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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 316 /2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 316 /2014 R.G. introitata all'udienza del 27/01/2025 previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, cod. fisc in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. DENARO GIUSEPPE giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
p.iva: e c.f.: Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINEZ CRISTINA, come da procura C.F._1
in atti;
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 16.01.2014 il proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1796/13 del 26.11.2013 (dep. Il 28.11.2023) emesso dal
Tribunale Civile di Messina in favore della ditta , per la Controparte_1 complessiva somma di € 16.867,62, oltre interessi legali, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 911,00, di cui € 111,00 per spese, oltre IVA e CPA, per il pagamento del saldo lavori di manutenzione straordinaria effettuati in favore del stesso. Parte_1
Si costituiva ritualmente la ditta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto per le ragioni di cui alla comparsa di risposta del 27.05.2014.
pagina1 di 5 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata la prova per testi, acquisito il fascicolo inerente il procedimento di A.T.P. Trib. Messina NRG 316/14, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La stessa veniva assunta in decisione all'udienza del 27.01.2025.
°°°°°°°°°
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. 6091/2020).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (ex multis, Cass. 12765/2007,
2421/2006 e 24815/2005).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e, quindi, di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con
l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n.25410 Cassazione civile sez. II,
23/09/2024, n.25410).
Premesso quanto sopra, si rileva come l'opposizione proposta dal opponente sia Parte_1
fondata su due motivazioni: 1) con il primo motivo il deduce che la ditta convenuta non Parte_1 ha eseguito i lavori a regola d'arte e, quindi, in ragione di ciò avrebbe trattenuto contrattualmente il saldo dovuto;
2) con il secondo motivo afferma che alcune lavorazioni, il cui costo richiesto dall'opposto ammontava ad € 6.311,78 oltre IVA, non avrebbero potuto e dovuto essere richieste in quanto non autorizzate dall'amministratore, in virtù delle condizioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti.
In ordine al primo motivo di opposizione, il deduce di avere più volte invitato la Parte_1
ditta a rivedere le lavorazioni e riparare i danni con esito infruttuoso . Deduce altresì che, a conferma di quanto detto vi è la circostanza che i condomini sigg. , proprietari Parte_3
pagina2 di 5 dell'appartamento sito all'ultimo piano del Condominio opponente, avendo avuto il proprio immobile danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dello stabile condominiale, con ricorso del 10/14 aprile 2014 proponevano giudizio di A.T.P. dinanzi il Tribunale Civile di Messina, rubricato al NRG 316/14, convenendo sia il , sia la ditta Parte_1 [...]
, per l'accertamento dei detti danni subiti e loro causa e natura, giudizio Controparte_1
nel quale si costituiva solo il ma non anche la ditta opposta, nonostante fosse stata Parte_1
regolarmente citata.
Essendo stato il suddetto accertamento espletato nel contraddittorio anche tra le odierne parti
(pur nella contumacia del Ditta opposta) con provvedimento del 12.02.2015 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del suddetto ATP.
Il CTU nominato ing. - nella detta relazione acquisita, a pag. 6, sotto la voce Persona_1
“Cause” afferma che “Durante le operazioni peritali e dalla successiva analisi della documentazione fotografica, si sono riscontrate numerose anomalie dovute alla errata esecuzione delle opere oggetto di appalto” (intendendosi per appalto quello da cui scaturiscono le pretese oggetto dell'odierna opposizione espressamente richiamato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nella relazione del consulente).
Quanto sopra smentisce l'affermazione secondo cui i danni lamentati dai condomini di cui sopra non sarebbero connessi causalmente ai lavori eseguiti dalla ditta Progetto e Costruzione di Cafeo
Patrizio.
Le risultanze suddette non sono state, peraltro, adeguatamente confutate nel corso del presente giudizio dalla parte opposta su cui incombeva l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La ditta opposta, a fronte delle contestazioni di cui all'atto introduttivo, giustifica la propria pretesa affermando che dai SAL finali sottoscritti da tutte le parti, risulterebbe chiaramente che il
D.L. ha approvato l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori eseguiti dalla Controparte_1
compresi quelli extra contratto e ciò costituirebbe titolo per ottenere il pagamento di quanto richiesto.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che gli stati di avanzamento ed il pagamento degli acconti non comportano alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate o non conformi alle regole dell'arte e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori e li abbia eseguiti a regola d'arte: i ossono essere considerati Pt_4
pagina3 di 5 prova del diritto di credito dell'appaltatore solo se il committente non dimostri che l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti risulta.
