Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2950 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonio Lampis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05/08/1968, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Usai, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 14/07/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Pabillonis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
14/07/1990 tra e trascritto presso il Parte_1 Parte_2
registro dello stato civile del Comune di Pabillonis, anno 1990, numero 8, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Pabillonis il 14.07.1990, come risulta dall'Atto n. 8,
Parte 2, Serie A, anno 1990, tenuto presso il Comune di Pabillonis, ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere ad annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Pag. 2 di 3 2) In ragione della rispettiva condizione economica, disporre che alcuno dei coniugi sia tenuto al versamento di assegno di mantenimento in favore dell'altro.
3) In considerazione dell'età dei figli della coppia e della indipendenza economica conseguita da ciascuno di essi, nulla disporre in ordine al c.d. diritto di visita e al versamento di assegno periodico quale contributo al mantenimento della prole.
4) Stabilire che ciascuna delle Parti continuerà a disporre della casa coniugale, sub articolata in due distinte unità immobiliari indipendenti, nell'ambito della porzione che già trovasi nella disponibilità di ciascuna di esse e che perciò il SI. continuerà a detenere con carattere di esclusività la Parte_1 porzione di immobile individuata al piano terra-seminterrato (individuata in toponomastica all'indirizzo di Via Firenze n. 10/A) mentre la SI.ra
[...]
continuerà a detenere con carattere di esclusività la porzione Parte_2 di immobile individuata al piano primo (individuata in toponomastica all'indirizzo di Via Firenze n. 10).
Nell'indicato ambito, le Parti concordano che il cortile anteriore dell'abitazione resterà libero e a disposizione di entrambi e sarà piantumato allo scopo di scongiurarne l'uso promiscuo mentre il cortile posteriore resterà nella disponibilità del SI. ad eccezione della Parte_1 porzione dello stesso cortile in cui la SI.ra ha Parte_2 collocato la propria legnaia, il proprio stenditoio e la propria lavatrice, e con diritto in capo ad entrambe le parti di utilizzo del barbecue.
Le parti si obbligano inoltre a ricostruire il muro di recinzione, lato strada, che delimitava, sino alla sua demolizione, il cortile anteriore della casa e pertanto a realizzare un cordolo di fondazione in cemento armato su cui andranno collocate tre file di blocchetti prefabbricati, con tutte le spese, comprese quelle per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte degli
Enti competenti, da dividersi in parti uguali.
5) Stabilire che, a tacitazione di ogni pretesa e a definitiva regolamentazione dei profili economici comunque connessi al rapporto di coniugio, il SI.
[...]
verserà in favore della SI.ra , una tantum ed Pt_1 Parte_2 entro quindici giorni dalla pronuncia della sentenza, la complessiva somma di euro 3.000,00.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3