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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2024, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 31/10/2024 nella causa n. 761/2017 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MAIETTA ANGELO
- attore - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv. SALZARULO ANTONIO
- convenuto - nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore
- contumace - Conclusioni All'udienza del 31/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che in data 10.08.2015, alle ore 22.15 circa, […] pativa serie lesioni personali a seguito del sinistro verificatosi in ID alla Via Salette a causa dell'errata guida del conducente dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR di proprietà della soc. ed assicurato con la compagnia con CP_2 Controparte_3 polizza n. 0000770236706 […], conveniva in giudizio CP_1 CP_2
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] - accogliere la
[...] domanda attorea e dichiarare la responsabilità esclusiva della società quale CP_2 proprietaria dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR nella produzione del sinistro anzidetto;
-per l'effetto, condannare la società e la compagnia CP_3 ciascuno per sua quota o spettanza, anche in solido tra loro, al risarcimento
[...] dei danni fisici, morali, patrimoniali e non, patiti dall'attore in virtù del sinistro
2 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
verificatosi in ID (Na) in data 10.08.2015; - Condannare, in ogni caso i convenuti alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. […]. In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che
[…] il sig. , alla guida dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR, Controparte_4 nel mentre effettuava una azzardata manovra di retromarcia al fine di far ingresso nello stabilimento balneare " " non si avvedeva del sig. Parte_2 Parte_1 che, a piedi, stava dirigendosi presso l'anzidetto lido dal viale di accesso e lo investiva […], e che trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Gaetanina Scotto Di Perrotolo", i sanitari riscontravano […] una grave distorsione del ginocchio sinistro con lesione del tendine e, pertanto, si provvedeva al ricovero dello stesso presso il reparto di chirurgia […], da dove veniva dimesso […] con la diagnosi di "lesione complessa dell'espansione sovrarotulea del QF a sinistro" […], per poi essere sottoposto in data 18.08.2015 ad […] intervento chirurgico di ricostruzione e cerchiaggio del quadricipite sinistro eseguito dalla Divisione di Ortopedia dell' Controparte_5
[…].
[...]
Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, nonché l'inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n° 209/2005, per non aver allegato alla lettera di messa in mora la necessaria documentazione medica. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro così come descritta da controparte, anche alla luce dei rapporti professionali esistenti tra l'attore e la convenuta , nonché il quantum CP_2 della pretesa risarcitoria, concludendo quindi per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria a mezzo di prova orale e di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 02.02.2024), nella non dichiarata contumacia della non costituitasi, , la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva CP_2 all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza
3 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'inadeguato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
In tale prospettiva, infondata, per le ragioni di matrice assorbente di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta.
Innanzitutto, non ci si può esimere dal rilevare come, a fronte della deduzione del verificarsi del sinistro […] In data 10.08.2015 alle ore 22.15 circa
[…] in ID alla Via Salette […] ove […] il sig. , alla guida Controparte_4 dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR, nel mentre effettuava una azzardata manovra di retromarcia al fine di far ingresso nello stabilimento balneare
" non si avvedeva del sig. che, a piedi, stava dirigendosi Parte_2 Parte_1 presso l'anzidetto lido dal viale di accesso e lo investiva […] (v. testualmente atto di citazione), il certificato di pronto soccorso posto a fondamento dell'azione rechi la diversa (ed anteriore) data del 9/08/2015, in uno alla seguente (e altrettanto diversa) descrizione del luogo e delle modalità di accadimento: caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( ) (v. testualmente Parte_2 verbale di P.S. n. 1755 del 09/08/2015 dell'ospedale di ID di cui in atti).
A ben guardare, le predette criticità sono state evidenziate anche nell'ambito della consulenza tecnica espletata, ove l'ausiliario nominato, pur premettendo che: […] In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica e la disamina della documentazione in atti, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) sono compatibili con il racconto della parte attrice, poiché dal punto di vista patogenetico la lesione è compatibile con un trauma muscolare indiretto a seguito di caduta al suolo improvvisa […], ha tuttavia espressamente segnalato che: […] alla raccolta anamnestica dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di ID (verbale di P.S. n°1755 del 09/08/2015 in atti) è stato riportato testualmente “caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro
( )”, mentre nell'intera documentazione sanitaria in atti non si fa mai Parte_2 alcun riferimento ad un incidente della strada […], aggiungendo altresì che: […] È comunque da escludere l'urto diretto da parte di autoveicolo poiché non sono state mai descritte nelle certificazioni mediche in atti né rinvenute sul corpo del periziato lesioni riconducibili ad un trauma diretto a carico dell'arto inferiore di sinistra […] (v. testualmente CTU depositata). 4 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Si tratta senza dubbio di elementi che assumono notevole rilevanza anche ai fini dell'apprezzamento della prova orale espletata sul punto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese: dal teste, , qualificatosi Controparte_4 conducente del veicolo cagionante il sinistro (senza che ne sia stata ritualmente eccepita l'incapacità ex 246 c.p.c.), che ha comunque integralmente confermato quanto dedotto in citazione (v. deposizione di cui al verbale di udienza del 08.02.2019); nonché dal teste, , che, pur non avendo Testimone_1 dichiaratamente assistito al sinistro, ha confermato di aver verificato la presenza dell'attore a terra nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (v. deposizione di cui al verbale di udienza del 08.02.2019).
Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che il sinistro e le conseguenze dagli stessi descritti come verificatisi in data 10.08.2015 alle ore 22.15 circa (v. testualmente capitoli di prova articolati e sottoposti ai testi), quali derivazione di un investimento avutosi per effetto di una manovra di retromarcia azzardata esitata nell'investimento dell'attore mentre stava dirigendosi presso il lido dal relativo viale di accesso (v. deposizioni in atti e in particolare di ), siano stati dalla medesima parte attrice Controparte_4 comprovati a mezzo di documentazione medica che: da un lato, li fa risalire ad una data diversa ed anteriore (v. citato verbale pronto soccorso recante la data del 9/08/2015); dall'altro, ne certifica luogo e modalità secondo caratteristiche altrettanto diverse (v. ancora citato verbale pronto soccorso recante la dizione: caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( )), sino a non Parte_2 riportare in alcun modo, nemmeno nell'immediatezza dell'accaduto, lesioni effettivamente riconducibili ad un urto diretto da parte di un autoveicolo a carico dell'attore, per come riferito (v. certificazioni mediche in atti, così come valutate dal CTU). I suddetti aspetti, tutti di natura intrinsecamente oggettiva, risultano pertanto alquanto dirimenti in punto di verifica in ordine all'attendibilità dei testi, intesa come veridicità delle deposizioni dagli stessi rese, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi del sinistro e alle relative conseguenze, quantomeno come dedotto. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
5 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016). Del resto, proseguendo nella sin qui ricostruita equivocità degli elementi probatori acquisiti, non può non ribadirsi come la documentazione medica prodotta a sostegno della domanda, così come adeguatamente valutata dal CTU, non vengano in alcun modo certificare lesioni riconducibili ad un urto diretto con un autoveicolo, come dedotto in citazione (v. certificazioni mediche in atti, così come valutate dal CTU), ferma in ogni caso la valutazione espressa dal medesimo ausiliario secondo cui […] alla raccolta anamnestica dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di ID (verbale di P.S. n°1755 del 09/08/2015 in atti) è stato riportato testualmente “caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( )”, mentre nell'intera documentazione sanitaria in atti non Parte_2 si fa mai alcun riferimento ad un incidente della strada […] (v. testualmente supra riportata CTU). Né a considerazioni diverse potrebbe indurre il fatto che il medesimo CTU ha comunque valutato il danno riportato dall'attore (v. esiti CTU), la insufficienza e/o non congruenza delle risultanze probatorie acquisite non attenendo alle lesioni in sé considerate, ma al diverso e pregnante aspetto concernente l'effettiva e concreta riconducibilità al sinistro medesimo, così come descritto, delle suddette lesioni, in questa sede indicate quali conseguenze dello stesso. Alla luce delle citate risultanze, quindi, non può, al di là di ogni altro aspetto, ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità dei danni, così come documentati, al sinistro oggetto di causa, vista l'assenza di riscontri sufficienti in punto di concreta efficienza eziologica dello stesso rispetto ai medesimi, con tutto ciò che ne consegue in punto di riverbero dei predetti deficits probatori in capo al danneggiato, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della
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prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio invero assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il conseguente assorbimento e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze, anche rispetto alla documentazione in atti, rilevate nella deposizione dei testi escussi, CP_4
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e , impongono la trasmissione di copia degli atti del CP_4 Testimone_1 presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese
Al rigetto della domanda segue altresì la condanna di parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta costituitasi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (non inferiore a € 26.000,00 ex art. 5, comma 6 DM 55/2014), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di , in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore della convenuta Parte_1 costituitasi, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Antonio Salzarulo;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 13/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 31/10/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 31/10/2024 nella causa n. 761/2017 avente ad oggetto “lesione personale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. MAIETTA ANGELO
- attore - e C.F./P.IVA: ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv. SALZARULO ANTONIO
- convenuto - nonché
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2 pro tempore
- contumace - Conclusioni All'udienza del 31/10/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo che in data 10.08.2015, alle ore 22.15 circa, […] pativa serie lesioni personali a seguito del sinistro verificatosi in ID alla Via Salette a causa dell'errata guida del conducente dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR di proprietà della soc. ed assicurato con la compagnia con CP_2 Controparte_3 polizza n. 0000770236706 […], conveniva in giudizio CP_1 CP_2
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] - accogliere la
[...] domanda attorea e dichiarare la responsabilità esclusiva della società quale CP_2 proprietaria dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR nella produzione del sinistro anzidetto;
-per l'effetto, condannare la società e la compagnia CP_3 ciascuno per sua quota o spettanza, anche in solido tra loro, al risarcimento
[...] dei danni fisici, morali, patrimoniali e non, patiti dall'attore in virtù del sinistro
2 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
verificatosi in ID (Na) in data 10.08.2015; - Condannare, in ogni caso i convenuti alla rifusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre IVA e CAP, come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. […]. In particolare, a sostegno della propria domanda, l'attore deduceva che
[…] il sig. , alla guida dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR, Controparte_4 nel mentre effettuava una azzardata manovra di retromarcia al fine di far ingresso nello stabilimento balneare " " non si avvedeva del sig. Parte_2 Parte_1 che, a piedi, stava dirigendosi presso l'anzidetto lido dal viale di accesso e lo investiva […], e che trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero "Gaetanina Scotto Di Perrotolo", i sanitari riscontravano […] una grave distorsione del ginocchio sinistro con lesione del tendine e, pertanto, si provvedeva al ricovero dello stesso presso il reparto di chirurgia […], da dove veniva dimesso […] con la diagnosi di "lesione complessa dell'espansione sovrarotulea del QF a sinistro" […], per poi essere sottoposto in data 18.08.2015 ad […] intervento chirurgico di ricostruzione e cerchiaggio del quadricipite sinistro eseguito dalla Divisione di Ortopedia dell' Controparte_5
[…].
[...]
Costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda per la mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, nonché l'inammissibilità della stessa per violazione dell'art. 148 D. Lgs. n° 209/2005, per non aver allegato alla lettera di messa in mora la necessaria documentazione medica. Nel merito, contestava la dinamica del sinistro così come descritta da controparte, anche alla luce dei rapporti professionali esistenti tra l'attore e la convenuta , nonché il quantum CP_2 della pretesa risarcitoria, concludendo quindi per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria a mezzo di prova orale e di consulenza tecnica d'ufficio (v. relazione depositata il 02.02.2024), nella non dichiarata contumacia della non costituitasi, , la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva CP_2 all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza
3 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - concernente l'inadeguato assolvimento dell'onere della prova ad opera di parte attrice, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate.
In tale prospettiva, infondata, per le ragioni di matrice assorbente di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta.
