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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9793/2024 promossa da:
, nato a [...] e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Gilardoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 19.1.2024 notificato il 30.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso, con vittorie delle spese di lite;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 2.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Cuneo, con provvedimento Cat.A12 N.
13/2024/Imm., reso in data 19.1.2024 e notificato il 30.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 18.1.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha spiegato che arrivato in Italia nel 2022, ha reperito Pt_1
attività lavorativa, si è iscritto ad un corso di lingua italiana presso il CPIA e provvede a mantenere economicamente moglie e figli che risiedono in Albania e, quindi, in quanto integrato sul territorio nazionale, ha diritto a vedersi rilasciato il permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio rilevando come la Commissione Territoriale, esprimendo il suo parere vincolante per la P.A., abbia ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto e che, in ogni caso, Pt_1
non subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio in Albania, in quanto luogo in cui risiedono moglie e figli. Per tali motivi, l'Avvocatura chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte all'8.11.2024.
Con nota scritta del 6.11.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, in ragione del momento di proposizione della domanda in via amministrativa, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n.
20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
**-***-**
Ciò premesso, in ordine all'interpretazione della normativa applicabile, nel merito la domanda deve essere accolta. infatti, risulta ben integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo reperito Pt_1
attività lavorativa fin dal 2022 e, attualmente, ha stipulato un contratto di lavoro nel settore agricolo a tempo determinato, già prorogato e in essere fino al 31.12.2024, presso Risso Fabrizio, con sede a
Lagnasco (CN), in Strada Verzuolo n.
1. Sul punto, sono in atti il contratto di lavoro, le successive proroghe, le buste paga aggiornate al mese di ottobre 2024, il CU dell'anno 2024 e l'estratto contributivo INPS emesso il 10.1.2024 (cfr. docc. 2 e 3 e doc. allegato a nota difensiva del 6.11.24). Inoltre, a seguito un corso di lingua italiana presso il CPIA (cfr. doc. 4) e, all'udienza Pt_1 dell'11.10.2024, ha dichiarato di ver conseguito il certificato di lingua A1. Egli inoltre ha manifestato buona padronanza della lingua italiana nel corso dell'interrogatorio libero.
Dal punto di vista abitativo, a dichiarato di risiedere a Saluzzo (CN), assieme a due Pt_1 suoi amici, pagando 350 € al mese a titolo di canone locativo, di avere molti amici sul territorio nazionale e di essere in buoni rapporti con il suo datore di lavoro e i suoi colleghi.
a, altresì, dichiarato di sentire spesso la moglie e i figli in Albania e di mandare loro Pt_1
del denaro per aiutarli economicamente.
Infine, all'udienza dell'11.10.2024, è comparso anche il fratello di il sig. Pt_1 Persona_1
– il quale, in qualità di testimone, ha dichiarato di risiedere a Saluzzo (CN), assieme alla moglie e ai loro due figli e di frequentare spesso il fratello, di cui si è sempre occupato in quanto fratello maggiore.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale in Pt_1
Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, essendo i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale maturati in corso di causa e successivamente all'adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_3
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , nato a Parte_1
Gurre e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel.
Francesca Firrao Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9793/2024 promossa da:
, nato a [...] e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Gilardoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo del 19.1.2024 notificato il 30.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: rigettare il ricorso, con vittorie delle spese di lite;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 2.1.2023, volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Cuneo, con provvedimento Cat.A12 N.
13/2024/Imm., reso in data 19.1.2024 e notificato il 30.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 18.1.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo la difesa ha spiegato che arrivato in Italia nel 2022, ha reperito Pt_1
attività lavorativa, si è iscritto ad un corso di lingua italiana presso il CPIA e provvede a mantenere economicamente moglie e figli che risiedono in Albania e, quindi, in quanto integrato sul territorio nazionale, ha diritto a vedersi rilasciato il permesso richiesto.
Con comparsa di costituzione del 10.10.2024, parte convenuta si è costituita in giudizio rilevando come la Commissione Territoriale, esprimendo il suo parere vincolante per la P.A., abbia ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto e che, in ogni caso, Pt_1
non subirebbe un pregiudizio in caso di rimpatrio in Albania, in quanto luogo in cui risiedono moglie e figli. Per tali motivi, l'Avvocatura chiede il rigetto del ricorso.
Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore all'11.10.2024, udienza in cui la difesa ha rinunciato alla discussione orale ed al termine per le memorie ex art. 275 bis c.p.c. e il Giudice ha fissato udienza ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note scritte all'8.11.2024.
Con nota scritta del 6.11.2024, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
Parte convenuta non ha provveduto al deposito delle note in sostituzione dell'udienza.
Allo scadere del termine, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio.
****
Parte attrice ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, in ragione del momento di proposizione della domanda in via amministrativa, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n.
20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Ciò posto, va rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla vita privata;
la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c.
ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, Parte_2
), compresi legami familiari di fatto.
[...]
**-***-**
Ciò premesso, in ordine all'interpretazione della normativa applicabile, nel merito la domanda deve essere accolta. infatti, risulta ben integrato sul territorio dal punto di vista lavorativo, avendo reperito Pt_1
attività lavorativa fin dal 2022 e, attualmente, ha stipulato un contratto di lavoro nel settore agricolo a tempo determinato, già prorogato e in essere fino al 31.12.2024, presso Risso Fabrizio, con sede a
Lagnasco (CN), in Strada Verzuolo n.
1. Sul punto, sono in atti il contratto di lavoro, le successive proroghe, le buste paga aggiornate al mese di ottobre 2024, il CU dell'anno 2024 e l'estratto contributivo INPS emesso il 10.1.2024 (cfr. docc. 2 e 3 e doc. allegato a nota difensiva del 6.11.24). Inoltre, a seguito un corso di lingua italiana presso il CPIA (cfr. doc. 4) e, all'udienza Pt_1 dell'11.10.2024, ha dichiarato di ver conseguito il certificato di lingua A1. Egli inoltre ha manifestato buona padronanza della lingua italiana nel corso dell'interrogatorio libero.
Dal punto di vista abitativo, a dichiarato di risiedere a Saluzzo (CN), assieme a due Pt_1 suoi amici, pagando 350 € al mese a titolo di canone locativo, di avere molti amici sul territorio nazionale e di essere in buoni rapporti con il suo datore di lavoro e i suoi colleghi.
a, altresì, dichiarato di sentire spesso la moglie e i figli in Albania e di mandare loro Pt_1
del denaro per aiutarli economicamente.
Infine, all'udienza dell'11.10.2024, è comparso anche il fratello di il sig. Pt_1 Persona_1
– il quale, in qualità di testimone, ha dichiarato di risiedere a Saluzzo (CN), assieme alla moglie e ai loro due figli e di frequentare spesso il fratello, di cui si è sempre occupato in quanto fratello maggiore.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità e la regolarità dei contratti di lavoro, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale in Pt_1
Italia.
Sulle spese di lite.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, essendo i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale maturati in corso di causa e successivamente all'adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda di;
Parte_3
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 co. 6, 19 D.Lgs. 286/1998
e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di , nato a Parte_1
Gurre e Vogel, in Albania, l'8.3.1988, del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.11.2024
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale