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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1483/2022 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
ON (C.F.: , elettivamente domiciliato in Avellino, via Francesco C.F._2
Scandone, n. 11, ( ; Email_1
OPPONENTE
contro
, (P.IVA.: ), per essa e quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 170/2022, emesso in data 25/02/2022, con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 13.410,46, oltre a interessi e spese.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva di revocare e dichiarare la nullità del Decreto
Ingiuntivo n. 170/2022, per l'assenza del T.A.E.G. nel contratto sottoscritto e per la presenza nello stesso di clausole anatocistiche ed interessi usurari.
pagina 1 di 8 Si costituiva tempestivamente in giudizio , che così concludeva: “In via Controparte_1 preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc alla luce del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma Controparte_1 di € 13.410,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
3. Nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta della somma di € 13.410,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.”.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva denegata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, previo scambio delle memorie conclusive all'udienza del 12.11.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini di legge.
***
§ La domanda di pagamento avanzata in via monitoria è riconducibile ad una richiesta di pagamento afferente al pagamento del mancato versamento degli importi insoluti a titolo di saldo delle rate di finanziamento del contratto n.011 0003 1238, stipulato con la GO DU S.p.a.
L'odierna parte opponente si duole della nullità del contratto di finanziamento per assenza del TAEG, per carenza della forma scritta nonché dell'anatocismo ed usura.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare pagina 2 di 8 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
A sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto n. n.011 0003 1238, stipulato da con la GO DU S.p.a., la Parte_1 cessione del credito tra IN e Banca Ifis S.p.A., anche se non corredata dalla notifica della relativa cessione, ma non vi è contestazione in punto di titolarità.
Inoltre, il suddetto contratto dimostra l'erogazione del credito di talché è soddisfatta da parte del creditore la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione, essendo sufficiente allegare l'inadempimento del debitore mediante il deposito dell'estratto conto.
Nella specie essendo stato depositato il contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dall'opponente, nonché la relativa carta connessa al finanziamento, risulta soddisfatto il criterio della forma scritta.
§ In merito alla contestazione, mossa da parte opponente, relativa alla nullità della pretesa creditoria azionata, attesa la mancata pattuizione del TAEG, va dato conto del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2023 a mente del quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando pagina 3 di 8 la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Il richiamato principio di diritto è, tuttavia, valevole per i contratti diversi dal credito ai consumatori, per i quali invece, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 141 del 23/08/2010, vige l'art. l'art. 125 bis T.U.B. il quale, nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, prevede la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza che nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Invero, il richiamato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha apportato modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed ha modificato, altresì il testo dell'art. 121.
Dunque, solo nella specifica ipotesi di credito al consumo stipulato successivamente al vigore della novella del 2010, alla omessa o erronea indicazione dell'indice sintetico del costo consegue la nullità della pattuizione sugli interessi.
Non occorre pertanto nella specie ricalcolare il dovuto, trattandosi di contratti stipulati in precedenza rispetto alla normativa richiamata.
Invero, quanto chiarito vale sia per il primo contratto sottoscritto, prodotto in atti dalla parte opponente, atteso che il contratto di finanziamento n. 011 0003 1238, concesso da GO DU S.p.a. in favore di risulta sottoscritto in data 19 maggio 2004, sia per il secondo contratto Parte_1 di finanziamento n. 011 00031238, (contratto in virtù del quale si è agito in via monitoria), con carta revolving n. 00501594, sottoscritto in data 01/10/2007, laddove il documento contrattuale prevede un rimborso mensile di € 525,00 ed un TAN del 6,45%.
Invero, nella rinegoziazione del contratto di finanziamento n. 011 00031238, del 16 Giugno 2011, successivo alla riforma del credito al consumo, risulta correttamente pattuito un TAEG pari al 6,440
%.
Tutti i tassi indicati risultano sensibilmente inferiori alla soglia di usura.
Orbene, deve pur sempre essere considerato che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690), l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti, non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le pagina 4 di 8 condizioni circostanziali previste dall'art. 117 TUB. A questo fine, infatti, occorre piuttosto verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice. Poiché la indicazione del
TAEG, di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass.
26/06/2019, n. 16907), deve comunque concludersi che la rinegoziazione del finanziamento, con l'indicazione del TAEG, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato. In tal caso, la rinegoziazione del tasso di interesse può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali.
Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con evidenza della misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre
2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime;
si è infatti affermato che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021)
In applicazione dei suesposti principi, pertanto, non può ritenersi nulla la clausola del tasso di interessi, pur determinabile solo per relationem (ricavabile dalle voci dei costi indicati nella pagina 5 di 8 rinegoziazione del contratto) e non va effettuato alcun ricalcolo, neanche per il contratto nel quale non
è espresso il tasso di interesse effettivo globale.