Innanzitutto, non ci si può esimere dal rilevare come, a fronte della deduzione del verificarsi del sinistro […] In data 10.08.2015 alle ore 22.15 circa
[…] in ID alla Via Salette […] ove […] il sig. , alla guida Controparte_4 dell'autocarro mod. Fiat Doblò tg. CE711YR, nel mentre effettuava una azzardata manovra di retromarcia al fine di far ingresso nello stabilimento balneare
" non si avvedeva del sig. che, a piedi, stava dirigendosi Parte_2 Parte_1 presso l'anzidetto lido dal viale di accesso e lo investiva […] (v. testualmente atto di citazione), il certificato di pronto soccorso posto a fondamento dell'azione rechi la diversa (ed anteriore) data del 9/08/2015, in uno alla seguente (e altrettanto diversa) descrizione del luogo e delle modalità di accadimento: caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( ) (v. testualmente Parte_2 verbale di P.S. n. 1755 del 09/08/2015 dell'ospedale di ID di cui in atti).
A ben guardare, le predette criticità sono state evidenziate anche nell'ambito della consulenza tecnica espletata, ove l'ausiliario nominato, pur premettendo che: […] In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica e la disamina della documentazione in atti, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) sono compatibili con il racconto della parte attrice, poiché dal punto di vista patogenetico la lesione è compatibile con un trauma muscolare indiretto a seguito di caduta al suolo improvvisa […], ha tuttavia espressamente segnalato che: […] alla raccolta anamnestica dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di ID (verbale di P.S. n°1755 del 09/08/2015 in atti) è stato riportato testualmente “caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro
( )”, mentre nell'intera documentazione sanitaria in atti non si fa mai Parte_2 alcun riferimento ad un incidente della strada […], aggiungendo altresì che: […] È comunque da escludere l'urto diretto da parte di autoveicolo poiché non sono state mai descritte nelle certificazioni mediche in atti né rinvenute sul corpo del periziato lesioni riconducibili ad un trauma diretto a carico dell'arto inferiore di sinistra […] (v. testualmente CTU depositata). 4 Tribunale di Avellino n. 761/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Si tratta senza dubbio di elementi che assumono notevole rilevanza anche ai fini dell'apprezzamento della prova orale espletata sul punto, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese: dal teste, , qualificatosi Controparte_4 conducente del veicolo cagionante il sinistro (senza che ne sia stata ritualmente eccepita l'incapacità ex 246 c.p.c.), che ha comunque integralmente confermato quanto dedotto in citazione (v. deposizione di cui al verbale di udienza del 08.02.2019); nonché dal teste, , che, pur non avendo Testimone_1 dichiaratamente assistito al sinistro, ha confermato di aver verificato la presenza dell'attore a terra nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (v. deposizione di cui al verbale di udienza del 08.02.2019).
