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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/01/2024, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 24/04/2023 EL TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
udite le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI che conclude chiedendo il rigetto EL ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore, avvocato PROCENTESE DARIO CARMINE EL foro di NAPOLI NORD in difesa di TA TO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3064 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta avverso l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale in sede, con la quale in data 21 marzo 2023 è stata applicata ad NT TA la misura cautelare ELla custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2, 416-bis.1 cod. pen. Si tratta ELla contestazione provvisoria EL reato di omicidio aggravato di AL RT, rispetto al quale ad TA viene contestata la partecipazione con il compito di prendere parte alle riunioni organizzative e alle fasi preparatorie, in veste di persona di fiducia di CO LÌ, nonché per aver portato la contabilità ELle somme da portare ai killer, occupandosi, peraltro, insieme a RD GO, EL loro sostentamento anche nelle fasi successive all'omicidio. Secondo i provvedimenti cautelari si tratta di ELitto di una ELle figure di vertice ELla criminalità nel territorio di Acerra, AL RT, la cui eliminazione, per mano di SI AL e NG Di LM, avvenuta in data 20 maggio 2020 si inserisce nella guerra per il controllo EL territorio e la gestione EL traffico di stupefacenti nella zona, nonché si collega all'accordo intervenuto tra CO LÌ e i fratelli TO, finalizzato a vendicare l'uccisione di GI TO fratello di BR e IA, morte che veniva ascritta all'interno EL gruppo, quale mandante, proprio a AL RT. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite EL difensore, avv. D. C. Procentese, denunciando, sotto diversi profili, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alle chiamate in correità svolte dai collaboratori di giustizia a suo carico, SI AL e CO LÌ. Viene premesso che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione per relationem, riportando stralci ELle dichiarazioni etero accusatorie, ribadendo l'esistenza di condanna, non ancora irrevocabile, a carico di AL e NG Di LM, nonché l'esistenza di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di CO LÌ, IA e BR TO, RD LA, NZ LI e EA OI emessa nel 2022 per il medesimo fatto. Ciò, trascurando l'esistenza, per TA, di una prima richiesta di misura cautelare che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, per avere questi riscontrato l'antinomia tra le accuse mosse da AL e il dato tecnico emergente dall'aggancio ELle celle EL telefono in uso al ricorrente. 2 Da tale dato tecnico, a parere EL ricorrente, emergeva che nell'ora e nel giorno ELla riunione successiva all'omicidio di RT, il telefono di TA aveva agganciato celle incompatibili con il luogo in cui si ebbe l'incontro tra le fazioni degli TO e quella EL LÌ. Il Tribunale, anche a fronte ELla contestazione di omicidio, avrebbe omesso ogni motivazione, né avrebbe tenuto conto ELla circostanza che le sovrapponibili dichiarazioni di LÌ sono state rese a distanza di un anno dall'esecuzione ELla custodia cautelare relativa alla prima ordinanza EL 2022, ELla quale i contenuti dichiarativi di ER anche a carico EL ricorrente, erano tutti conoscibili. Si contesta, quindi, in via generale il carattere di autonomia e indipendenza ELla chiamata resa, da ultimo, da LÌ. 2.1. Quanto alla valutazione ELla credibilità soggettiva di CO LÌ, si riporta il criterio di valutazione EL mezzo di prova trifasico, secondo la pronuncia ELle Sezioni Unite, ricorrente Aquilina, fondato sulla valutazione ELla credibilità EL dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio economiche e familiari dal suo passato, dai rapporti con l'accusato e dalla genesi ELl'accusa nei confronti EL chiamato;
inoltre si rimarca la necessità di una valutazione ELl'attendibilità intrinseca ELla chiamata effettuata, che deve essere fondata su criteri di precisione coerenza e spontaneità e, infine, si indica il necessario passaggio alla verifica esterna ELl'attendibilità, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro idonea a testarne la veridicità. Ciò posto, si osserva che, nel caso concreto, la motivazione EL Tribunale EL riesame sarebbe contraddittoria. In particolare, quanto alla personalità EL dichiarante IC, non verrebbe presa in esame, a parere EL ricorrente, l'attitudine al mendacio, alla mistificazione e al raggiro EL dichiarante. Tanto, in relazione alle circostanze di fatto indicate a p. 4 e ss. EL ricorso (il collaboratore avrebbe truffato SI AL facendosi consegnare la somma di 5.000,00 euro, e una vettura in proprietà ELla madre ELla compagna, in cambio ELla promessa di due autovetture nuove, tanto al fine di appianare le divergenze con la compagna di AL, fine per il quale emetteva bonifico da una banca estera rivelatosi poi falso;
si fa poi riferimento alle dichiarazioni di IA TO dalle quali emergeva che LÌ aveva sottratto 50nnila euro a IA TO per una fornitura, aveva raggirato EA OI di 10mila euro e aveva tentato a sottrarre, allo stesso TO, altri 5mila euro, infine alla circostanza che LÌ aveva utilizzato un legame di parentela con EL ES per accreditarsi in ambienti criminali e per carpire la fiducia EL gruppo TO). Tale aspetto ELla personalità è, per la difesa ricorrente, senz'altro incidente sulla credibilità EL dichiarante;
inoltre va valutata la genesi remota ELle ragioni che hanno 3 indotto il dichiarante all'accusa a carico di terzi, tenendo conto che dei tre verbali di dichiarazioni rese dal LÌ, non viene in evidenza l'aspetto ELla genesi e ELla ragione ELl'accusa mossa a carico di terzi. 2.2. Inoltre, si contesta la valutazione ELl'attendibilità intrinseca ELla chiamata. Il Tribunale EL riesame riconosce l'attendibilità intrinseca ELla chiamata senza curarsi ELla circostanza che l'accusante già conosceva le dichiarazioni di AL nonché l'intero impianto accusatorio posto a base ELl'ordinanza n. 155/22 ELla quale IC era stato destinatario, anche in ordine alla persona EL ricorrente NT TA. Si ribadisce, poi, che i contenuti dichiarativi di SI AL sulla presunta partecipazione di TA all'omicidio erano già noti. Inoltre, si rimarca che le dichiarazioni non appaiono precise, costanti e spontanee. Si sottolinea che il verbale di interrogatorio reso da IC il 28 giugno 2022 è stato escluso dalla valutazione complessiva EL contributo dichiarativo fornito. Sono stati, infatti, devoluti in atti soltanto i successivi verbali, resi dopo l'esecuzione ELl'ordinanza custodiale e, inoltre, non vi è verbale illustrativo dei contenuti ELla collaborazione. Non si comprende, peraltro, dalla motivazione la ragione ELl'inutilizzabilità di detto verbale. Anzi, proprio il contenuto di questo verbale EL giugno EL 2022 avrebbe dovuto condurre i giudici ad una valutazione di non affidabilità EL collaboratore. Tanto, tenuto conto che questo giudizio non viene svolto dal Tribunale EL riesame mentre nell'ordinanza genetica questo è svolto cumulativamente nei confronti dei tre collaboratori di giustizia (come risulta a p. 107 ELl'ordinanza). Infine, sotto tale aspetto si rimarca che il Tribunale richiama la possibilità di una motivazione per relationem, rifacendosi anche all'ordinanza genetica ma questa, sul punto specifico, non offre una valutazione puntuale, perché è stata svolta una valutazione complessiva ELl'apporto dei tre collaboratori;
l'ordinanza genetica, peraltro, si è soffermata in particolare sul contributo offerto da SI AL al quale è stata riconosciuta la circostanza ELla collaborazione. 2.3.Sotto altro aspetto viene censurata la valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie EL LÌ. L'ordinanza EL riesame considera riscontrate le dichiarazioni sulla base ELla partecipazione di TA alle riunioni organizzative. 2.3.1. In ordine alla partecipazione ELla pulizia ELle armi da parte di TA, unitamente a LI, LA, allo stesso LÌ, si osserva che secondo il Tribunale questo scorcio di dichiarazioni troverebbe conferma in quanto affermato da 4 AL, per il quale le armi adoperate per l'omicidio di RT gli vennero consegnate, da OI e LI, come nuove. Si tratta però a parere EL ricorrente di riscontro non individualizzante. 2.3.2.Quanto al contributo offerto da TA ai sicari, nei giorni precedenti all'agguato, presso l'alloggio messo a disposizione dagli TO la difesa evidenzia che il dichiarante ha riferito, nel verbale di interrogatorio EL 15 settembre EL 2023, di aver provveduto al sostentamento economico di Di LM e AL nei giorni trascorsi presso la l'alloggio per il tramite di RD GO, in compagnia di TA. Su tale profilo la motivazione sarebbe illogica perché l'accusa mossa da LÌ che si rivela decisiva in ordine al contributo attivo fornito da TA, sarebbe priva di riscontro;
infatti, AL non ha mai riferito di aver avuto sostentamento economico, né di aver incontrato NT TA nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio. 2.3.3.La circostanza ELl'acquisto dei telefoni cellulari da parte di TA, a parere EL ricorrente, non viene confermato dalla dichiarazione di AL. Questi, sul punto, in data 12 Aprile 2020 ha semplicemente riferito che, nel giorno ELl'omicidio, aveva ricevuto una telefonata da AL di MO su microtelefono che gli era stato consegnato da loro. AL di MO era soggetto facente parte EL gruppo degli TO sicché, in base alla espressione utilizzata nel verbale riassuntivo EL 15 Aprile 2020, non vi è dubbio circa la provenienza dei telefoni cellulari utilizzati dai sicari, ma ciò non conferma le dichiarazioni di LÌ. 2.3.4. In relazione all'incontro a Miano con la compagna di SI AL tra LÌ e TA, si rileva che si tratta di evento che si è verificato a distanza di giorni dall'agguato ai danni di RT, dopo l'arresto di AL per altro titolo di reato. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza n. 155/22, invero, ha definito l'incontro EL 24 giugno elemento non dirimente in ordine alla partecipazione ELl'omicidio (cfr. p. 10 EL ricorso). 2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di SI AL, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa evidenzia quanto emerge dall'ordinanza eseguita anche a carico di IC n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore AL, a carico di TA trovavano limite insormontabile nelle emergenze tecniche. L'ordinanza sarebbe illogica perché ritiene la sovrapponibilità ELle dichiarazioni di AL con quelle di IC circa la provenienza ELle armi senza tenere conto di quanto, invece, dichiarato sul punto da IA TO, altro collaboratore di giustizia. 5 AL il data 20 Aprile 2021 ha dichiarato che le armi erano state fornite dal pecoraio di Casa/nuovo. Nel verbale di interrogatorio EL 2 Marzo 2023 dopo le collaborazioni di LÌ e TO, AL riferiva di aver ricevuto due pistole calibro 38, di cui una utilizzata per l'omicidio ma precisava di non poter affermare, con certezza, che queste erano state effettivamente custodite dal pecoraio anche se gli era stato detto che questa persona era il custode di tutte le armi EL gruppo TO. Si tratta di discordanza che incide, a parere ELla difesa, sul profilo di attendibilità intrinseca EL narrato e che è stata ritenuta, invece, circostanza concordante sebbene il AL sia passato da una certezza che le armi provenissero dal pecoraio di Casalnuovo a una mera supposizione. LÌ, peraltro, non ha mai riferito diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, in ordine alla provenienza ELle armi, né aveva affermato che queste provenivano dal custode ELle armi degli TO tale pecoraio. SI AL, inoltre, nell'interrogatorio EL 20 Aprile 2020 ha riferito che una prima volta non erano stati capaci di ammazzare AL RT perché si presentò nel palazzo di AL di MO, tale NA il quale riferì che IN (CO LÌ) era molto irritato per il comportamento tenuto. Invece LÌ avrebbe riferito, il 15 settembre 2022, che era stato rinviato il giorno ELl'omicidio tanto che dopo due o tre giorni SI si allontanò dall'appoggio assieme al di LM (e venne a casa mia dove si lamentò di questa attesa prolungata). Si evidenzia che detto contrasto su circostanza di rilievo sarebbe stato EL tutto trascurato dai giudici EL Tribunale. 3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, mentre il Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha articolato osservazioni rispetto alle ragioni ELl'impugnazione, concludendo nel senso EL rigetto EL ricorso. All'esito ELla discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Quanto al riscontrato rinvio per relationem operato dal Tribunale all'ordinanza genetica, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relatíonem (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 EL 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) che va 6 esclusa l'illegittimità EL richiamo ELla motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria EL provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute. Del resto, rispetto alla previsione ELl'autonoma valutazione ELle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte EL Giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che l'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto EL provvedimento;
sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — da parte EL Giudice, alla richiesta EL Pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico EL giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione ELla misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 EL 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). 2.1.Peraltro, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, il Giudice ELl'ordinanza genetica, lungi dal trascurare il dato ELl'esistenza di precedente richiesta di custodia cautelare rigettata, si sofferma sugli elementi investigativi acquisiti (cfr. intercettazioni indicate come utili per la ricostruzione ELl'omicidio, tra cui le captazioni sull'incontro a Miano con la NE) e rimarca che vi sono, a carico EL ricorrente, tre chiamate eteroaccusatorie incrociate (EL AL, di LÌ e di IA TO), evidenziando i punti di assoluta convergenza tra le dichiarazioni, oltre a riportare considerazioni circa la riscontrata autonomia genetica ELle fonti, trattandosi di tre chiamate dirette per essere stati tutti i dichiaranti partecipi, a vario titolo, ELl'omicidio RT (cfr. p. 107 e ss. ELl'ordinanza EL Giudice EL 21 marzo 2023). Si evidenzia, inoltre;
quanto al requisito ELl'autonomia ELle dichiarazioni, che il Giudice ha sottolineato che le tre dichiarazioni sono caratterizzate dall'aver riferito diversi particolari e specifici dettagli, a seconda EL vissuto e EL gruppo di riferimento di ciascun dichiarante e che si tratta di fatti di cui si narra per scienza diretta e, dunque, non derivata dalle stesse fonti informative degli altri collaboratori. Si specifica, poi, che AL aveva iniziato a collaborare quando erano noti soltanto i contenuti ELle risultanze riportate nell'ordinanza di custodia cautelare n. 376 EL 2020, riportando circostanze e dettagli non noti e (cfr. p. 108 e ss.) si opera un vaglio approfondito ELla credibilità e ELla intrinseca attendibilità ELle chiamate, oltre a sottolineare i riscontri esterni a queste reperiti, anche in atti di indagine diversi dal contenuto ELle altre chiamate in correità. Peraltro, viene rilevata l'assoluta mancanza di ragioni di astio o risentimento nei confronti ELl'accusato, odierno ricorrente da parte di tutti e tre i collaboratori di giustizia. 7 2.2.11 Tribunale, invero, ha considerato gli ulteriori elementi indiziari emersi a carico di TA, compendiati nell'informativa finale (cfr. p. 3 e ss. ELl'ordinanza impugnata), con particolare riferimento ai riscontri rispetto alle dichiarazioni di AL, nonché alle intercettazioni telefoniche, autorizzate nei mesi precedenti al suo pentimento, sull'utenza da questi abusivamente usata mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano, relative ai colloqui intrattenuti con la convivente NN NE. Si evidenzia, da parte EL Tribunale con funzione di riesame, il successivo contributo offerto da IA TO e CO LÌ, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia e dalle dichiarazioni confessorie rese da BR TO e RD GO, nel corso EL dibattimento dinanzi alla Corte di assise di Napoli, con particolare riferimento alle risultanze relative alla genesi EL mandato omicidiario e all'intervenuta condanna — non ancora definitiva — degli esecutori materiali ELl'omicidio RT, AL e Di LM. Si evidenzia, specificamente, da parte EL Tribunale che il narrato di AL e LÌ, rispetto al ricorrente, convergeva avendo indicato TA come presente a tutte le riunioni organizzative ELl'omicidio, nonché come soggetto messo al corrente ELla ELiberazione omicidiaria. Entrambi i dichiaranti, secondo la motivazione esauriente e ineccep'‘bile EL provvedimento impugnato, hanno affermato che le due pistole calibro 38 utilizzate per l'omicidio provenivano dal custode ELle armi degli TO e che le stesse erano state consegnate ai killer presso il nascondiglio da OJ e LI. IC, poi, come indicato nell'ordinanza impugnata, aveva raccontato di essersi occupato ELla Pulizia ELle armi, insieme a LI, GO e allo stesso TA e, a riscontro di tale circostanza, si sottolinea che AL aveva riferito che le armi da lui stesso ricevute erano come nuove, cioè come se fossero state pulite poco prima. AL, dal canto suo, aveva riferito di essersi recato lui stesso dal pecoraio per prelevare le armi per l'omicidio e di aver rifiutato una pistola calibro 357 che gli era stata proposta perché troppo poco maneggevole e confermava, altresì, che le due pistole calibro 38 gli erano state consegnate da OI e LI, cioè propri soggetti con cui si era interfacciato il giorno prima per recarsi presso il nascondiglio ELle armi degli TO. Secondo IC, inoltre, TA si era occupato anche ELl'acquisto dei telefoni cellulari utilizzati dai killer per le comunicazioni con il GO e per l'organizzazione EL loro recupero dopo l'atto omicidiario. Questi si era anche interessato, per conto di IC, EL danaro da corrispondere ai killer per il loro sostentamento nei giorni precedenti all'omicidio nel corso dei quali AL e di LM erano stati rinchiusi nell'alloggio per loro predisposto in attesa EL via libera per l'agguato. MI 8 La censura, dunque, relativa alla presunta mancanza di autonomia ELla chiamata di LÌ, in quanto resa a distanza di un anno dall'esecuzione ELla custodia cautelare relativa alla prima ordinanza EL 2022, appare priva di fondamento se si considerano le osservazioni non manifestamente illogiche svolte dai convergenti provvedimenti cautelari. 2.3. Quanto alla valutazione ELla credibilità soggettiva di CO LÌ, si rileva che questa è stata svolta in modo rispondente ai criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo i quali assume rilievo la valutazione positiva ELla credibilità soggettiva di ogni dichiarante, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza e ELla spontaneità; b) la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
c) l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
d) l'autonomia genetica ELle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse (Sez. U., n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). In particolare, circa la personalità EL dichiarante IC, il ricorrente prospetta una rivalutazione di circostanze esaminate dai giudici ELla cautela, sottolineando dati di fatto che non possono essere oggetto di esame nel giudizio di legittimità, risultando impossibile, nella presente sede, sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella svolta, in modo ineccepibile, dal Tribunale in funzione di riesame, pur richiamando, in alcuni punti, l'ordinanza genetica. Il sindacato ELla Corte di cassazione deve arrestarsi, invero, nel momento in cui il ricorrente deduce questioni di mero fatto, come la circostanza ELla scarsa credibilità di LÌ (perché il collaboratore avrebbe truffato SI AL, IA TO, EA OI e NT TO). Quanto alla contestazione relativa alla ritenuta attendibilità intrinseca ELla chiamata in correità di LÌ, si richiamano le osservazioni svolte al § 2.1 e 2.2. Non inficia, poi, il ragionamento EL giudice EL riesame aver utilizzato solo due dei tre interrogatori resi da LÌ, peraltro essendo il primo, quello EL 28 giugno 2022, svoltosi quando questi non era ancora collaboratore. In ogni caso il ricorso, su tale punto non è specifico perché non precisa per quale specifica ragione, in fatto o in diritto, quanto affermato dal dichiarante in quella sede, dovrebbe essere evidente espressione ELla carenza di credibilità e attendibilità ELla chiamata in correità. Né risulta specifica l'eccezione relativa alla mancata allegazione EL verbale illustrativo ELla collaborazione, deduzione soltanto accennata. In ogni caso, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza EL predetto elemento probatorio ai fini ELla cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal 9 Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 EL 2/10/2014, Rv. 262011). Sul punto, va ribadito che il Tribunale evidenzia che i tre dichiaranti hanno confessato la loro partecipazione all'omicidio RT, oltre alla loro appartenenza ai gruppi di riferimento (per LÌ e TO), evidenziando che si tratta di fonti qualificate che hanno reso vere e proprie chiamate in correità nei confronti di tutti e tre i destinatari ELla misura EL 21 marzo 2023, NT TA, LI e RO LI. Il rinvio, operato dal Tribunale al provvedimento genetico, poi, non fa riferimento a ordinanza priva di motivazione su tale punto, diversamente da quanto osservato dal ricorrente con riferimento alla posizione EL LÌ. Il Giudice nel provvedimento genetico afferma che il racconto di ogni singolo collaboratore ha trovato convergenza nel narrato degli altri dichiaranti, con una conferma significativa a maggior ragione dovuta al fatto che le dichiarazioni ELl'TO risultano convergenti pur appartenendo, questi, a gruppo diverso da quello EL AL e EL LÌ. Il Giudice per le indagini preliminari rimarca, altresì, quanto all'attendibilità EL AL, che questa ha trovato pieno riconoscimento da parte EL Giudice ELla cognizione (Corte di Assise di Napoli), evidenziando comunque, rispetto agli altri due collaboratori, non solo la convergenza ELle affermazioni con il narrato EL AL, ma anche e soprattutto rispetto ad accertamenti investigativi indicati in maniera precisa. È stato escluso, poi, da parte di ciascuno dei dichiaranti di ogni astio o risentimento verso l'indagato ed è stata valutata anche la tenuta ELle dichiarazioni, dal punto di vista ELla spontaneità e coerenza logica, ribadendo che si tratta di affermazioni geneticamente autonome nell'accezione che si è innanzi precisata, in quanto la loro conoscenza non deriva dalle stesse fonti informative proprio perché è diretta trattandosi di partecipi, a vario titolo, ELl'omicidio RT. Le dichiarazioni confessorie EL AL (killer con Di LM, EL RT), EL LÌ (capo EL gruppo criminale afragolese di nuova costituzione all'interno EL quale militavano NT TA, GO RD, Di LM NG, AL SI e LI NZ) nonché di IA TO (fratello di BR, esponente apicale EL gruppo camorristico acerrano, direttamente responsabile ELl'operato) convergono tra loro, secondo i provvedimenti cautelari, unitamente ai molteplici dati tecnici emersi, nella precisa ricostruzione ELla dinamica dei fatti. 