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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/11/2025, n. 5774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5774 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
TT TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4695 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025
Promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 () elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Platamone n. 73,
presso lo studio dell'Avv. Aurora Cataudella del Foro di Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle
Province n.33 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sapienza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 515/2025 R.G. 773/2025, reso dal Tribunale di Catania in data 27.02.2025 notificatole in data
14.03.2025 unitamente all'atto di precetto, con il quale le è stato ingiunto di pagare, all'odierno opposto,
la somma di € 1.720,00 oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione a Controparte_1
titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi all'immobile sito in Catania, Via Antonino di San Giuliano, n. 130, Piano 2, int. 42 da questo concessole in locazione con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in daa 23.10.2017.
L'opponente ha spiegato altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della somma di
€860,00 corrisposta al locatore a titolo di deposito cauzionale e da questi non restituita.
A sostegno dell'opposizione ha allegato la prescrizione delle pretese creditorie relativamente alle mensilità
di Aprile e Maggio 2018 ed ha sostenuto di non essere debitore di i nessuna sommaControparte_1
a titolo di canoni di locazione in quanto ne ha sospeso la corresponsione per motivi gravi, imprevedibili e idonei a giustificare il recesso anticipato e senza preavviso essendo, l'appartamento locato, infestato da topi e privo di fornitura idrica e quindi inidoneo all'uso abitativo.
Ha chiesto, a questo Tribunale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale disporre la restituzione della somma pari € 860,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale indebitamente trattenuta dal locatore.
L'opposto si è costituito in giudizio, ha contestato le domande attoree ed ha chiesto, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e, in subordine il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ancora in subordine ha chiesto dichiararsi "il diritto alla ritenzione del deposito cauzionale da parte del locatore Dott. Controparte_1 compensazione di tutti gli obblighi gravanti sulla conduttrice Sig.ra Parte_1 rimasti inadempiuti, ivi compreso il pagamento dei canoni non versati e/o di quelli dovuti per il recesso senza preavviso".
Sulla questione preliminare le parti, invitate a precisare le conclusioni, hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente iscritta a ruolo.
Occorre evidenziare:
-che le cause in materia di locazione, comodato di immobile urbano ed affitto di azienda sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locatizio, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c;
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito afferente a un rapporto tra quelli di cui all'art. 447 bis c.p.c. si configura quale controversia soggetta al rito locatizio, rito conformato su quello del lavoro;
- che, pertanto, l'opposizione va proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c;
- che la Suprema Corte, sez. terza, con la sentenza n. 797 del 2013, ha statuito che "L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore,
proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì
depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito". che pertanto il giudizio in materia locatizia introdotto con citazione anziché con ricorso può ritenersi validamente instaurato se l'atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine, indubbiamente perentorio, previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre qualora il deposito segua lo spirare del suddetto termine perentorio, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. 8 novembre
1995, n. 11625; Cass. 16 novembre 1994, n. 9675; Cass. 29 luglio 1994, n. 7095; Cass. 26 aprile 1993, n. 4867;
Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318; Cass. 26 marzo1991, n. 3258).
Nel caso in esame, la controversia vertendo in materia locatizia, per canoni di locazione non corrisposti è
soggetta al rito del lavoro. Conseguentemente, l'odierno attore, avrebbe dovuto depositare in Cancelleria il ricorso o la citazione entro quaranta giorni dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo.
In questa ultima ipotesi l'opposizione, anche se proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del rito speciale, sarebbe risultata tempestiva e il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Ma ciò non è avvenuto in quanto l'opponente ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data
14.03.2025, come risulta pacificamente ammesso in seno all'atto di citazione, ha proposto opposizione con citazione notificata nei quaranta giorni ma ha iscritto la causa a ruolo in data 30.04.2025 e, dunque, oltre il termine di gg. 40 dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo, quando questo era ormai divenuto
"res iudicata".
Per le suesposte considerazioni, l'opposizione va considerata tardiva e dichiarata inammissibile, con conseguente conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione alle fasi effettivamente svolte e con la riduzione di cui all'art. 4 in ragione della soluzione della controversia in mero rito e della limitatezza delle questioni in contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 515/2025 del 27/02/2025
R.G. 773/2025, reso dal Tribunale di Catania in data 27.02.2025 e per l'effetto lo conferma dichiarandolo esecutivo;
2. Condanna l'opponente, Parte_1 al pagamento, delle spese processuali in favore dell'opposto,
he liquida in complessivi € 596,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
Così deciso il 29.11.2025
La Got
C. RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Giudice Onorario, dott.ssa Carmela
TT TA RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4695 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025
Promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 () elettivamente domiciliata in Rosolini, Via Platamone n. 73,
presso lo studio dell'Avv. Aurora Cataudella del Foro di Siracusa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
Contro
Controparte_1 (C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliato in Catania, Corso delle
Province n.33 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sapienza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 515/2025 R.G. 773/2025, reso dal Tribunale di Catania in data 27.02.2025 notificatole in data
14.03.2025 unitamente all'atto di precetto, con il quale le è stato ingiunto di pagare, all'odierno opposto,
la somma di € 1.720,00 oltre interessi legali e spese della procedura di ingiunzione a Controparte_1
titolo di canoni di locazione non corrisposti relativi all'immobile sito in Catania, Via Antonino di San Giuliano, n. 130, Piano 2, int. 42 da questo concessole in locazione con contratto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania in daa 23.10.2017.
