TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 15/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15 ottobre 2025 R.G.820/2024
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN IN è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Francesco Mossa anche in sostituzione dell'avv. Giovanna AB il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IN IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 820/2024 di R.G. promossa da
c.f.: nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Irgoli in via Guglielmo Marconi n. 26, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa [ ] e Giovanna C.F._2
AB [ ], come da procura in calce all'atto di citazione, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro Studio, in Nuoro alla Via Monsignor Cogoni n.
55, c
ATTORE
CONTRO
, c.f. , nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]; , c.f. , nata a CP_2 C.F._5
Irgoli il 24.10.1951, residente a [...]; CP_3
c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._6
Di Savena (Bo) alla Via Bonavia n. 10 - Interno: 24 c.a.p. 40068;
[...]
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_4 C.F._7
Olmedo, in Via Giovanni Maria Angioy n. 2; c.f.: Controparte_5
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...] 58; c.f. nata a [...] il Controparte_6 C.F._9
16.07.1965, residente a [...] c.a.p. 09121; CP_7
, c.f. , nata a [...], il [...], ivi residente in via G.
[...] C.F._10
Marconi 19; , c.f.: , nata a [...], il [...], Controparte_8 C.F._11 residente a [...] cap 21013; CP_9
, c.f.: , nata a [...] il [...], residente a [...]in
[...] C.F._12 via Giovanni Porru n. 36; , c.f.: , nata a Controparte_10 C.F._13
Nuoro il 19.05.1956, residente a [...];
[...]
, c.f.: nato a [...] il [...], residente a [...]; c.f.: nata a [...] il CP_12 C.F._15
18/10/1961, residente a [...]; , c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...], residente a [...]
MA OR n. 20; c.f.: , nata a [...], il Parte_3 C.F._17
28/08/1985 ivi residente in loc. Pischina Balente;
c.f.: Controparte_13
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CO MA OR 22; c.f.: nata a CP_14 C.F._19
Nuoro, il 03/03/1961, residente in [...]; CP_15
, c.f.: nato a [...] il [...], residente ad Irgoli in
[...] C.F._20
Vico A. Gramsci n. 6; c.f.: , nato a [...], il CP_16 C.F._21
27/07/1988, residente in [...]in Vico A. Gramsci n. 1; c.f.: CP_17
, nato a [...] il [...], residente ad Irgoli in Vico A. C.F._22
Gramsci n. 8; , c.f. , nata ad [...] il Controparte_18 C.F._23
08/09/1963 ivi residente in [...]A. Gramsci 8; c.f.: Parte_4
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._24
c.f.: nato ad [...] il [...], ivi Parte_5 C.F._25 residente in loc. Pischina Balente;
c.f.: , nata a CP_19 C.F._26
Nuoro il 22/06/1997, residente ad Irgoli in loc Pischina Balente;
c.f.: CP_20
, nata a [...], il [...], residente ad Irgoli in loc. Pischina C.F._27
Balente; , c.f. nata a [...] il [...], ivi CP_21 C.F._28 residente in loc Pischina Balente;
c.f.: Controparte_22 C.F._29 nata a [...] il 15.091969, ivi residente in loc Pischina Balente; Parte_6
c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in via G.
[...] C.F._30
Marconi n. 32; c.f.: nato a Parte_7 C.F._31
Irgoli il 30.01.1958, ivi residente in [...]; CP_23
c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in via
[...] C.F._32
HE UR n. 5; , c.f.: nato a [...] Controparte_24 C.F._33 il 02.06.1965, residente a[...];
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , c.f.: nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà terreno sito in Irgoli, attualmente contraddistinto nel catasto Fabbricati del predetto Comune censuario al Foglio 35 particella 1883, 1891 e 1880 (già distinta al catasto terreni al Foglio 35 mappali 431 parte e 389 parte) di circa mq 350, prospicente sulla Via G.T. OR (già Via Giovanni
XXIII°)
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che , a partire Controparte_25 dall'anno 1950, in virtù di un accordo bonario con la madre ( ) e con i propri Per_1 fratelli NI ( , Persona_2 Persona_3 Persona_4
[...] , , e ), acquisiva il possesso
[...] Controparte_25 Persona_5 CP_26 dell'area fabbricabile sita nell'abitato di Irgoli attualmente contraddistinta nel catasto
Fabbricati del predetto Comune censuario al Foglio 35 particella 1883, 1891 e 1880
(già distinta al catasto terreni al Foglio 35 mappali 431 parte e 389 parte) di circa mq
350, prospicente sulla Via G.T. OR (già Via Giovanni XXIII°). Da quel momento ha utilizzato il predetto terreno come cortile pertinenziale della Controparte_25 sua abitazione sita in Via Marconi n. 30 e procedeva a recintare detta area e ad utilizzarla come giardino ivi impiantando piante ornamentali e alberi da frutto. In data
3 febbraio 1988 vendeva con scrittura privata detto terreno al Controparte_25 figlio che da quel momento ha utilizzato l'area come orto ivi CP_11 impiantando gli ortaggi di anno in anno fino all'anno 2006. A loro volta in data
14.06.2006, e (coniuge in comunione dei beni di CP_11 CP_12 [...]
