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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 339/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 339/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NICOLA Parte_1 C.F._1
Appellante contro
, rappresentata dal curatore Avv. Katia Coleschi Controparte_1
e
RA GO e quali eredi di con il CP_2 Persona_1 patrocinio dell'avv. LUZZI DANIELA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONNO Controparte_3 C.F._2
RI e dell'avv. PAOLIERI BERNARDO ( ) C.F._3
Appellato
Oggetto : Altri istituti relativi alle successioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e per l'Eredità Parte_1
Beneficiata di , citava in giudizio e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 affinché, alla luce del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di pagina 1 di 11 San Giustino, Loc. Palazzo Porrino, Via Garibaldi 128, identificato al NTC al foglio 36 part. 28, fossero accertati e dichiarati: la cattiva amministrazione del patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 491 c.c., con condanna della al risarcimento del danno conseguente, CP_1 la revoca ex art 2901 c.c. del suddetto contratto con condanna del al risarcimento CP_3 dei danni, l'intervenuta scadenza del contratto stesso a decorrere dal 20 agosto 2007 con conseguente condanna del al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno CP_3 per l'occupazione sine titulo a far data da questa. Esponeva in citazione la a Pt_1 sostegno della pretesa, le seguenti circostanze:
- la figlia e la moglie erano – e sono – coeredi uniche con Parte_1 Controparte_1 benefici di inventario, di , deceduto in data 6 agosto 1986. Del compendio Controparte_4 ereditario faceva - e fa - parte un'antica torre medioevale sita in San Giustino (PG) Loc.
Palazzo Porrino, identificata al NTC al foglio 36 part. 28;
- In data 20 agosto 1989 la coerede - all'insaputa di - Controparte_1 Parte_1 stipulava con sul suddetto immobile un contratto di locazione ad uso non Controparte_3 abitativo (c.d. contratto di affitto miglioratario) della durata di nove anni, rinnovabile per altri nove, al canone di lire 150.000 mensili. Nel contratto la affermava che l'immobile CP_1 fosse in stato di degrado ed abbandono con previsione per l'affittuario di operare ad nutum tutte le migliorie, salvo loro rimborso integrale a carico del proprietario e con facoltà incondizionata di mutarne la destinazione, subaffittarlo o cedere il contratto.
- – secondo quanto dedotto - non veniva messa a conoscenza alcuna di detto Parte_1 contratto e, verificato che l'immobile era occupato da , nell'anno 2001 Controparte_3 proponeva nei confronti di questi azione giudiziaria - iscritta al n. 12/2001 R.G. del
Tribunale di Arezzo - Sez. dist. - volta al rilascio dell'immobile, oltre al Controparte_5 risarcimento di lire 50.000.000 quale indennizzo per l'occupazione senza titolo (doc. 5). In detto pregresso giudizio iscritto al n. 12/2001 R.G. del Tribunale di Arezzo - Sez. dist. di
[...]
, si costituiva il il quale allegava il contratto di affitto suddetto e CP_5 Controparte_3 spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per l'indennizzo delle migliorie operate;
nel medesimo giudizio interveniva volontariamente la coerede , la quale Controparte_1 confermava quanto allegato dal convenuto CP_3
- Con sentenza n. 48/2004 il Giudice Dr. Umberto Rana – preso atto dell'esistenza del contratto suddetto – rigettava la domanda principale per il rilascio dell'immobile, nonché quella riconvenzionale all'indennizzo delle migliorie, eventualmente dovute solo alla fine della locazione da durare – per effetto del rinnovo tacito - almeno fino al 20 agosto 2007.
Esponeva ulteriormente, nel presente giudizio, la che il contratto di “affitto Pt_1
pagina 2 di 11 miglioratario” de quo fosse stato stipulato in pregiudizio dei creditori e di essa erede Pt_1 de residuo, dal momento che:
- era stato convenuto il canone risibile e fisso di lire 150.000 mensili per la durata di anni 9 rinnovabile per altri 9, superiore addirittura alla durata ex lege 392/78, peraltro nella forma
(tipica dei contratti agrari) di affitto miglioratario;
- era stato definito l'immobile in stato di degrado ed abbandono quando, invece, non lo era affatto, essendo stato restaurato dal e abitato da questi fino all'anno Controparte_4
1983 e poi adibito a mostra di mobili, circostanza attestata anche dalla perizia del Geom.
; CP_6
- era stato riconosciuto all'affittuario il diritto di eseguire ad nutum tutte opere di ripristino e comunque le migliorie che “a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie” con diritto all'integrale rimborso maggiorato degli interessi bancari al termine della locazione, escludendone l'imputazione in conto canoni - che questi poi difatti aveva quantificato e richiesto in 87.000,00 euro;
- era stata concessa la facoltà di “sublocare l'immobile o in caso di cessione di azienda trasferire anche il contratto o conservarlo e subaffittare con altre condizioni o mutare la destinazione dell'immobile ad altro esercizio sia privato che commerciale senza altro consenso del locatore”.
Così facendo era stato pertanto – in maniera del tutto autonoma e sottaciuta alla coerede – sostanzialmente sottratto al patrimonio ereditario l'unico bene attivo, ricavandone un canone risibile ed inadeguato ed assumendo anzi le gravose obbligazioni in favore del la cui entità era rimessa addirittura al giudizio insindacabile di questi. Rilevava CP_3 ancora l'attrice che i canoni previsti nel contratto non erano mai pervenuti all'eredità beneficiata e che così facendo era stato reso sostanzialmente invendibile l'immobile, per il quale si erano avute invece anche dimostrazioni di interesse, decadute proprio per la vigenza del contratto. Ribadiva altresì la che lo stesso contenuto del contratto attestava la Pt_1 mala fede del ben consapevole e concorde del pregiudizio che avrebbe arrecato ai CP_3 creditori dell'eredità ed alla coerede de residuo, rilevando come questi non avesse neppure provveduto al pagamento dei canoni – seppur minimi – convenuti. In ragione di quanto dedotto, riteneva pertanto sussistere, da una parte, la responsabilità, connotata quanto meno da colpa grave, della nell'amministrazione dell'eredità beneficiata e, dall'altra, CP_1
i presupposti della revocatoria del contratto, con i conseguenti diritti risarcitori in favore dell'eredità e dell'erede de residuo, che così quantificava:
- per il rimborso di miglioramenti inutili preteso dal conduttore euro Controparte_3
pagina 3 di 11 87.800,00;
- per la differenza tra il canone reale di mercato e quello irrisorio convenuto con il euro 156.824,00; CP_3
- per il versamento dei canoni contrattuali maturati dal 21.08.1989 al 20.08.2007 euro
16.730,00;
- per il deprezzamento dell'immobile euro 52.500,00 per un totale di euro 313.854,00.
Ritenuto poi che la domanda giudiziaria di rilascio dell'immobile introdotta nel 2001 integrasse disdetta del contratto di locazione 20.08.1989 - che pertanto doveva ritenersi scaduto e non rinnovato il 20.08.2007 - chiedeva nuovamente la condanna del al CP_3 rilascio dell'immobile, oltre all'indennizzo per l'occupazione sine titulo per euro 1.000,00 mensili dalla scadenza fino alla restituzione dell'immobile.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio , il quale Controparte_3 ricostruiva la vicenda successoria, contrattuale e del giudizio n. 12/2001 conclusosi con sentenza n. 48/2004 e contestava la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. eccependo:
- il giudicato di cui alla sentenza n. 48/2004 in merito alla validità ed efficacia del contratto;
- l'insussistenza dei presupposti tipici non essendo la creditrice di Pt_1 CP_1
;
[...]
- l'insussistenza del pregiudizio e conseguentemente della consapevolezza in tal senso del per essere stata la torre in stato di abbandono alla stipula del contratto. CP_3
Contestava, altresì, la domanda di rilascio asserendo di non aver ricevuto alcuna formale disdetta e che pertanto il contratto alla data del 21.08.2007 si era rinnovato per altri
9 anni.
Proponeva, in subordine, domanda riconvenzionale per l'indennizzo delle migliorie eseguite, quantificate in euro 87.797,67.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto nel merito delle domande perché in Controparte_1 contrasto con il giudicato della sentenza n. 48/2004 citata e sul presupposto che Pt_1
“… è stata sempre al corrente di tutto e dell'amministrazione dell'eredità beneficiata …”.
[...]
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c., contenenti istanze istruttorie e allegazioni documentali. Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 28.10.2008 il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti, disponeva CTU sull'immobile finalizzata all'accertamento del valore di mercato del canone di affitto per gli anni 1989 e 2007, il valore deprezzato del bene gravato da contratto d'affitto per anni 18, il valore attuale e i costi degli eventuali miglioramenti eseguiti. La CTU veniva pagina 4 di 11 esperita ed alle udienze del 12.05.2009 e del 11.05.2010 vennero escussi i testi di parte attrice. Esaurita l'istruttoria e già fissate le conclusioni, la causa veniva interrotta per il decesso dell'Avv. Locci, procuratore di e riassunta ad istanza della Signora Controparte_1 per l'udienza del 5.11.2014. Nel prosieguo si costituiva l'Avv. Nicola Rondoni, in Pt_1 qualità di Amministratore di Sostegno di nominato con provvedimento n. Controparte_1
2179/2015 del Tribunale di Arezzo, facendo proprie tutte le precedenti difese e conclusioni e all'udienza del 29.03.2017 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti introduttivi.
Con sentenza n. 521/2020 (RG 309441\2007) depositata l'11 maggio 2020 il Tribunale rigettava la domanda promossa da in accoglimento della assunta eccezione Parte_1 difetto della legittimazione attiva di questa, sul presupposto della mancata prova della qualità di erede.
Con atto di citazione in appello notificato in data 17.06.2020, la Sig.ra Parte_1 impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 16.04-11.05.20, notificata il 18.05.2020, con un unico motivo di gravame con cui chiedeva la riforma della sentenza ove affermava la carenza di legittimazione attiva a causa della mancata prova della qualità di erede, in ragione della violazione degli artt. 167, 115, 183 c.p.c., trattandosi di circostanza pacifica, ammessa e non contestata ed assumendo che la qualità di erede fosse in ogni caso provata, anche per effetto del precedente giudicato di cui alla sentenza n.
48/2004 del Tribunale Arezzo. Proponeva comunque istanza di remissione in termini per la produzione dell'atto di accettazione dell'eredità. Riproponeva, quindi, le domande rimaste assorbite dalla decisione in rito e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativa alle spese di lite. La fase cautelare - nella quale si costituivano entrambi gli appellati - si concludeva con ordinanza di rigetto;
mentre nel merito si costituiva il solo
. Nel giudizio di merito - con ordinanza comunicata il 27 maggio 2022 - il Controparte_3
Collegio, preso atto del decesso di come da certificato di morte (dal quale Controparte_1
risulta essere deceduta in Anghiari (AR) il 30/11/2020) prodotto per Controparte_1
l'udienza del 26/5/2022 dai difensori di , dichiarava l'interruzione del Controparte_3 giudizio. Con atto depositato in data 8 luglio 2022 e notificato il successivo 14/21 luglio
2022 riassumeva il giudizio nei confronti dell'erede di , Sig. Parte_1 Controparte_1
. si costituiva nel giudizio riassunto assumendo di essere Persona_1 Persona_1 chiamato all'eredità di , ma di non aver mai provveduto all'accettazione, Controparte_1 sostenendo per ciò solo la propria carenza di legittimazione passiva.
Per l'udienza del 27 ottobre 2022 rilevava - richiamando i principi di Parte_1
pagina 5 di 11 Cassazione n. 13851/2020 che afferma sufficiente la riassunzione del giudizio nei confronti dei chiamati alla successione, dovendo ritenersi onerati eventualmente questi ultimi della prova contraria (e cioè di aver rinunciato all'eredità), ritenuto validamente riassunto il giudizio chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e comunque concludeva come in atti;
solo in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio avesse ritenuto che, alla luce delle deduzioni di , dovesse perfezionarsi l'iter riassuntivo della Persona_1 causa - tempestivamente e regolarmente avviato con il deposito telematico in data
08.07.2022 e la notifica in data 14.07.2022 (atti già depositati al fascicolo telematico il
05.08.2022) - chiedeva concedersi congruo termine per il rinnovo della citazione in riassunzione e notificazione nei confronti del nominando curatore dell'eredità giacente.
Nominato l'avv. Katia Coleschi curatore dell'eredità giacente di , la stessa si Controparte_1 costituiva in giudizio documentando che la defunta appellata, mediante un lunghissimo ed articolato contenzioso, ha fatto rientrare nel patrimonio ereditario due beni immobili che il marito e la madre di , quest'ultima già prima coniuge di , Parte_1 Controparte_4 avevano acquistato con atti simulati poco prima della morte del marito.Con provvedimento comunicato il 4.7.2025 a seguito di udienza a trattazione scritta, la controversia è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche. motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati. I convenuti in primo grado non solo avevano omesso di contestare specificatamente la qualità di erede di e conseguentemente non vi era necessità della prova specifica sul punto, Parte_1 trattandosi di circostanza non contestata ex art.167 c.p.c. ma addirittura la affermavano e riconoscevano nella comparsa di costituzione, dando per scontata tale qualità. Negli atti infatti sia il che la si riferivano a “la coerede ”, ed avevano CP_3 CP_1 Parte_1 impostato le proprie difese su argomenti che presupponevano la titolarità del diritto de quo in capo all'attrice, destinataria addirittura di una domanda riconvenzionale per il rimborso delle migliorie eseguite sull'immobile controverso rientrante nell'asse ereditario. La circostanza non necessitava di prova specifica, non solo perché non contestata a norma dell'art. 167 c.p.c., ma perché da ritenersi pacifica anche in ossequio al testo ante riforma
2009 dell'art. 115 c.p.c., in base al quale devono ritenersi pacifici sia i fatti “esplicitamente ammessi dall'altra parte”, che quelli non contestati e relativamente ai quali la parte “… abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento …” (tra le altre Cass. 1995/1576 e 2006/5488). In un caso analogo infatti,
pagina 6 di 11 relativo alla qualità di erede appunto, la Cassazione ha affermato che “… qualora l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio abbia costituito, nel giudizio di primo grado, fatto pacifico per la concorde allegazione di entrambe le parti, quella che in appello la contesti per la prima volta (identica è la posizione processuale nel nostro caso dove la contestazione è successiva alla precisazione delle conclusioni) ha l'onere di fornire la prova del suo contrario
...”.
Ne consegue pertanto che il Tribunale nel caso di specie ha errato sotto un duplice profilo, poiché avrebbe potuto (a norma dell'art. 115 c.p.c. vecchia formulazione) e dovuto (ex art. 167 c.p.c.) ritenere pacifica, non contestata e pertanto esonerata da qualsivoglia necessità di prova la qualifica di erede di in capo alla figlia . In ogni caso Controparte_4 Parte_1 la sussistenza della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità è dimostrata:
a = sia dalla dichiarazione di successione presentata da in data 7.10.1999 che, Parte_1 peraltro, comprendendo anche beni immobili, comporta voltura catastale, atto che integra accettazione tacita a norma dell'art. 476 c.c.;
b = sia, in re ipsa, dalla proposizione della presente domanda giudiziale e della precedente citazione di cui al giudizio n. 12/2001 R.G. Tribunale di Arezzo Sez. dist. di , CP_5 che entrambe costituiscono accettazione tacita;
c = sia soprattutto per la sussistenza del giudicato di cui alla sentenza n. 48/2004 in quella sede emessa nel contraddittorio sia di che di , nella quale Controparte_3 Controparte_1 infatti si afferma “dato per pacifico che uniche eredi di sono la Controparte_4 Pt_1
e la ”.
[...] Controparte_1
Erra quindi la decisione impugnata nell'affermare che non vi sia prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte della . Parte_1
Se è vero infatti che la presentazione della dichiarazione successione tout court - pur costituendo in ogni caso indizio - non è di per sé sufficiente ad integrare accettazione tacita, lo è però la voltura catastale conseguente a questa. Poiché nel caso di specie la successione comprendeva beni immobili (la torre controversa appunto), comportando la denuncia di successione la voltura catastale della stessa con intestazione agli eredi, integra necessariamente quindi ipotesi specificamente riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c.
È poi in ogni caso accettazione tacita la proposizione di domanda giudiziale tesa “alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari” (Cass. 2018/10060). Nel caso di specie pertanto costituisce prova dell'accettazione tacita anche la mera proposizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio de quo pagina 7 di 11 volto appunto al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di questi in termini sia di differenza dei canoni pattuiti con quelli di mercato che per la perdita di occasioni di vendita dello stesso, con conseguente deprezzamento.
Peraltro la proposizione della precedente domanda giudiziale per il rilascio del bene e l'indennizzo dell'illegittima occupazione promossa con citazione del 2001 che parimenti vale accettazione tacita. Dirimente poi sul punto è la sentenza n. 48/2004 del Tribunale di
Arezzo Sez. dist. di , che - con efficacia di giudicato tra le parti del presente CP_5 giudizio, tutte già parti anche del giudizio n. 12/2001R.G. nel quale questa è stata emessa - afferma: “dato per pacifico che uniche eredi di sono la e la Controparte_4 Parte_1
”. Controparte_1
La circostanza relativa al passaggio in giudicato della sentenza de quo è affermata da tutte le parti del presente giudizio e la questione sul punto del giudicato, in base anche alla più recente giurisprudenza di Cassazione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. 2018/27161).
In sostanza pertanto non solo la sentenza erra nel non ritenere pacifica la circostanza, ma anche nel non ritenerla provata ed andrà riformata sul punto.
L'accoglimento dell'appello comporta la revoca della sentenza impugnata con conseguente necessità di valutazione del merito delle domande proposte da parte appellante Parte_1 in primo grado.
Dall'esame degli atti e dai documenti di causa comunque la domanda proposta da Pt_1 in primo grado sono infondate e non meritano accoglimento.
[...]
ha proposto contro l'azione di revoca ex art. 2901 c.c. del Parte_1 Controparte_3 contratto di locazione stipulato il 20.8.1989 con condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc. L'azione è in primo luogo prescritta dato che alla data di notificazione dell'atto di citazione erano trascorsi oltre 18 anni dalla stipulazione del contratto di locazione e l'azione di revoca si prescrive in cinque anni (art. 2903 c.c.). Tale eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, viene ribadita e riproposta anche nel presente giudizio di appello. Né l'appellante può invocare di non essere stata a conoscenza del contratto di locazione dato che ciò è derivato dalla sua inerzia e dal suo disinteresse per l'eredità e quindi da un suo comportamento colpevole omissivo. D'altra parte, ove anche si volesse ritenere, erroneamente, che il termine di prescrizione per l'azione di revoca decorra dalla conoscenza effettiva del contratto di locazione avvenuta al momento della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Sansepolcro, l'azione sarebbe ugualmente prescritta. Infatti il si è costituito nel predetto giudizio in data 5.3.2001 (si veda comparsa di CP_3
pagina 8 di 11 costituzione e risposta al doc. 14) depositando il contratto di locazione mentre la citazione del presente giudizio è stata notificata nel novembre 2007.
Il termine quinquennale per esercitare l'azione revocatoria è anche sotto tale profilo decorso.
D'altra parte l'appellante non tiene conto che la sentenza che ha definito il giudizio da lei promosso contro il e con l'intervento di dinanzi al Tribunale di CP_3 Controparte_1
Sansepolcro sancisce testualmente che il contratto di locazione stipulato in data 20.8.1999 costituisce un “valido titolo” e tale statuizione, in quanto passata in giudicato e tra le stesse parti, non può più essere rimessa in discussione. Anche per tale via la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. va respinta in quanto contraria ad una sentenza passata in giudicato. Ciò premesso mancano comunque i presupposti per l'esercizio dell'azione di revoca ex art. 2901
c.c. che sono:
-l'esistenza di un credito, anche soggetto a termine e condizione;
-un atto di disposizione patrimoniale del debitore che reca pregiudizio alle ragioni del creditore con la consapevolezza di arrecare tale pregiudizio;
-la consapevolezza nel terzo del detto pregiudizio.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge come non sia creditrice Parte_1 di di alcunché mancando il presupposto essenziale per agire in revocatoria. Controparte_1
è semplicemente comproprietaria dell'immobile e quindi impossibilitata ad Controparte_1 agire in revocatoria.
Ma nemmeno sussiste alcun pregiudizio per l'eredità beneficiata. Pur evidenziando che il contratto di locazione non costituisce un atto dispositivo del patrimonio in quanto con esso si cede il mero godimento del bene, erroneamente l'appellante ritiene che il contratto di locazione sia stato stipulato ad un prezzo irrisorio e comunque molto inferiore al valore di mercato.
Tale tesi in primo luogo non tiene conto del fatto che la locatrice è sempre Controparte_1 stata assistita da un professionista (avv. Locci) e non è credibile che gli stessi, in un contesto di passività ereditarie così rilevanti, abbiano indicato contrariamente al vero che la torre si trovasse in stato di abbandono.
Né si può dare troppa rilevanza allo sforzo del CTU di difendere il valore dell'affitto al 1989 determinato in euro 315,00 mensili con il solo metodo della svalutazione/rivalutazione stimabile intorno a 2 sul valore dell'affitto stabilito all'anno 2007 (pag. 9 CTU). Il CTU ovviamente non può conoscere in che condizioni fosse l'immobile 18 anni prima del suo accertamento ma utilizzando tale unico criterio deve dare per scontato, e ciò indica espressamente nel supplemento di CTU (pag. 11), che nel 1989 le condizioni della torre pagina 9 di 11 fossero “pressoché analoghe a quelle attuali” con l'eccezione dei lavori di miglioramento e manutenzione descritti in perizia e deve contraddire quanto appurato personalmente dal notaio in sede di inventario sostenendo che si trattava di “una generica descrizione riferibile al momento dell'acquisto dell'immobile da parte di . La realtà tuttavia è Controparte_4 diversa da quella presupposta (ma non conosciuta) dal CTU ed è emersa nel corso dell'istruttoria espletata. Innanzitutto il notaio si è recato all'interno della torre per redigere l'inventario e quindi era a conoscenza del fatto che la torre si trovava in condizione di abbandono. Anche nell'istanza presentata alla Pretura di Città di Castello in data 17.6.1989 si faceva presente che “allo stato la torre risultava essere incustodita e in completo stato di abbandono con conseguente grave pregiudizio per la sua conservazione” (si veda pag. 2 del doc. 2). Infatti dalla morte del alla stipulazione del contratto di locazione erano Pt_1 trascorsi tre anni e in questo lasso di tempo non solo erano stati sottratti i beni mobili e gli arredi che vi si trovavano all'interno (si veda istanza al Pretore di Città Di Castello), ma vi sono state violazioni (rectius “saccheggi”) della proprietà di ogni tipo.Anche i testi indotti dal non solo hanno confermato le pessime condizioni della torre al momento dell'inizio CP_3 della locazione, ma hanno riconosciuto le foto (si veda doc. 7) che ne mostrano lo stato di degrado ed abbandono (si vedano: teste udienza 12.5.09, Tes_1 Testimone_2 udienza del 21.9.2010 che non volle neanche salire per le scale per paura che crollassero). A tal fine si vedano anche le prove espletate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Sansepolcro
(doc. 14), che pur raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, possono e devono essere utilizzate anche nel presente giudizio (si veda Cass. n.13619/2007). In tal modo non si intende contestare che abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione (in Controparte_4 particolare delle murature e merlature), come ha sostenuto l'odierna appellante nel giudizio di primo grado, ma semplicemente affermare che la torre è stata abbandonata dopo la morte di per 3 anni durante i quali i mobili all'interno sono stati rubati e la Controparte_4 stessa “saccheggiata” e il non solo l'ha risistemata, ma ha completato la sua CP_3 ristrutturazione. Questo è quello che risulta dall'istruttoria. Ogni altra ricostruzione è priva di fondamento e non rispecchia la realtà delle cose. Alla luce di quanto esposto, erroneamente si afferma che il canone sia stato determinato in misura irrisoria e non corrispondente al valore della locazione ed erroneamente il CTU lo determina con metodo matematico che non tiene conto della realtà risultante dall'istruttoria che non può nemmeno conoscere. D'altra parte il CTU non ha tenuto conto che sul valore del canone all'attualità vi era l'incidenza dell'aumento di valore conseguito dall'immobile per i miglioramenti che non esisteva al momento della stipulazione del contratto di locazione e pertanto dal valore pagina 10 di 11 dell'affitto alla data di stipulazione del contratto di locazione doveva detrarre l'incidenza dell'aumento di valore della torre per i miglioramenti effettuati (tra il 15 e il 20%). In definitiva, da qualunque angolo visuale si esamini la domanda ex art. 2901 c.c., la stessa è sempre infondata e deve pertanto essere respinta. Il rigetto della domanda per ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. comporterà altresì il rigetto della conseguente domanda di risarcimento del danno. Peraltro anche tale domanda è prescritta.
L'accoglimento della domanda di prescrizione dell'azione revocatoria assorbe le ulteriori questioni.