2.4.Quanto alle censure svolte in ordine ai riscontri esterni alle dichiarazioni di LÌ, si osserva che la censura, relativamente al tema ELla partecipazione di TA alla pulizia ELle armi, unitamente a LI, LA e allo stesso LÌ, 1 0 ritenendo le affermazioni di AL non individualizzanti, è critica che non tiene conto ELla giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di riscontri esterni, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità ed al quale si è attenuta l'ordinanza nella valutazione ELla chiamata in correità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva ELle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva EL suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 EL 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. 6, n. 40899 EL 14/06/2018, C., Rv. 274149). Va, poi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile un esame frazionato dei singoli fatti narrati, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante (cfr. Sez. 1 n. 56692 EL 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 EL 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233956; Sez. 6 EL 18/12/2009, Carannuscio, Rv. 246527). Peraltro, va ribadito che, ove sia accertata la falsità di parte EL contenuto dichiarativo, ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità EL compendio dichiarativo EL collaboratore, ma si impone una verifica ancor più rigorosa, sia in ordine all'eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni (cfr. Sez. 1 n. 56692 EL 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 EL 28/04/2010, Arnnan Ahmed, Rv. 247346; Sez. 5 EL 15/07/2008, Palo, Rv. 241638). Infine, si deve rilevare che i riscontri non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 34712 EL 02/02/2016, Aulisio, Rv. 267528). Detti riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza EL fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che 11 abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità ELlo stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf., Sez. U, n. 20804 EL 2013, Rv. 255143; n. 45733 EL 2018, Rv. 274151; n. 5821 EL 2005). Così ELimitata la nozione di riscontro, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale e, prima ancora il Giudice nell'ordinanza genetica richiamata, hanno esaminato, puntualmente, elementi di fatto aventi tale spessore, trovando in questi diretta conferma EL narrato dei collaboratori sul ruolo e sulla partecipazione a varie fasi ELl'omicidio. 2.5. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni di SI AL, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa finisce per confrontare, con argomenti versati in fatto e, dunque, non consentiti nella presente sede, le fonti indiziarie utilizzate nella prima ordinanza, eseguita anche a carico di IC n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore AL erano state reputate insufficienti. Tuttavia, il confronto non può essere utilmente svolto nella presente sede, anche perché il materiale indiziario, raccolto successivamente, si giova EL contributo collaborativo di altri due dichiaranti, nonché di ulteriori elementi quali le dichiarazioni rese nel corso EL dibattimento in corso. Tanto, peraltro, dovendosi rilevare che le discrasie sottolineate, rispetto alle successive dichiarazioni di LÌ, attengono anche a parti EL narrato di AL di natura marginale, rispetto alle quali non è specificamente illustrato in che misura queste incidano, minandola, sull'attendibilità intrinseca EL AL medesimo. 2.6.Infine, il Collegio rileva che il ricorso, sotto alcuni aspetti, non è specifico e, anzi, si sofferma su elementi di dettaglio rimarcando la dissonanza di alcuni passi ELle dichiarazioni eteroaccusatorie di LÌ e AL, trascurando il contenuto principale ELla motivazione EL Tribunale (in tale parte senz'altro convergente con quella ELl'ordinanza genetica, cui quella impugnata si richiama), che fonda sulla convergenza di tre chiamate di correo, quanto alla partecipazione e al ruolo svolto da TA e sull'esistenza di elementi di riscontro, non rappresentati soltanto dall'incrocio reciproco ELle medesime chiamate in correità convergenti. Il ricorso, in definitiva, parcellizza i singoli dati che emergono dalle dichiarazioni e li esamina secondo una visione atomistica, reputandoli incidenti sulla valutazione ELla prova dichiarativa. Su tale punto, invece, il Collegio richiama, con riferimento all'esame degli elementi indiziari, la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è solo l'esame EL complessivo compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato 9 12 il Pr idente che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini ELla compattezza logica ELl'impianto argomentativo ELla motivazione (Sez. 2, n. 18163 EL 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 EL 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Inoltre, il ricorso, in alcuni punti, procede soffermandosi soltanto sulle dichiarazioni di AL e di LÌ, senza prendere, specificamente, in considerazione le affermazioni di IA TO — se non per una singola porzione EL narrato in ordine alla vicenda EL pecoraio — che ha confermato, secondo il Tribunale (cfr. p. 8) che a tutte le riunioni organizzative ELl'omicidio, a fianco al LÌ, vi era anche NT TA, indicato come uomo di fiducia EL primo, così confermando una ELle condotte contestate, in via provvisoria, al ricorrente quale espressione evidente ELla ritenuta partecipazione a titolo di concorso nell'omicidio. Si trascura, poi, il rilievo che il Tribunale affida alla confessione di BR TO e RD GO, rese nel giudizio di merito svolto dinanzi alla Corte di assise di Napoli. Infine, non si tiene in alcun conto degli esiti ELle captazioni telefoniche, dei tabulati e ELle annotazioni di polizia giudiziaria cui si riferisce il primo giudice, dati che il Tribunale richiama a p. 5 e che, nel provvedimento genetico, sono spiegate dettagliatamente a pag. 107 e ss. (con particolare riferimento anche al dato dei controlli di polizia giudiziaria: cfr. p. 109 ordinanza genetica EL 21 marzo 2023), secondo la nuova valutazione svolta dai giudici ELla cautela, a fronte ELle ulteriori fonti indiziarie emerse. 3.Segue il rigetto EL ricorso e la condanna al pagamento ELle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione ELl'indagato, seguono a cura ELla Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 15 settembre 2023 Il Consigliere estensore
udite le conclusioni EL Sostituto Procuratore generale, ANTONIETTA PICARDI che conclude chiedendo il rigetto EL ricorso riportandosi alle conclusioni scritte. udito il difensore, avvocato PROCENTESE DARIO CARMINE EL foro di NAPOLI NORD in difesa di TA TO che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3064 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta avverso l'ordinanza EL Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale in sede, con la quale in data 21 marzo 2023 è stata applicata ad NT TA la misura cautelare ELla custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110, 575, 576 n. 2, 416-bis.1 cod. pen. Si tratta ELla contestazione provvisoria EL reato di omicidio aggravato di AL RT, rispetto al quale ad TA viene contestata la partecipazione con il compito di prendere parte alle riunioni organizzative e alle fasi preparatorie, in veste di persona di fiducia di CO LÌ, nonché per aver portato la contabilità ELle somme da portare ai killer, occupandosi, peraltro, insieme a RD GO, EL loro sostentamento anche nelle fasi successive all'omicidio. Secondo i provvedimenti cautelari si tratta di ELitto di una ELle figure di vertice ELla criminalità nel territorio di Acerra, AL RT, la cui eliminazione, per mano di SI AL e NG Di LM, avvenuta in data 20 maggio 2020 si inserisce nella guerra per il controllo EL territorio e la gestione EL traffico di stupefacenti nella zona, nonché si collega all'accordo intervenuto tra CO LÌ e i fratelli TO, finalizzato a vendicare l'uccisione di GI TO fratello di BR e IA, morte che veniva ascritta all'interno EL gruppo, quale mandante, proprio a AL RT. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite EL difensore, avv. D. C. Procentese, denunciando, sotto diversi profili, vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine alle chiamate in correità svolte dai collaboratori di giustizia a suo carico, SI AL e CO LÌ. Viene premesso che il Tribunale avrebbe adottato una motivazione per relationem, riportando stralci ELle dichiarazioni etero accusatorie, ribadendo l'esistenza di condanna, non ancora irrevocabile, a carico di AL e NG Di LM, nonché l'esistenza di altra ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di CO LÌ, IA e BR TO, RD LA, NZ LI e EA OI emessa nel 2022 per il medesimo fatto. Ciò, trascurando l'esistenza, per TA, di una prima richiesta di misura cautelare che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, per avere questi riscontrato l'antinomia tra le accuse mosse da AL e il dato tecnico emergente dall'aggancio ELle celle EL telefono in uso al ricorrente. 2 Da tale dato tecnico, a parere EL ricorrente, emergeva che nell'ora e nel giorno ELla riunione successiva all'omicidio di RT, il telefono di TA aveva agganciato celle incompatibili con il luogo in cui si ebbe l'incontro tra le fazioni degli TO e quella EL LÌ. Il Tribunale, anche a fronte ELla contestazione di omicidio, avrebbe omesso ogni motivazione, né avrebbe tenuto conto ELla circostanza che le sovrapponibili dichiarazioni di LÌ sono state rese a distanza di un anno dall'esecuzione ELla custodia cautelare relativa alla prima ordinanza EL 2022, ELla quale i contenuti dichiarativi di ER anche a carico EL ricorrente, erano tutti conoscibili. Si contesta, quindi, in via generale il carattere di autonomia e indipendenza ELla chiamata resa, da ultimo, da LÌ. 2.1. Quanto alla valutazione ELla credibilità soggettiva di CO LÌ, si riporta il criterio di valutazione EL mezzo di prova trifasico, secondo la pronuncia ELle Sezioni Unite, ricorrente Aquilina, fondato sulla valutazione ELla credibilità EL dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio economiche e familiari dal suo passato, dai rapporti con l'accusato e dalla genesi ELl'accusa nei confronti EL chiamato;
inoltre si rimarca la necessità di una valutazione ELl'attendibilità intrinseca ELla chiamata effettuata, che deve essere fondata su criteri di precisione coerenza e spontaneità e, infine, si indica il necessario passaggio alla verifica esterna ELl'attendibilità, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro idonea a testarne la veridicità. Ciò posto, si osserva che, nel caso concreto, la motivazione EL Tribunale EL riesame sarebbe contraddittoria. In particolare, quanto alla personalità EL dichiarante IC, non verrebbe presa in esame, a parere EL ricorrente, l'attitudine al mendacio, alla mistificazione e al raggiro EL dichiarante. Tanto, in relazione alle circostanze di fatto indicate a p. 4 e ss. EL ricorso (il collaboratore avrebbe truffato SI AL facendosi consegnare la somma di 5.000,00 euro, e una vettura in proprietà ELla madre ELla compagna, in cambio ELla promessa di due autovetture nuove, tanto al fine di appianare le divergenze con la compagna di AL, fine per il quale emetteva bonifico da una banca estera rivelatosi poi falso;
si fa poi riferimento alle dichiarazioni di IA TO dalle quali emergeva che LÌ aveva sottratto 50nnila euro a IA TO per una fornitura, aveva raggirato EA OI di 10mila euro e aveva tentato a sottrarre, allo stesso TO, altri 5mila euro, infine alla circostanza che LÌ aveva utilizzato un legame di parentela con EL ES per accreditarsi in ambienti criminali e per carpire la fiducia EL gruppo TO). Tale aspetto ELla personalità è, per la difesa ricorrente, senz'altro incidente sulla credibilità EL dichiarante;
inoltre va valutata la genesi remota ELle ragioni che hanno 3 indotto il dichiarante all'accusa a carico di terzi, tenendo conto che dei tre verbali di dichiarazioni rese dal LÌ, non viene in evidenza l'aspetto ELla genesi e ELla ragione ELl'accusa mossa a carico di terzi. 2.2. Inoltre, si contesta la valutazione ELl'attendibilità intrinseca ELla chiamata. Il Tribunale EL riesame riconosce l'attendibilità intrinseca ELla chiamata senza curarsi ELla circostanza che l'accusante già conosceva le dichiarazioni di AL nonché l'intero impianto accusatorio posto a base ELl'ordinanza n. 155/22 ELla quale IC era stato destinatario, anche in ordine alla persona EL ricorrente NT TA. Si ribadisce, poi, che i contenuti dichiarativi di SI AL sulla presunta partecipazione di TA all'omicidio erano già noti. Inoltre, si rimarca che le dichiarazioni non appaiono precise, costanti e spontanee. Si sottolinea che il verbale di interrogatorio reso da IC il 28 giugno 2022 è stato escluso dalla valutazione complessiva EL contributo dichiarativo fornito. Sono stati, infatti, devoluti in atti soltanto i successivi verbali, resi dopo l'esecuzione ELl'ordinanza custodiale e, inoltre, non vi è verbale illustrativo dei contenuti ELla collaborazione. Non si comprende, peraltro, dalla motivazione la ragione ELl'inutilizzabilità di detto verbale. Anzi, proprio il contenuto di questo verbale EL giugno EL 2022 avrebbe dovuto condurre i giudici ad una valutazione di non affidabilità EL collaboratore. Tanto, tenuto conto che questo giudizio non viene svolto dal Tribunale EL riesame mentre nell'ordinanza genetica questo è svolto cumulativamente nei confronti dei tre collaboratori di giustizia (come risulta a p. 107 ELl'ordinanza). Infine, sotto tale aspetto si rimarca che il Tribunale richiama la possibilità di una motivazione per relationem, rifacendosi anche all'ordinanza genetica ma questa, sul punto specifico, non offre una valutazione puntuale, perché è stata svolta una valutazione complessiva ELl'apporto dei tre collaboratori;