) vendevano con scrittura privata all'odierno attore l'immobile oggetto del CP_11 presente giudizio. Da quel momento accedendo nel possesso di Parte_1 [...]
e nonché del loro dante causa ha CP_11 CP_12 Controparte_25 posseduto il terreno distinto al NCEU del comune di Irgoli al foglio 35 particelle
1880,1883 e 1891 in modo pubblico, pacifico, ininterrotto sino alla a data odierna.
a partire 14.06.2006, ha posseduto direttamente detto bene in modo Parte_1 pubblico, pacifico, ininterrotto, ritenendo sé stesso proprietario. nel Parte_1 corso del mese di dicembre dell'anno 2006 ha recintato il fondo e lo ha utilizzato di anno in anno fino ad oggi come orto e come deposito di materiale edile.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 15.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno, alla coltivazione come orto e utilizzandolo anche come deposito di materiale edile (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 17.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN IN
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15 ottobre 2025 R.G.820/2024
Oggi 15 ottobre 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa IN IN è comparso nell'interesse degli attori l'avv. Francesco Mossa anche in sostituzione dell'avv. Giovanna AB il quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in persona della dott.ssa IN IN, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 820/2024 di R.G. promossa da
c.f.: nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 ad Irgoli in via Guglielmo Marconi n. 26, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mossa [ ] e Giovanna C.F._2
AB [ ], come da procura in calce all'atto di citazione, ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il loro Studio, in Nuoro alla Via Monsignor Cogoni n.
55, c
ATTORE
CONTRO
, c.f. , nato a [...], il [...], ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...]; , c.f. , nata a CP_2 C.F._5
Irgoli il 24.10.1951, residente a [...]; CP_3
c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._6
Di Savena (Bo) alla Via Bonavia n. 10 - Interno: 24 c.a.p. 40068;
[...]
, c.f. , nata a [...] il [...], residente a Controparte_4 C.F._7
Olmedo, in Via Giovanni Maria Angioy n. 2; c.f.: Controparte_5
, nato a [...], il [...], ivi residente in [...] 58; c.f. nata a [...] il Controparte_6 C.F._9
16.07.1965, residente a [...] c.a.p. 09121; CP_7
, c.f. , nata a [...], il [...], ivi residente in via G.
[...] C.F._10
Marconi 19; , c.f.: , nata a [...], il [...], Controparte_8 C.F._11 residente a [...] cap 21013; CP_9
, c.f.: , nata a [...] il [...], residente a [...]in
[...] C.F._12 via Giovanni Porru n. 36; , c.f.: , nata a Controparte_10 C.F._13
Nuoro il 19.05.1956, residente a [...];
[...]
, c.f.: nato a [...] il [...], residente a [...]; c.f.: nata a [...] il CP_12 C.F._15
18/10/1961, residente a [...]; , c.f. Parte_2
, nato il [...] a [...], residente a [...]
MA OR n. 20; c.f.: , nata a [...], il Parte_3 C.F._17
28/08/1985 ivi residente in loc. Pischina Balente;
c.f.: Controparte_13
, nato a [...] il [...], residente in [...]