L'opponente ha spiegato altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della somma di
€860,00 corrisposta al locatore a titolo di deposito cauzionale e da questi non restituita.
A sostegno dell'opposizione ha allegato la prescrizione delle pretese creditorie relativamente alle mensilità
di Aprile e Maggio 2018 ed ha sostenuto di non essere debitore di i nessuna sommaControparte_1
a titolo di canoni di locazione in quanto ne ha sospeso la corresponsione per motivi gravi, imprevedibili e idonei a giustificare il recesso anticipato e senza preavviso essendo, l'appartamento locato, infestato da topi e privo di fornitura idrica e quindi inidoneo all'uso abitativo.
Ha chiesto, a questo Tribunale, di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale disporre la restituzione della somma pari € 860,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale indebitamente trattenuta dal locatore.
L'opposto si è costituito in giudizio, ha contestato le domande attoree ed ha chiesto, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e, in subordine il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto e in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ancora in subordine ha chiesto dichiararsi "il diritto alla ritenzione del deposito cauzionale da parte del locatore Dott. Controparte_1 compensazione di tutti gli obblighi gravanti sulla conduttrice Sig.ra Parte_1 rimasti inadempiuti, ivi compreso il pagamento dei canoni non versati e/o di quelli dovuti per il recesso senza preavviso".
Sulla questione preliminare le parti, invitate a precisare le conclusioni, hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente iscritta a ruolo.
Occorre evidenziare:
-che le cause in materia di locazione, comodato di immobile urbano ed affitto di azienda sono assoggettate al cosiddetto rito speciale locatizio, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c;
- che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito afferente a un rapporto tra quelli di cui all'art. 447 bis c.p.c. si configura quale controversia soggetta al rito locatizio, rito conformato su quello del lavoro;
- che, pertanto, l'opposizione va proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c. da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c;
- che la Suprema Corte, sez. terza, con la sentenza n. 797 del 2013, ha statuito che "L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore,
proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì
depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito". che pertanto il giudizio in materia locatizia introdotto con citazione anziché con ricorso può ritenersi validamente instaurato se l'atto di citazione sia depositato in cancelleria entro il termine, indubbiamente perentorio, previsto dall'art. 641 c.p.c., mentre qualora il deposito segua lo spirare del suddetto termine perentorio, ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. 8 novembre
1995, n. 11625; Cass. 16 novembre 1994, n. 9675; Cass. 29 luglio 1994, n. 7095; Cass. 26 aprile 1993, n. 4867;
Cass. 15 ottobre 1992, n. 11318; Cass. 26 marzo1991, n. 3258).
Nel caso in esame, la controversia vertendo in materia locatizia, per canoni di locazione non corrisposti è
soggetta al rito del lavoro. Conseguentemente, l'odierno attore, avrebbe dovuto depositare in Cancelleria il ricorso o la citazione entro quaranta giorni dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo.
In questa ultima ipotesi l'opposizione, anche se proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del rito speciale, sarebbe risultata tempestiva e il giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
Ma ciò non è avvenuto in quanto l'opponente ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo in data
14.03.2025, come risulta pacificamente ammesso in seno all'atto di citazione, ha proposto opposizione con citazione notificata nei quaranta giorni ma ha iscritto la causa a ruolo in data 30.04.2025 e, dunque, oltre il termine di gg. 40 dal ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo, quando questo era ormai divenuto
"res iudicata".
Per le suesposte considerazioni, l'opposizione va considerata tardiva e dichiarata inammissibile, con conseguente conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in relazione alle fasi effettivamente svolte e con la riduzione di cui all'art. 4 in ragione della soluzione della controversia in mero rito e della limitatezza delle questioni in contestazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 515/2025 del 27/02/2025
R.G. 773/2025, reso dal Tribunale di Catania in data 27.02.2025 e per l'effetto lo conferma dichiarandolo esecutivo;
2. Condanna l'opponente, Parte_1 al pagamento, delle spese processuali in favore dell'opposto,
he liquida in complessivi € 596,00 oltre accessori come per legge. Controparte_1
Così deciso il 29.11.2025
La Got
C. RI