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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a N. 1520/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. EO.DD. ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Via dello Stadio n. 2/D
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Contino ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Strada della Repubblica
n. 31
In punto: diritti della personalità
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 3.4.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 10 del D. Lgs. n. 150/2011 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale adito, accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1 del Regolamento UE 2016/679 da parte della società CP_1 ordini a quest'ultima di riscontrare l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dall'odierna parte ricorrente con p.e.c. del 6.10.2023 e sollecitata con p.e.c. del 29.01.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo copia di tali dati, con indicazione dell'identità e dei dati di Parte_1 contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e degli eventuali destinatari a cui detti dati personali sono stati comunicati.
Con memoria difensiva si è costituita la quale ha contestato in fatto CP_1 ed in diritto le deduzioni e domande avversarie di cui ne ha chiesto il rigetto.
Formulata dal Giudice designato una proposta conciliativa all'udienza in data
28.1.2025, alla successiva udienza in data 3.4.2025 entrambe le parti hanno espresso adesione alla proposta stessa così chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Ciò detto, in considerazione della definizione bonaria della vertenza e delle conclusioni congiunte rassegnate nei termini predetti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio e la domanda congiunta formulata dalle parti anche sul punto, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così è deciso in Parma in data 29.4.2025.
Il Giudice
dott. Paola Belvedere
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