Sentenza breve 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 18/04/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01291/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in forma abbreviata, WI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliata in TA via Vecchia Ognina, n. 149.
Comune di Modica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.:
- dell’atto della Città di Modica Settore 3 – U.O.5 Urbanistica – Sviluppo Economico – Protezione Civile avente ad oggetto “istanza unica presentata ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 (ex art. 86 D.lgs. 259/03), come modificato dal D.lgs. 207/2021 e dalla legge 20 maggio 2022, e artt. 51 come modificato dal D.lgs. 207/2021 e dalla Legge 20/05/2022 n. 51 art. 7-septies”, inviato alla WI Spa con pec del 18.12.2024;
- e, ove occorrer possa, laddove ritenuta contraria alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente, della pec inviata in data 20.1.2025 (orario 11:40) alla WI SpA inviata dall’Avv. Miriam Dell’Ali dell’Avvocatura comunale del Comune di Modica;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modica, della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la WI Spa ha presentato, in data 29 agosto 2023, un’istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Modica;
- trattasi, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, di un intervento necessario a garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete e, soprattutto, assicurare alla collettività i nuovi servizi di comunicazione elettronica, rientrante tra le opere da realizzare nel quadro del c.d. PNRR;
- il sito individuato per l’ubicazione dell’impianto, puntualizza altresì la ricorrente, è l’unico tecnicamente idoneo ad assicurare una compiuta erogazione del servizio pubblico telefonico sul territorio comunale;
- a fronte del silenzio assenso perfezionatosi sulla suddetta istanza la ricorrente, in data 17 dicembre 2024, ha comunicato l’inizio dei lavori;
- con nota inviata a mezzo PEC il 18 dicembre 2024 il Comune di Modica ha diffidato la WI “dal dare inizio ai lavori” invitandola “ a presentare, propedeuticamente all’inizio dei lavori anche programma di esecuzione dei lavori anche al fine di eventuali provvedimenti per regolare viabilità” ;
- in data 14 gennaio 2025, la WI ha trasmesso il cronoprogramma richiesto;
- con successiva nota del 20 gennaio 2025 l’avvocato Miriam Dell’Ali dell’avvocatura comunale del Comune di Modica, ha ribadito la necessità di sospendere lavori avviati fino ad un successivo incontro;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 17 febbraio 2025 la società ricorrente ha impugnato tali atti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili: Violazione degli artt. 2-3-43-44-49 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione dell’all. 12 bis del d.lgs. n. 259/2003. Violazione degli artt. 3-21-21 septies -21 octies e 21 nonies della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
- la ricorrente rileva, in particolare, che il cronoprogramma dei lavori richiesto con nota del 18 dicembre 2024 è stato trasmesso dalla società in data 14 gennaio 2025 e, comunque, non sarebbe contemplato dall’allegato 12 bis del d.lgs. n. 259/2013 tra i documenti da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta. Non sarebbero, pertanto, comprensibili le ragioni per le quali la WI con ulteriore nota del 20 gennaio 2025 sia stata ancora una volta diffidata a non iniziare i lavori;
Considerato, altresì, che:
- il 4 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
- il 21 marzo 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Modica chiedendo il rigetto del ricorso atteso che le note impugnate con cui è stata disposta la sospensione dei lavori non erano dirette ad ostacolare l’attività della WI ma a trovare soluzioni condivise , individuando delle allocazioni alternative degli impianti rispetto a quelle individuate dalla ditta ;
- all’udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2025, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’avvocatura erariale sia fondata dovendo, pertanto, disporsi l’estromissione dal giudizio della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità;
Ritenuto, altresì, che:
- il ricorso deve essere accolto risultando fondato sotto il contestato profilo del difetto di motivazione non emergendo dagli atti impugnati le ragioni poste a fondamento della disposta sospensione dei lavori, tanto più che la ricorrente ha provveduto a trasmettere, sin dallo scorso 14 gennaio, il cronoprogramma dei lavori richiesto con la nota del 18 dicembre 2024.
- non rileva quanto rappresentato dall’amministrazione comunale con la memoria di costituzione del 21 marzo 2025 non emergendo dagli atti impugnati alcun riferimento alla pretesa necessità di individuare allocazioni alternative degli impianti.
Ritenuto, infine, di disporre sulle spese, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Regione Siciliana, dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Modica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Spese compensate nei confronti delle amministrazioni regionali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella AU | Pancrazio Maria VA |
IL SEGRETARIO