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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 796/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 796/2023 il 27.04.2023 promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. FASANO SILVIA, ALBERICO MARRACINO e P.IVA_1
SALVATORE NAPOLITANO;
appellante
contro
1 c.f. ), con l'avv. PICONI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e CASTELLETTI LUIGI;
OGGETTO: “appalto”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
436/2023 pubblicata il 03.03.2023 notificata il 23.03.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza n. 436/2023 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Seconda Civile,
Giudice Dott.ssa Silvia Rizzuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8975 /2020,
pubblicata il 03 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023: - in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio e disposta la sua rinnovazione,
rigettare tutte le domande e le ragioni di credito della Controparte_2
- condannando quest'ultima, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., al pagamento in favore di e Parte_1
concordato preventivo del residuo importo di Euro 1.840.000,00, oltre IVA ed oltre interessi legali e di mora, ovvero, in subordine, ove mai per qualunque ragione, all'esito della rinnovata CT, dovesse essere riconosciuto qualsivoglia importo richiesto da limitare tale riconoscimento e la Controparte_1
2 conseguente pronuncia di condanna e/o di compensazione, alla sola parte che dovesse risultare eccedente l'importo di Euro 750.000,00 già incassato dalla
- in accoglimento del secondo motivo di Controparte_2
impugnazione, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della
C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, tenuto conto della somma di Euro
750.000,00 già incassata dalla a seguito Controparte_2
dell'escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di Pt_1
dichiarare che tale somma, essendo già stata incassata da
[...] CP_1
non poteva essere portata in compensazione con i crediti riconosciuti a
[...]
e, per l'effetto, condannare a pagare Parte_1 Controparte_2
in favore di e concordato preventivo la somma di Parte_1
Euro 750.000,00; - in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, dichiarare, per le ragioni esposte, non dovuti da gli Parte_1
importi di cui alle voci indicate nella relazione del CT al n. 15 “sostituzione parte impianto meccanico”, al n. 21 “oneri professionali A2N direzione lavori e sicurezza” ed al n. 32 “costi di energia elettrica”, per complessivi Euro 536.737,49,
che non potevano essere portati in detrazione dal credito di e, - per l'effetto, Pt_1
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2
3 p.t., a pagare a e concordato preventivo, la somma di Parte_1
Euro 536.737,49, oltre IVA ed interessi legali e di mora come per legge. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che la sentenza appellata ha compensato per due terzi le spese di lite. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado come rassegnate nella nota contenente le precisazioni delle conclusioni depositata per l'udienza del 10.11.2022
Per l'appellata :
in via principale: - dichiararsi l'appello promosso da avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Verona n. 436/2023 del 01.03.2023, depositata il 03.03.2023,
R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023, inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel caso in cui l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Verona n. 436/2023 del 01.03.2023, depositata il 03.03.2023,
R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023 sia ritenuto ammissibile, rigettarsi integralmente il medesimo e, conseguentemente, confermarsi la suddetta sentenza in tutti i suoi capi e statuizioni impugnati dall'appellante; ovvero - rigettarsi, per tutte le ragioni esposte, tutte le domande ed eccezioni promosse da Parte_1
con l'atto di citazione d'appello del 20.04.2023. In via di appello incidentale: - in
4 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 436/2023 del
01.03.2023, depositata il 03.03.2023, R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice di per l'importo di € 607.500,00, ovvero per quella maggiore o Pt_1
minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di penali da ritardo contrattuali e, di conseguenza, condannare al pagamento in favore di dell'importo di € Pt_1 Controparte_2
607.500,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo e integrale. In ogni caso: - adottarsi ogni provvedimento conseguente,
utile ed opportuno e comunque condannarsi alla rifusione delle spese Parte_1
e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA ed accessori di legge tutti. In via istruttoria: a. ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Parte_1
anche richiamando: quanto rilevato dal Giudice di prime cure, quanto eccepito e rilevato negli scritti difensivi di (in particolare alla Controparte_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), richiamando il contenuto dei verbali di causa di prime cure, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e infine richiamando le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
b. nella
5 denegata ipotesi di accoglimento di tali istanze, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da con le memorie ex art. Controparte_2
183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale e più in generale in atti, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, così come tutte le istanze istruttorie non accolte e qui reiterate;
c. si chiede di disporre l'acquisizione del fascicolo di prime cure presso il Tribunale di Verona, sia cartaceo che telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di per sentirla CP_3 Controparte_2
condannare al pagamento dell'importo di euro 3.898.878,04, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia operate nell'ambito dell'appalto inter
partes del 16 luglio 2018 avente ad oggetto la realizzazione “chiavi in mano” del complesso immobiliare a destinazione direzionale e logistica in Comune di San
Giorgio di Bigarello (MN).
Deduceva l'attrice che il contratto di appalto prevedeva che l'importo delle fatture emesse mensilmente dall'appaltatore corrispondesse a quello del SAL approvato dalla Direzione Lavori, ridotto di una percentuale del 30% a titolo di detrazione a garanzia dei lavori eseguiti. Con successivo addendum n. 3 al contratto di appalto le parti davano atto che alla data del 22.02.2020 risultavano eseguiti lavori da parte
6 dell'appaltatore per complessivi euro 25.992.520,27 comprensivi delle varianti e che detto importo era stato già corrisposto ad eccezione delle detrazioni a garanzia per euro 3.898.878,04 .
In data 15.04.2020 la committente , a seguito della Controparte_2
messa in liquidazione volontaria dell'appaltatrice, comunicava a la Parte_1
risoluzione del contratto di appalto in corso.
Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande svolte da controparte.
Esponeva che il contratto di appalto era stato integrato con la sottoscrizione di tre successivi addendum e che con il terzo addendum del 29.02.2020 le parti avevano posticipato il termine essenziale fissato per l'ultimazione dei lavori al 31.03.2020
; inoltre con tale ultimo addendum rinunciava alle penali Controparte_1
sino ad allora maturate e riconosciute da per iscritto, subordinatamente Pt_1
all'avveramento della condizione di ultimazione e consegna del complesso logistico “chiavi in mano”, entro il nuovo termine essenziale del 31.03.2020. ;
precisava che il 12.03.2020 comunicava la sospensione del cantiere a causa Pt_1
dell'emergenza COVID e che in data 27.03.2020 invece di riprendere i lavori si poneva in liquidazione volontaria, a cui seguiva, nel mese successivo, domanda di concordato preventivo giudiziale;
deduceva che aveva cagionato con i Pt_1
7 propri inadempimenti notevoli danni e che vi erano rilevanti vizi e difetti sulle opere realizzate, che quantificava nella misura di € 5.055.453,06, ; evidenziava che nulla era perciò dovuto in favore della stessa a titolo di trattenute a Pt_1
garanzia, ma anzi, che essa era creditrice. Controparte_1
La causa era istruita con lo svolgimento di CT ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “ accoglie la domanda di
restituzione avanzata da e concordato preventivo nei Parte_1
confronti di e per l'effetto condanna Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
2.058.878,04 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
-
condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
e concordato preventivo, delle spese di lite che vengono liquidate Parte_1
in € 1.686,00 per anticipazioni e in € 32.890,66 per compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.A.P. se dovuti come per legge”.
Il primo giudice respingeva l'eccezione di nullità della CT svolta da - Pt_1
sull'assunto che il CT avesse esaminato contratti di appalto mai prodotti in giudizio da parte convenuta, con conseguente violazione del contraddittorio-; si richiamava e aderiva alle conclusioni cui era pervenuto il consulente in relazione alla congruità dei costi esposti da che venivano quantificati Controparte_1
8 nell'importo di euro 1.840.000,00, che andavano posti in detrazione e compensati con la somma dovuta a a titolo di restituzione delle detrazioni in garanzia. Pt_1
La domanda svolta da di condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 607.500,00 a titolo di penale da ritardo veniva rigettata;
affermava il Tribunale che con l'addendum n. 3 le parti avevano prorogato al
31.03.2020 il termine per la conclusione dei lavori e avevano rinunciato alla penale sino a quel momento maturata condizionatamente alla conclusione dei lavori entro tale termine;
sosteneva che la mancata esecuzione dei lavori entro il termine prorogato non era imputabile all'appaltatrice ma era causata dalla normativa emergenziale COVID che aveva imposto la sospensione dei lavori.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello che lamentava il Parte_1
mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della CT per avere il CT
esaminato documenti non acquisiti al processo senza autorizzazione del giudice e senza comunicazione alle parti in violazione del principio del contraddittorio.
In particolare, il CT sarebbe entrato in possesso di documentazione non in atti,
né comunicata alle parti (nello specifico, i contratti di subappalto stipulati con terzi per il completamento delle opere e per l'eliminazione dei vizi) ; inoltre le spese sostenute non sarebbero state documentate.
9 Lamentava, inoltre, l'appellante l' omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di limitare l'eventuale riconoscimento di somme in favore di solo per la parte eccedente la somma di euro 750.000,00 Controparte_1
già incassata a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Sul punto evidenziava l'appellante che lo stesso giorno della risoluzione del contratto di appalto (15 aprile 2020), la procedeva Controparte_2
all'escussione della fideiussione a semplice richiesta scritta n. 18/18158934 del 7
agosto 2018 rilasciata da a favore di a Controparte_4 Controparte_1
garanzia dell'adempimento di agli obblighi assunti con il contratto di Pt_1
appalto e che pertanto tale somma andava portata in detrazione rispetto a quanto eventualmente riconosciuto.
L'appellante censurava la sentenza anche nella parte in cui, condividendo il primo giudice le conclusioni cui era pervenuto il CT, riconosceva le voci di spesa relative alla sostituzione di parte dell'impianto meccanico, le voci per oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza e i costi di energia elettrica.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per avere l'appellante indicato – in relazione al primo motivo di appello- la violazione o
10 l'errata applicazione dell'art. 194 c.p.c. , omettendo il riferimento all'art. 195
c.p.c. nonché all'art. 196 c.p.c.
Contestava l'appellata che il CT avesse esaminato o ricevuto da CP_1
documenti che non erano stati prodotti o acquisiti formalmente in atti ,
[...]
avendo esaminato e acquisito esclusivamente i documenti prodotti in atti dalle parti o per i quali era stato autorizzato con il provvedimento del Tribunale di data
21.03.2022; evidenziava che il giudizio svolto dal CT era stato di verifica della congruità delle spese, in conformità al quesito posto dal giudice, di talchè la mancanza della quietanza sulle fatture emesse dalle ditte incaricate da CP_1
per il completamento dei lavori era da ritenersi ininfluente ai fini della
[...]
verifica della congruità delle spese.