Priva di pregio è altresì l'eccezione per la quale il avrebbe firmato pur non avendo reale Pt_1 coscienza del fatto che stava sottoscrivendo un nuovo e differente finanziamento rispetto a quello già CP_ in essere con la cedente;
la odierna parte opposta , invero, ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito ed è priva di legittimazione passiva in merito a qualsiasi contestazione relativa alla fase genetica e/o di svolgimento del rapporto contrattuale.
Peraltro, sull'esecuzione del contratto non vi è motivo di dubitare, alla luce dell'estratto conto versato in atti e della produzione della fotografia della carta ricevuta, prodotta dallo stesso opponente.
L'opponente non contesta l'erogazione delle somme né il proprio inadempimento, di talché
l'opposizione deve ritenersi infondata.
§ Con riferimento all'adombrato di anatocismo, si osserva che il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria
(Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II,
21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli , sez. III ,
19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum, Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo pagina 6 di 8 fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.).
§ L'opponente ha poi contestato, in modo del tutto generico, l'usurarietà dei tassi. In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Nella specie tutte le versioni del contratto di redito revolving riportano la pattuizione di un tasso inferiore a quello usurario, pertanto, l'eccezione oltre che generica è altresì infondata.
§ Sull'eccezione di illegittimità della segnalazione in centrale rischi bancaria, effettuata dall'istituto di credito, si rileva che l'opponente l'ha sollevata senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia pagina 7 di 8 avvenuto, ritenendo che la stessa sia stata operata per un credito in realtà, insussistente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, tale credito risulta accertato e deve, dunque, affermarsi la sostanziale legittimità della effettuata segnalazione rischio a revoca.
L'evenienza per la quale il rapporto risulti contabilmente chiuso dopo la stipula del secondo contratto dalla schermata CRIF prodotta in atti non dimostra con la necessaria evidenza che la cessionaria GO abbia locupletato somme maggiori.
Peraltro, eventuali doglianze non possono essere rivolte alla cedente, oggi opposta.
Inoltre, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve rigettarsi la proposta opposizione e provato il diritto dell'opposto ad ottenere il rimborso delle rate di finanziamento insolute, con conferma il decreto ingiuntivo n. 170/2022.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
170/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per onorari oltre accessori di legge. Il Giudice
AVELLINO, 12 novembre 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1483/2022 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Parte_1 C.F._1
ON (C.F.: , elettivamente domiciliato in Avellino, via Francesco C.F._2
Scandone, n. 11, ( ; Email_1
OPPONENTE
contro
, (P.IVA.: ), per essa e quale mandataria della Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F.: ), elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 170/2022, emesso in data 25/02/2022, con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 13.410,46, oltre a interessi e spese.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva di revocare e dichiarare la nullità del Decreto
Ingiuntivo n. 170/2022, per l'assenza del T.A.E.G. nel contratto sottoscritto e per la presenza nello stesso di clausole anatocistiche ed interessi usurari.
pagina 1 di 8 Si costituiva tempestivamente in giudizio , che così concludeva: “In via Controparte_1 preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc alla luce del fatto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di parte opponente della somma Controparte_1 di € 13.410,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
3. Nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore dell'opposta della somma di € 13.410,46 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali
15%.”.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva denegata la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione, previo scambio delle memorie conclusive all'udienza del 12.11.2025, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini di legge.
***
§ La domanda di pagamento avanzata in via monitoria è riconducibile ad una richiesta di pagamento afferente al pagamento del mancato versamento degli importi insoluti a titolo di saldo delle rate di finanziamento del contratto n.011 0003 1238, stipulato con la GO DU S.p.a.
L'odierna parte opponente si duole della nullità del contratto di finanziamento per assenza del TAEG, per carenza della forma scritta nonché dell'anatocismo ed usura.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare pagina 2 di 8 l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
A sostegno della domanda di pagamento, l'odierna società opposta, sin dalla fase monitoria, ha prodotto il contratto n. n.011 0003 1238, stipulato da con la GO DU S.p.a., la Parte_1 cessione del credito tra IN e Banca Ifis S.p.A., anche se non corredata dalla notifica della relativa cessione, ma non vi è contestazione in punto di titolarità.
Inoltre, il suddetto contratto dimostra l'erogazione del credito di talché è soddisfatta da parte del creditore la prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione, essendo sufficiente allegare l'inadempimento del debitore mediante il deposito dell'estratto conto.
Nella specie essendo stato depositato il contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dall'opponente, nonché la relativa carta connessa al finanziamento, risulta soddisfatto il criterio della forma scritta.
§ In merito alla contestazione, mossa da parte opponente, relativa alla nullità della pretesa creditoria azionata, attesa la mancata pattuizione del TAEG, va dato conto del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità nel 2023 a mente del quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del
1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando pagina 3 di 8 la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
Il richiamato principio di diritto è, tuttavia, valevole per i contratti diversi dal credito ai consumatori, per i quali invece, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 141 del 23/08/2010, vige l'art. l'art. 125 bis T.U.B. il quale, nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, prevede la sostituzione del TAEG con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, senza che nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
Invero, il richiamato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha apportato modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ed ha modificato, altresì il testo dell'art. 121.