Nel caso di specie, le risultanze dell'ATP (di cui parte opposta ha chiesto l'acquisizione) confermano la sussistenza di anomalie derivanti dalla non corretta esecuzione dei lavori.
Dal canto suo parte opposta su cui incombe l'onere – come detto- di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (in applicazione dei principi sopra richiamati) non ha fornito in corso di causa elementi utili a confutare le suddette risultanze, non insistendo (espletate le prove orali) in sede di precisazione delle conclusioni nell'espletamento degli ulteriori mezzi di prova di cui alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (nella specie CTU) e chiedendo che la causa venisse assunta in decisione.
In ordine al secondo motivo di opposizione, l'importo di € 6.311,78 oltre IVA, per lavorazioni eccedenti il contratto di appalto, richieste con il decreto ingiuntivo opposto, non appaiono dovute dal alla ditta. Tali lavorazioni avrebbero potuto essere riconosciute e pagate solo ove fossero Parte_1
state previamente deliberate dall'assemblea condominiale.
Le clausole del contratto di appalto sottoscritte tra le parti, prevedevano, invero, che l'esecuzione di altre categorie di lavoro, oltre quelle pattuite, avrebbero potuto essere eseguite dall'appaltatore solo a seguito di relativo preventivo approvato dalla committenza e che l'appaltatore si impegnava a non apportare variazioni all'opera senza il preventivo consenso del committente.
E' pacifico che l'autorizzazione in argomento avrebbe potuto essere rilasciata solo dal
Condominio committente a seguito di una specifica delibera, posto che non rientra nei poteri dell'amministratore (mero mandatario dei condomini) nè del Direttore dei Lavori, autorizzare le lavorazioni extra appalto;
avendo la ditta sottoscritto tutte le clausole contrattuali, e in particolare quella di cui all'art. 4 del contratto di appalto (pag. 6), nulla può pretendere per opere extra contratto in assenza di idonea autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
In ragione di tutto quanto sopra, in accoglimento dell'opposizione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa pagina4 di 5 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio, n.
1796/13 del 26/2811.2013
Condanna la parte opposta alla refusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida per in Euro 120,00 per spese, Euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 30/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 316 /2014 R.G. introitata all'udienza del 27/01/2025 previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, cod. fisc in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa dall'Avv. DENARO GIUSEPPE giusta procura in atti;
-attore opponente-
CONTRO
p.iva: e c.f.: Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINEZ CRISTINA, come da procura C.F._1
in atti;
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione datato 16.01.2014 il proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1796/13 del 26.11.2013 (dep. Il 28.11.2023) emesso dal
Tribunale Civile di Messina in favore della ditta , per la Controparte_1 complessiva somma di € 16.867,62, oltre interessi legali, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 911,00, di cui € 111,00 per spese, oltre IVA e CPA, per il pagamento del saldo lavori di manutenzione straordinaria effettuati in favore del stesso. Parte_1
Si costituiva ritualmente la ditta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto per le ragioni di cui alla comparsa di risposta del 27.05.2014.
pagina1 di 5 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, espletata la prova per testi, acquisito il fascicolo inerente il procedimento di A.T.P. Trib. Messina NRG 316/14, le parti chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La stessa veniva assunta in decisione all'udienza del 27.01.2025.
°°°°°°°°°
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. 6091/2020).
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (ex multis, Cass. 12765/2007,
2421/2006 e 24815/2005).
Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di appalto, l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e, quindi, di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa. Con
l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento. (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n.25410 Cassazione civile sez. II,
23/09/2024, n.25410).
Premesso quanto sopra, si rileva come l'opposizione proposta dal opponente sia Parte_1
fondata su due motivazioni: 1) con il primo motivo il deduce che la ditta convenuta non Parte_1 ha eseguito i lavori a regola d'arte e, quindi, in ragione di ciò avrebbe trattenuto contrattualmente il saldo dovuto;
2) con il secondo motivo afferma che alcune lavorazioni, il cui costo richiesto dall'opposto ammontava ad € 6.311,78 oltre IVA, non avrebbero potuto e dovuto essere richieste in quanto non autorizzate dall'amministratore, in virtù delle condizioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti.
In ordine al primo motivo di opposizione, il deduce di avere più volte invitato la Parte_1
ditta a rivedere le lavorazioni e riparare i danni con esito infruttuoso . Deduce altresì che, a conferma di quanto detto vi è la circostanza che i condomini sigg. , proprietari Parte_3
pagina2 di 5 dell'appartamento sito all'ultimo piano del Condominio opponente, avendo avuto il proprio immobile danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura dello stabile condominiale, con ricorso del 10/14 aprile 2014 proponevano giudizio di A.T.P. dinanzi il Tribunale Civile di Messina, rubricato al NRG 316/14, convenendo sia il , sia la ditta Parte_1 [...]
, per l'accertamento dei detti danni subiti e loro causa e natura, giudizio Controparte_1
nel quale si costituiva solo il ma non anche la ditta opposta, nonostante fosse stata Parte_1
regolarmente citata.
Essendo stato il suddetto accertamento espletato nel contraddittorio anche tra le odierne parti
(pur nella contumacia del Ditta opposta) con provvedimento del 12.02.2015 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del suddetto ATP.
Il CTU nominato ing. - nella detta relazione acquisita, a pag. 6, sotto la voce Persona_1
“Cause” afferma che “Durante le operazioni peritali e dalla successiva analisi della documentazione fotografica, si sono riscontrate numerose anomalie dovute alla errata esecuzione delle opere oggetto di appalto” (intendendosi per appalto quello da cui scaturiscono le pretese oggetto dell'odierna opposizione espressamente richiamato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e nella relazione del consulente).
Quanto sopra smentisce l'affermazione secondo cui i danni lamentati dai condomini di cui sopra non sarebbero connessi causalmente ai lavori eseguiti dalla ditta Progetto e Costruzione di Cafeo
Patrizio.
Le risultanze suddette non sono state, peraltro, adeguatamente confutate nel corso del presente giudizio dalla parte opposta su cui incombeva l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
La ditta opposta, a fronte delle contestazioni di cui all'atto introduttivo, giustifica la propria pretesa affermando che dai SAL finali sottoscritti da tutte le parti, risulterebbe chiaramente che il
D.L. ha approvato l'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori eseguiti dalla Controparte_1
compresi quelli extra contratto e ciò costituirebbe titolo per ottenere il pagamento di quanto richiesto.
La Suprema Corte ha chiarito sul punto che gli stati di avanzamento ed il pagamento degli acconti non comportano alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate o non conformi alle regole dell'arte e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell'appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori e li abbia eseguiti a regola d'arte: i ossono essere considerati Pt_4
pagina3 di 5 prova del diritto di credito dell'appaltatore solo se il committente non dimostri che l'opera eseguita è difforme da quella che da tali atti risulta.
Nel caso di specie, le risultanze dell'ATP (di cui parte opposta ha chiesto l'acquisizione) confermano la sussistenza di anomalie derivanti dalla non corretta esecuzione dei lavori.
Dal canto suo parte opposta su cui incombe l'onere – come detto- di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (in applicazione dei principi sopra richiamati) non ha fornito in corso di causa elementi utili a confutare le suddette risultanze, non insistendo (espletate le prove orali) in sede di precisazione delle conclusioni nell'espletamento degli ulteriori mezzi di prova di cui alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. (nella specie CTU) e chiedendo che la causa venisse assunta in decisione.
In ordine al secondo motivo di opposizione, l'importo di € 6.311,78 oltre IVA, per lavorazioni eccedenti il contratto di appalto, richieste con il decreto ingiuntivo opposto, non appaiono dovute dal alla ditta. Tali lavorazioni avrebbero potuto essere riconosciute e pagate solo ove fossero Parte_1
state previamente deliberate dall'assemblea condominiale.
Le clausole del contratto di appalto sottoscritte tra le parti, prevedevano, invero, che l'esecuzione di altre categorie di lavoro, oltre quelle pattuite, avrebbero potuto essere eseguite dall'appaltatore solo a seguito di relativo preventivo approvato dalla committenza e che l'appaltatore si impegnava a non apportare variazioni all'opera senza il preventivo consenso del committente.
E' pacifico che l'autorizzazione in argomento avrebbe potuto essere rilasciata solo dal
Condominio committente a seguito di una specifica delibera, posto che non rientra nei poteri dell'amministratore (mero mandatario dei condomini) nè del Direttore dei Lavori, autorizzare le lavorazioni extra appalto;
avendo la ditta sottoscritto tutte le clausole contrattuali, e in particolare quella di cui all'art. 4 del contratto di appalto (pag. 6), nulla può pretendere per opere extra contratto in assenza di idonea autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
In ragione di tutto quanto sopra, in accoglimento dell'opposizione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa pagina4 di 5 Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di giudizio, n.
1796/13 del 26/2811.2013
Condanna la parte opposta alla refusione delle spese processuali in favore della parte opponente che liquida per in Euro 120,00 per spese, Euro 2540,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Messina il 30/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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