Sosteneva inoltre che la domanda di condanna svolta da controparte in relazione alla fideiussione già escussa era inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello e comunque, nel merito, era infondata in quanto assorbita e comunque rigettata dal Tribunale di Verona posto che la domanda era stata formulata in via subordinata, rispetto alla domanda principale, per l'ipotesi in cui fosse stato riconosciuto “qualsivoglia degli importi richiesti dalla convenuta”; inoltre la garanzia di cui alla fidejussione era stata prestata da per “..un'eventuale Pt_1
responsabilità dell'appaltatore per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi
11 del presente Contratto (Performance Bond)..”, l'oggetto del presente giudizio,
invece, era relativo alla corresponsione delle trattenute in garanzia e all'accertamento in favore di dei costi di ripristino per le Controparte_1
opere eseguite da che erano risultate viziate o difettate;
trattandosi quindi Pt_1
di domande aventi oggetto e titolo differente, la domanda in oggetto doveva essere respinta.
Contestava la pretesa di controparte relativa alle spese per la sostituzione di parte dell'impianto meccanico, per oneri professionali e i costi di energia elettrica ribadendo che si trattava di spese che dovevano essere riconosciute in quanto documentate.
Svolgeva appello incidentale per la parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale evidenziando che nell'addendum n. 3, si impegnava a rinunciare alle penali maturate sino ad Controparte_1
allora per il ritardo, a condizione che il nuovo termine per la consegna fosse pienamente rispettato da , termine che non veniva rispettato e che anzi Pt_1
veniva artatamente prorogato da pur sapendo che di lì a breve sarebbe stata Pt_1
posta in liquidazione volontaria e avrebbe domandato l'accesso al concordato preventivo.
12 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
29.05.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l' eccezione di nullità della CT proposta da per Parte_1
avere il CT esaminato documenti non acquisiti al processo senza autorizzazione del giudice e senza comunicazione alle parti, in violazione del principio del contraddittorio.
Sostiene l'appellante che il CT avrebbe proceduto all'esame di documenti non prodotti in giudizio – in particolare i contratti di subappalto con i fornitori- , così
violando il contraddittorio e inoltre avrebbe omesso di allegare la documentazione in parola alla propria relazione, precludendone, quindi, l'esame ai difensori di e al giudice. Pt_1
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di formulata in via subordinata di limitare Pt_1
l'eventuale riconoscimento di somme in favore di solo per Controparte_1
13 la parte eccedente la somma di euro 750.000,00 già incassata a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Infatti, il primo giudice nel riconoscere in favore di Controparte_2
gli importi indicati dal CT e portandoli in compensazione con quelli a credito di avrebbe disatteso la domanda principale di quest'ultima di rigetto Parte_1
integrale delle domande formulate dalla convenuta in primo grado, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda formulata da quest'ultima in via subordinata (“nella
denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere di riconoscere per
qualunque ragione qualsivoglia degli importi richiesti dalla Convenuta, limitare
tale riconoscimento, e la conseguente pronuncia di condanna al pagamento, alla
sola parte che dovesse complessivamente risultare eccedente l'importo di Euro
750.000,00 già incassato dalla ). Controparte_2
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o errata applicazione dell'art 116 c.p.c.; per omessa valutazione delle circostanziate contestazioni del consulente tecnico di parte e dei difensori nei confronti della relazione del consulente tecnico d'ufficio , per erronea negazione di vizi ed illogicità nelle risultanze della espletata ctu nonché per violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
14 ha contestato per le voci esaminate dal CT l'assenza di idonea prova del Pt_1
pagamento da parte di delle spese dalla medesima Controparte_1
asseritamente sostenute e comprovate solo da fatture non quietanzate o da meri preventivi (cfr. voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 37 e 41), nonché l'assenza totale di documentazione a supporto delle asserite spese (voci n. 3, 15, 17, 20, 24, 36, 38, 39, 40 e 42), e ciò con particolare riferimento alle voci n. 15, “sostituzione parte impianto meccanico”; voce n. 21
“oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza” e voce n. 32 “costi di energia elettrica”.
3.Con appello incidentale censura la sentenza Controparte_2
impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale per ritardo per erronea ricostruzione dei fatti e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e per violazione e/o falsa interpretazione dell'art.1655 c.c. e 1665 c.c.
Evidenzia l'appellante incidentale che nell'addendum n. 3 Controparte_1
si impegnava a rinunciare alle penali maturate sino ad allora per il ritardo, a condizione che il nuovo termine per la consegna fosse pienamente rispettato da
, termine che non veniva rispettato e la cui proroga veniva artatamente Pt_1
15 richiesta pur sapendo che di lì a breve sarebbe stata posta in liquidazione volontaria e avrebbe domandato l'accesso al concordato preventivo.
Quindi avrebbe proposto in mala fede l'addendum n.3 che Pt_1 CP_1
aveva sottoscritto in assoluta buona fede per agevolare il buon esito
[...]
dell'appalto.
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata va disattesa posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
16 Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo,
non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
Nello specifico, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità svolta da parte appellata in relazione al primo motivo di appello per non aver l'appellante richiamato l'art. 196 c.p.c. nella parte in cui prevede la sostituzione del CT, in caso di rinnovazione.
Sul punto va osservato che a prescindere della richiesta della parte, rientra tra i poteri del giudice ai sensi dell'art. 196 c.p.c. disporre la rinnovazione delle indagini o, in caso di accertati gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
5. Il primo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
Lamenta l'appellante che il CT avrebbe esaminato e sarebbe entrato in possesso di documentazione non in atti, né comunicata alle parti – principalmente i contratti di subappalto stipulati con terzi – e ciò avrebbe determinato una violazione del contraddittorio che veniva posta a fondamento dell'eccezione di nullità della CT
già svolta nel corso del giudizio di primo grado.
La doglianza non può essere condivisa per le ragioni di seguito evidenziate.
17 Al Consulente Tecnico il giudice di prime cure conferiva il seguente quesito:
“descriva il CT lo stato dell'immobile oggetto del giudizio e le opere realizzate
dalla società B) verifichi quali opere contrattualmente previste Parte_1
dovessero ancora essere eseguite nel momento in cui la società committente ha
risolto il contratto;
C) verifichi il CT la congruità dei costi sostenuti dalla
committente e di quelli indicati come da sostenersi per il completamento delle
opere già commissionate all'attrice e facenti parte del contratto di appalto inter
partes; D) precisi il CT quale fosse il prezzo previsto per le opere – poi
completate dalla committente - nel contratto inter partes;
E) verifichi infine il
CT se sussistano i vizi e difetti indicati da parte convenuta e accerti la congruità
dei costi di ripristino indicati dalla committente”.
Nel rispondere al quesito il CT premetteva (p.15) di aver esaminato tutti i documenti contrattuali che avevano regolato i rapporti contrattuali e i rapporti fra impresa e committente/direzione dei lavori e segnatamente: il Contratto d'appalto
-si tratta del contratto che ha regolato il rapporto contrattuale, composto dal contratto stesso e dai relativi allegati, fra i quali il capitolato speciale d'appalto e gli Addendum 1-2-3 al contratto d'appalto - ; i vari SAL;
lo Stato di consistenza del cantiere del 30/04/2020 e quello del 21.05.2020 che fotografa lo stato in cui si trovava il cantiere al momento della risoluzione del rapporto contrattuale redatto
18 da;
le note tecniche (doc.28): si tratta di 21 note tecniche Controparte_1
che venivano rilasciate dal D.L. in corso d'appalto per segnalare le problematiche riscontrate dal D.L. nel corso dei lavori;
gli ordini di servizio (doc.29): si tratta degli ordini impartiti dal D.L. alla .; riepilogo degli impianti meccanici (doc. Pt_1
30) , la comunicazione del 03/04/2020 che trasmette via pec a Pt_1 CP_1
dove vengono riepilogati gli importi scaduti, comprensivi d'IVA che
[...]
deve ai propri subappaltatori;
(doc. 63). Pt_1
Sul punto va precisato che successivamente al conferimento dell'incarico al CT,
il giudice autorizzava – con decreto di data 21.03.2022- l'acquisizione del capitolato speciale d'appalto unitamente agli elaborati grafici e tale integrazione non veniva contestata dalle parti.
Il CT dopo aver chiarito che alla data del 15.04.2020 (ovvero alla data di risoluzione del contratto) l'immobile era in fase di ultimazione, come si evinceva dalla percentuale di Stato Avanzamento Lavori pari a circa il 95% ; ha dato atto che, alla data della redazione della perizia le opere erano state ultimate e i vizi erano stati ripristinati e corretti (ad eccezione della pavimentazione interna) ;
dunque, il capannone era completamente funzionante ad eccezione degli impianti:
gruppi elettrogeni, autolavaggio.
19 Nel procedere a rispondere al quesito e ad esaminare le singole voci di spesa relative ai vizi/difetti contestati il CT ha chiarito quanto segue (p.16):
“le spese asseritamente sostenute da sono Controparte_2
documentate nei contratti d'appalto che ha stipulato Controparte_2
con i singoli fornitori (la quasi totalità già subappaltatori di all'interno del Pt_1
cantiere) per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi rilevati;
- sono,
altresì, tutta documentate dalle fatture elettroniche emesse dai fornitori e allegate
in atti, ad eccezione del preventivo per la sistemazione della pavimentazione;
- in
atti non sono allegate le quietanze di pagamento;
- gli importi esposti sono al netto
dell'IVA; - il CT procede a rispondere al quesito analizzando i soli aspetti
tecnici contenuti all'interno dei documenti prodotti dalle parti, prescindendo
dall'analisi (non richiesta e non tecnica) della regolarità degli stessi, quale
presenza di firme e di date e regolarità di trasmissione e ricezione;
- Il CT è
intervenuto a lavori già ultimati;
non ha potuto, quindi, constatare visivamente
sui luoghi gli asseriti completamenti, vizi e ripristini ad eccezione di alcune voci
meglio descritte di seguito;
- Per la risposta al quesito si basa, quindi, sull'analisi
documentale in atti;
- Le spese sostenute da sono tutta Controparte_1
afferenti ai lavori oggetto dell'appalto, regolato da un contratto a corpo “chiavi
20 in mano”. Alla data della risoluzione del contratto, infatti, il cantiere non era
ultimato e l'attività logistica non era ancora iniziata”.
Da tale premessa metodologica è dato evincere che il CT ha preso in esame la documentazione in atti – segnatamente i contratti con i fornitori e le fatture- ; che non ha condotto una verifica sulla regolarità tecnica della documentazione e che le fatture non erano corredate dalle quietanze di pagamento.
Quindi il consulente ha esaminato i singoli vizi contestati e ha stimato la congruità
delle spese necessarie per ripristinare l'immobile sulla scorta della documentazione versata in atti e nello specifico avuto riguardo alle Note Tecniche
rilasciate dalla Direzione Lavori con la quale venivano segnalate a le Pt_1
problematiche emerse in cantiere e alle fatture inviate a Controparte_1
per il completamento dei lavori.
Tale documentazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, è stata offerta da ritualmente e Controparte_1
tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e ciò con la comparsa di costituzione ( vedasi allegati depositati nel fascicolo telematico in data
01.02.2021) e con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Quanto alle note tecniche impartite dalla Direzione Lavori non può che osservarsi che esse sono state trasmesse via PEC a e da questa non sono state Pt_1
21 contestate, di talchè la contestazione contenuta negli atti difensivi (vedasi comparsa conclusionale) appare vieppiù generica atteso che nessuna deduzione concreta è stata formulata in relazione alle singole contestazioni provenienti dalla
Direzione Lavori.
Si prenda a titolo esemplificativo la Nota Tecnica del 30.04.2020 (doc. 15 fasc.
primo grado), inviata via pec dal Direttore Lavori anche a con la quale Pt_1
vengono allegate delle tabelle riepilogative relative allo stato di esecuzione delle opere con evidenza delle lavorazioni mancanti e delle anomalie evidenziate (p.e.
impianti elettrici e speciali, fognature e sottoservizi, distributore carburanti,
impianto antrintusione, portoni sezionali e baie di carico) e richiamate le note tecniche già trasmesse “per quanto non adempiuto”; in essa si dà dettagliatamente conto delle anomalie evidenziate nell'esecuzione dei lavori e nessuna contestazione è pervenuta da a fronte di tale nota tecnica proveniente Parte_1
dalla Direzione Lavori.
Anzi, con nota di data 08.04.2020 indirizzata a Parte_1 CP_1
(vedasi doc. 63 fasc. primo grado ) dopo aver elencato le
[...] Pt_1
lavorazioni da completare (allegato 1 ) e quelle da realizzare (allegato 2) si è
impegnata a far sottoscrivere ai fornitori ritenuti necessari per il completamento dei lavori, un'apposita scrittura con ciascun fornitore ritenuto strategico;
a fronte
22 di tale puntuale riconoscimento delle opere da completare e dei difetti da emendare, le deduzioni svolte dalla difesa dell'appellante, circa l'assenza di prova di tali vizi/difetti non appare cogliere nel segno.
5.1 Il CT nella valutazione dei singoli difetti ha preso in esame la predetta documentazione al fine di rispondere al quesito, che come sopra evidenziato, non demandava al CT di accertare se i costi sostenuti dalla committente fossero documentati bensì se gli stessi fossero congrui.
E tale giudizio di congruità è stato formulato dal CT prendendo a riferimento la documentazione ritualmente acquisita nel corso del giudizio, nei termini e con le modalità sopra indicate, ovvero successivamente alla formulazione del quesito e negli snodi processuali dedicati alla cristallizzazione del thema probandum.
Si prenda a titolo esemplificativo la voce 3 “ripristino pavimentazione interna” (p.
21 CT).
Il ctu dà atto di aver verificato la sussistenza dei vizi e dei difetti come lamentati e dopo aver proceduto all'esame della documentazione prodotta da Imm.
(Doc.15 Nota D.L. del 30/04/2020 – Doc.16 Nota D.L. del 07/05/2020 CP_1
– Doc.15 bis G – Doc. 16 bis – Doc.16 ter – Doc.28 NT14 (pag. 1) – NT11 - NT15
- NT18 agg. 20/01/2021, Doc.28 all.18), oltre all'acquisizione del capitolato d'appalto (si noti, autorizzata dal giudice ) ha stimato che il costo dei lavori per
23 l'eliminazione dei difetti , preventivato da (vedasi preventivo Persona_1
Ferrobeton, doc. 16 ter allegato alla comparsa di costituzione) era congruo sia per prezzo che per quantità.
Tale metodologia di accertamento è stata seguita dal CT anche in relazione agi ulteriori vizi oggetto di contestazione, con ciò smentendosi la deduzione svolta dall'appellante secondo cui il CT avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di documentazione non offerta al contraddittorio.
Sul punto appare utile richiamare quanto precisato dal CT : “ sono stati
considerati solamente i vizi e ripristini per i quali il CT ritiene di avere reperito
nei documenti di causa elementi comprovanti;
- sono stati solamente riportati i
costi esposti da che il CT ritiene imputabili ai Controparte_1
completamenti e quindi non considerati nella quantificazione;
- sono stati
analizzati i soli aspetti tecnici contenuti all'interno dei documenti prodotti dalle
parti, prescindendo dall'analisi (non richiesta e non tecnica) della regolarità
degli stessi, quale presenza di firme e di date e regolarità di trasmissione e
ricezione; - i vizi analizzati e quantificati si riferiscono esclusivamente ad opere
eseguite da fino al 15/04/2020; - in tutta la rilevante documentazione Pt_1
prodotta dalle parti, comprendente fra gli altri documenti quali stato di
consistenza, note tecniche, ordini di servizio, contabilità, corrispondenza, non
24 risulta alcuna contestazione da parte di in merito ai vizi lamentati e Pt_1
segnalati sia in corso di cantiere (fino al 15/04/2020) che successivamente
notificati alla stessa a mezzo PEC” (p. 66 elaborato peritale).
6. Il secondo motivo di appello è fondato.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di formulata in via subordinata di limitare l'eventuale Pt_1
riconoscimento di somme in favore di immobiliare solo per la parte CP_1
eccedente la somma di euro 750.000,00 gia' incassata a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Risulta documentalmente e non è contestato che lo stesso giorno della risoluzione del contratto di appalto (15 aprile 2020), la Controparte_2
procedeva all'escussione della fideiussione a semplice richiesta scritta n.
18/18158934 del 7 agosto 2018 rilasciata da a favore di Controparte_4
a garanzia dell'adempimento di agli obblighi Controparte_1 Pt_1
assunti con il contratto de quo (doc. nn. 4, 5 e 7 del fascicolo di primo Pt_1
grado) e che la relativa somma, pari ad euro 750.000,00, veniva incassata da
. Controparte_1
Orbene, nel giudizio di primo grado , a seguito delle domande Parte_1
formulate da con la comparsa di costituzione, precisava le Controparte_1
25 proprie domande con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. chiedendo tra l'altro, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate da CP_1
e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante
[...]
dovesse ritenere di riconoscere per qualunque ragione qualsivoglia degli importi
richiesti dalla Convenuta, limitare tale riconoscimento, e la conseguente
pronuncia di condanna al pagamento, alla sola parte che dovesse
complessivamente risultare eccedente l'importo di Euro 750.000,00 già incassato
dalla ”. Controparte_2
Poiché il primo giudice nella sentenza oggi impugnata ha riconosciuto a gli importi indicati dal CT , portandoli in Controparte_2
compensazione con quelli a credito di era tenuto a pronunciarsi anche Parte_1
sulla domanda formulata in via subordinata da per l'eventualità che fosse Pt_1
riconosciuta debitrice (circostanza avveratasi) nei confronti di controparte.
Né appare fondata l'eccezione di inammissibilità. svolta dall'appellata in relazione alla domanda formulata nel presente giudizio da in quanto ritenuta nuova Pt_1
(“in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, nel caso di rigetto della
domanda di declaratoria di nullità della C.T.U. espletata nel primo grado di
giudizio, tenuto conto della somma di Euro 750.000,00 già incassata dalla
[...]
a seguito dell'escussione della fideiussione prestata a Controparte_2
26 garanzia dell'adempimento di dichiarare che tale somma, essendo Parte_1
già stata incassata da non poteva essere portata in Controparte_1
compensazione con i crediti riconosciuti a e, per l'effetto, Parte_1
condannare a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
e concordato preventivo la somma di Euro 750.000,00”) e ciò in
[...]
quanto, dal raffronto delle domande svolte da appare incontestabile Parte_1
che entrambe le domande contengono una statuizione di condanna ovvero di compensazione (“alla sola parte che dovesse complessivamente risultare
eccedente l'importo di Euro 750.000,00”)in relazione alla somma incassata in seguito alla escussione della garanzia.
L'art. 11.6 del contratto di appalto prevedeva che “l'appaltatore dovrà rilasciare
alla committente una garanzia bancaria, in originale, di importo pari al 5% del
prezzo (IVA esclusa) a garanzia di un'eventuale responsabilità dell'appaltatore
per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi del presente contratto
(performance bond)”.
Non vi è dubbio che con l'incasso della fideiussione è stata Persona_1
risarcita, nei limiti della predetta somma, per l'inadempimento di agli Pt_1
obblighi contrattuali di talchè tale somma andrà portata in detrazione da quella
27 dovuta da per la eliminazione dei vizi/difetti e quantificata in euro Pt_1
1.840.000,00.
Né vale a sostenere il contrario la tesi svolta dall'appellata secondo cui la garanzia in questione aveva oggetto diverso rispetto a quello dell'odierno giudizio,
riguardando la garanzia di cui alla fidejussione bancaria “.un' eventuale
responsabilità dell'Appaltatore per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi
del presente Contratto (Performance Bond)..”. mentre l'oggetto del presente giudizio riguarda la corresponsione delle trattenute in garanzia e l'accertamento in favore di dei costi di ripristino per le opere eseguite da Controparte_1
che erano risultate viziate o difettate. Pt_1
Tale deduzione non può essere condivisa e ciò per la dirimente considerazione che nel presente giudizio è stata accertata (anche) la responsabilità di per Parte_1
l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quantificato l'obbligo risarcitorio nella somma di euro 1.840.000,00, pari a quella dovuta per l'eliminazione dei vizi/difetti.
Diversamente argomentando realizzerebbe un Controparte_1
arricchimento indebito conseguendo per il medesimo fatto generatore di responsabilità una duplice prestazione risarcitoria.
28 Né a diverse conclusioni è dato pervenire valorizzando la circostanza che la garanzia in oggetto è stata qualificata quale contratto autonomo di garanzia, non potendosi omettere di considerare che per l'evento dedotto nel contratto di garanzia (ovvero l'inadempimento dell'appaltatore) il soggetto garantito non può
percepire due volte la medesima prestazione risarcitoria .
7. Il terzo motivo di appello non è fondato.
Contesta l'appellante le voci esaminate dal CT, con particolare riferimento alla voce n. 15 “Sostituzione parte impianto meccanico”, alla voce n. 21 “oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza” e alla voce n. 32 “Costi di
Energia Elettrica” in quanto non documentate e sfornite di idonea prova di pagamento dei relativi esborsi.
Quanto alla deduzione relativa alla mancata documentazione delle spese sostenute dall'appellata per ripristinare l'immobile va richiamato quanto sopra argomentato in relazione all'adeguatezza della documentazione offerta da CP_1
ai fini della verifica di congruità delle spese e va ulteriormente
[...]
evidenziato quanto segue.
7.1 Con riferimento alla voce n. 15 “Sostituzione parte impianto meccanico” il
CT ritiene che sussistano i vizi e difetti indicati e ha accertato la congruità dei costi esposti per un importo di euro 210.231,66 .
29 Lamenta l'appellante che tali vizi non sono stati riscontrati in loco e sono stati fondati su una nota tecnica redatta quando il giudizio di primo grado era pendente.
La doglianza non può essere condivisa dovendosi osservare che in relazione a tutti i vizi contestati l'indagine del CT ha avuto carattere documentale, non essendo contestato che alla data del sopralluogo peritale l'immobile era stato completato e i difetti eliminati.
La nota tecnica 19 del 25.01.2021 (doc. 16 quater fascicolo primo grado ) a Pt_1
firma del Direttore Lavori (ing. dà conto delle problematiche Testimone_1
relative agli impianti meccanici e ha evidenziato (senza che ciò sia mai stato contestato da ) che le stesse erano imputabili alla non completa esecuzione Pt_1
delle opere e in parte alla indisponibilità dei fornitori degli impianti (subappaltatori di ) a fornire le assistenze indispensabili;
seguiva la descrizione delle Pt_1
problematiche riscontrate e dei costi per l'eliminazione dei difetti.
La contestazione contenuta nella nota tecnica, proveniente da un soggetto terzo,
quale è la Direzione Lavori, appare circostanziata e puntuale;
non è stata contestata da (che peraltro ha ammesso in relazione agli impianti meccanici di cui Pt_1
all'allegato al doc. 63 cit. la necessità di lavori di completamento) di talchè le conclusioni cui è pervenuto il CT sono senz'altro condivisibili.
30 7.2 Con riferimento alla voce n. 21 “Oneri professionali A2N Direzione Lavori e
Sicurezza”, l'appellante contesta le conclusioni del CT che avrebbe preso in esame i “maggiori costi per incarichi professionali” che non rientravano certamente nell'oggetto del quesito posto al CT e nel merito, evidenziava che tutti i costi di Direzione Lavori e Sicurezza erano posti contrattualmente a carico della committente.
Tale doglianza non è fondata in quanto il contratto d'appalto prevedeva (artt. 3.1,
3.2, 3.4 punti a), n), o) che erano in capo a , in quanto incluse nel contratto Pt_1
d'appalto “chiavi in mano”, le attività di progettazione esecutiva, le operazioni di collaudo, la redazione degli as-built, la sicurezza, il coordinamento dei fornitori in cantiere.
Il CT ha specificato che per tale attività non vi è una specifica voce nei SAL in quanto rientra negli oneri generali dell'impresa e ha verificato la congruità di tale compenso sulla base della tariffa professionale vigente (D.M. 140/2012)
conteggiando il maggior onere in relazione al nuovo termine di consegna lavori,
ovvero dal 01/01/2020 al 12/03/2020 e dal 25/03/2020 al 15/04/2020 stimando congruo l'importo di euro 262.918,59.
Sul punto va osservato che il termine di consegna dei lavori è stato prorogato in seguito all'addendum n. 3 alla 31.03.2020 ma tale proroga non esonera,
31 diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, dall'assumere gli oneri di professionali contrattualmente previsti maturati durante il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 12.03.2020.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento a detti oneri maturati durante il periodo di sospensione dei lavori per la vigenza della normativa COVID
(25.03 – 15.04.2020) e ciò per l'assorbente considerazione che la sospensione dei lavori non comporta un congelamento degli oneri in esame.
7.3 Con riferimento alla voce n. 32 della perizia relativa ai costi di energia elettrica che il CT ha quantificato in euro 63.587,24 l'appellante lamenta che la voce in esame riguarda i costi per l'energia elettrica e non si tratta certamente di vizi o difetti alle opere oggetto dell'incarico affidato al CT;
che tale importo è stato riconosciuto dal CT in favore di senza che la stessa Controparte_1
avesse depositato in giudizio alcun contratto di fornitura che comprovasse l'allaccio al cantiere in parola, ma solo quattro fatture emesse da Enel;
evidenzia che tale spesa è esorbitante rispetto allo storico delle spese per tale voce.
Tale voce di spesa si riferisce al costo sostenuto da - Controparte_1
dichiarati pari a euro 95.926,70 (fatturati euro 115.329,31 )- per la fornitura di energia elettrica al cantiere (Doc.56 fasc.primo grado) dal 01/01/2020 al
15/04/2020 (data di risoluzione del contratto).
32 Si tratta di una spesa di competenza dell'appaltatrice (vedasi contratto di appalto art.
3.4 lett.q) , la cui valutazione di congruità è stata demandata al CT
nell'ambito del complessivo quesito con il quale gli veniva richiesto : “verifichi il
CT la congruità dei costi sostenuti dalla committente” (punto c) del quesito).
Con riferimento alla correttezza della stima va osservato che CP_1
non aveva altri cantieri, oltre a quello sito in Comune di San Giorgio
[...]
Bigarello in cui era situato il cantiere di cui è causa e ciò non risulta contestato;
non vi erano altri edifici né attività intorno;
il cantiere era in fase di ultimazione e quindi è verosimile che necessitasse di una maggiore quantità di energia elettrica rispetto alle fasi precedenti.
Inoltre, il CT, a conferma della prudenza della valutazione, nel conteggio, ha stralciato il periodo di sospensione avvenuto tra il 13/03/2020 e il 25/03/2020 e ha abbattuto del 30% il costo sostenuto da e richiesto a Controparte_1 Pt_1
(v. pag. 56 elaborato).
Conclusivamente le conclusioni cui è pervenuto il CT in relazione a tale voce di spesa appaiono condivisibili e sul punto vanno confermate.
8. L'appello incidentale svolto da va respinto. Controparte_1
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di condanna di al pagamento della penale di euro 607.500,00 Pt_1
33 prevista dagli artt. 10 e 7.5 del contratto d'appalto sulla base dell'assunto che il termine di consegna dei lavori era stato prorogato con l'addendum n. 3 al
31.03.2020 e aveva rinunciato alla penale sino ad allora maturata CP_1
condizionatamente al completamento dei lavori al 31.03.2020. Sostiene il primo giudice che il mancato completamento nei termini non era imputabile a ma Pt_1
era dipeso dalla normativa emergenziale del 2020 che aveva imposto la sospensione dei lavori e che, comunque, tale sospensione era stata condivisa con la committente e il direttore lavori.
Risulta documentalmente che con l'Addendum n. 3 del 29.02.2020 (cfr. doc. 4
fasc. appellata) le parti concordavano un nuovo termine essenziale per la consegna del complesso immobiliare al 31.03.2020.
Successivamente , in data 12.03.2020 le parti concordavano la sospensione del cantiere dal 13.03.2020 al 25.03.2020.
Che tale sospensione sia stata concordata non è in contestazione (vedasi p. 38
comparsa di costituzione ) e la circostanza- stante la natura Controparte_1
concordata della sospensione- che essa fosse o meno imposta dalla normativa
COVID appare inconferente ai fini di causa.
Ne consegue che per effetto della predetta sospensione il nuovo termine veniva prorogato dal 31.03.2020 al 13.04.2020 e che essendo la risoluzione del contratto
34 intervenuta in data 15.04.2020 per iniziativa di nulla deve Controparte_1
essere corrisposto a tale titolo.
Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellata circa la mala fede di Pt_1
che avrebbe proposto l'addendum n. 3 , recante la proroga del termine di consegna dei lavori, pur sapendo che non avrebbe adempiuto alle proprie obbligazioni,
avendo deliberato la messa in liquidazione in data 27.03.2020 e chiesto l'ammissione alla procedura concordataria in data 24.04.2020; trattasi di deduzioni non conferenti ai fini della verifica della fondatezza della pretesa formulata.
9. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va accolto il secondo motivo di appello e per l'effetto condannata Controparte_2
al pagamento in favore di e concordato preventivo Parte_1
della somma di euro 2.808.878,04 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
10.Considerato , nella liquidazione delle spese processuali, che “il giudice di
appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo
presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
35 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e
globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877” e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e per l'effetto va Controparte_1
condannata alla rifusione in favore di e concordato Parte_1
preventivo dei residui 2/3 che vengono liquidati in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellata incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie il secondo motivo di appello principale e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
[... liquidazione e concordato preventivo della somma di euro 2.808.878,04
oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
- compensa le spese di lite di entrambe i gradi nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore dell'appellante dei Controparte_2
residui 2/3 che liquida per detta parte in euro 32.890,00 quanto al primo grado ed euro 20.855,00 quanto al presente grado e così complessivamente euro 53.745,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
37
38
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 796/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 796/2023 il 27.04.2023 promosso con atto di citazione in appello da
Parte_1
(c.f. ), con l'avv. FASANO SILVIA, ALBERICO MARRACINO e P.IVA_1
SALVATORE NAPOLITANO;
appellante
contro
1 c.f. ), con l'avv. PICONI Controparte_1 P.IVA_2
ALESSANDRO e CASTELLETTI LUIGI;
OGGETTO: “appalto”, appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n.
436/2023 pubblicata il 03.03.2023 notificata il 23.03.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis ed in riforma della sentenza n. 436/2023 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Seconda Civile,
Giudice Dott.ssa Silvia Rizzuto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8975 /2020,
pubblicata il 03 marzo 2023, notificata il 23 marzo 2023: - in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo grado di giudizio e disposta la sua rinnovazione,
rigettare tutte le domande e le ragioni di credito della Controparte_2
- condannando quest'ultima, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t., al pagamento in favore di e Parte_1
concordato preventivo del residuo importo di Euro 1.840.000,00, oltre IVA ed oltre interessi legali e di mora, ovvero, in subordine, ove mai per qualunque ragione, all'esito della rinnovata CT, dovesse essere riconosciuto qualsivoglia importo richiesto da limitare tale riconoscimento e la Controparte_1
2 conseguente pronuncia di condanna e/o di compensazione, alla sola parte che dovesse risultare eccedente l'importo di Euro 750.000,00 già incassato dalla
- in accoglimento del secondo motivo di Controparte_2
impugnazione, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della
C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, tenuto conto della somma di Euro
750.000,00 già incassata dalla a seguito Controparte_2
dell'escussione della fideiussione prestata a garanzia dell'adempimento di Pt_1
dichiarare che tale somma, essendo già stata incassata da
[...] CP_1
non poteva essere portata in compensazione con i crediti riconosciuti a
[...]
e, per l'effetto, condannare a pagare Parte_1 Controparte_2
in favore di e concordato preventivo la somma di Parte_1
Euro 750.000,00; - in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, nel caso di rigetto della domanda di declaratoria di nullità della C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, dichiarare, per le ragioni esposte, non dovuti da gli Parte_1
importi di cui alle voci indicate nella relazione del CT al n. 15 “sostituzione parte impianto meccanico”, al n. 21 “oneri professionali A2N direzione lavori e sicurezza” ed al n. 32 “costi di energia elettrica”, per complessivi Euro 536.737,49,
che non potevano essere portati in detrazione dal credito di e, - per l'effetto, Pt_1
condannare in persona del legale rappresentante Controparte_2
3 p.t., a pagare a e concordato preventivo, la somma di Parte_1
Euro 536.737,49, oltre IVA ed interessi legali e di mora come per legge. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che la sentenza appellata ha compensato per due terzi le spese di lite. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado come rassegnate nella nota contenente le precisazioni delle conclusioni depositata per l'udienza del 10.11.2022
Per l'appellata :
in via principale: - dichiararsi l'appello promosso da avverso la sentenza Pt_1
del Tribunale di Verona n. 436/2023 del 01.03.2023, depositata il 03.03.2023,
R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023, inammissibile, per le ragioni esposte in narrativa;
- nel caso in cui l'appello promosso da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Verona n. 436/2023 del 01.03.2023, depositata il 03.03.2023,
R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023 sia ritenuto ammissibile, rigettarsi integralmente il medesimo e, conseguentemente, confermarsi la suddetta sentenza in tutti i suoi capi e statuizioni impugnati dall'appellante; ovvero - rigettarsi, per tutte le ragioni esposte, tutte le domande ed eccezioni promosse da Parte_1
con l'atto di citazione d'appello del 20.04.2023. In via di appello incidentale: - in
4 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 436/2023 del
01.03.2023, depositata il 03.03.2023, R.G. n. 8975/2020, Rep. n. 860/2023, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice di per l'importo di € 607.500,00, ovvero per quella maggiore o Pt_1
minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi, a titolo di penali da ritardo contrattuali e, di conseguenza, condannare al pagamento in favore di dell'importo di € Pt_1 Controparte_2
607.500,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo effettivo e integrale. In ogni caso: - adottarsi ogni provvedimento conseguente,
utile ed opportuno e comunque condannarsi alla rifusione delle spese Parte_1
e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA ed accessori di legge tutti. In via istruttoria: a. ci si oppone all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da Parte_1
anche richiamando: quanto rilevato dal Giudice di prime cure, quanto eccepito e rilevato negli scritti difensivi di (in particolare alla Controparte_1
memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c.), richiamando il contenuto dei verbali di causa di prime cure, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti e infine richiamando le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
b. nella
5 denegata ipotesi di accoglimento di tali istanze, si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da con le memorie ex art. Controparte_2
183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c., nonché nella comparsa conclusionale e più in generale in atti, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, così come tutte le istanze istruttorie non accolte e qui reiterate;
c. si chiede di disporre l'acquisizione del fascicolo di prime cure presso il Tribunale di Verona, sia cartaceo che telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
davanti al Tribunale di per sentirla CP_3 Controparte_2
condannare al pagamento dell'importo di euro 3.898.878,04, a titolo di restituzione delle trattenute a garanzia operate nell'ambito dell'appalto inter
partes del 16 luglio 2018 avente ad oggetto la realizzazione “chiavi in mano” del complesso immobiliare a destinazione direzionale e logistica in Comune di San
Giorgio di Bigarello (MN).
Deduceva l'attrice che il contratto di appalto prevedeva che l'importo delle fatture emesse mensilmente dall'appaltatore corrispondesse a quello del SAL approvato dalla Direzione Lavori, ridotto di una percentuale del 30% a titolo di detrazione a garanzia dei lavori eseguiti. Con successivo addendum n. 3 al contratto di appalto le parti davano atto che alla data del 22.02.2020 risultavano eseguiti lavori da parte
6 dell'appaltatore per complessivi euro 25.992.520,27 comprensivi delle varianti e che detto importo era stato già corrisposto ad eccezione delle detrazioni a garanzia per euro 3.898.878,04 .
In data 15.04.2020 la committente , a seguito della Controparte_2
messa in liquidazione volontaria dell'appaltatrice, comunicava a la Parte_1
risoluzione del contratto di appalto in corso.
Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande svolte da controparte.
Esponeva che il contratto di appalto era stato integrato con la sottoscrizione di tre successivi addendum e che con il terzo addendum del 29.02.2020 le parti avevano posticipato il termine essenziale fissato per l'ultimazione dei lavori al 31.03.2020
; inoltre con tale ultimo addendum rinunciava alle penali Controparte_1
sino ad allora maturate e riconosciute da per iscritto, subordinatamente Pt_1
all'avveramento della condizione di ultimazione e consegna del complesso logistico “chiavi in mano”, entro il nuovo termine essenziale del 31.03.2020. ;
precisava che il 12.03.2020 comunicava la sospensione del cantiere a causa Pt_1
dell'emergenza COVID e che in data 27.03.2020 invece di riprendere i lavori si poneva in liquidazione volontaria, a cui seguiva, nel mese successivo, domanda di concordato preventivo giudiziale;
deduceva che aveva cagionato con i Pt_1
7 propri inadempimenti notevoli danni e che vi erano rilevanti vizi e difetti sulle opere realizzate, che quantificava nella misura di € 5.055.453,06, ; evidenziava che nulla era perciò dovuto in favore della stessa a titolo di trattenute a Pt_1
garanzia, ma anzi, che essa era creditrice. Controparte_1
La causa era istruita con lo svolgimento di CT ed era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice così statuiva: “ accoglie la domanda di
restituzione avanzata da e concordato preventivo nei Parte_1
confronti di e per l'effetto condanna Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_2 Parte_1
2.058.878,04 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
-
condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
e concordato preventivo, delle spese di lite che vengono liquidate Parte_1
in € 1.686,00 per anticipazioni e in € 32.890,66 per compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.A.P. se dovuti come per legge”.
Il primo giudice respingeva l'eccezione di nullità della CT svolta da - Pt_1
sull'assunto che il CT avesse esaminato contratti di appalto mai prodotti in giudizio da parte convenuta, con conseguente violazione del contraddittorio-; si richiamava e aderiva alle conclusioni cui era pervenuto il consulente in relazione alla congruità dei costi esposti da che venivano quantificati Controparte_1
8 nell'importo di euro 1.840.000,00, che andavano posti in detrazione e compensati con la somma dovuta a a titolo di restituzione delle detrazioni in garanzia. Pt_1
La domanda svolta da di condanna di al pagamento Controparte_1 Pt_1
della somma di euro 607.500,00 a titolo di penale da ritardo veniva rigettata;
affermava il Tribunale che con l'addendum n. 3 le parti avevano prorogato al
31.03.2020 il termine per la conclusione dei lavori e avevano rinunciato alla penale sino a quel momento maturata condizionatamente alla conclusione dei lavori entro tale termine;
sosteneva che la mancata esecuzione dei lavori entro il termine prorogato non era imputabile all'appaltatrice ma era causata dalla normativa emergenziale COVID che aveva imposto la sospensione dei lavori.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello che lamentava il Parte_1
mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della CT per avere il CT
esaminato documenti non acquisiti al processo senza autorizzazione del giudice e senza comunicazione alle parti in violazione del principio del contraddittorio.
In particolare, il CT sarebbe entrato in possesso di documentazione non in atti,
né comunicata alle parti (nello specifico, i contratti di subappalto stipulati con terzi per il completamento delle opere e per l'eliminazione dei vizi) ; inoltre le spese sostenute non sarebbero state documentate.
9 Lamentava, inoltre, l'appellante l' omessa pronuncia sulla domanda formulata in via subordinata di limitare l'eventuale riconoscimento di somme in favore di solo per la parte eccedente la somma di euro 750.000,00 Controparte_1
già incassata a seguito dell'escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Sul punto evidenziava l'appellante che lo stesso giorno della risoluzione del contratto di appalto (15 aprile 2020), la procedeva Controparte_2
all'escussione della fideiussione a semplice richiesta scritta n. 18/18158934 del 7
agosto 2018 rilasciata da a favore di a Controparte_4 Controparte_1
garanzia dell'adempimento di agli obblighi assunti con il contratto di Pt_1
appalto e che pertanto tale somma andava portata in detrazione rispetto a quanto eventualmente riconosciuto.
L'appellante censurava la sentenza anche nella parte in cui, condividendo il primo giudice le conclusioni cui era pervenuto il CT, riconosceva le voci di spesa relative alla sostituzione di parte dell'impianto meccanico, le voci per oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza e i costi di energia elettrica.
Si costituiva in giudizio la quale, in via preliminare Controparte_2
eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per avere l'appellante indicato – in relazione al primo motivo di appello- la violazione o
10 l'errata applicazione dell'art. 194 c.p.c. , omettendo il riferimento all'art. 195
c.p.c. nonché all'art. 196 c.p.c.
Contestava l'appellata che il CT avesse esaminato o ricevuto da CP_1
documenti che non erano stati prodotti o acquisiti formalmente in atti ,
[...]
avendo esaminato e acquisito esclusivamente i documenti prodotti in atti dalle parti o per i quali era stato autorizzato con il provvedimento del Tribunale di data
21.03.2022; evidenziava che il giudizio svolto dal CT era stato di verifica della congruità delle spese, in conformità al quesito posto dal giudice, di talchè la mancanza della quietanza sulle fatture emesse dalle ditte incaricate da CP_1
per il completamento dei lavori era da ritenersi ininfluente ai fini della
[...]
verifica della congruità delle spese.
