TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/12/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 199-1/2024 r.g. p.u. promosso da: n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Parte_1 S. Spirito, n. 11/D, presso lo studio dell'Avv. Pietro A. Di Ienno (c.f. ), che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Teramo (TE), Fraz. S. NI a Tordino, alla Via F. Bucci, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi Di Liberatore (c.f. ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._2 procura in calce alla memoria difensiva;
-resistente- __________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 25/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel costituirsi, la resistente ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 ed ha dichiarato che il proprio stato di insolvenza è stato determinato dalla crisi del mercato e dal mancato incasso di ingenti crediti pur avendo i soci effettuato consistenti conferimenti in denaro al fine di cercare di ripianare l'esposizione debitoria della società; ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Castellalto (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lanciano n. 43 del 13/02/2024, immediatamente esecutivo, di euro 119.298,42 oltre interessi e spese, non contestato dalla resistente e da ritenersi, pertanto, provato ex art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo anche al solo credito fatto valere dalla ricorrente, somma alla quale, tuttavia, ai fini della predetta norma deve aggiungersi l'importo della esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari ad euro 316.936,66 (al netto
1 dell'importo sospeso, pari a 0,00) alla data dell'11/04/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione depositata in data 11/04/2025); considerato che la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “in Italia e all'estero, le seguenti attività: la tinteggiatura e posa in opera ed altri lavori di completamento, anche in appalto, di fabbricati di ogni tipo, civile, industriale e agricolo” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII – circostanza, peraltro, neppure contestata dalla resistente – risultando iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2023 debiti per euro 816.711,00, dato idoneo a provare il presente assunto, essendo a tal fine sufficiente il superamento di una sola delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII in uno solo dei tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso;
ritenuto che
la resistente, che risulta essere attiva ed in stato di liquidazione volontaria dal 20/12/2021 (cfr. visura camerale storica in atti), versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, in particolare, che lo stato di insolvenza debba ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. non avendone la resistente in alcun modo contestato la sussistenza, per contro espressamente ammessa dalla medesima resistente, conclusione che trova conferma, peraltro, nel bilancio chiuso al 31/12/2023, relativo all'ultimo esercizio anteriore al deposito del ricorso, nel quale risultano iscritti debiti per euro 816.711,00 a fronte di un attivo patrimoniale di soli euro 21.786,00, come tale insufficiente a soddisfare tutti i debiti iscritti nel medesimo bilancio;
rilevato, infatti, che per costante insegnamento della Suprema Corte, valido per la liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione volontaria, “la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori” (Cass. n. 28193/2020); ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva ), con sede legale in Castellalto
[...] P.IVA_1 (TE), alla Via Bologna, n. 10; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 alle ore 12:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 199-1/2024 r.g. p.u. promosso da: n persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla Via Parte_1 S. Spirito, n. 11/D, presso lo studio dell'Avv. Pietro A. Di Ienno (c.f. ), che CodiceFiscale_1 la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
, in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Teramo (TE), Fraz. S. NI a Tordino, alla Via F. Bucci, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Luigi Di Liberatore (c.f. ), che la rappresenta e difende in forza di C.F._2 procura in calce alla memoria difensiva;
-resistente- __________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 25/11/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
rilevato che, nel costituirsi, la resistente ha depositato i bilanci relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024 ed ha dichiarato che il proprio stato di insolvenza è stato determinato dalla crisi del mercato e dal mancato incasso di ingenti crediti pur avendo i soci effettuato consistenti conferimenti in denaro al fine di cercare di ripianare l'esposizione debitoria della società; ritenuta la competenza del Tribunale adìto ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Castellalto (TE), da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso;
rilevato che la ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Lanciano n. 43 del 13/02/2024, immediatamente esecutivo, di euro 119.298,42 oltre interessi e spese, non contestato dalla resistente e da ritenersi, pertanto, provato ex art. 115, co. 1 c.p.c., con conseguente sussistenza, in capo alla ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37, co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5 CCII avendo riguardo anche al solo credito fatto valere dalla ricorrente, somma alla quale, tuttavia, ai fini della predetta norma deve aggiungersi l'importo della esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, nella specie pari ad euro 316.936,66 (al netto
1 dell'importo sospeso, pari a 0,00) alla data dell'11/04/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione depositata in data 11/04/2025); considerato che la resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale “in Italia e all'estero, le seguenti attività: la tinteggiatura e posa in opera ed altri lavori di completamento, anche in appalto, di fabbricati di ogni tipo, civile, industriale e agricolo” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto che difetti in relazione alla resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII – circostanza, peraltro, neppure contestata dalla resistente – risultando iscritti nel bilancio chiuso al 31/12/2023 debiti per euro 816.711,00, dato idoneo a provare il presente assunto, essendo a tal fine sufficiente il superamento di una sola delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII in uno solo dei tre esercizi anteriori alla data di deposito del ricorso;
ritenuto che
la resistente, che risulta essere attiva ed in stato di liquidazione volontaria dal 20/12/2021 (cfr. visura camerale storica in atti), versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
ritenuto, in particolare, che lo stato di insolvenza debba ritenersi provato ai sensi dell'art. 115, co. 2 c.p.c. non avendone la resistente in alcun modo contestato la sussistenza, per contro espressamente ammessa dalla medesima resistente, conclusione che trova conferma, peraltro, nel bilancio chiuso al 31/12/2023, relativo all'ultimo esercizio anteriore al deposito del ricorso, nel quale risultano iscritti debiti per euro 816.711,00 a fronte di un attivo patrimoniale di soli euro 21.786,00, come tale insufficiente a soddisfare tutti i debiti iscritti nel medesimo bilancio;
rilevato, infatti, che per costante insegnamento della Suprema Corte, valido per la liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione volontaria, “la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori” (Cass. n. 28193/2020); ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. (c.f. e p. iva ), con sede legale in Castellalto
[...] P.IVA_1 (TE), alla Via Bologna, n. 10; nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura;
nomina la Dott.ssa Curatore, la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
2 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 25 marzo 2026 alle ore 12:15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 15/12/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3