Al rigetto della domanda della consegue la condanna della stessa al pagamento delle Pt_1 spese di lite che tenuto conto della particolarità della questione, del parziale accoglimento dell'appello, del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria vengono compensate per 1\3 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'appello dichiara erede di e Parte_1 Controparte_4 decidendo nel merito in riforma della sentenza n. 521\2020 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 309441\2007 dichiara la prescrizione dell'azione revocatoria proposta dalla nei confronti di . Parte_1 Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese di lite che tenuto conto della particolarità Parte_1 della questione, del parziale accoglimento dell'appello, del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria compensa per 1\3 e vengono pertanto definitivamente quantificate nel totale (100%) in € 6.940,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate a favore di ciascuna delle parti costituite nel presene grado di giudizio.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Simone Salcerini Presidente dott. Paola De Lisio Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 339/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NICOLA Parte_1 C.F._1
Appellante contro
, rappresentata dal curatore Avv. Katia Coleschi Controparte_1
e
RA GO e quali eredi di con il CP_2 Persona_1 patrocinio dell'avv. LUZZI DANIELA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DONNO Controparte_3 C.F._2
RI e dell'avv. PAOLIERI BERNARDO ( ) C.F._3
Appellato
Oggetto : Altri istituti relativi alle successioni
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e per l'Eredità Parte_1
Beneficiata di , citava in giudizio e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 affinché, alla luce del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di pagina 1 di 11 San Giustino, Loc. Palazzo Porrino, Via Garibaldi 128, identificato al NTC al foglio 36 part. 28, fossero accertati e dichiarati: la cattiva amministrazione del patrimonio ereditario, ai sensi dell'art. 491 c.c., con condanna della al risarcimento del danno conseguente, CP_1 la revoca ex art 2901 c.c. del suddetto contratto con condanna del al risarcimento CP_3 dei danni, l'intervenuta scadenza del contratto stesso a decorrere dal 20 agosto 2007 con conseguente condanna del al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno CP_3 per l'occupazione sine titulo a far data da questa. Esponeva in citazione la a Pt_1 sostegno della pretesa, le seguenti circostanze:
- la figlia e la moglie erano – e sono – coeredi uniche con Parte_1 Controparte_1 benefici di inventario, di , deceduto in data 6 agosto 1986. Del compendio Controparte_4 ereditario faceva - e fa - parte un'antica torre medioevale sita in San Giustino (PG) Loc.
Palazzo Porrino, identificata al NTC al foglio 36 part. 28;
- In data 20 agosto 1989 la coerede - all'insaputa di - Controparte_1 Parte_1 stipulava con sul suddetto immobile un contratto di locazione ad uso non Controparte_3 abitativo (c.d. contratto di affitto miglioratario) della durata di nove anni, rinnovabile per altri nove, al canone di lire 150.000 mensili. Nel contratto la affermava che l'immobile CP_1 fosse in stato di degrado ed abbandono con previsione per l'affittuario di operare ad nutum tutte le migliorie, salvo loro rimborso integrale a carico del proprietario e con facoltà incondizionata di mutarne la destinazione, subaffittarlo o cedere il contratto.
- – secondo quanto dedotto - non veniva messa a conoscenza alcuna di detto Parte_1 contratto e, verificato che l'immobile era occupato da , nell'anno 2001 Controparte_3 proponeva nei confronti di questi azione giudiziaria - iscritta al n. 12/2001 R.G. del
Tribunale di Arezzo - Sez. dist. - volta al rilascio dell'immobile, oltre al Controparte_5 risarcimento di lire 50.000.000 quale indennizzo per l'occupazione senza titolo (doc. 5). In detto pregresso giudizio iscritto al n. 12/2001 R.G. del Tribunale di Arezzo - Sez. dist. di
[...]
, si costituiva il il quale allegava il contratto di affitto suddetto e CP_5 Controparte_3 spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per l'indennizzo delle migliorie operate;
nel medesimo giudizio interveniva volontariamente la coerede , la quale Controparte_1 confermava quanto allegato dal convenuto CP_3
- Con sentenza n. 48/2004 il Giudice Dr. Umberto Rana – preso atto dell'esistenza del contratto suddetto – rigettava la domanda principale per il rilascio dell'immobile, nonché quella riconvenzionale all'indennizzo delle migliorie, eventualmente dovute solo alla fine della locazione da durare – per effetto del rinnovo tacito - almeno fino al 20 agosto 2007.
Esponeva ulteriormente, nel presente giudizio, la che il contratto di “affitto Pt_1
pagina 2 di 11 miglioratario” de quo fosse stato stipulato in pregiudizio dei creditori e di essa erede Pt_1 de residuo, dal momento che:
- era stato convenuto il canone risibile e fisso di lire 150.000 mensili per la durata di anni 9 rinnovabile per altri 9, superiore addirittura alla durata ex lege 392/78, peraltro nella forma
(tipica dei contratti agrari) di affitto miglioratario;
- era stato definito l'immobile in stato di degrado ed abbandono quando, invece, non lo era affatto, essendo stato restaurato dal e abitato da questi fino all'anno Controparte_4
1983 e poi adibito a mostra di mobili, circostanza attestata anche dalla perizia del Geom.
; CP_6
- era stato riconosciuto all'affittuario il diritto di eseguire ad nutum tutte opere di ripristino e comunque le migliorie che “a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie” con diritto all'integrale rimborso maggiorato degli interessi bancari al termine della locazione, escludendone l'imputazione in conto canoni - che questi poi difatti aveva quantificato e richiesto in 87.000,00 euro;
- era stata concessa la facoltà di “sublocare l'immobile o in caso di cessione di azienda trasferire anche il contratto o conservarlo e subaffittare con altre condizioni o mutare la destinazione dell'immobile ad altro esercizio sia privato che commerciale senza altro consenso del locatore”.
Così facendo era stato pertanto – in maniera del tutto autonoma e sottaciuta alla coerede – sostanzialmente sottratto al patrimonio ereditario l'unico bene attivo, ricavandone un canone risibile ed inadeguato ed assumendo anzi le gravose obbligazioni in favore del la cui entità era rimessa addirittura al giudizio insindacabile di questi. Rilevava CP_3 ancora l'attrice che i canoni previsti nel contratto non erano mai pervenuti all'eredità beneficiata e che così facendo era stato reso sostanzialmente invendibile l'immobile, per il quale si erano avute invece anche dimostrazioni di interesse, decadute proprio per la vigenza del contratto. Ribadiva altresì la che lo stesso contenuto del contratto attestava la Pt_1 mala fede del ben consapevole e concorde del pregiudizio che avrebbe arrecato ai CP_3 creditori dell'eredità ed alla coerede de residuo, rilevando come questi non avesse neppure provveduto al pagamento dei canoni – seppur minimi – convenuti. In ragione di quanto dedotto, riteneva pertanto sussistere, da una parte, la responsabilità, connotata quanto meno da colpa grave, della nell'amministrazione dell'eredità beneficiata e, dall'altra, CP_1
i presupposti della revocatoria del contratto, con i conseguenti diritti risarcitori in favore dell'eredità e dell'erede de residuo, che così quantificava:
- per il rimborso di miglioramenti inutili preteso dal conduttore euro Controparte_3
pagina 3 di 11 87.800,00;
- per la differenza tra il canone reale di mercato e quello irrisorio convenuto con il euro 156.824,00; CP_3
- per il versamento dei canoni contrattuali maturati dal 21.08.1989 al 20.08.2007 euro
16.730,00;
- per il deprezzamento dell'immobile euro 52.500,00 per un totale di euro 313.854,00.
Ritenuto poi che la domanda giudiziaria di rilascio dell'immobile introdotta nel 2001 integrasse disdetta del contratto di locazione 20.08.1989 - che pertanto doveva ritenersi scaduto e non rinnovato il 20.08.2007 - chiedeva nuovamente la condanna del al CP_3 rilascio dell'immobile, oltre all'indennizzo per l'occupazione sine titulo per euro 1.000,00 mensili dalla scadenza fino alla restituzione dell'immobile.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio , il quale Controparte_3 ricostruiva la vicenda successoria, contrattuale e del giudizio n. 12/2001 conclusosi con sentenza n. 48/2004 e contestava la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. eccependo:
- il giudicato di cui alla sentenza n. 48/2004 in merito alla validità ed efficacia del contratto;
- l'insussistenza dei presupposti tipici non essendo la creditrice di Pt_1 CP_1
;
[...]
- l'insussistenza del pregiudizio e conseguentemente della consapevolezza in tal senso del per essere stata la torre in stato di abbandono alla stipula del contratto. CP_3
Contestava, altresì, la domanda di rilascio asserendo di non aver ricevuto alcuna formale disdetta e che pertanto il contratto alla data del 21.08.2007 si era rinnovato per altri
9 anni.
Proponeva, in subordine, domanda riconvenzionale per l'indennizzo delle migliorie eseguite, quantificate in euro 87.797,67.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto nel merito delle domande perché in Controparte_1 contrasto con il giudicato della sentenza n. 48/2004 citata e sul presupposto che Pt_1
“… è stata sempre al corrente di tutto e dell'amministrazione dell'eredità beneficiata …”.
[...]
La causa proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 n. 2 e n. 3 c.p.c., contenenti istanze istruttorie e allegazioni documentali. Con ordinanza riservata all'esito dell'udienza del 28.10.2008 il Giudice ammetteva le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti, disponeva CTU sull'immobile finalizzata all'accertamento del valore di mercato del canone di affitto per gli anni 1989 e 2007, il valore deprezzato del bene gravato da contratto d'affitto per anni 18, il valore attuale e i costi degli eventuali miglioramenti eseguiti. La CTU veniva pagina 4 di 11 esperita ed alle udienze del 12.05.2009 e del 11.05.2010 vennero escussi i testi di parte attrice. Esaurita l'istruttoria e già fissate le conclusioni, la causa veniva interrotta per il decesso dell'Avv. Locci, procuratore di e riassunta ad istanza della Signora Controparte_1 per l'udienza del 5.11.2014. Nel prosieguo si costituiva l'Avv. Nicola Rondoni, in Pt_1 qualità di Amministratore di Sostegno di nominato con provvedimento n. Controparte_1
2179/2015 del Tribunale di Arezzo, facendo proprie tutte le precedenti difese e conclusioni e all'udienza del 29.03.2017 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti introduttivi.
Con sentenza n. 521/2020 (RG 309441\2007) depositata l'11 maggio 2020 il Tribunale rigettava la domanda promossa da in accoglimento della assunta eccezione Parte_1 difetto della legittimazione attiva di questa, sul presupposto della mancata prova della qualità di erede.
Con atto di citazione in appello notificato in data 17.06.2020, la Sig.ra Parte_1 impugnava la predetta sentenza del Tribunale di Perugia emessa in data 16.04-11.05.20, notificata il 18.05.2020, con un unico motivo di gravame con cui chiedeva la riforma della sentenza ove affermava la carenza di legittimazione attiva a causa della mancata prova della qualità di erede, in ragione della violazione degli artt. 167, 115, 183 c.p.c., trattandosi di circostanza pacifica, ammessa e non contestata ed assumendo che la qualità di erede fosse in ogni caso provata, anche per effetto del precedente giudicato di cui alla sentenza n.
48/2004 del Tribunale Arezzo. Proponeva comunque istanza di remissione in termini per la produzione dell'atto di accettazione dell'eredità. Riproponeva, quindi, le domande rimaste assorbite dalla decisione in rito e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativa alle spese di lite. La fase cautelare - nella quale si costituivano entrambi gli appellati - si concludeva con ordinanza di rigetto;
mentre nel merito si costituiva il solo
. Nel giudizio di merito - con ordinanza comunicata il 27 maggio 2022 - il Controparte_3
Collegio, preso atto del decesso di come da certificato di morte (dal quale Controparte_1
risulta essere deceduta in Anghiari (AR) il 30/11/2020) prodotto per Controparte_1
l'udienza del 26/5/2022 dai difensori di , dichiarava l'interruzione del Controparte_3 giudizio. Con atto depositato in data 8 luglio 2022 e notificato il successivo 14/21 luglio
2022 riassumeva il giudizio nei confronti dell'erede di , Sig. Parte_1 Controparte_1
. si costituiva nel giudizio riassunto assumendo di essere Persona_1 Persona_1 chiamato all'eredità di , ma di non aver mai provveduto all'accettazione, Controparte_1 sostenendo per ciò solo la propria carenza di legittimazione passiva.
Per l'udienza del 27 ottobre 2022 rilevava - richiamando i principi di Parte_1
pagina 5 di 11 Cassazione n. 13851/2020 che afferma sufficiente la riassunzione del giudizio nei confronti dei chiamati alla successione, dovendo ritenersi onerati eventualmente questi ultimi della prova contraria (e cioè di aver rinunciato all'eredità), ritenuto validamente riassunto il giudizio chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e comunque concludeva come in atti;
solo in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Collegio avesse ritenuto che, alla luce delle deduzioni di , dovesse perfezionarsi l'iter riassuntivo della Persona_1 causa - tempestivamente e regolarmente avviato con il deposito telematico in data
08.07.2022 e la notifica in data 14.07.2022 (atti già depositati al fascicolo telematico il
05.08.2022) - chiedeva concedersi congruo termine per il rinnovo della citazione in riassunzione e notificazione nei confronti del nominando curatore dell'eredità giacente.
Nominato l'avv. Katia Coleschi curatore dell'eredità giacente di , la stessa si Controparte_1 costituiva in giudizio documentando che la defunta appellata, mediante un lunghissimo ed articolato contenzioso, ha fatto rientrare nel patrimonio ereditario due beni immobili che il marito e la madre di , quest'ultima già prima coniuge di , Parte_1 Controparte_4 avevano acquistato con atti simulati poco prima della morte del marito.Con provvedimento comunicato il 4.7.2025 a seguito di udienza a trattazione scritta, la controversia è stata nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di conclusionali e repliche. motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati. I convenuti in primo grado non solo avevano omesso di contestare specificatamente la qualità di erede di e conseguentemente non vi era necessità della prova specifica sul punto, Parte_1 trattandosi di circostanza non contestata ex art.167 c.p.c. ma addirittura la affermavano e riconoscevano nella comparsa di costituzione, dando per scontata tale qualità. Negli atti infatti sia il che la si riferivano a “la coerede ”, ed avevano CP_3 CP_1 Parte_1 impostato le proprie difese su argomenti che presupponevano la titolarità del diritto de quo in capo all'attrice, destinataria addirittura di una domanda riconvenzionale per il rimborso delle migliorie eseguite sull'immobile controverso rientrante nell'asse ereditario. La circostanza non necessitava di prova specifica, non solo perché non contestata a norma dell'art. 167 c.p.c., ma perché da ritenersi pacifica anche in ossequio al testo ante riforma
2009 dell'art. 115 c.p.c., in base al quale devono ritenersi pacifici sia i fatti “esplicitamente ammessi dall'altra parte”, che quelli non contestati e relativamente ai quali la parte “… abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento …” (tra le altre Cass. 1995/1576 e 2006/5488). In un caso analogo infatti,
pagina 6 di 11 relativo alla qualità di erede appunto, la Cassazione ha affermato che “… qualora l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio abbia costituito, nel giudizio di primo grado, fatto pacifico per la concorde allegazione di entrambe le parti, quella che in appello la contesti per la prima volta (identica è la posizione processuale nel nostro caso dove la contestazione è successiva alla precisazione delle conclusioni) ha l'onere di fornire la prova del suo contrario
...”.
Ne consegue pertanto che il Tribunale nel caso di specie ha errato sotto un duplice profilo, poiché avrebbe potuto (a norma dell'art. 115 c.p.c. vecchia formulazione) e dovuto (ex art. 167 c.p.c.) ritenere pacifica, non contestata e pertanto esonerata da qualsivoglia necessità di prova la qualifica di erede di in capo alla figlia . In ogni caso Controparte_4 Parte_1 la sussistenza della prova dell'intervenuta accettazione dell'eredità è dimostrata:
a = sia dalla dichiarazione di successione presentata da in data 7.10.1999 che, Parte_1 peraltro, comprendendo anche beni immobili, comporta voltura catastale, atto che integra accettazione tacita a norma dell'art. 476 c.c.;
b = sia, in re ipsa, dalla proposizione della presente domanda giudiziale e della precedente citazione di cui al giudizio n. 12/2001 R.G. Tribunale di Arezzo Sez. dist. di , CP_5 che entrambe costituiscono accettazione tacita;
c = sia soprattutto per la sussistenza del giudicato di cui alla sentenza n. 48/2004 in quella sede emessa nel contraddittorio sia di che di , nella quale Controparte_3 Controparte_1 infatti si afferma “dato per pacifico che uniche eredi di sono la Controparte_4 Pt_1
e la ”.
[...] Controparte_1
Erra quindi la decisione impugnata nell'affermare che non vi sia prova dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte della . Parte_1
Se è vero infatti che la presentazione della dichiarazione successione tout court - pur costituendo in ogni caso indizio - non è di per sé sufficiente ad integrare accettazione tacita, lo è però la voltura catastale conseguente a questa. Poiché nel caso di specie la successione comprendeva beni immobili (la torre controversa appunto), comportando la denuncia di successione la voltura catastale della stessa con intestazione agli eredi, integra necessariamente quindi ipotesi specificamente riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c.
È poi in ogni caso accettazione tacita la proposizione di domanda giudiziale tesa “alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari” (Cass. 2018/10060). Nel caso di specie pertanto costituisce prova dell'accettazione tacita anche la mera proposizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio de quo pagina 7 di 11 volto appunto al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di questi in termini sia di differenza dei canoni pattuiti con quelli di mercato che per la perdita di occasioni di vendita dello stesso, con conseguente deprezzamento.
Peraltro la proposizione della precedente domanda giudiziale per il rilascio del bene e l'indennizzo dell'illegittima occupazione promossa con citazione del 2001 che parimenti vale accettazione tacita. Dirimente poi sul punto è la sentenza n. 48/2004 del Tribunale di
Arezzo Sez. dist. di , che - con efficacia di giudicato tra le parti del presente CP_5 giudizio, tutte già parti anche del giudizio n. 12/2001R.G. nel quale questa è stata emessa - afferma: “dato per pacifico che uniche eredi di sono la e la Controparte_4 Parte_1
”. Controparte_1
La circostanza relativa al passaggio in giudicato della sentenza de quo è affermata da tutte le parti del presente giudizio e la questione sul punto del giudicato, in base anche alla più recente giurisprudenza di Cassazione, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. 2018/27161).
In sostanza pertanto non solo la sentenza erra nel non ritenere pacifica la circostanza, ma anche nel non ritenerla provata ed andrà riformata sul punto.
L'accoglimento dell'appello comporta la revoca della sentenza impugnata con conseguente necessità di valutazione del merito delle domande proposte da parte appellante Parte_1 in primo grado.
Dall'esame degli atti e dai documenti di causa comunque la domanda proposta da Pt_1 in primo grado sono infondate e non meritano accoglimento.
[...]
ha proposto contro l'azione di revoca ex art. 2901 c.c. del Parte_1 Controparte_3 contratto di locazione stipulato il 20.8.1989 con condanna dello stesso al risarcimento dei danni ex art. 2043 cc. L'azione è in primo luogo prescritta dato che alla data di notificazione dell'atto di citazione erano trascorsi oltre 18 anni dalla stipulazione del contratto di locazione e l'azione di revoca si prescrive in cinque anni (art. 2903 c.c.). Tale eccezione, già sollevata nel giudizio di primo grado, viene ribadita e riproposta anche nel presente giudizio di appello. Né l'appellante può invocare di non essere stata a conoscenza del contratto di locazione dato che ciò è derivato dalla sua inerzia e dal suo disinteresse per l'eredità e quindi da un suo comportamento colpevole omissivo. D'altra parte, ove anche si volesse ritenere, erroneamente, che il termine di prescrizione per l'azione di revoca decorra dalla conoscenza effettiva del contratto di locazione avvenuta al momento della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Sansepolcro, l'azione sarebbe ugualmente prescritta. Infatti il si è costituito nel predetto giudizio in data 5.3.2001 (si veda comparsa di CP_3
pagina 8 di 11 costituzione e risposta al doc. 14) depositando il contratto di locazione mentre la citazione del presente giudizio è stata notificata nel novembre 2007.
Il termine quinquennale per esercitare l'azione revocatoria è anche sotto tale profilo decorso.
D'altra parte l'appellante non tiene conto che la sentenza che ha definito il giudizio da lei promosso contro il e con l'intervento di dinanzi al Tribunale di CP_3 Controparte_1
Sansepolcro sancisce testualmente che il contratto di locazione stipulato in data 20.8.1999 costituisce un “valido titolo” e tale statuizione, in quanto passata in giudicato e tra le stesse parti, non può più essere rimessa in discussione. Anche per tale via la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. va respinta in quanto contraria ad una sentenza passata in giudicato. Ciò premesso mancano comunque i presupposti per l'esercizio dell'azione di revoca ex art. 2901
c.c. che sono:
-l'esistenza di un credito, anche soggetto a termine e condizione;
-un atto di disposizione patrimoniale del debitore che reca pregiudizio alle ragioni del creditore con la consapevolezza di arrecare tale pregiudizio;
-la consapevolezza nel terzo del detto pregiudizio.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge come non sia creditrice Parte_1 di di alcunché mancando il presupposto essenziale per agire in revocatoria. Controparte_1
è semplicemente comproprietaria dell'immobile e quindi impossibilitata ad Controparte_1 agire in revocatoria.
Ma nemmeno sussiste alcun pregiudizio per l'eredità beneficiata. Pur evidenziando che il contratto di locazione non costituisce un atto dispositivo del patrimonio in quanto con esso si cede il mero godimento del bene, erroneamente l'appellante ritiene che il contratto di locazione sia stato stipulato ad un prezzo irrisorio e comunque molto inferiore al valore di mercato.
Tale tesi in primo luogo non tiene conto del fatto che la locatrice è sempre Controparte_1 stata assistita da un professionista (avv. Locci) e non è credibile che gli stessi, in un contesto di passività ereditarie così rilevanti, abbiano indicato contrariamente al vero che la torre si trovasse in stato di abbandono.
Né si può dare troppa rilevanza allo sforzo del CTU di difendere il valore dell'affitto al 1989 determinato in euro 315,00 mensili con il solo metodo della svalutazione/rivalutazione stimabile intorno a 2 sul valore dell'affitto stabilito all'anno 2007 (pag. 9 CTU). Il CTU ovviamente non può conoscere in che condizioni fosse l'immobile 18 anni prima del suo accertamento ma utilizzando tale unico criterio deve dare per scontato, e ciò indica espressamente nel supplemento di CTU (pag. 11), che nel 1989 le condizioni della torre pagina 9 di 11 fossero “pressoché analoghe a quelle attuali” con l'eccezione dei lavori di miglioramento e manutenzione descritti in perizia e deve contraddire quanto appurato personalmente dal notaio in sede di inventario sostenendo che si trattava di “una generica descrizione riferibile al momento dell'acquisto dell'immobile da parte di . La realtà tuttavia è Controparte_4 diversa da quella presupposta (ma non conosciuta) dal CTU ed è emersa nel corso dell'istruttoria espletata. Innanzitutto il notaio si è recato all'interno della torre per redigere l'inventario e quindi era a conoscenza del fatto che la torre si trovava in condizione di abbandono. Anche nell'istanza presentata alla Pretura di Città di Castello in data 17.6.1989 si faceva presente che “allo stato la torre risultava essere incustodita e in completo stato di abbandono con conseguente grave pregiudizio per la sua conservazione” (si veda pag. 2 del doc. 2). Infatti dalla morte del alla stipulazione del contratto di locazione erano Pt_1 trascorsi tre anni e in questo lasso di tempo non solo erano stati sottratti i beni mobili e gli arredi che vi si trovavano all'interno (si veda istanza al Pretore di Città Di Castello), ma vi sono state violazioni (rectius “saccheggi”) della proprietà di ogni tipo.Anche i testi indotti dal non solo hanno confermato le pessime condizioni della torre al momento dell'inizio CP_3 della locazione, ma hanno riconosciuto le foto (si veda doc. 7) che ne mostrano lo stato di degrado ed abbandono (si vedano: teste udienza 12.5.09, Tes_1 Testimone_2 udienza del 21.9.2010 che non volle neanche salire per le scale per paura che crollassero). A tal fine si vedano anche le prove espletate nel giudizio dinanzi al Tribunale di Sansepolcro
(doc. 14), che pur raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti, possono e devono essere utilizzate anche nel presente giudizio (si veda Cass. n.13619/2007). In tal modo non si intende contestare che abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione (in Controparte_4 particolare delle murature e merlature), come ha sostenuto l'odierna appellante nel giudizio di primo grado, ma semplicemente affermare che la torre è stata abbandonata dopo la morte di per 3 anni durante i quali i mobili all'interno sono stati rubati e la Controparte_4 stessa “saccheggiata” e il non solo l'ha risistemata, ma ha completato la sua CP_3 ristrutturazione. Questo è quello che risulta dall'istruttoria. Ogni altra ricostruzione è priva di fondamento e non rispecchia la realtà delle cose. Alla luce di quanto esposto, erroneamente si afferma che il canone sia stato determinato in misura irrisoria e non corrispondente al valore della locazione ed erroneamente il CTU lo determina con metodo matematico che non tiene conto della realtà risultante dall'istruttoria che non può nemmeno conoscere. D'altra parte il CTU non ha tenuto conto che sul valore del canone all'attualità vi era l'incidenza dell'aumento di valore conseguito dall'immobile per i miglioramenti che non esisteva al momento della stipulazione del contratto di locazione e pertanto dal valore pagina 10 di 11 dell'affitto alla data di stipulazione del contratto di locazione doveva detrarre l'incidenza dell'aumento di valore della torre per i miglioramenti effettuati (tra il 15 e il 20%). In definitiva, da qualunque angolo visuale si esamini la domanda ex art. 2901 c.c., la stessa è sempre infondata e deve pertanto essere respinta. Il rigetto della domanda per ottenere la revoca ex art. 2901 c.c. comporterà altresì il rigetto della conseguente domanda di risarcimento del danno. Peraltro anche tale domanda è prescritta.
L'accoglimento della domanda di prescrizione dell'azione revocatoria assorbe le ulteriori questioni.
Al rigetto della domanda della consegue la condanna della stessa al pagamento delle Pt_1 spese di lite che tenuto conto della particolarità della questione, del parziale accoglimento dell'appello, del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria vengono compensate per 1\3 e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
In parziale accoglimento dell'appello dichiara erede di e Parte_1 Controparte_4 decidendo nel merito in riforma della sentenza n. 521\2020 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 309441\2007 dichiara la prescrizione dell'azione revocatoria proposta dalla nei confronti di . Parte_1 Controparte_3
Condanna al pagamento delle spese di lite che tenuto conto della particolarità Parte_1 della questione, del parziale accoglimento dell'appello, del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria compensa per 1\3 e vengono pertanto definitivamente quantificate nel totale (100%) in € 6.940,00 per competenze oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali e spese documentate a favore di ciascuna delle parti costituite nel presene grado di giudizio.
Perugia, 19 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Simone Salcerini
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