Sosteneva inoltre che la domanda di condanna svolta da controparte in relazione alla fideiussione già escussa era inammissibile in quanto svolta per la prima volta in appello e comunque, nel merito, era infondata in quanto assorbita e comunque rigettata dal Tribunale di Verona posto che la domanda era stata formulata in via subordinata, rispetto alla domanda principale, per l'ipotesi in cui fosse stato riconosciuto “qualsivoglia degli importi richiesti dalla convenuta”; inoltre la garanzia di cui alla fidejussione era stata prestata da per “..un'eventuale Pt_1
responsabilità dell'appaltatore per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi
11 del presente Contratto (Performance Bond)..”, l'oggetto del presente giudizio,
invece, era relativo alla corresponsione delle trattenute in garanzia e all'accertamento in favore di dei costi di ripristino per le Controparte_1
opere eseguite da che erano risultate viziate o difettate;
trattandosi quindi Pt_1
di domande aventi oggetto e titolo differente, la domanda in oggetto doveva essere respinta.
Contestava la pretesa di controparte relativa alle spese per la sostituzione di parte dell'impianto meccanico, per oneri professionali e i costi di energia elettrica ribadendo che si trattava di spese che dovevano essere riconosciute in quanto documentate.
Svolgeva appello incidentale per la parte in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento della penale evidenziando che nell'addendum n. 3, si impegnava a rinunciare alle penali maturate sino ad Controparte_1
allora per il ritardo, a condizione che il nuovo termine per la consegna fosse pienamente rispettato da , termine che non veniva rispettato e che anzi Pt_1
veniva artatamente prorogato da pur sapendo che di lì a breve sarebbe stata Pt_1
posta in liquidazione volontaria e avrebbe domandato l'accesso al concordato preventivo.
12 La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del
29.05.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l' eccezione di nullità della CT proposta da per Parte_1
avere il CT esaminato documenti non acquisiti al processo senza autorizzazione del giudice e senza comunicazione alle parti, in violazione del principio del contraddittorio.
Sostiene l'appellante che il CT avrebbe proceduto all'esame di documenti non prodotti in giudizio – in particolare i contratti di subappalto con i fornitori- , così
violando il contraddittorio e inoltre avrebbe omesso di allegare la documentazione in parola alla propria relazione, precludendone, quindi, l'esame ai difensori di e al giudice. Pt_1
2.Con il secondo motivo parte appellante deduce l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di formulata in via subordinata di limitare Pt_1
l'eventuale riconoscimento di somme in favore di solo per Controparte_1
13 la parte eccedente la somma di euro 750.000,00 già incassata a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Infatti, il primo giudice nel riconoscere in favore di Controparte_2
gli importi indicati dal CT e portandoli in compensazione con quelli a credito di avrebbe disatteso la domanda principale di quest'ultima di rigetto Parte_1
integrale delle domande formulate dalla convenuta in primo grado, senza tuttavia pronunciarsi sulla domanda formulata da quest'ultima in via subordinata (“nella
denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante dovesse ritenere di riconoscere per
qualunque ragione qualsivoglia degli importi richiesti dalla Convenuta, limitare
tale riconoscimento, e la conseguente pronuncia di condanna al pagamento, alla
sola parte che dovesse complessivamente risultare eccedente l'importo di Euro
750.000,00 già incassato dalla ). Controparte_2
3. Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione e/o errata applicazione dell'art 116 c.p.c.; per omessa valutazione delle circostanziate contestazioni del consulente tecnico di parte e dei difensori nei confronti della relazione del consulente tecnico d'ufficio , per erronea negazione di vizi ed illogicità nelle risultanze della espletata ctu nonché per violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c.
14 ha contestato per le voci esaminate dal CT l'assenza di idonea prova del Pt_1
pagamento da parte di delle spese dalla medesima Controparte_1
asseritamente sostenute e comprovate solo da fatture non quietanzate o da meri preventivi (cfr. voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 37 e 41), nonché l'assenza totale di documentazione a supporto delle asserite spese (voci n. 3, 15, 17, 20, 24, 36, 38, 39, 40 e 42), e ciò con particolare riferimento alle voci n. 15, “sostituzione parte impianto meccanico”; voce n. 21
“oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza” e voce n. 32 “costi di energia elettrica”.
3.Con appello incidentale censura la sentenza Controparte_2
impugnata nella parte in cui rigetta la domanda di condanna al pagamento della penale per ritardo per erronea ricostruzione dei fatti e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1218 c.c. e per violazione e/o falsa interpretazione dell'art.1655 c.c. e 1665 c.c.
Evidenzia l'appellante incidentale che nell'addendum n. 3 Controparte_1
si impegnava a rinunciare alle penali maturate sino ad allora per il ritardo, a condizione che il nuovo termine per la consegna fosse pienamente rispettato da
, termine che non veniva rispettato e la cui proroga veniva artatamente Pt_1
15 richiesta pur sapendo che di lì a breve sarebbe stata posta in liquidazione volontaria e avrebbe domandato l'accesso al concordato preventivo.
Quindi avrebbe proposto in mala fede l'addendum n.3 che Pt_1 CP_1
aveva sottoscritto in assoluta buona fede per agevolare il buon esito
[...]
dell'appalto.
4. L'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. svolta dall'appellata va disattesa posto che, come ripetutamente insegnato dalla Corte Suprema,
l'impugnazione deve contenere, appunto a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che però occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione
civile sez. VI Civile - 1, 29/01/2020 n. 1935; Cassazione civile sez. VI,
01/07/2020, n. 13293; Cassazione civile sez. VI, 30/05/2018, n. 13535).
16 Orbene, la Corte osserva che, nella specie, l'appellante ha più che sufficientemente indicato quali siano, a suo parere, i punti contestati della gravata sentenza, le asserite violazioni di legge, che ha esplicitato in articolate e argomentate ragioni di impugnazione, e il rimedio alternativo prospettato senza ricorrere all'utilizzo,
non richiesto, di forme sacramentali o alla redazione di alcun progetto di sentenza.
Nello specifico, priva di pregio è l'eccezione di inammissibilità svolta da parte appellata in relazione al primo motivo di appello per non aver l'appellante richiamato l'art. 196 c.p.c. nella parte in cui prevede la sostituzione del CT, in caso di rinnovazione.
Sul punto va osservato che a prescindere della richiesta della parte, rientra tra i poteri del giudice ai sensi dell'art. 196 c.p.c. disporre la rinnovazione delle indagini o, in caso di accertati gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
5. Il primo motivo di appello va respinto in quanto infondato.
Lamenta l'appellante che il CT avrebbe esaminato e sarebbe entrato in possesso di documentazione non in atti, né comunicata alle parti – principalmente i contratti di subappalto stipulati con terzi – e ciò avrebbe determinato una violazione del contraddittorio che veniva posta a fondamento dell'eccezione di nullità della CT
già svolta nel corso del giudizio di primo grado.
La doglianza non può essere condivisa per le ragioni di seguito evidenziate.
17 Al Consulente Tecnico il giudice di prime cure conferiva il seguente quesito:
“descriva il CT lo stato dell'immobile oggetto del giudizio e le opere realizzate
dalla società B) verifichi quali opere contrattualmente previste Parte_1
dovessero ancora essere eseguite nel momento in cui la società committente ha
risolto il contratto;
C) verifichi il CT la congruità dei costi sostenuti dalla
committente e di quelli indicati come da sostenersi per il completamento delle
opere già commissionate all'attrice e facenti parte del contratto di appalto inter
partes; D) precisi il CT quale fosse il prezzo previsto per le opere – poi
completate dalla committente - nel contratto inter partes;
E) verifichi infine il
CT se sussistano i vizi e difetti indicati da parte convenuta e accerti la congruità
dei costi di ripristino indicati dalla committente”.
Nel rispondere al quesito il CT premetteva (p.15) di aver esaminato tutti i documenti contrattuali che avevano regolato i rapporti contrattuali e i rapporti fra impresa e committente/direzione dei lavori e segnatamente: il Contratto d'appalto
-si tratta del contratto che ha regolato il rapporto contrattuale, composto dal contratto stesso e dai relativi allegati, fra i quali il capitolato speciale d'appalto e gli Addendum 1-2-3 al contratto d'appalto - ; i vari SAL;
lo Stato di consistenza del cantiere del 30/04/2020 e quello del 21.05.2020 che fotografa lo stato in cui si trovava il cantiere al momento della risoluzione del rapporto contrattuale redatto
18 da;
le note tecniche (doc.28): si tratta di 21 note tecniche Controparte_1
che venivano rilasciate dal D.L. in corso d'appalto per segnalare le problematiche riscontrate dal D.L. nel corso dei lavori;
gli ordini di servizio (doc.29): si tratta degli ordini impartiti dal D.L. alla .; riepilogo degli impianti meccanici (doc. Pt_1
30) , la comunicazione del 03/04/2020 che trasmette via pec a Pt_1 CP_1
dove vengono riepilogati gli importi scaduti, comprensivi d'IVA che
[...]
deve ai propri subappaltatori;
(doc. 63). Pt_1
Sul punto va precisato che successivamente al conferimento dell'incarico al CT,
il giudice autorizzava – con decreto di data 21.03.2022- l'acquisizione del capitolato speciale d'appalto unitamente agli elaborati grafici e tale integrazione non veniva contestata dalle parti.
Il CT dopo aver chiarito che alla data del 15.04.2020 (ovvero alla data di risoluzione del contratto) l'immobile era in fase di ultimazione, come si evinceva dalla percentuale di Stato Avanzamento Lavori pari a circa il 95% ; ha dato atto che, alla data della redazione della perizia le opere erano state ultimate e i vizi erano stati ripristinati e corretti (ad eccezione della pavimentazione interna) ;
dunque, il capannone era completamente funzionante ad eccezione degli impianti:
gruppi elettrogeni, autolavaggio.
19 Nel procedere a rispondere al quesito e ad esaminare le singole voci di spesa relative ai vizi/difetti contestati il CT ha chiarito quanto segue (p.16):
“le spese asseritamente sostenute da sono Controparte_2
documentate nei contratti d'appalto che ha stipulato Controparte_2
con i singoli fornitori (la quasi totalità già subappaltatori di all'interno del Pt_1
cantiere) per l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi rilevati;
- sono,
altresì, tutta documentate dalle fatture elettroniche emesse dai fornitori e allegate
in atti, ad eccezione del preventivo per la sistemazione della pavimentazione;
- in
atti non sono allegate le quietanze di pagamento;
- gli importi esposti sono al netto
dell'IVA; - il CT procede a rispondere al quesito analizzando i soli aspetti
tecnici contenuti all'interno dei documenti prodotti dalle parti, prescindendo
dall'analisi (non richiesta e non tecnica) della regolarità degli stessi, quale
presenza di firme e di date e regolarità di trasmissione e ricezione;
- Il CT è
intervenuto a lavori già ultimati;
non ha potuto, quindi, constatare visivamente
sui luoghi gli asseriti completamenti, vizi e ripristini ad eccezione di alcune voci
meglio descritte di seguito;
- Per la risposta al quesito si basa, quindi, sull'analisi
documentale in atti;
- Le spese sostenute da sono tutta Controparte_1
afferenti ai lavori oggetto dell'appalto, regolato da un contratto a corpo “chiavi
20 in mano”. Alla data della risoluzione del contratto, infatti, il cantiere non era
ultimato e l'attività logistica non era ancora iniziata”.