Dunque, solo nella specifica ipotesi di credito al consumo stipulato successivamente al vigore della novella del 2010, alla omessa o erronea indicazione dell'indice sintetico del costo consegue la nullità della pattuizione sugli interessi.
Non occorre pertanto nella specie ricalcolare il dovuto, trattandosi di contratti stipulati in precedenza rispetto alla normativa richiamata.
Invero, quanto chiarito vale sia per il primo contratto sottoscritto, prodotto in atti dalla parte opponente, atteso che il contratto di finanziamento n. 011 0003 1238, concesso da GO DU S.p.a. in favore di risulta sottoscritto in data 19 maggio 2004, sia per il secondo contratto Parte_1 di finanziamento n. 011 00031238, (contratto in virtù del quale si è agito in via monitoria), con carta revolving n. 00501594, sottoscritto in data 01/10/2007, laddove il documento contrattuale prevede un rimborso mensile di € 525,00 ed un TAN del 6,45%.
Invero, nella rinegoziazione del contratto di finanziamento n. 011 00031238, del 16 Giugno 2011, successivo alla riforma del credito al consumo, risulta correttamente pattuito un TAEG pari al 6,440
%.
Tutti i tassi indicati risultano sensibilmente inferiori alla soglia di usura.
Orbene, deve pur sempre essere considerato che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690), l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti, non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le pagina 4 di 8 condizioni circostanziali previste dall'art. 117 TUB. A questo fine, infatti, occorre piuttosto verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice. Poiché la indicazione del
TAEG, di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass.
26/06/2019, n. 16907), deve comunque concludersi che la rinegoziazione del finanziamento, con l'indicazione del TAEG, avrebbe consentito in astratto di ricostruire a ritroso il tasso applicato. In tal caso, la rinegoziazione del tasso di interesse può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali.
Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con evidenza della misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre
2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime;
si è infatti affermato che: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo
(ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 39169 del 09/12/2021)
In applicazione dei suesposti principi, pertanto, non può ritenersi nulla la clausola del tasso di interessi, pur determinabile solo per relationem (ricavabile dalle voci dei costi indicati nella pagina 5 di 8 rinegoziazione del contratto) e non va effettuato alcun ricalcolo, neanche per il contratto nel quale non
è espresso il tasso di interesse effettivo globale.
Priva di pregio è altresì l'eccezione per la quale il avrebbe firmato pur non avendo reale Pt_1 coscienza del fatto che stava sottoscrivendo un nuovo e differente finanziamento rispetto a quello già CP_ in essere con la cedente;
la odierna parte opposta , invero, ha agito in via monitoria quale cessionaria del credito ed è priva di legittimazione passiva in merito a qualsiasi contestazione relativa alla fase genetica e/o di svolgimento del rapporto contrattuale.
Peraltro, sull'esecuzione del contratto non vi è motivo di dubitare, alla luce dell'estratto conto versato in atti e della produzione della fotografia della carta ricevuta, prodotta dallo stesso opponente.
L'opponente non contesta l'erogazione delle somme né il proprio inadempimento, di talché
l'opposizione deve ritenersi infondata.
§ Con riferimento all'adombrato di anatocismo, si osserva che il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è oramai considerato legittimo dalla giurisprudenza maggioritaria
(Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II,
21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. ex ceteribus Corte appello, Napoli , sez. III ,
19/02/2020, n. 772 e, in obiter dictum, Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo pagina 6 di 8 fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma
21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
In definitiva, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.).
§ L'opponente ha poi contestato, in modo del tutto generico, l'usurarietà dei tassi. In materia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Nella specie tutte le versioni del contratto di redito revolving riportano la pattuizione di un tasso inferiore a quello usurario, pertanto, l'eccezione oltre che generica è altresì infondata.
§ Sull'eccezione di illegittimità della segnalazione in centrale rischi bancaria, effettuata dall'istituto di credito, si rileva che l'opponente l'ha sollevata senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia pagina 7 di 8 avvenuto, ritenendo che la stessa sia stata operata per un credito in realtà, insussistente.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, tale credito risulta accertato e deve, dunque, affermarsi la sostanziale legittimità della effettuata segnalazione rischio a revoca.
L'evenienza per la quale il rapporto risulti contabilmente chiuso dopo la stipula del secondo contratto dalla schermata CRIF prodotta in atti non dimostra con la necessaria evidenza che la cessionaria GO abbia locupletato somme maggiori.
Peraltro, eventuali doglianze non possono essere rivolte alla cedente, oggi opposta.
Inoltre, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
In definitiva, per le ragioni esposte, deve rigettarsi la proposta opposizione e provato il diritto dell'opposto ad ottenere il rimborso delle rate di finanziamento insolute, con conferma il decreto ingiuntivo n. 170/2022.
§ Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/14, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
170/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per onorari oltre accessori di legge. Il Giudice
AVELLINO, 12 novembre 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
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