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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.3012/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.ta e difesa dall'avv. Capuano Fortunato;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rapp e dif dall'avv. Controparte_1
Amato Gaetano;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU, Dott. , ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al Persona_1 deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). Nel merito si evidenzia che sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che l'integrazione espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto il CTU ha ritenuto l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti). Nell'integrazione, il CTU, ha in particolare evidenziato di aver valutato il grado complessivo di invalidità della ricorrente tenendo conto del codice 9323 per la neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (percentuale del 70%) in ragione della quadrantectomia dx con biopsia negativa di linfonodo sentinella cui è stata sottoposta la ricorrente mentre il codice 9325 (con un tasso di invalidità del 100%) non poteva essere riconosciuto perché adottato per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica;
in relazione alla lesione del tendine sovraspinoso e sottoscapolare della spalla sinistra con consigliata sutura dei muscoli della cuffia in artroscopia certificata nella visita privata dal dott. del 17/4/2024, ha evidenziato di aver Per_2 applicato il codice 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e circa la dedotta sofferenza del rachide lombare certificata nella visita fisiatrica del 7/1/2022 (meritevole, ad avviso della ricorrente del codice 7010 (anchilosi del rachide lombare) con percentuale 31-40%, ribadiva di non ritenere di poterla riconoscere in quanto nel corso della visita peritale non veniva nè riferita dalla ricorrente e nè accertata alcuna limitazione funzionale del rachide lombare meritevole e giustificativa di percentuale di invalidità. Ritenuta la condivisibilità dell'espletata CTU correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico giuridico il ricorso va pertanto respinto Nulla per spese di lite, stante dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3012 2024 Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del dott. in euro CP_1 Persona_1
360,00 per compensi oltre accessori di legge. Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.ta e difesa dall'avv. Capuano Fortunato;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rapp e dif dall'avv. Controparte_1
Amato Gaetano;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 13/06/2024 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU, Dott. , ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al Persona_1 deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito ( cfr prod ricorrente). Nel merito si evidenzia che sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che l'integrazione espletata nel corso del presente procedimento hanno posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata in quanto il CTU ha ritenuto l'insussistenza di patologie tali da poter ritenere parte ricorrente meritevole del beneficio dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti). Nell'integrazione, il CTU, ha in particolare evidenziato di aver valutato il grado complessivo di invalidità della ricorrente tenendo conto del codice 9323 per la neoplasia a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale (percentuale del 70%) in ragione della quadrantectomia dx con biopsia negativa di linfonodo sentinella cui è stata sottoposta la ricorrente mentre il codice 9325 (con un tasso di invalidità del 100%) non poteva essere riconosciuto perché adottato per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica;
in relazione alla lesione del tendine sovraspinoso e sottoscapolare della spalla sinistra con consigliata sutura dei muscoli della cuffia in artroscopia certificata nella visita privata dal dott. del 17/4/2024, ha evidenziato di aver Per_2 applicato il codice 7215 (anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole) e circa la dedotta sofferenza del rachide lombare certificata nella visita fisiatrica del 7/1/2022 (meritevole, ad avviso della ricorrente del codice 7010 (anchilosi del rachide lombare) con percentuale 31-40%, ribadiva di non ritenere di poterla riconoscere in quanto nel corso della visita peritale non veniva nè riferita dalla ricorrente e nè accertata alcuna limitazione funzionale del rachide lombare meritevole e giustificativa di percentuale di invalidità. Ritenuta la condivisibilità dell'espletata CTU correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico giuridico il ricorso va pertanto respinto Nulla per spese di lite, stante dichiarazione in atti ex art. 152 disp. att. c.p.c. Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3012 2024 Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del dott. in euro CP_1 Persona_1
360,00 per compensi oltre accessori di legge. Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale