CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27448 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le note di udienza a firma dell'avv.to Gian Claudio Bruzzone, difensore di fiducia del ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27448 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 14/12/2017 - con cui ER RI era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante e, successivamente, liquidatore della Tecnoedilia s.r.I., dichiarata fallita in data 21/05/2015 - riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. ER RI ricorre, in data 21/07/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gian Claudio Bruzzone, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare la memoria difensiva con cui si evidenziava il contenuto dei messaggi whatsapp tra il RI ed il commercialista, intervenuti in prossimità del processo di appello, a dimostrazione della esistenza e della disponibilità della documentazione societaria, il che avrebbe reso indispensabile, da parte della Corte di merito, l'esame del commercialista, dott. Spalluto, che avrebbe costituito prova decisiva, dato il tenore dei predetti messaggi, quanto meno in riferimento all'elemento soggettivo del reato;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla condotta distrattiva, posto che la vettura oggetto della distrazione non era di proprietà della società, non essendo stata neanche oggetto di un contratto di leasing, come erroneamente affermato in sentenza, bensì di un contratto di noleggio a lungo termine, tanto è vero che la Leasys s.p.a. aveva denunciato il ricorrente per appropriazione indebita, ritirando, poi, la querela a seguito della intervenuta restituzione dell'auto; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'inadeguata e lacunosa motivazione, tenuto conto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alle specifiche connotazioni della vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di ER RI è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2 Quanto al primo motivo di ricorso, relativo all'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha dato atto del mancato rinvenimento di tutta la documentazione societaria, contabile e fiscale, che il curatore non era riuscito in alcun modo a reperire, nonché della condotta reticente dell'imputato; peraltro, tale motivazione si salda con quella del primo giudice, il quale aveva osservato come l'omessa tenuta o la sottrazione/distruzione delle scritture contabili fosse finalizzata ad ostacolare la ricostruzione dell'andamento degli affari e a non consentire l'individuazione di eventuali componenti attive, oltre ad aver occultato la distrazione della vettura, oggetto della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, in tal modo essendo integrato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Né appare possibile contrastare tale assunto attraverso le deduzioni difensive circa l'esistenza e la disponibilità della documentazione contabile della società fallita, il che sarebbe stato dimostrato dallo scambio di messaggi whatsapp tra l'imputato ed il commercialista, dott. Spalluto, oggetto di memoria depositata nel corso del giudizio di appello e richiamata in ricorso, oltre che nella memoria trasmessa a questa Corte. Il richiamo a tali circostanze, infatti, risulta del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo illustrato la decisività del contenuto dei citati messaggi e non avendo neanche rispettato il principio di autosufficienza;
del tutto generiche e non documentate risultano, inoltre, le deduzioni circa le vicende concernenti la vocatio in iudicium del ricorrente, peraltro evocate solo con la memoria trasmessa a questa Corte. Ne discende, quindi, che anche l'esigenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulta palesemente infondata. In ogni caso, va ricordato che a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, non potendo essere considerato esente da responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta .(kz--evvizAA'I4-2'& per il solo fatto di aver affidato a terzi la tenuta della contabilità; l'imprenditore, infatti, non è solo tenuto ad una scelta meditata ed attenta del professionista incaricato della tenuta della contabilità, ma non è neanche esonerato dall'obbligo di vigilarne e controllarne le attività, sussistendo una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati relativi alla vita dell'impresa siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli Antonia, Rv. 280133). Anche il secondo motivo di ricorso appare apodittico, non essendo stato allegato alcunché a dimostrazione dell'asserita circostanza secondo cui la vettura oggetto della condotta distrattiva fosse stata acquisita non per effetto di un contratto di leasing, bensì a seguito di noleggio finanziario;
peraltro, la giurisprudenza di 3 legittimità pacificamente afferma che, per quanto riguarda la condotta distrattiva di beni ottenuti in leasing, ciò che rileva è che i beni siano nella effettiva disponibilità dell'imprenditore fallito, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing, sia esso traslativo o di godimento (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore ed altro, Rv. 265509). In tal senso, quindi, il principio ermeneutico richiamato risulta pacificamente applicabile alla vicenda in esame, posto che incontestato appare l'utilizzazione della vettura in entrambi i contratti, differenziandosi le due operazioni nel senso che il noleggio è un contratto che consente di utilizzare, per un periodo preciso di tempo, il veicolo senza diventarne proprietario, dietro pagamento di una rata mensile comprensiva di tutti i costi connessi all'uso della macchina, alla scadenza del quale si potrà scegliere se restituire il mezzo o optare per una nuova vettura, sottoscrivendo un nuovo contratto di noleggio, mentre il leasing è un'operazione di finanziamento con la quale la società di leasing, proprietaria dell'auto, cede l'auto al privato dietro pagamento di una rata fissa mensile e, allo scadere del contratto si potrà scegliere se diventare proprietari della vettura, corrispondendo alla società di leasing il pagamento di una maxi rata finale. Incontestata, quindi, nel caso di specie, la disponibilità della vettura da parte del'imputato e l'appropriazione della stessa. Né appaiono dirimenti le considerazioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso, che insistono in una doglianza inerente i criteri di valutazione delle risultanze processuali posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le note di udienza a firma dell'avv.to Gian Claudio Bruzzone, difensore di fiducia del ricorrente. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27448 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 14/12/2017 - con cui ER RI era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante e, successivamente, liquidatore della Tecnoedilia s.r.I., dichiarata fallita in data 21/05/2015 - riduceva la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. ER RI ricorre, in data 21/07/2022, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Gian Claudio Bruzzone, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare la memoria difensiva con cui si evidenziava il contenuto dei messaggi whatsapp tra il RI ed il commercialista, intervenuti in prossimità del processo di appello, a dimostrazione della esistenza e della disponibilità della documentazione societaria, il che avrebbe reso indispensabile, da parte della Corte di merito, l'esame del commercialista, dott. Spalluto, che avrebbe costituito prova decisiva, dato il tenore dei predetti messaggi, quanto meno in riferimento all'elemento soggettivo del reato;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento alla condotta distrattiva, posto che la vettura oggetto della distrazione non era di proprietà della società, non essendo stata neanche oggetto di un contratto di leasing, come erroneamente affermato in sentenza, bensì di un contratto di noleggio a lungo termine, tanto è vero che la Leasys s.p.a. aveva denunciato il ricorrente per appropriazione indebita, ritirando, poi, la querela a seguito della intervenuta restituzione dell'auto; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in riferimento all'inadeguata e lacunosa motivazione, tenuto conto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione alle specifiche connotazioni della vicenda processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di ER RI è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2 Quanto al primo motivo di ricorso, relativo all'imputazione di bancarotta documentale, la sentenza impugnata ha dato atto del mancato rinvenimento di tutta la documentazione societaria, contabile e fiscale, che il curatore non era riuscito in alcun modo a reperire, nonché della condotta reticente dell'imputato; peraltro, tale motivazione si salda con quella del primo giudice, il quale aveva osservato come l'omessa tenuta o la sottrazione/distruzione delle scritture contabili fosse finalizzata ad ostacolare la ricostruzione dell'andamento degli affari e a non consentire l'individuazione di eventuali componenti attive, oltre ad aver occultato la distrazione della vettura, oggetto della condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva, in tal modo essendo integrato il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Né appare possibile contrastare tale assunto attraverso le deduzioni difensive circa l'esistenza e la disponibilità della documentazione contabile della società fallita, il che sarebbe stato dimostrato dallo scambio di messaggi whatsapp tra l'imputato ed il commercialista, dott. Spalluto, oggetto di memoria depositata nel corso del giudizio di appello e richiamata in ricorso, oltre che nella memoria trasmessa a questa Corte. Il richiamo a tali circostanze, infatti, risulta del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo illustrato la decisività del contenuto dei citati messaggi e non avendo neanche rispettato il principio di autosufficienza;
del tutto generiche e non documentate risultano, inoltre, le deduzioni circa le vicende concernenti la vocatio in iudicium del ricorrente, peraltro evocate solo con la memoria trasmessa a questa Corte. Ne discende, quindi, che anche l'esigenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale risulta palesemente infondata. In ogni caso, va ricordato che a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, non potendo essere considerato esente da responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta .(kz--evvizAA'I4-2'& per il solo fatto di aver affidato a terzi la tenuta della contabilità; l'imprenditore, infatti, non è solo tenuto ad una scelta meditata ed attenta del professionista incaricato della tenuta della contabilità, ma non è neanche esonerato dall'obbligo di vigilarne e controllarne le attività, sussistendo una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati relativi alla vita dell'impresa siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli Antonia, Rv. 280133). Anche il secondo motivo di ricorso appare apodittico, non essendo stato allegato alcunché a dimostrazione dell'asserita circostanza secondo cui la vettura oggetto della condotta distrattiva fosse stata acquisita non per effetto di un contratto di leasing, bensì a seguito di noleggio finanziario;
peraltro, la giurisprudenza di 3 legittimità pacificamente afferma che, per quanto riguarda la condotta distrattiva di beni ottenuti in leasing, ciò che rileva è che i beni siano nella effettiva disponibilità dell'imprenditore fallito, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing, sia esso traslativo o di godimento (Sez. 5, n. 44898 del 01/10/2015, Cantore ed altro, Rv. 265509). In tal senso, quindi, il principio ermeneutico richiamato risulta pacificamente applicabile alla vicenda in esame, posto che incontestato appare l'utilizzazione della vettura in entrambi i contratti, differenziandosi le due operazioni nel senso che il noleggio è un contratto che consente di utilizzare, per un periodo preciso di tempo, il veicolo senza diventarne proprietario, dietro pagamento di una rata mensile comprensiva di tutti i costi connessi all'uso della macchina, alla scadenza del quale si potrà scegliere se restituire il mezzo o optare per una nuova vettura, sottoscrivendo un nuovo contratto di noleggio, mentre il leasing è un'operazione di finanziamento con la quale la società di leasing, proprietaria dell'auto, cede l'auto al privato dietro pagamento di una rata fissa mensile e, allo scadere del contratto si potrà scegliere se diventare proprietari della vettura, corrispondendo alla società di leasing il pagamento di una maxi rata finale. Incontestata, quindi, nel caso di specie, la disponibilità della vettura da parte del'imputato e l'appropriazione della stessa. Né appaiono dirimenti le considerazioni poste a fondamento del terzo motivo di ricorso, che insistono in una doglianza inerente i criteri di valutazione delle risultanze processuali posti a fondamento della motivazione della sentenza impugnata. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente