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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2480/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 14 Gennaio 2025, sono comparsi, alle ore 9:37, la ssa G. Pt_1
Arnone, in sostituzione dell'Avv. S. Schifano, per il ricorrente e l'Avv. M. C. Infurna, in sostituzione dell'Avv. Ciliberti, per la che discutono la Controparte_1 causa riportandosi ai propri scritti difensivi, ivi comprese, le comparse conclusionali depositate agli atti di lite.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 12:28, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza inerente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 15:34, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 15:34 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 14 Gennaio
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2480 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_2
Discesa Gallo n. 2, C.F. , in qualità di titolare e legale rappresentante CodiceFiscale_1 dell'impresa individuale denominata con Controparte_2 sede ad Agrigento, nella via Atenea n. 172, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Pietro Nenni n. 85, presso lo studio dell'Avv. Sabina Schifano, dal quale è rappresentato e difeso per procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
la , in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con Controparte_1
sede a Mogliano Veneto (TV), nella via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Ciliberti in forza di procura generale alle liti versata agli atti di causa, unitamente al
2 quale è elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Cicerone
n. 12, presso lo studio dell'Avv. Concetta Valeria Patermo,
- resistente -
Oggetto: contratto di assicurazione.
Conclusioni per il ricorrente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Gennaio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. depositata il 10 Marzo 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 Dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Gennaio
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, II termine, c.p.c. depositate, rispettivamente, il 20 Gennaio 2022 e il 7 Aprile 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato il 14 Settembre 2021, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di I comparizione, il signor Parte_2
, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale denominata
[...]
premetteva di avere sottoscritto l'11 Marzo Controparte_2
2020 con la a polizza per la copertura dei rischi del commercio n. Controparte_1
400375510 con l'estensione della garanzia a CORONAVIRUS - 19. Precisando che, la CP_3 stessa, emessa nel citato giorno, aveva come data di scadenza l'11 Marzo 2025. Il ricorrente, dopo avere riportato il contenuto della suddetta appendice, costituente parte integrante delle condizioni di assicurazione, esponeva sia che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'11 Marzo 2020, decorrente dal 12 Marzo 2020, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19 l'Italia era entrata in lockdown;
sia che, di conseguenza, sull'intero territorio nazionale erano state chiuse una serie di attività commerciali, a eccezione di quelle individuate nell'allegato 1 del cennato provvedimento. Aggiungendo che, in relazione a quanto ivi disposto, l'esercizio commerciale di cui era titolare era rimasto aperto e operativo.
Riferiva che, con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo
2020, avente effetto dal 23 Marzo 2020, era stata disposta la sospensione di tutte le attività
3 produttive e commerciali, compresa quella da lui svolta. Specificando che, quest'ultimo era entrato in vigore dopo l'attivazione della menzionata garanzia, avvenuta l'11 Marzo 2020. Il medesimo evidenziava che, secondo la polizza in parola l'estensione della garanzia Diaria da interruzione di esercizio commerciale operava a decorrere dal 15° giorno dalla data della sua attivazione, ossia dal 26 Marzo 2020. Di guisa che, nel caso di specie doveva ritenersi operante per trenta giorni, quindi da tale data fino al 25 Aprile 2020. Affermando che, la
[...] aveva maturato la diaria giornaliera da interruzione di Controparte_2 esercizio di € 300,00 per ognuno dei due punti vendita a cui si riferiva la copertura assicurativa, siti, rispettivamente, nella via Atenea n. 172 del Comune di Agrigento e nella via IV Novembre
n. 63 del Comune di Favara (AG). Di conseguenza, aveva diritto alla liquidazione della somma di € 18.000,00 (€ 300,00 per 30 giorni per ciascuno di essi). L'istante rilevava che, a nulla erano valsi i tentativi di comporre bonariamente la vicenda in questione, nonché che anche il procedimento di mediazione esperito aveva avuto esito negativo per l'assenza ingiustificata di controparte. Sul piano del diritto sosteneva che, la prefata Compagnia Assicuratrice risultava inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti della enunciata impresa individuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. Asserendo che, tale comportamento dilatorio la rendeva responsabile dei maggiori danni di natura economica subiti dalla nominata assicurata, che era tenuta a indennizzare a norma dell'art. 1224 c.c., consistenti negli interessi moratori, che fungevano da risarcimento forfettario per il ritardo nell'esecuzione della prestazione in dibattito. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare l'inadempimento negoziale della resistente. Per l'effetto, di ordinarle di pagargli l'importo di € 18.000,00 in virtù della ricordata polizza con l'estensione della garanzia a
19, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Controparte_4
La , in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, si Controparte_1 costituiva nel presente giudizio depositando il 20 Gennaio 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo denunciava l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a essa resistente in relazione alle previsioni contenute nella richiamata polizza. Affermando che, in ossequio al contenuto dell'appendice di quest'ultima, l'estensione della garanzia oggetto del contendere non poteva operare, neanche parzialmente, per ragioni temporali. Ciò in quanto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo
2022, comportante l'asserita chiusura dell'attività commerciale esercitata dal signor
[...]