Più nel dettaglio, non si vede come non attribuire rilievo al fatto che il sinistro e le conseguenze dagli stessi descritti come verificatisi in data 10.08.2015 alle ore 22.15 circa (v. testualmente capitoli di prova articolati e sottoposti ai testi), quali derivazione di un investimento avutosi per effetto di una manovra di retromarcia azzardata esitata nell'investimento dell'attore mentre stava dirigendosi presso il lido dal relativo viale di accesso (v. deposizioni in atti e in particolare di ), siano stati dalla medesima parte attrice Controparte_4 comprovati a mezzo di documentazione medica che: da un lato, li fa risalire ad una data diversa ed anteriore (v. citato verbale pronto soccorso recante la data del 9/08/2015); dall'altro, ne certifica luogo e modalità secondo caratteristiche altrettanto diverse (v. ancora citato verbale pronto soccorso recante la dizione: caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( )), sino a non Parte_2 riportare in alcun modo, nemmeno nell'immediatezza dell'accaduto, lesioni effettivamente riconducibili ad un urto diretto da parte di un autoveicolo a carico dell'attore, per come riferito (v. certificazioni mediche in atti, così come valutate dal CTU). I suddetti aspetti, tutti di natura intrinsecamente oggettiva, risultano pertanto alquanto dirimenti in punto di verifica in ordine all'attendibilità dei testi, intesa come veridicità delle deposizioni dagli stessi rese, cui non sembra possibile attribuire univoca e piena credibilità persino in punto di effettiva assistenza al dipanarsi del sinistro e alle relative conseguenze, quantomeno come dedotto. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi
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tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016), con l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. (Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016). Del resto, proseguendo nella sin qui ricostruita equivocità degli elementi probatori acquisiti, non può non ribadirsi come la documentazione medica prodotta a sostegno della domanda, così come adeguatamente valutata dal CTU, non vengano in alcun modo certificare lesioni riconducibili ad un urto diretto con un autoveicolo, come dedotto in citazione (v. certificazioni mediche in atti, così come valutate dal CTU), ferma in ogni caso la valutazione espressa dal medesimo ausiliario secondo cui […] alla raccolta anamnestica dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di ID (verbale di P.S. n°1755 del 09/08/2015 in atti) è stato riportato testualmente “caduta accidentale in locale pubblico mentre era al lavoro ( )”, mentre nell'intera documentazione sanitaria in atti non Parte_2 si fa mai alcun riferimento ad un incidente della strada […] (v. testualmente supra riportata CTU). Né a considerazioni diverse potrebbe indurre il fatto che il medesimo CTU ha comunque valutato il danno riportato dall'attore (v. esiti CTU), la insufficienza e/o non congruenza delle risultanze probatorie acquisite non attenendo alle lesioni in sé considerate, ma al diverso e pregnante aspetto concernente l'effettiva e concreta riconducibilità al sinistro medesimo, così come descritto, delle suddette lesioni, in questa sede indicate quali conseguenze dello stesso. Alla luce delle citate risultanze, quindi, non può, al di là di ogni altro aspetto, ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità dei danni, così come documentati, al sinistro oggetto di causa, vista l'assenza di riscontri sufficienti in punto di concreta efficienza eziologica dello stesso rispetto ai medesimi, con tutto ciò che ne consegue in punto di riverbero dei predetti deficits probatori in capo al danneggiato, in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della
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prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468). Tale principio invero assume notevole pregnanza nelle controversie risarcitorie, quali quella per cui è causa, ove, come è noto, i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio Secondo consolidata giurisprudenza, difatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12).
L'assenza di adeguati e concordanti riscontri circa il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente in tali giudizi, dunque, non può che condurre al rigetto della domanda. Costituisce dato acquisito in giurisprudenza, d'altronde, l'affermazione secondo cui in tema di responsabilità civile da circolazione stradale incombe al danneggiato la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra il fatto dannoso e le conseguenze da lui lamentate, non potendo egli giovarsi delle regole sulla presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 10609 del 02/08/2001, Rv. 548735), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., da ultimo, Sez. 6, ordinanza n. 12370 del 15/06/2016; nonché tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421). Alla stregua della così ricostruita non univocità, o comunque insufficienza, delle risultanze istruttorie raccolte, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda proposta, con il conseguente assorbimento e in applicazione dei principi giurisprudenziali citati in apertura, di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Da ultimo, le contraddizioni e/o incongruenze, anche rispetto alla documentazione in atti, rilevate nella deposizione dei testi escussi, CP_4
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e , impongono la trasmissione di copia degli atti del CP_4 Testimone_1 presente giudizio alla Procura della Repubblica per le eventuali determinazioni di competenza. Sulle spese
Al rigetto della domanda segue altresì la condanna di parte attrice alla rifusione in favore della parte convenuta costituitasi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (non inferiore a € 26.000,00 ex art. 5, comma 6 DM 55/2014), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto dovranno soggiacere le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di , in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, rimasta contumace, respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, , alla rifusione in favore della convenuta Parte_1 costituitasi, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Antonio Salzarulo;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;
dispone la trasmissione di copia degli atti a cura della cancelleria alla Procura della Repubblica in sede;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 13/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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