Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2315
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato contiene un apposito riquadro con i riferimenti normativi che governano il procedimento, tra cui l'art. 1 c. 244 della Legge n. 190/2014 e gli articoli 6 e 7 della legge n.212/2000. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, in quanto la variazione non ha sostanzialmente modificato l'unità immobiliare e si è ripristinata la rendita precedente, che era già stata accettata dal contribuente in passato. Inoltre, la rendita proposta dal ricorrente, pur considerando la riduzione della superficie commerciale e l'aumento della superficie adibita ad autorimessa, non è stata ritenuta sfavorevole, poiché l'attività di autorimessa è considerata attività commerciale e la rendita era stata determinata in modo analogo in precedenza e mai contestata.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per mancata motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento impugnato contiene un apposito riquadro con i riferimenti normativi che governano il procedimento. Tra i vari si evidenzia il riferimento all'art. 1 c. 244 della Legge n. 190/2014, che ha recepito il contenuto della Circolare dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) n. 6/2012, “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi , si evidenzia inoltre il richiamo agli articoli 6 e 7 della legge n.212/2000. In via sintetica la motivazione è la seguente: visto anche che la variazione non ha sostanzialmente modificato l'u.i., si è sostanzialmente ripristinata la rendita precedente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 61 del d.p.r. 1142/1949 per mancata esecuzione del sopralluogo

    La Corte ha escluso la sussistenza di un obbligo di sopralluogo nella normativa di settore, citando il DM 701/94 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 19949 del 14 novembre 2012, Cass. Civ. sez. V), secondo cui la revisione delle rendite catastali urbane non richiede la previa visita sopralluogo né è condizionata ad un preventivo contraddittorio endoprocedimentale, neanche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha richiamato la sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 24823/15, la quale ha stabilito che, diversamente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Tale obbligo sussiste esclusivamente per le ipotesi in cui sia specificatamente sancito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2315
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2315
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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