maggio 2001

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Spetta al giudice del merito accertare se la natura della prestazione, avuto riguardo alla qualità delle parti, richiede la fissazione di un termine certo nel caso quello pattuito sia sine die - nella specie pagamento del corrispettivo dell'appalto, dipendente dall'erogazione di un contributo da parte di un terzo - senza che tale incertezza determini l'invalidità del contratto, non essendo il termine, a norma dell'art. 1325 cod. civ., elemento essenziale di esso.

Non costituisce violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. l'istanza del creditore, formulata per la prima volta al giudice di appello, di fissazione di un termine al debitore, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., per l'adempimento della prestazione pattuita senza termine certo, in caso di domanda introduttiva del giudizio di condanna del debitore all'adempimento della prestazione, pattuita senza termine certo, dovendo ritenersi implicita in tale domanda quella di fissazione del predetto termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6909
    Data del deposito : 21 maggio 2001

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