nella spiegata qualità, era entrato in vigore prima del compimento del 15° Parte_2
4 giorno successivo all'attivazione della stessa, coincidente con il 26 Marzo 2020. La citata società sosteneva che, in ogni caso, contrariamente alla tesi spiegata dal ricorrente, la predetta attività commerciale non era mai stata oggetto di chiusura, neanche a seguito del cennato
D.P.C.M. Osservando che, a tale constatazione si perveniva tenendo conto, innanzitutto, della dichiarazione contenuta a pagina 3 della polizza in discorso, ove era stato indicato come 423 il codice della medesima. In secondo luogo, del fatto che alla pagina 13 delle condizioni contrattuali a tale codice corrispondeva il settore “telefonia: telefoni cellulari, compresi accessori e pezzi di ricambio”. In terz'ordine che, l'allegato 1 del cennato Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 aveva individuato fra le attività commerciali non assoggettate a chiusura quella di riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, nella quale era riconducibile l'attività svolta dalla menzionata impresa individuale. Obiettava che, comunque, mancava il presupposto stabilito al punto 3 della pagina
27 delle condizioni di assicurazione, consistente nella chiusura totale dell'esercizio commerciale per avere diritto all'indennità giornaliera, poiché nella ipotesi in esame tale circostanza non si era avverata. Contestando, infine, la pretesa dell'istante di conseguire la rivalutazione monetaria e gli interessi, trattandosi di debito eventualmente di valuta, e non di valore. Sulla scorta di queste ragioni domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare le richieste del signor essendo insussistente, inefficace, e/o inoperativa la Parte_2 garanzia assicurativa in discussione, ovvero perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Con provvedimento adottato nel corso dell'udienza dell'8 Febbraio 2022 il Giudice
Onorario designato alla trattazione della lite, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, in ossequio al III comma dell'art. 702ter c.p.c. fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui ai nn. 1), 2) e 3) del suo VI comma. Mediante ordinanza emessa all'esito di quella del 19 Dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 6
e il 12 Dicembre 2023. Indi, all'udienza odierna del 14 Gennaio 2025, dopo che i loro procuratori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c., quest'ultima la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza degli stessi.
5 2.- In diritto. Le domande formulate dal ricorrente in seno al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
introduttivo del procedimento de quo non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché,
meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso testé anticipato è necessario evidenziare alcuni significativi ed emblematici aspetti. Invero, la in persona del suo titolare e legale Controparte_2 rappresentante signor , ha sottoscritto l'11 Marzo 2020 con la Parte_2 un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del Controparte_1 commercio, denominato “VALORE COMMERCIO PLUS”. La relativa polizza n. 400375510, prodotta agli atti di lite, emessa nell'enunciato giorno, ha iniziato a decorrere dalle ore 24 dell'11 Marzo 2020 con scadenza fissata nelle ore 24 dell'11 Marzo 2025. A quest'ultima si trova allegato, fra l'atro, il Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00, contenente una estensione della nominata garanzia. Esso prevede, testualmente: “La presente appendice costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei prodotti assicurativi Valore
Commercio Plus, Valore Commercio, Formula Commercio, Bene Commercio e Monitor
Commercio dedicati all'assicurazione di esercizi commerciali che prevedono una diaria per interruzione di esercizio. Le clausole contrattuali rimangono pienamente valide ed efficaci salvo che non risultino espressamente derogate dalle seguenti disposizioni.
