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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Lucia 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23_1T_005808_000_P002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, notificato il 30/05/2025,
n. 23/1T/005808/000/P002, con il quale l'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta di registro dovuta nella misura ordinaria del 9% sulla metà del valore dell'immobile compravenduto, per un importo di euro 2.448,00, oltre spese di notifica per euro 8,75.
L'Ufficio motivava il recupero adducendo che, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 38/E del 2005,
l'agevolazione prima casa non si estende al coniuge in comunione legale non intervenuto nell'atto di compravendita, applicando pertanto l'aliquota agevolata solo al 50% del valore dell'immobile.
2. Lamentava il ricorrente che l'atto era illegittimo in quanto, non essendo in contestazione che i due coniugi fossero in comunione dei beni, l'assenza del coniuge nell'atto e la sua mancata dichiarazione fideifacente, non pregiudicava il diritto al beneficio totale di imposta. Si trattava di un beneficio da applicare automaticamente e il difetto del suo riconoscimento costituiva ipotesi di irragionevolezza dell'atto impositivo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento impugnato.
3. Costituitasi in giudizio la Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14326 del 05/06/2018, Rv. 648871 - 01).
Tale principio è stato ribadito, di recente, anche in materia di IVA, laddove il giudice di legittimità ha affermato che “In tema di IVA, per il godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, devono essere rese da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto di acquisto” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 26703 del 14/10/2024, Rv. 672614 - 01).
Legittimamente, pertanto, l'Ufficio ha ripreso a tassazione il valore del 50% dell'atto (per la parte riferita al coniuge in comunione dei beni).
L'orientamento giurisprudenziale riportato ha una sua ragionevolezza, in quanto àncora il beneficio fiscale in una autodichiarazione nella quale la parte interessata (nel nostro caso la moglie del ricorrente) sotto pena di responsabilità tributaria e penale, afferma di non avere altri immobili e di non beneficiare di altra agevolazione.
Si impone, pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della complessità giuridica del caso trattato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3866/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Lucia 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 23_1T_005808_000_P002 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente : rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Caserta, notificato il 30/05/2025,
n. 23/1T/005808/000/P002, con il quale l'Ufficio procedeva al recupero dell'imposta di registro dovuta nella misura ordinaria del 9% sulla metà del valore dell'immobile compravenduto, per un importo di euro 2.448,00, oltre spese di notifica per euro 8,75.
L'Ufficio motivava il recupero adducendo che, secondo quanto indicato dalla Circolare n. 38/E del 2005,
l'agevolazione prima casa non si estende al coniuge in comunione legale non intervenuto nell'atto di compravendita, applicando pertanto l'aliquota agevolata solo al 50% del valore dell'immobile.
2. Lamentava il ricorrente che l'atto era illegittimo in quanto, non essendo in contestazione che i due coniugi fossero in comunione dei beni, l'assenza del coniuge nell'atto e la sua mancata dichiarazione fideifacente, non pregiudicava il diritto al beneficio totale di imposta. Si trattava di un beneficio da applicare automaticamente e il difetto del suo riconoscimento costituiva ipotesi di irragionevolezza dell'atto impositivo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento impugnato.
3. Costituitasi in giudizio la Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è infondato.
5. La Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di imposta di registro, ai fini del godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, la dichiarazione di cui all'art. 1, nota II bis lett. b) e c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere resa da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14326 del 05/06/2018, Rv. 648871 - 01).
Tale principio è stato ribadito, di recente, anche in materia di IVA, laddove il giudice di legittimità ha affermato che “In tema di IVA, per il godimento delle agevolazioni cd. "prima casa" da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dall'art. 1, nota II-bis, lett. b) e c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, devono essere rese da entrambi i coniugi, anche quello non intervenuto nell'atto di acquisto” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 26703 del 14/10/2024, Rv. 672614 - 01).
Legittimamente, pertanto, l'Ufficio ha ripreso a tassazione il valore del 50% dell'atto (per la parte riferita al coniuge in comunione dei beni).
L'orientamento giurisprudenziale riportato ha una sua ragionevolezza, in quanto àncora il beneficio fiscale in una autodichiarazione nella quale la parte interessata (nel nostro caso la moglie del ricorrente) sotto pena di responsabilità tributaria e penale, afferma di non avere altri immobili e di non beneficiare di altra agevolazione.
Si impone, pertanto il rigetto del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della complessità giuridica del caso trattato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.