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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG.35/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Trerè, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. Fabrizio Valloni, Giudice relatore;
All'esito dell'udienza del 30.1.2025, ha emesso il seguente
DECRETO tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONDEI LUISA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. QUARNETI GIACOMO ) dall'avv. CUSIN ANTONELLA C.F._1
) dall'avv. MUNARI TITO ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il difensore avv. LONDEI LUISA
RICORRENTE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
*** ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della Parte_1
Liquidazione Giudiziale di in punto di esclusione Controparte_2 del privilegio richiesto e negato dal giudice delegato al credito insinuato derivante dall'omesso versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale pari ad euro € 126.524,30, oltre accessori. Di seguito la motivazione del mancato riconoscimento del privilegio: ”Il
Giudice Delegato, sentito i Curatori, dispone l'ammissione come segue:
Ammesso per euro 126.170,48 in prededuzione, sede chirografaria;
escluso il privilegio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 in quanto la società non possedeva opifici di produzione o altri depositi fiscali, anche di proprietà di terzi e tutt'al più riconoscibile il privilegio ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, qualora richiesto. Escluso il privilegio ai sensi degli artt. 2752, 2758 e 2772 c.c. in quanto la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica.
Ammesso per interessi di euro 353,82 in prededuzione, sede chirografaria;
escluso il privilegio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 in quanto la società non possedeva opifici di produzione o altri depositi fiscali, anche di proprietà di terzi e tutt'al più riconoscibile il privilegio ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, qualora richiesto. Escluso il privilegio ai sensi degli artt. 2752, 2758 e 2772
c.c. in quanto la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica.”.
Il ricorrente censura la motivazione del Giudice delegato nella parte in cui esclude il riconoscimento del privilegio invocato in quanto “la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica', sostenendo che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ha natura giuridica di imposta regionale cui va riconosciuto - secondo la prevalente giurisprudenza – il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c.. Trattasi infatti di imposta regionale istituita con decreto legislativo 21.12.1990
n. 398, in attuazione della legge delega n. 158/1990, in favore delle regioni a statuto ordinario alle quali è attribuito il gettito, unitamente al potere di intervento su determinati aspetti applicativi della disciplina, come la determinazione delle aliquote entro i limiti fissati dallo Stato.
La Curatela ritualmente citata non si è costituita.
Il ricorso è fondato e va accolto. La Regione opponente in sede di insinuazione al passivo ha richiesto di essere ammessa “in prededuzione e in via privilegiata ex art. 16 D.lgs,
26.10.1995, n. 504, e art. 2752 c.c.” sostenendo la doppia natura del privilegio del credito vantato derivante dall'art. 16 D.lgs. n. 26.10.1995
n. 504 e dall'art. 2752 c.c. (in apertura del ricorso per l'ammissione del credito, con riferimento a tale ultima disposizione, ha esposto che il decreto legislativo 21.12.1990 n. 398, in attuazione della legge delega n.
158/1990, ha istituito in favore delle regioni a statuto ordinario,
l'addizionale regionale all'imposta erariale del consumo di gas naturale)
(all. doc. 1 ricorrente).
In sede di osservazioni allo stato passivo (art. 95 CCII), ha lamentato il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752 u.c., c.c. (all. doc.
3 ricorrente).
L'opposizione riguarda dunque il mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ. in relazione al credito derivante dall'omesso versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativi accessori.
Orbene, tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
La giurisprudenza ha più volte avuto occasione di affermare, con riferimento al bollo auto, che “In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. per i crediti tributari degli enti locali deve essere riconosciuto anche ai crediti vantati dalle Regioni per la tassa automobilistica. Tale interpretazione estensiva si fonda sul principio secondo cui le norme sui privilegi sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali previsti dalla Costituzione. L'espressione "legge per la finanza locale" contenuta nell'art. 2752 cod. civ. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì deve essere interpretata come riferimento all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, comprendendo tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali. Tale principio trova conferma nella legge di interpretazione autentica di cui all'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, che ha chiarito come il riferimento alla "legge per la finanza locale" vada inteso in senso ampio, includendo tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. L'estensione interpretativa del principio deve necessariamente valere anche per la tassa automobilistica regionale, in quanto tributo avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale, essendo volta ad assicurare
i mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'ente.” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32948 del 17 dicembre
2024).
Il credito in esame, disciplinato agli artt.
9-16 del D.Lgs. 398/1990, condivide con la tassa automobilistica natura e finalità: “l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale” (art. 9 del predetto decreto) ha infatti natura tributaria ed ha la finalità di assicurare i mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali della regione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, che il credito vantato dalla
– nell'importo capitale e negli interessi come già previsto Parte_1 nello stato passivo - va riconosciuto come privilegiato ex art. 2752 u.c.,
c.c..
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo (valori minimi attesa la semplicità della questione trattata ed esclusa la fase decisionale che non si è svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto ammette al passivo della liquidazione giudiziale Controparte_1 il credito vantato da per euro 126.170,48 e per
[...] Parte_1 interessi di euro 353,82 in prededuzione con privilegio ex art. 2752 co.
3 c.c.;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.925 per compensi oltre 15%, iva e cpa, come e se dovute per legge, oltre anticipazioni.
Si comunichi. Ravenna, 15.7.2025
Il Giudice est.
Fabrizio Valloni
Il PRESIDENTE
Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Trerè, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. Fabrizio Valloni, Giudice relatore;
All'esito dell'udienza del 30.1.2025, ha emesso il seguente
DECRETO tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONDEI LUISA Parte_1 P.IVA_1 e dell'avv. QUARNETI GIACOMO ) dall'avv. CUSIN ANTONELLA C.F._1
) dall'avv. MUNARI TITO ( ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il difensore avv. LONDEI LUISA
RICORRENTE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
*** ha proposto opposizione avverso lo stato passivo della Parte_1
Liquidazione Giudiziale di in punto di esclusione Controparte_2 del privilegio richiesto e negato dal giudice delegato al credito insinuato derivante dall'omesso versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale pari ad euro € 126.524,30, oltre accessori. Di seguito la motivazione del mancato riconoscimento del privilegio: ”Il
Giudice Delegato, sentito i Curatori, dispone l'ammissione come segue:
Ammesso per euro 126.170,48 in prededuzione, sede chirografaria;
escluso il privilegio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 in quanto la società non possedeva opifici di produzione o altri depositi fiscali, anche di proprietà di terzi e tutt'al più riconoscibile il privilegio ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, qualora richiesto. Escluso il privilegio ai sensi degli artt. 2752, 2758 e 2772 c.c. in quanto la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica.
Ammesso per interessi di euro 353,82 in prededuzione, sede chirografaria;
escluso il privilegio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 in quanto la società non possedeva opifici di produzione o altri depositi fiscali, anche di proprietà di terzi e tutt'al più riconoscibile il privilegio ai sensi dell'art. 57 D. Lgs. 26.10.1995 n. 504, qualora richiesto. Escluso il privilegio ai sensi degli artt. 2752, 2758 e 2772
c.c. in quanto la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica.”.
Il ricorrente censura la motivazione del Giudice delegato nella parte in cui esclude il riconoscimento del privilegio invocato in quanto “la graduazione di cui all'art. 2778 c.c. è richiamata solamente per la rivalsa tra cedente e cessionario dell'energia elettrica', sostenendo che l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale ha natura giuridica di imposta regionale cui va riconosciuto - secondo la prevalente giurisprudenza – il privilegio previsto dall'art. 2752 c.c.. Trattasi infatti di imposta regionale istituita con decreto legislativo 21.12.1990
n. 398, in attuazione della legge delega n. 158/1990, in favore delle regioni a statuto ordinario alle quali è attribuito il gettito, unitamente al potere di intervento su determinati aspetti applicativi della disciplina, come la determinazione delle aliquote entro i limiti fissati dallo Stato.
La Curatela ritualmente citata non si è costituita.
Il ricorso è fondato e va accolto. La Regione opponente in sede di insinuazione al passivo ha richiesto di essere ammessa “in prededuzione e in via privilegiata ex art. 16 D.lgs,
26.10.1995, n. 504, e art. 2752 c.c.” sostenendo la doppia natura del privilegio del credito vantato derivante dall'art. 16 D.lgs. n. 26.10.1995
n. 504 e dall'art. 2752 c.c. (in apertura del ricorso per l'ammissione del credito, con riferimento a tale ultima disposizione, ha esposto che il decreto legislativo 21.12.1990 n. 398, in attuazione della legge delega n.
158/1990, ha istituito in favore delle regioni a statuto ordinario,
l'addizionale regionale all'imposta erariale del consumo di gas naturale)
(all. doc. 1 ricorrente).
In sede di osservazioni allo stato passivo (art. 95 CCII), ha lamentato il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2752 u.c., c.c. (all. doc.
3 ricorrente).
L'opposizione riguarda dunque il mancato riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ. in relazione al credito derivante dall'omesso versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativi accessori.
Orbene, tale norma estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità
e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
La giurisprudenza ha più volte avuto occasione di affermare, con riferimento al bollo auto, che “In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, il privilegio generale sui mobili previsto dall'art. 2752, ultimo comma, cod. civ. per i crediti tributari degli enti locali deve essere riconosciuto anche ai crediti vantati dalle Regioni per la tassa automobilistica. Tale interpretazione estensiva si fonda sul principio secondo cui le norme sui privilegi sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali previsti dalla Costituzione. L'espressione "legge per la finanza locale" contenuta nell'art. 2752 cod. civ. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì deve essere interpretata come riferimento all'atto astrattamente generatore dell'imposizione, comprendendo tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali. Tale principio trova conferma nella legge di interpretazione autentica di cui all'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, che ha chiarito come il riferimento alla "legge per la finanza locale" vada inteso in senso ampio, includendo tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. L'estensione interpretativa del principio deve necessariamente valere anche per la tassa automobilistica regionale, in quanto tributo avente natura tributaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale, essendo volta ad assicurare
i mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali dell'ente.” (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32948 del 17 dicembre
2024).
Il credito in esame, disciplinato agli artt.
9-16 del D.Lgs. 398/1990, condivide con la tassa automobilistica natura e finalità: “l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale” (art. 9 del predetto decreto) ha infatti natura tributaria ed ha la finalità di assicurare i mezzi economici necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali della regione.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, che il credito vantato dalla
– nell'importo capitale e negli interessi come già previsto Parte_1 nello stato passivo - va riconosciuto come privilegiato ex art. 2752 u.c.,
c.c..
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo (valori minimi attesa la semplicità della questione trattata ed esclusa la fase decisionale che non si è svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto ammette al passivo della liquidazione giudiziale Controparte_1 il credito vantato da per euro 126.170,48 e per
[...] Parte_1 interessi di euro 353,82 in prededuzione con privilegio ex art. 2752 co.
3 c.c.;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 4.925 per compensi oltre 15%, iva e cpa, come e se dovute per legge, oltre anticipazioni.
Si comunichi. Ravenna, 15.7.2025
Il Giudice est.
Fabrizio Valloni
Il PRESIDENTE
Giovanni Trerè