ESTENSIONE DELLA GARANZIA A CORONAVIRUS – COVID 19
La garanzia Diaria da interruzione di esercizio, se operante, è estesa senza maggiorazione del premio, al caso di interruzione dell'attività dell'assicurato in conseguenza di provvedimento emesso dall'Autorità che dispone la chiusura totale degli esercizi commerciali come misura di prevenzione al Covid-19.
La presente estensione si applica:
- per i contratti con scadenza annuale entro il 3.06.2020, fino alla scadenza dell'annualità assicurativa successiva;
- per i contratti con scadenza annuale successiva al 3.06.2020, fino alla scadenza della annualità assicurativa in corso;
L'estensione opera con una franchigia di 7 giorni e viene riconosciuta per un massimo di
30 giorni.
6 Qualora la garanzia Diaria da interruzione di esercizio sia stata attivata successivamente al 2 marzo 2020, l'estensione opera a decorrere dal 15° giorno dalla data di attivazione della garanzia stessa.
Se la garanzia era già attiva alla data del 2 marzo 2020 la diaria è calcolata in base alla somma indicata in polizza a tale data.
Per le garanzie Diaria da interruzione di esercizio attivate dopo il 2 marzo 2020
l'estensione è operante se l'ordinanza di chiusura non è già stata disposta nel momento dell'attivazione della garanzia stessa”.
Or dunque, per contrastare le pretese azionate nei propri confronti dal ricorrente, nella spiegata qualità, instaurando il presente giudizio la prefata compagnia assicuratrice ha articolato una contestazione, che si rivela ammissibile e accoglibile. Per il suo tramite ha obiettato l'insussistenza di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a essa resistente in relazione alle previsioni contenute nella ricordata polizza n. 400375510. Affermando che, in ossequio al contenuto dell'appendice di quest'ultima, l'estensione della garanzia a CP_4
19 oggetto del contendere non può operare, neanche parzialmente, per ragioni
[...] temporali. Ciò in quanto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo
2020, comportante l'asserita chiusura dell'attività commerciale esercitata dal signor
[...]
in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale Parte_2 denominata che ha sottoscritto il richiamato Controparte_2 contratto di assicurazione, è entrato in vigore prima del compimento del 15° giorno successivo all'attivazione della stessa, coincidente con il 26 Marzo 2020. Al fine di dimostrare la correttezza sul piano giuridico di questa doglianza bisogna, innanzitutto, stabilire la differenza tra stipulazione di un contratto di assicurazione, da un lato, e attivazione e operatività del medesimo, dall'altro. A ben guardare, contrariamente alla tesi sostenuta in merito dal ricorrente nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 10 Marzo 2022, l'attivazione di una polizza assicurativa non coincide affatto con il momento di stipula, vale a dire di sottoscrizione del relativo negozio giuridico. In realtà, con il citato termine si indica il giorno a partire dal quale la copertura assicurativa inizia a produrre i suoi effetti, o, in altre parole, diventa operativa. E' innegabile che, non sempre la data della conclusione di un contratto di assicurazione coincide con quella in cui la garanzia è attiva e operante, stante che generalmente la seconda è successiva. Infatti, il più delle volte la sua attivazione non è immediata, ma differita
7 a un momento successivo. Prendendo le mosse da tale precisazione, si perviene a una prima, rilevante constatazione. Segnatamente, nel caso di specie la decorrenza del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del commercio denominato “VALORE COMMERCIO