CO MA OR 22; c.f.: nata a CP_14 C.F._19
Nuoro, il 03/03/1961, residente in [...]; CP_15
, c.f.: nato a [...] il [...], residente ad Irgoli in
[...] C.F._20
Vico A. Gramsci n. 6; c.f.: , nato a [...], il CP_16 C.F._21
27/07/1988, residente in [...]in Vico A. Gramsci n. 1; c.f.: CP_17
, nato a [...] il [...], residente ad Irgoli in Vico A. C.F._22
Gramsci n. 8; , c.f. , nata ad [...] il Controparte_18 C.F._23
08/09/1963 ivi residente in [...]A. Gramsci 8; c.f.: Parte_4
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; C.F._24
c.f.: nato ad [...] il [...], ivi Parte_5 C.F._25 residente in loc. Pischina Balente;
c.f.: , nata a CP_19 C.F._26
Nuoro il 22/06/1997, residente ad Irgoli in loc Pischina Balente;
c.f.: CP_20
, nata a [...], il [...], residente ad Irgoli in loc. Pischina C.F._27
Balente; , c.f. nata a [...] il [...], ivi CP_21 C.F._28 residente in loc Pischina Balente;
c.f.: Controparte_22 C.F._29 nata a [...] il 15.091969, ivi residente in loc Pischina Balente; Parte_6
c.f.: , nato a [...] il [...], ivi residente in via G.
[...] C.F._30
Marconi n. 32; c.f.: nato a Parte_7 C.F._31
Irgoli il 30.01.1958, ivi residente in [...]; CP_23
c.f.: , nata a [...] il [...], ivi residente in via
[...] C.F._32
HE UR n. 5; , c.f.: nato a [...] Controparte_24 C.F._33 il 02.06.1965, residente a[...];
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , c.f.: nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a[...] ha acquistato per intervenuta usucapione ultraventennale la proprietà terreno sito in Irgoli, attualmente contraddistinto nel catasto Fabbricati del predetto Comune censuario al Foglio 35 particella 1883, 1891 e 1880 (già distinta al catasto terreni al Foglio 35 mappali 431 parte e 389 parte) di circa mq 350, prospicente sulla Via G.T. OR (già Via Giovanni
XXIII°)
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di esso attore del bene indicato in dispositivo. L'attore ha esposto che , a partire Controparte_25 dall'anno 1950, in virtù di un accordo bonario con la madre ( ) e con i propri Per_1 fratelli NI ( , Persona_2 Persona_3 Persona_4
[...] , , e ), acquisiva il possesso
[...] Controparte_25 Persona_5 CP_26 dell'area fabbricabile sita nell'abitato di Irgoli attualmente contraddistinta nel catasto
Fabbricati del predetto Comune censuario al Foglio 35 particella 1883, 1891 e 1880
(già distinta al catasto terreni al Foglio 35 mappali 431 parte e 389 parte) di circa mq
350, prospicente sulla Via G.T. OR (già Via Giovanni XXIII°). Da quel momento ha utilizzato il predetto terreno come cortile pertinenziale della Controparte_25 sua abitazione sita in Via Marconi n. 30 e procedeva a recintare detta area e ad utilizzarla come giardino ivi impiantando piante ornamentali e alberi da frutto. In data
3 febbraio 1988 vendeva con scrittura privata detto terreno al Controparte_25 figlio che da quel momento ha utilizzato l'area come orto ivi CP_11 impiantando gli ortaggi di anno in anno fino all'anno 2006. A loro volta in data
14.06.2006, e (coniuge in comunione dei beni di CP_11 CP_12 [...]
) vendevano con scrittura privata all'odierno attore l'immobile oggetto del CP_11 presente giudizio. Da quel momento accedendo nel possesso di Parte_1 [...]
e nonché del loro dante causa ha CP_11 CP_12 Controparte_25 posseduto il terreno distinto al NCEU del comune di Irgoli al foglio 35 particelle
1880,1883 e 1891 in modo pubblico, pacifico, ininterrotto sino alla a data odierna.
a partire 14.06.2006, ha posseduto direttamente detto bene in modo Parte_1 pubblico, pacifico, ininterrotto, ritenendo sé stesso proprietario. nel Parte_1 corso del mese di dicembre dell'anno 2006 ha recintato il fondo e lo ha utilizzato di anno in anno fino ad oggi come orto e come deposito di materiale edile.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 15.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda proposta dall'attore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che il bene oggetto di causa è stato utilizzato dall'attore da oltre vent'anni: lo stesso ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno, alla coltivazione come orto e utilizzandolo anche come deposito di materiale edile (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 17.9.2025).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e
Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c. a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio
Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 15 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa IN IN