Da tale premessa metodologica è dato evincere che il CT ha preso in esame la documentazione in atti – segnatamente i contratti con i fornitori e le fatture- ; che non ha condotto una verifica sulla regolarità tecnica della documentazione e che le fatture non erano corredate dalle quietanze di pagamento.
Quindi il consulente ha esaminato i singoli vizi contestati e ha stimato la congruità
delle spese necessarie per ripristinare l'immobile sulla scorta della documentazione versata in atti e nello specifico avuto riguardo alle Note Tecniche
rilasciate dalla Direzione Lavori con la quale venivano segnalate a le Pt_1
problematiche emerse in cantiere e alle fatture inviate a Controparte_1
per il completamento dei lavori.
Tale documentazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, è stata offerta da ritualmente e Controparte_1
tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado e ciò con la comparsa di costituzione ( vedasi allegati depositati nel fascicolo telematico in data
01.02.2021) e con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Quanto alle note tecniche impartite dalla Direzione Lavori non può che osservarsi che esse sono state trasmesse via PEC a e da questa non sono state Pt_1
21 contestate, di talchè la contestazione contenuta negli atti difensivi (vedasi comparsa conclusionale) appare vieppiù generica atteso che nessuna deduzione concreta è stata formulata in relazione alle singole contestazioni provenienti dalla
Direzione Lavori.
Si prenda a titolo esemplificativo la Nota Tecnica del 30.04.2020 (doc. 15 fasc.
primo grado), inviata via pec dal Direttore Lavori anche a con la quale Pt_1
vengono allegate delle tabelle riepilogative relative allo stato di esecuzione delle opere con evidenza delle lavorazioni mancanti e delle anomalie evidenziate (p.e.
impianti elettrici e speciali, fognature e sottoservizi, distributore carburanti,
impianto antrintusione, portoni sezionali e baie di carico) e richiamate le note tecniche già trasmesse “per quanto non adempiuto”; in essa si dà dettagliatamente conto delle anomalie evidenziate nell'esecuzione dei lavori e nessuna contestazione è pervenuta da a fronte di tale nota tecnica proveniente Parte_1
dalla Direzione Lavori.
Anzi, con nota di data 08.04.2020 indirizzata a Parte_1 CP_1
(vedasi doc. 63 fasc. primo grado ) dopo aver elencato le
[...] Pt_1
lavorazioni da completare (allegato 1 ) e quelle da realizzare (allegato 2) si è
impegnata a far sottoscrivere ai fornitori ritenuti necessari per il completamento dei lavori, un'apposita scrittura con ciascun fornitore ritenuto strategico;
a fronte
22 di tale puntuale riconoscimento delle opere da completare e dei difetti da emendare, le deduzioni svolte dalla difesa dell'appellante, circa l'assenza di prova di tali vizi/difetti non appare cogliere nel segno.
5.1 Il CT nella valutazione dei singoli difetti ha preso in esame la predetta documentazione al fine di rispondere al quesito, che come sopra evidenziato, non demandava al CT di accertare se i costi sostenuti dalla committente fossero documentati bensì se gli stessi fossero congrui.
E tale giudizio di congruità è stato formulato dal CT prendendo a riferimento la documentazione ritualmente acquisita nel corso del giudizio, nei termini e con le modalità sopra indicate, ovvero successivamente alla formulazione del quesito e negli snodi processuali dedicati alla cristallizzazione del thema probandum.
Si prenda a titolo esemplificativo la voce 3 “ripristino pavimentazione interna” (p.
21 CT).
Il ctu dà atto di aver verificato la sussistenza dei vizi e dei difetti come lamentati e dopo aver proceduto all'esame della documentazione prodotta da Imm.
(Doc.15 Nota D.L. del 30/04/2020 – Doc.16 Nota D.L. del 07/05/2020 CP_1
– Doc.15 bis G – Doc. 16 bis – Doc.16 ter – Doc.28 NT14 (pag. 1) – NT11 - NT15
- NT18 agg. 20/01/2021, Doc.28 all.18), oltre all'acquisizione del capitolato d'appalto (si noti, autorizzata dal giudice ) ha stimato che il costo dei lavori per
23 l'eliminazione dei difetti , preventivato da (vedasi preventivo Persona_1
Ferrobeton, doc. 16 ter allegato alla comparsa di costituzione) era congruo sia per prezzo che per quantità.
Tale metodologia di accertamento è stata seguita dal CT anche in relazione agi ulteriori vizi oggetto di contestazione, con ciò smentendosi la deduzione svolta dall'appellante secondo cui il CT avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di documentazione non offerta al contraddittorio.
Sul punto appare utile richiamare quanto precisato dal CT : “ sono stati
considerati solamente i vizi e ripristini per i quali il CT ritiene di avere reperito
nei documenti di causa elementi comprovanti;
- sono stati solamente riportati i
costi esposti da che il CT ritiene imputabili ai Controparte_1
completamenti e quindi non considerati nella quantificazione;
- sono stati
analizzati i soli aspetti tecnici contenuti all'interno dei documenti prodotti dalle
parti, prescindendo dall'analisi (non richiesta e non tecnica) della regolarità
degli stessi, quale presenza di firme e di date e regolarità di trasmissione e
ricezione; - i vizi analizzati e quantificati si riferiscono esclusivamente ad opere
eseguite da fino al 15/04/2020; - in tutta la rilevante documentazione Pt_1
prodotta dalle parti, comprendente fra gli altri documenti quali stato di
consistenza, note tecniche, ordini di servizio, contabilità, corrispondenza, non
24 risulta alcuna contestazione da parte di in merito ai vizi lamentati e Pt_1
segnalati sia in corso di cantiere (fino al 15/04/2020) che successivamente
notificati alla stessa a mezzo PEC” (p. 66 elaborato peritale).
6. Il secondo motivo di appello è fondato.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di formulata in via subordinata di limitare l'eventuale Pt_1
riconoscimento di somme in favore di immobiliare solo per la parte CP_1
eccedente la somma di euro 750.000,00 gia' incassata a seguito della escussione della fideiussione rilasciata da . Pt_1
Risulta documentalmente e non è contestato che lo stesso giorno della risoluzione del contratto di appalto (15 aprile 2020), la Controparte_2
procedeva all'escussione della fideiussione a semplice richiesta scritta n.
18/18158934 del 7 agosto 2018 rilasciata da a favore di Controparte_4
a garanzia dell'adempimento di agli obblighi Controparte_1 Pt_1
assunti con il contratto de quo (doc. nn. 4, 5 e 7 del fascicolo di primo Pt_1
grado) e che la relativa somma, pari ad euro 750.000,00, veniva incassata da
. Controparte_1
Orbene, nel giudizio di primo grado , a seguito delle domande Parte_1
formulate da con la comparsa di costituzione, precisava le Controparte_1
25 proprie domande con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. chiedendo tra l'altro, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate da CP_1
e, in via subordinata, “nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudicante
[...]
dovesse ritenere di riconoscere per qualunque ragione qualsivoglia degli importi
richiesti dalla Convenuta, limitare tale riconoscimento, e la conseguente
pronuncia di condanna al pagamento, alla sola parte che dovesse
complessivamente risultare eccedente l'importo di Euro 750.000,00 già incassato
dalla ”. Controparte_2
Poiché il primo giudice nella sentenza oggi impugnata ha riconosciuto a gli importi indicati dal CT , portandoli in Controparte_2
compensazione con quelli a credito di era tenuto a pronunciarsi anche Parte_1
sulla domanda formulata in via subordinata da per l'eventualità che fosse Pt_1
riconosciuta debitrice (circostanza avveratasi) nei confronti di controparte.
Né appare fondata l'eccezione di inammissibilità. svolta dall'appellata in relazione alla domanda formulata nel presente giudizio da in quanto ritenuta nuova Pt_1
(“in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, nel caso di rigetto della
domanda di declaratoria di nullità della C.T.U. espletata nel primo grado di
giudizio, tenuto conto della somma di Euro 750.000,00 già incassata dalla
[...]
a seguito dell'escussione della fideiussione prestata a Controparte_2
26 garanzia dell'adempimento di dichiarare che tale somma, essendo Parte_1
già stata incassata da non poteva essere portata in Controparte_1
compensazione con i crediti riconosciuti a e, per l'effetto, Parte_1
condannare a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
e concordato preventivo la somma di Euro 750.000,00”) e ciò in
[...]
quanto, dal raffronto delle domande svolte da appare incontestabile Parte_1
che entrambe le domande contengono una statuizione di condanna ovvero di compensazione (“alla sola parte che dovesse complessivamente risultare
eccedente l'importo di Euro 750.000,00”)in relazione alla somma incassata in seguito alla escussione della garanzia.
L'art. 11.6 del contratto di appalto prevedeva che “l'appaltatore dovrà rilasciare
alla committente una garanzia bancaria, in originale, di importo pari al 5% del
prezzo (IVA esclusa) a garanzia di un'eventuale responsabilità dell'appaltatore
per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi del presente contratto
(performance bond)”.
Non vi è dubbio che con l'incasso della fideiussione è stata Persona_1
risarcita, nei limiti della predetta somma, per l'inadempimento di agli Pt_1
obblighi contrattuali di talchè tale somma andrà portata in detrazione da quella
27 dovuta da per la eliminazione dei vizi/difetti e quantificata in euro Pt_1
1.840.000,00.
Né vale a sostenere il contrario la tesi svolta dall'appellata secondo cui la garanzia in questione aveva oggetto diverso rispetto a quello dell'odierno giudizio,
riguardando la garanzia di cui alla fidejussione bancaria “.un' eventuale
responsabilità dell'Appaltatore per inadempimento delle sue obbligazioni ai sensi
del presente Contratto (Performance Bond)..”. mentre l'oggetto del presente giudizio riguarda la corresponsione delle trattenute in garanzia e l'accertamento in favore di dei costi di ripristino per le opere eseguite da Controparte_1
che erano risultate viziate o difettate. Pt_1
Tale deduzione non può essere condivisa e ciò per la dirimente considerazione che nel presente giudizio è stata accertata (anche) la responsabilità di per Parte_1
l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quantificato l'obbligo risarcitorio nella somma di euro 1.840.000,00, pari a quella dovuta per l'eliminazione dei vizi/difetti.
Diversamente argomentando realizzerebbe un Controparte_1
arricchimento indebito conseguendo per il medesimo fatto generatore di responsabilità una duplice prestazione risarcitoria.
28 Né a diverse conclusioni è dato pervenire valorizzando la circostanza che la garanzia in oggetto è stata qualificata quale contratto autonomo di garanzia, non potendosi omettere di considerare che per l'evento dedotto nel contratto di garanzia (ovvero l'inadempimento dell'appaltatore) il soggetto garantito non può
percepire due volte la medesima prestazione risarcitoria .
7. Il terzo motivo di appello non è fondato.
Contesta l'appellante le voci esaminate dal CT, con particolare riferimento alla voce n. 15 “Sostituzione parte impianto meccanico”, alla voce n. 21 “oneri professionali A2N Direzione Lavori e Sicurezza” e alla voce n. 32 “Costi di
Energia Elettrica” in quanto non documentate e sfornite di idonea prova di pagamento dei relativi esborsi.
Quanto alla deduzione relativa alla mancata documentazione delle spese sostenute dall'appellata per ripristinare l'immobile va richiamato quanto sopra argomentato in relazione all'adeguatezza della documentazione offerta da CP_1
ai fini della verifica di congruità delle spese e va ulteriormente
[...]
evidenziato quanto segue.
7.1 Con riferimento alla voce n. 15 “Sostituzione parte impianto meccanico” il
CT ritiene che sussistano i vizi e difetti indicati e ha accertato la congruità dei costi esposti per un importo di euro 210.231,66 .
29 Lamenta l'appellante che tali vizi non sono stati riscontrati in loco e sono stati fondati su una nota tecnica redatta quando il giudizio di primo grado era pendente.
La doglianza non può essere condivisa dovendosi osservare che in relazione a tutti i vizi contestati l'indagine del CT ha avuto carattere documentale, non essendo contestato che alla data del sopralluogo peritale l'immobile era stato completato e i difetti eliminati.
La nota tecnica 19 del 25.01.2021 (doc. 16 quater fascicolo primo grado ) a Pt_1
firma del Direttore Lavori (ing. dà conto delle problematiche Testimone_1
relative agli impianti meccanici e ha evidenziato (senza che ciò sia mai stato contestato da ) che le stesse erano imputabili alla non completa esecuzione Pt_1
delle opere e in parte alla indisponibilità dei fornitori degli impianti (subappaltatori di ) a fornire le assistenze indispensabili;
seguiva la descrizione delle Pt_1
problematiche riscontrate e dei costi per l'eliminazione dei difetti.
La contestazione contenuta nella nota tecnica, proveniente da un soggetto terzo,
quale è la Direzione Lavori, appare circostanziata e puntuale;
non è stata contestata da (che peraltro ha ammesso in relazione agli impianti meccanici di cui Pt_1
all'allegato al doc. 63 cit. la necessità di lavori di completamento) di talchè le conclusioni cui è pervenuto il CT sono senz'altro condivisibili.
30 7.2 Con riferimento alla voce n. 21 “Oneri professionali A2N Direzione Lavori e
Sicurezza”, l'appellante contesta le conclusioni del CT che avrebbe preso in esame i “maggiori costi per incarichi professionali” che non rientravano certamente nell'oggetto del quesito posto al CT e nel merito, evidenziava che tutti i costi di Direzione Lavori e Sicurezza erano posti contrattualmente a carico della committente.
Tale doglianza non è fondata in quanto il contratto d'appalto prevedeva (artt. 3.1,
3.2, 3.4 punti a), n), o) che erano in capo a , in quanto incluse nel contratto Pt_1
d'appalto “chiavi in mano”, le attività di progettazione esecutiva, le operazioni di collaudo, la redazione degli as-built, la sicurezza, il coordinamento dei fornitori in cantiere.
Il CT ha specificato che per tale attività non vi è una specifica voce nei SAL in quanto rientra negli oneri generali dell'impresa e ha verificato la congruità di tale compenso sulla base della tariffa professionale vigente (D.M. 140/2012)
conteggiando il maggior onere in relazione al nuovo termine di consegna lavori,
ovvero dal 01/01/2020 al 12/03/2020 e dal 25/03/2020 al 15/04/2020 stimando congruo l'importo di euro 262.918,59.
Sul punto va osservato che il termine di consegna dei lavori è stato prorogato in seguito all'addendum n. 3 alla 31.03.2020 ma tale proroga non esonera,
31 diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, dall'assumere gli oneri di professionali contrattualmente previsti maturati durante il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 12.03.2020.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento a detti oneri maturati durante il periodo di sospensione dei lavori per la vigenza della normativa COVID
(25.03 – 15.04.2020) e ciò per l'assorbente considerazione che la sospensione dei lavori non comporta un congelamento degli oneri in esame.
7.3 Con riferimento alla voce n. 32 della perizia relativa ai costi di energia elettrica che il CT ha quantificato in euro 63.587,24 l'appellante lamenta che la voce in esame riguarda i costi per l'energia elettrica e non si tratta certamente di vizi o difetti alle opere oggetto dell'incarico affidato al CT;
che tale importo è stato riconosciuto dal CT in favore di senza che la stessa Controparte_1
avesse depositato in giudizio alcun contratto di fornitura che comprovasse l'allaccio al cantiere in parola, ma solo quattro fatture emesse da Enel;
evidenzia che tale spesa è esorbitante rispetto allo storico delle spese per tale voce.
Tale voce di spesa si riferisce al costo sostenuto da - Controparte_1
dichiarati pari a euro 95.926,70 (fatturati euro 115.329,31 )- per la fornitura di energia elettrica al cantiere (Doc.56 fasc.primo grado) dal 01/01/2020 al
15/04/2020 (data di risoluzione del contratto).
32 Si tratta di una spesa di competenza dell'appaltatrice (vedasi contratto di appalto art.
3.4 lett.q) , la cui valutazione di congruità è stata demandata al CT
nell'ambito del complessivo quesito con il quale gli veniva richiesto : “verifichi il
CT la congruità dei costi sostenuti dalla committente” (punto c) del quesito).
Con riferimento alla correttezza della stima va osservato che CP_1
non aveva altri cantieri, oltre a quello sito in Comune di San Giorgio
[...]
Bigarello in cui era situato il cantiere di cui è causa e ciò non risulta contestato;
non vi erano altri edifici né attività intorno;
il cantiere era in fase di ultimazione e quindi è verosimile che necessitasse di una maggiore quantità di energia elettrica rispetto alle fasi precedenti.
Inoltre, il CT, a conferma della prudenza della valutazione, nel conteggio, ha stralciato il periodo di sospensione avvenuto tra il 13/03/2020 e il 25/03/2020 e ha abbattuto del 30% il costo sostenuto da e richiesto a Controparte_1 Pt_1
(v. pag. 56 elaborato).
Conclusivamente le conclusioni cui è pervenuto il CT in relazione a tale voce di spesa appaiono condivisibili e sul punto vanno confermate.
8. L'appello incidentale svolto da va respinto. Controparte_1
L'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda di condanna di al pagamento della penale di euro 607.500,00 Pt_1
33 prevista dagli artt. 10 e 7.5 del contratto d'appalto sulla base dell'assunto che il termine di consegna dei lavori era stato prorogato con l'addendum n. 3 al
31.03.2020 e aveva rinunciato alla penale sino ad allora maturata CP_1
condizionatamente al completamento dei lavori al 31.03.2020. Sostiene il primo giudice che il mancato completamento nei termini non era imputabile a ma Pt_1
era dipeso dalla normativa emergenziale del 2020 che aveva imposto la sospensione dei lavori e che, comunque, tale sospensione era stata condivisa con la committente e il direttore lavori.
Risulta documentalmente che con l'Addendum n. 3 del 29.02.2020 (cfr. doc. 4
fasc. appellata) le parti concordavano un nuovo termine essenziale per la consegna del complesso immobiliare al 31.03.2020.
Successivamente , in data 12.03.2020 le parti concordavano la sospensione del cantiere dal 13.03.2020 al 25.03.2020.
Che tale sospensione sia stata concordata non è in contestazione (vedasi p. 38
comparsa di costituzione ) e la circostanza- stante la natura Controparte_1
concordata della sospensione- che essa fosse o meno imposta dalla normativa
COVID appare inconferente ai fini di causa.
Ne consegue che per effetto della predetta sospensione il nuovo termine veniva prorogato dal 31.03.2020 al 13.04.2020 e che essendo la risoluzione del contratto
34 intervenuta in data 15.04.2020 per iniziativa di nulla deve Controparte_1
essere corrisposto a tale titolo.
Con riferimento alle deduzioni svolte dall'appellata circa la mala fede di Pt_1
che avrebbe proposto l'addendum n. 3 , recante la proroga del termine di consegna dei lavori, pur sapendo che non avrebbe adempiuto alle proprie obbligazioni,
avendo deliberato la messa in liquidazione in data 27.03.2020 e chiesto l'ammissione alla procedura concordataria in data 24.04.2020; trattasi di deduzioni non conferenti ai fini della verifica della fondatezza della pretesa formulata.
9. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza impugnata va accolto il secondo motivo di appello e per l'effetto condannata Controparte_2
al pagamento in favore di e concordato preventivo Parte_1
della somma di euro 2.808.878,04 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.
10.Considerato , nella liquidazione delle spese processuali, che “il giudice di
appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo
presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza
35 opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e
globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ;
Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877” e della reciproca soccombenza delle parti, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e per l'effetto va Controparte_1
condannata alla rifusione in favore di e concordato Parte_1
preventivo dei residui 2/3 che vengono liquidati in dispositivo secondo i parametri vigenti, nella misura media, tenuto conto del valore della causa e dell'attività
svolta.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellata incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accoglie il secondo motivo di appello principale e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
[... liquidazione e concordato preventivo della somma di euro 2.808.878,04
oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
- compensa le spese di lite di entrambe i gradi nella misura di 1/3 e condanna alla rifusione in favore dell'appellante dei Controparte_2
residui 2/3 che liquida per detta parte in euro 32.890,00 quanto al primo grado ed euro 20.855,00 quanto al presente grado e così complessivamente euro 53.745,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento a carico di parte appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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