l'ordinanza genetica, peraltro, si è soffermata in particolare sul contributo offerto da SI AL al quale è stata riconosciuta la circostanza ELla collaborazione. 2.3.Sotto altro aspetto viene censurata la valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie EL LÌ. L'ordinanza EL riesame considera riscontrate le dichiarazioni sulla base ELla partecipazione di TA alle riunioni organizzative. 2.3.1. In ordine alla partecipazione ELla pulizia ELle armi da parte di TA, unitamente a LI, LA, allo stesso LÌ, si osserva che secondo il Tribunale questo scorcio di dichiarazioni troverebbe conferma in quanto affermato da 4 AL, per il quale le armi adoperate per l'omicidio di RT gli vennero consegnate, da OI e LI, come nuove. Si tratta però a parere EL ricorrente di riscontro non individualizzante. 2.3.2.Quanto al contributo offerto da TA ai sicari, nei giorni precedenti all'agguato, presso l'alloggio messo a disposizione dagli TO la difesa evidenzia che il dichiarante ha riferito, nel verbale di interrogatorio EL 15 settembre EL 2023, di aver provveduto al sostentamento economico di Di LM e AL nei giorni trascorsi presso la l'alloggio per il tramite di RD GO, in compagnia di TA. Su tale profilo la motivazione sarebbe illogica perché l'accusa mossa da LÌ che si rivela decisiva in ordine al contributo attivo fornito da TA, sarebbe priva di riscontro;
infatti, AL non ha mai riferito di aver avuto sostentamento economico, né di aver incontrato NT TA nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio. 2.3.3.La circostanza ELl'acquisto dei telefoni cellulari da parte di TA, a parere EL ricorrente, non viene confermato dalla dichiarazione di AL. Questi, sul punto, in data 12 Aprile 2020 ha semplicemente riferito che, nel giorno ELl'omicidio, aveva ricevuto una telefonata da AL di MO su microtelefono che gli era stato consegnato da loro. AL di MO era soggetto facente parte EL gruppo degli TO sicché, in base alla espressione utilizzata nel verbale riassuntivo EL 15 Aprile 2020, non vi è dubbio circa la provenienza dei telefoni cellulari utilizzati dai sicari, ma ciò non conferma le dichiarazioni di LÌ. 2.3.4. In relazione all'incontro a Miano con la compagna di SI AL tra LÌ e TA, si rileva che si tratta di evento che si è verificato a distanza di giorni dall'agguato ai danni di RT, dopo l'arresto di AL per altro titolo di reato. Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza n. 155/22, invero, ha definito l'incontro EL 24 giugno elemento non dirimente in ordine alla partecipazione ELl'omicidio (cfr. p. 10 EL ricorso). 2.4. Con riferimento alle dichiarazioni di SI AL, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa evidenzia quanto emerge dall'ordinanza eseguita anche a carico di IC n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore AL, a carico di TA trovavano limite insormontabile nelle emergenze tecniche. L'ordinanza sarebbe illogica perché ritiene la sovrapponibilità ELle dichiarazioni di AL con quelle di IC circa la provenienza ELle armi senza tenere conto di quanto, invece, dichiarato sul punto da IA TO, altro collaboratore di giustizia. 5 AL il data 20 Aprile 2021 ha dichiarato che le armi erano state fornite dal pecoraio di Casa/nuovo. Nel verbale di interrogatorio EL 2 Marzo 2023 dopo le collaborazioni di LÌ e TO, AL riferiva di aver ricevuto due pistole calibro 38, di cui una utilizzata per l'omicidio ma precisava di non poter affermare, con certezza, che queste erano state effettivamente custodite dal pecoraio anche se gli era stato detto che questa persona era il custode di tutte le armi EL gruppo TO. Si tratta di discordanza che incide, a parere ELla difesa, sul profilo di attendibilità intrinseca EL narrato e che è stata ritenuta, invece, circostanza concordante sebbene il AL sia passato da una certezza che le armi provenissero dal pecoraio di Casalnuovo a una mera supposizione. LÌ, peraltro, non ha mai riferito diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, in ordine alla provenienza ELle armi, né aveva affermato che queste provenivano dal custode ELle armi degli TO tale pecoraio. SI AL, inoltre, nell'interrogatorio EL 20 Aprile 2020 ha riferito che una prima volta non erano stati capaci di ammazzare AL RT perché si presentò nel palazzo di AL di MO, tale NA il quale riferì che IN (CO LÌ) era molto irritato per il comportamento tenuto. Invece LÌ avrebbe riferito, il 15 settembre 2022, che era stato rinviato il giorno ELl'omicidio tanto che dopo due o tre giorni SI si allontanò dall'appoggio assieme al di LM (e venne a casa mia dove si lamentò di questa attesa prolungata). Si evidenzia che detto contrasto su circostanza di rilievo sarebbe stato EL tutto trascurato dai giudici EL Tribunale. 3.La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. tempestiva richiesta di trattazione orale, mentre il Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, ha fatto pervenire memoria con la quale ha articolato osservazioni rispetto alle ragioni ELl'impugnazione, concludendo nel senso EL rigetto EL ricorso. All'esito ELla discussione, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2.Quanto al riscontrato rinvio per relationem operato dal Tribunale all'ordinanza genetica, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato, coerentemente con l'indirizzo applicativo in materia di motivazione per relatíonem (tra le altre, Sez. 2, n. 55199 EL 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) che va 6 esclusa l'illegittimità EL richiamo ELla motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria EL provvedimento di destinazione, e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute. Del resto, rispetto alla previsione ELl'autonoma valutazione ELle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza da parte EL Giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che l'aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto EL provvedimento;
sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — da parte EL Giudice, alla richiesta EL Pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico EL giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione ELla misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 EL 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). 2.1.Peraltro, si deve rilevare che, nel caso al vaglio, il Giudice ELl'ordinanza genetica, lungi dal trascurare il dato ELl'esistenza di precedente richiesta di custodia cautelare rigettata, si sofferma sugli elementi investigativi acquisiti (cfr. intercettazioni indicate come utili per la ricostruzione ELl'omicidio, tra cui le captazioni sull'incontro a Miano con la NE) e rimarca che vi sono, a carico EL ricorrente, tre chiamate eteroaccusatorie incrociate (EL AL, di LÌ e di IA TO), evidenziando i punti di assoluta convergenza tra le dichiarazioni, oltre a riportare considerazioni circa la riscontrata autonomia genetica ELle fonti, trattandosi di tre chiamate dirette per essere stati tutti i dichiaranti partecipi, a vario titolo, ELl'omicidio RT (cfr. p. 107 e ss. ELl'ordinanza EL Giudice EL 21 marzo 2023). Si evidenzia, inoltre;
quanto al requisito ELl'autonomia ELle dichiarazioni, che il Giudice ha sottolineato che le tre dichiarazioni sono caratterizzate dall'aver riferito diversi particolari e specifici dettagli, a seconda EL vissuto e EL gruppo di riferimento di ciascun dichiarante e che si tratta di fatti di cui si narra per scienza diretta e, dunque, non derivata dalle stesse fonti informative degli altri collaboratori. Si specifica, poi, che AL aveva iniziato a collaborare quando erano noti soltanto i contenuti ELle risultanze riportate nell'ordinanza di custodia cautelare n. 376 EL 2020, riportando circostanze e dettagli non noti e (cfr. p. 108 e ss.) si opera un vaglio approfondito ELla credibilità e ELla intrinseca attendibilità ELle chiamate, oltre a sottolineare i riscontri esterni a queste reperiti, anche in atti di indagine diversi dal contenuto ELle altre chiamate in correità. Peraltro, viene rilevata l'assoluta mancanza di ragioni di astio o risentimento nei confronti ELl'accusato, odierno ricorrente da parte di tutti e tre i collaboratori di giustizia. 7 2.2.11 Tribunale, invero, ha considerato gli ulteriori elementi indiziari emersi a carico di TA, compendiati nell'informativa finale (cfr. p. 3 e ss. ELl'ordinanza impugnata), con particolare riferimento ai riscontri rispetto alle dichiarazioni di AL, nonché alle intercettazioni telefoniche, autorizzate nei mesi precedenti al suo pentimento, sull'utenza da questi abusivamente usata mentre era detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano, relative ai colloqui intrattenuti con la convivente NN NE. Si evidenzia, da parte EL Tribunale con funzione di riesame, il successivo contributo offerto da IA TO e CO LÌ, nel frattempo divenuti collaboratori di giustizia e dalle dichiarazioni confessorie rese da BR TO e RD GO, nel corso EL dibattimento dinanzi alla Corte di assise di Napoli, con particolare riferimento alle risultanze relative alla genesi EL mandato omicidiario e all'intervenuta condanna — non ancora definitiva — degli esecutori materiali ELl'omicidio RT, AL e Di LM. Si evidenzia, specificamente, da parte EL Tribunale che il narrato di AL e LÌ, rispetto al ricorrente, convergeva avendo indicato TA come presente a tutte le riunioni organizzative ELl'omicidio, nonché come soggetto messo al corrente ELla ELiberazione omicidiaria. Entrambi i dichiaranti, secondo la motivazione esauriente e ineccep'‘bile EL provvedimento impugnato, hanno affermato che le due pistole calibro 38 utilizzate per l'omicidio provenivano dal custode ELle armi degli TO e che le stesse erano state consegnate ai killer presso il nascondiglio da OJ e LI. IC, poi, come indicato nell'ordinanza impugnata, aveva raccontato di essersi occupato ELla Pulizia ELle armi, insieme a LI, GO e allo stesso TA e, a riscontro di tale circostanza, si sottolinea che AL aveva riferito che le armi da lui stesso ricevute erano come nuove, cioè come se fossero state pulite poco prima. AL, dal canto suo, aveva riferito di essersi recato lui stesso dal pecoraio per prelevare le armi per l'omicidio e di aver rifiutato una pistola calibro 357 che gli era stata proposta perché troppo poco maneggevole e confermava, altresì, che le due pistole calibro 38 gli erano state consegnate da OI e LI, cioè propri soggetti con cui si era interfacciato il giorno prima per recarsi presso il nascondiglio ELle armi degli TO. Secondo IC, inoltre, TA si era occupato anche ELl'acquisto dei telefoni cellulari utilizzati dai killer per le comunicazioni con il GO e per l'organizzazione EL loro recupero dopo l'atto omicidiario. Questi si era anche interessato, per conto di IC, EL danaro da corrispondere ai killer per il loro sostentamento nei giorni precedenti all'omicidio nel corso dei quali AL e di LM erano stati rinchiusi nell'alloggio per loro predisposto in attesa EL via libera per l'agguato. MI 8 La censura, dunque, relativa alla presunta mancanza di autonomia ELla chiamata di LÌ, in quanto resa a distanza di un anno dall'esecuzione ELla custodia cautelare relativa alla prima ordinanza EL 2022, appare priva di fondamento se si considerano le osservazioni non manifestamente illogiche svolte dai convergenti provvedimenti cautelari. 2.3. Quanto alla valutazione ELla credibilità soggettiva di CO LÌ, si rileva che questa è stata svolta in modo rispondente ai criteri interpretativi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo i quali assume rilievo la valutazione positiva ELla credibilità soggettiva di ogni dichiarante, in base ai criteri ELla specificità, ELla coerenza, ELla costanza e ELla spontaneità; b) la convergenza ELle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti EL thema probandum;
c) l'indipendenza ELle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
d) l'autonomia genetica ELle chiamate vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse (Sez. U., n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). In particolare, circa la personalità EL dichiarante IC, il ricorrente prospetta una rivalutazione di circostanze esaminate dai giudici ELla cautela, sottolineando dati di fatto che non possono essere oggetto di esame nel giudizio di legittimità, risultando impossibile, nella presente sede, sovrapporre una diversa valutazione di merito a quella svolta, in modo ineccepibile, dal Tribunale in funzione di riesame, pur richiamando, in alcuni punti, l'ordinanza genetica. Il sindacato ELla Corte di cassazione deve arrestarsi, invero, nel momento in cui il ricorrente deduce questioni di mero fatto, come la circostanza ELla scarsa credibilità di LÌ (perché il collaboratore avrebbe truffato SI AL, IA TO, EA OI e NT TO). Quanto alla contestazione relativa alla ritenuta attendibilità intrinseca ELla chiamata in correità di LÌ, si richiamano le osservazioni svolte al § 2.1 e 2.2. Non inficia, poi, il ragionamento EL giudice EL riesame aver utilizzato solo due dei tre interrogatori resi da LÌ, peraltro essendo il primo, quello EL 28 giugno 2022, svoltosi quando questi non era ancora collaboratore. In ogni caso il ricorso, su tale punto non è specifico perché non precisa per quale specifica ragione, in fatto o in diritto, quanto affermato dal dichiarante in quella sede, dovrebbe essere evidente espressione ELla carenza di credibilità e attendibilità ELla chiamata in correità. Né risulta specifica l'eccezione relativa alla mancata allegazione EL verbale illustrativo ELla collaborazione, deduzione soltanto accennata. In ogni caso, il ricorrente non ha illustrato l'incidenza EL predetto elemento probatorio ai fini ELla cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal 9 Collegio, gli elementi di prova eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 3207 EL 2/10/2014, Rv. 262011). Sul punto, va ribadito che il Tribunale evidenzia che i tre dichiaranti hanno confessato la loro partecipazione all'omicidio RT, oltre alla loro appartenenza ai gruppi di riferimento (per LÌ e TO), evidenziando che si tratta di fonti qualificate che hanno reso vere e proprie chiamate in correità nei confronti di tutti e tre i destinatari ELla misura EL 21 marzo 2023, NT TA, LI e RO LI. Il rinvio, operato dal Tribunale al provvedimento genetico, poi, non fa riferimento a ordinanza priva di motivazione su tale punto, diversamente da quanto osservato dal ricorrente con riferimento alla posizione EL LÌ. Il Giudice nel provvedimento genetico afferma che il racconto di ogni singolo collaboratore ha trovato convergenza nel narrato degli altri dichiaranti, con una conferma significativa a maggior ragione dovuta al fatto che le dichiarazioni ELl'TO risultano convergenti pur appartenendo, questi, a gruppo diverso da quello EL AL e EL LÌ. Il Giudice per le indagini preliminari rimarca, altresì, quanto all'attendibilità EL AL, che questa ha trovato pieno riconoscimento da parte EL Giudice ELla cognizione (Corte di Assise di Napoli), evidenziando comunque, rispetto agli altri due collaboratori, non solo la convergenza ELle affermazioni con il narrato EL AL, ma anche e soprattutto rispetto ad accertamenti investigativi indicati in maniera precisa. È stato escluso, poi, da parte di ciascuno dei dichiaranti di ogni astio o risentimento verso l'indagato ed è stata valutata anche la tenuta ELle dichiarazioni, dal punto di vista ELla spontaneità e coerenza logica, ribadendo che si tratta di affermazioni geneticamente autonome nell'accezione che si è innanzi precisata, in quanto la loro conoscenza non deriva dalle stesse fonti informative proprio perché è diretta trattandosi di partecipi, a vario titolo, ELl'omicidio RT. Le dichiarazioni confessorie EL AL (killer con Di LM, EL RT), EL LÌ (capo EL gruppo criminale afragolese di nuova costituzione all'interno EL quale militavano NT TA, GO RD, Di LM NG, AL SI e LI NZ) nonché di IA TO (fratello di BR, esponente apicale EL gruppo camorristico acerrano, direttamente responsabile ELl'operato) convergono tra loro, secondo i provvedimenti cautelari, unitamente ai molteplici dati tecnici emersi, nella precisa ricostruzione ELla dinamica dei fatti. 2.4.Quanto alle censure svolte in ordine ai riscontri esterni alle dichiarazioni di LÌ, si osserva che la censura, relativamente al tema ELla partecipazione di TA alla pulizia ELle armi, unitamente a LI, LA e allo stesso LÌ, 1 0 ritenendo le affermazioni di AL non individualizzanti, è critica che non tiene conto ELla giurisprudenza pacifica di questa Corte in tema di riscontri esterni, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Secondo l'ormai consolidato insegnamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità ed al quale si è attenuta l'ordinanza nella valutazione ELla chiamata in correità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva ELle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva EL dichiarante e l'attendibilità oggettiva EL suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (tra le altre, Sez. U, n. 20804 EL 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. cit.; Sez. 1, n. 41238 EL 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. 6, n. 40899 EL 14/06/2018, C., Rv. 274149). Va, poi, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è possibile un esame frazionato dei singoli fatti narrati, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte EL narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità EL dichiarante (cfr. Sez. 1 n. 56692 EL 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 EL 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233956; Sez. 6 EL 18/12/2009, Carannuscio, Rv. 246527). Peraltro, va ribadito che, ove sia accertata la falsità di parte EL contenuto dichiarativo, ciò non comporta automaticamente la totale inattendibilità EL compendio dichiarativo EL collaboratore, ma si impone una verifica ancor più rigorosa, sia in ordine all'eventuale sussistenza di uno specifico motivo che abbia determinato la falsità, sia in ordine ad un più consistente spessore probatorio dei riscontri esterni (cfr. Sez. 1 n. 56692 EL 19/09/2018, Pizzata, in motivazione, che richiama Sez. 6 EL 28/04/2010, Arnnan Ahmed, Rv. 247346; Sez. 5 EL 15/07/2008, Palo, Rv. 241638). Infine, si deve rilevare che i riscontri non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma ELl'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria. (Sez. 1, n. 34712 EL 02/02/2016, Aulisio, Rv. 267528). Detti riscontri possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza EL fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che 11 abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità ELlo stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (conf., Sez. U, n. 20804 EL 2013, Rv. 255143; n. 45733 EL 2018, Rv. 274151; n. 5821 EL 2005). Così ELimitata la nozione di riscontro, si osserva che, nel caso di specie, il Tribunale e, prima ancora il Giudice nell'ordinanza genetica richiamata, hanno esaminato, puntualmente, elementi di fatto aventi tale spessore, trovando in questi diretta conferma EL narrato dei collaboratori sul ruolo e sulla partecipazione a varie fasi ELl'omicidio. 2.5. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni di SI AL, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca di queste dichiarazioni, la difesa finisce per confrontare, con argomenti versati in fatto e, dunque, non consentiti nella presente sede, le fonti indiziarie utilizzate nella prima ordinanza, eseguita anche a carico di IC n. 155/22, dove le accuse mosse dal collaboratore AL erano state reputate insufficienti. Tuttavia, il confronto non può essere utilmente svolto nella presente sede, anche perché il materiale indiziario, raccolto successivamente, si giova EL contributo collaborativo di altri due dichiaranti, nonché di ulteriori elementi quali le dichiarazioni rese nel corso EL dibattimento in corso. Tanto, peraltro, dovendosi rilevare che le discrasie sottolineate, rispetto alle successive dichiarazioni di LÌ, attengono anche a parti EL narrato di AL di natura marginale, rispetto alle quali non è specificamente illustrato in che misura queste incidano, minandola, sull'attendibilità intrinseca EL AL medesimo. 2.6.Infine, il Collegio rileva che il ricorso, sotto alcuni aspetti, non è specifico e, anzi, si sofferma su elementi di dettaglio rimarcando la dissonanza di alcuni passi ELle dichiarazioni eteroaccusatorie di LÌ e AL, trascurando il contenuto principale ELla motivazione EL Tribunale (in tale parte senz'altro convergente con quella ELl'ordinanza genetica, cui quella impugnata si richiama), che fonda sulla convergenza di tre chiamate di correo, quanto alla partecipazione e al ruolo svolto da TA e sull'esistenza di elementi di riscontro, non rappresentati soltanto dall'incrocio reciproco ELle medesime chiamate in correità convergenti. Il ricorso, in definitiva, parcellizza i singoli dati che emergono dalle dichiarazioni e li esamina secondo una visione atomistica, reputandoli incidenti sulla valutazione ELla prova dichiarativa. Su tale punto, invece, il Collegio richiama, con riferimento all'esame degli elementi indiziari, la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale è solo l'esame EL complessivo compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato 9 12 il Pr idente che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini ELla compattezza logica ELl'impianto argomentativo ELla motivazione (Sez. 2, n. 18163 EL 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 EL 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Inoltre, il ricorso, in alcuni punti, procede soffermandosi soltanto sulle dichiarazioni di AL e di LÌ, senza prendere, specificamente, in considerazione le affermazioni di IA TO — se non per una singola porzione EL narrato in ordine alla vicenda EL pecoraio — che ha confermato, secondo il Tribunale (cfr. p. 8) che a tutte le riunioni organizzative ELl'omicidio, a fianco al LÌ, vi era anche NT TA, indicato come uomo di fiducia EL primo, così confermando una ELle condotte contestate, in via provvisoria, al ricorrente quale espressione evidente ELla ritenuta partecipazione a titolo di concorso nell'omicidio. Si trascura, poi, il rilievo che il Tribunale affida alla confessione di BR TO e RD GO, rese nel giudizio di merito svolto dinanzi alla Corte di assise di Napoli. Infine, non si tiene in alcun conto degli esiti ELle captazioni telefoniche, dei tabulati e ELle annotazioni di polizia giudiziaria cui si riferisce il primo giudice, dati che il Tribunale richiama a p. 5 e che, nel provvedimento genetico, sono spiegate dettagliatamente a pag. 107 e ss. (con particolare riferimento anche al dato dei controlli di polizia giudiziaria: cfr. p. 109 ordinanza genetica EL 21 marzo 2023), secondo la nuova valutazione svolta dai giudici ELla cautela, a fronte ELle ulteriori fonti indiziarie emerse. 3.Segue il rigetto EL ricorso e la condanna al pagamento ELle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la liberazione ELl'indagato, seguono a cura ELla Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
o Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 15 settembre 2023 Il Consigliere estensore