PLUS” è differente da quella della estensione della garanzia a CORONAVIRUS - COVID 19, disciplinata dalle disposizioni contenute nell'anzidetta appendice. A ben guardare, dall'analisi della pagina 1 della cennata polizza emerge chiaramente che, la copertura assicurativa garantita dal primo ha cominciato a decorrere dall'11 Marzo 2020, quindi dal medesimo giorno della rispettiva conclusione, con scadenza stabilita nelle ore 24 dell'11 Marzo 2025. Invece, e diversamente da quanto asserito dall'odierno istante nella enunciata memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c., una delle pattuizioni integranti l'appendice in commento stabilisce esplicitamente che: “Qualora la garanzia Diaria da interruzione di esercizio sia stata attivata successivamente al 2 marzo 2020, l'estensione opera a decorrere dal 15° giorno dalla data di attivazione della garanzia stessa”. Il che significa che, poiché nella fattispecie l'assicurazione per la copertura dei rischi del commercio ha iniziato a produrre i suoi effetti, lo si ribadisce, dall'11 Marzo 2020, l'estensione di tale garanzia a 19 è divenuta Controparte_4 operativa, cioè attiva quindici giorni dopo, a partire dal 26 Marzo 2020. Una volta appurato che i momenti di attivazione e di operatività della polizza in parola e della enunciata estensione della stessa non coincidono, essendo differenti, si deve accertare se quando è stato emanato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020 la seconda aveva già iniziato a spiegare i suoi effetti negoziali. A questo scopo è imprescindibile procedere all'esame dell'ultima clausola della nominata appendice di cui al Mod. X005 - ATTO DI
DICHIARAZIONE 00, costituente parte integrante delle condizioni di assicurazione applicabili alla polizza Essa dispone che: “Per le garanzie Parte_3
Diaria da interruzione di esercizio attivate dopo il 2 marzo 2020 l'estensione è operante se
l'ordinanza di chiusura non è già stata disposta nel momento dell'attivazione della garanzia stessa”. Ebbene, quest'ultima locuzione (“nel momento dell'attivazione della garanzia stessa”) deve certamente intendersi riferita alla data in cui è divenuta operativa l'estensione della garanzia a 19 controversa. A tale conclusione si giunge tenendo Controparte_4 conto del fatto che, essa è espressa al singolare. Ragion per cui, non può affatto ritenersi riferita, come pretende il signor nella spiegata qualità, al giorno a partire dal Parte_2 quale la nominata assicurazione per la copertura dei rischi del commercio ha cominciato a spiegare i propri effetti, ossia all'11 Marzo 2020. Il motivo di questa affermazione risiede nella
8 circostanza che, nella pattuizione sottoposta a disamina nel periodo iniziale si parla delle garanzie Diaria da interruzione di esercizio al plurale (“Per le garanzie Diaria da interruzione di esercizio attivate dopo il 2 marzo 2020”), usandosi il singolare soltanto nel passaggio successivo (“l'estensione è operante”), con riguardo alla estensione della garanzia per cui è contesa. Sicché, dall'interpretazione letterale della ricordata clausola discende che, la richiamata estensione della garanzia, divenuta operante, come sopra evidenziato, dal 26 Marzo
2020, non era ancora attiva allorché è stato emanato il ricordato Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che ha iniziato a produrre i suoi effetti dal 23 Marzo 2020. Se così è, allora, poiché tale provvedimento governativo, comportante, secondo la tesi esposta nel ricorso introduttivo del procedimento de quo, la chiusura totale dell'esercizio commerciale facente capo alla prefata impresa individuale, è stato disposto prima dell'attivazione della richiamata copertura assicurativa collegata ai rischi derivanti da 19, nessun Controparte_4 indennizzo giornaliero spetta al ricorrente nella spiegata qualità per il periodo meglio individuato nel citato ricorso. Di conseguenza, le domande da egli avanzate nei confronti della si manifestano giuridicamente illegittime e suscettibili di essere Controparte_1 rigettate.
3.- Infine, in considerazione della novità e della particolare complessità delle questioni trattate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande avanzate dal signor
, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale Parte_2
denominata nei confronti della Controparte_2 [...]
, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, con il ricorso ex art. 702bis CP_1
c.p.c. introduttivo del procedimento de quo;
- infine, compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento in data 14 Gennaio 2025.
Il Giudice
9 Barbara Cordaro
10