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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12220/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.Maria Parte_1 C.F._1
Elena Cirillo del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Tommaso Ferrero e Jacopo Morra del Foro di Cuneo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
parte convenuta
Conclusioni: come da note autorizzate di precisazione delle conclusioni deposite entro il termine del 28.10.2024 e di seguito trascritte:
Parte attrice “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in quanto infondata:
= accertare l'esatto oggetto dei legati mobiliari disposti a favore della signora
e per l'effetto dichiarare devoluti a titolo di eredità alla signora Controparte_1
i seguenti beni: Parte_1
- Deposito Titoli a custodia ed amministrazione n. 18502312/000 avente un controvalore complessivo alla data di apertura della successione pari ad euro
2.987.814,08 presso – filiale di Saluzzo sede;
CP_2
- Deposito Titoli n. 17966311 presso UNICREDIT Agenzia di NC Borgo San
Pietro contenente strumenti finanziari alla data del decesso per complessivi euro
734.532,21;
= dichiarare l'appartenenza del predetto Deposito Titoli n. presso Numer_1
UNICREDIT Agenzia di NC Borgo San Pietro all'attrice signora Pt_1
disponendo lo svincolo a favore della medesima;
= dichiarare tenuta e condannare la signora a conferire all'erede le Controparte_1
somme derivanti dalla liquidazione dei titoli di cui al Deposito Titoli 18502312/000 presso Filiale di Saluzzo sede, oltre ai relativi interessi dalla data CP_2 dell'incasso allo svincolo;
= in via istruttoria, per tuziorismo, si insiste per le prove non ammesse, e precisamente: capi 7 e 8 della memoria ex art. 183 n. 2 del 26.1.2023, con i testi ivi indicati.
Con il favore di compensi e spese di giudizio”
Parte convenuta
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
Nel merito
•
Rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate per le ragioni di cui in atti.
In via riconvenzionale
pag. 2 di 15 •
Accertare e dichiarare la SI.ra proprietaria ex art. 649 co. 2 c.c., Controparte_1
dei seguenti beni oggetto di legato di specie, ovvero di credito, della de cuius SI.ra
: Persona_1
- conto corrente n. 38001898 1
- conto titoli n. 18502312/0000 presso ER CA S.P.A. (già SA ) Controparte_3
- conto corrente n. 3290699
- conto corrente n. 102870678
- conto titoli n. 17966311 presso UN Spa
- libretto di risparmio n. 1200/7809, presso Intesa Sanpaolo Spa.
In via riconvenzionale di subordine
•
Dichiararsi tenuta e condannarsi la SI.ra ad adempiere al legato di Parte_1 genere in favore della SI.ra ai sensi dell'art. 664 c.c. e per l'effetto Controparte_1
condannarsi a trasferire i titoli presenti sul conto titoli n. 17966311 presso UN
Spa intestato alla de cuius e il saldo attivo presente sul libretto di risparmio n.
1200/7809 presso Intesa Sanpaolo Spa in favore della legataria e comunque a porre in essere ogni attività necessaria al loro trasferimento e, in ogni caso, condannarsi a pagare in favore della SI.ra le somme portate dal suddetto libretto Controparte_1
di risparmio n. 1200/7809.
In via istruttoria
•
Solo ove ritenuto necessario, ammettersi prova per testi sui capi precedentemente non ammessi di cui in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati [omissis]
Per il caso di ammissione delle prove ex adverso dedotte ammettersi in prova contraria
i seguenti testi:
pag. 3 di 15
- sul capo n. 5 di controparte il Notaio Dott. e la SI.ra Persona_2 [...]
. CP_4
- sul capo n. 1 di controparte il SI. . Parte_2
In ogni caso
Con il favore delle spese, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Oggetto: interpretazione di legato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Antefatto (pacifico in causa).
1. , vedova e senza prole, decedette il 28.3.2021 disponendo delle sue Persona_1
sostanze con testamento olografo datato 11.10.2012, integrato il 24.9.2019, pubblicato dal Notaio con verbale in data 13.5.2021 (cfr.doc.1 attrice) del seguente letterale Per_2
tenore e disposizione grafica:
"Torino 11-10-2012.---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Io Sottoscritta Persona_3
nelle mie piene facolta l'ascio a mia------------------------------------------------ Per_4
Nipote . Francesca. i seguenti beni in------------------------------------------------- _1
"in Torino. San Peire."----------------------------------------------------------------- CP_5
-----------
"Negozi"-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
"Bar. Francia"-------------------------------------------------------------------------------- Em_1
--------------------------
"Bar. Via Tiepo. N14"-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"NEgozio Via Cantalupo."--------------------------------------------------------------------------
---------------------
pag. 4 di 15 "2 NEgozi Corso Grosseto. N229."----------------------------------------------------------------
------------
"3 NEgozi Via Sospello. N154."--------------------------------------------------------------------
---------------
"1 MAgazziNo Via Bibbiana N110."--------------------------------------------------------------
------------
"Alloggi"-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
.
"1 Alloggio Corso 11 Febbraio. e Garas. Collegno. Torino N14"-------------
"3 Alloggi Saluzzo. Via Torino 100"---------------------------------------------------------------
-----------
"1 Alloggio Saluzzo. Via Beato Ancina N6"------------------------------------------------------
----
"1 Alloggio. Via DUCA degli Abbruzzi 57. META Garas"--- CP_5
"1 Alloggio SAN Peire. e "----------------------------------------------- CP_6 CP_7
"1 LA Casa di Via Pisacane N16. Torino."-------------------------------------------------------
-----
". con arredi e auto"---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"La cassetta di Sicurezza.. Saluzzo"---------------------------------------------------------------
---------
"E Conti in CA. alla SA . Saluzzo."-------------------------------------- CP_3
"E Conti alla CA SAN Paolo Saluzzo."--------------------------------------------------------
-----
"E Conti in UN"-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
"E Via Maroncelli tutto"----------------------------------------------------------------------------
----------------------
" -------------------------------------------------------------------------------------- Persona_1
------------------------------
pag. 5 di 15 "Torino 24 04 2019"---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"E poi"-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
"Lascio ai SI -------------------------------------------------------------- Persona_5
------------
"e Residenti Torino"------------------------------------------------------------------- CP_8
--------------
"piazza Cuala 139."----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
"I due Negozietti a Settimo Torinese"-------------------------------------------------------------
---------
"via Brofferio N8."-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
"Nomino Erede ne resto del"-----------------------------------------------------------------------
-----------------
"mio Patrimonio mio Nipote"----------------------------------------------------------------------
------------------
NO LT o Sua Figlia"------------------------------------------------------------------------
-------------------
" ."--------------------------------------- Persona_1
2. Il testamento venne consegnato da in deposito fiduciario al Notaio il ER Per_2
quale lo pubblicò in data 13.5.2021 alla presenza, tra gli altri, delle parti, le quali lo incaricarono di curare le rispettive pratiche di successione.
3. Con atto a rogito notaio in data 20.5.2021, l'erede LT AN rinunciò Per_2 all'eredità a favore della LI , attuale attrice in causa (cfr. doc.2). Pt_1
4.Dopo la scomparsa della LI di prime nozze , avvenuta nel 1998, e Persona_6
della EL , occorsa nel 2014, gli unici parenti di Persona_7 Persona_1
vedova erano LT AN, NI ex sorore , e sua LI . _1 Per_8 Pt_1
pag. 6 di 15 5.La legataria , indicata nel testamento in esame come “NI”, è in Controparte_1
verità affine in linea retta di secondo grado di per essere la NI, LI Persona_1
del figlio, di , secondo marito premorto (in data 18.12.1990) della de cuius. CP_9
6.I legatari e sono estranei alla famiglia di _10 Persona_5 ER
per essere, la prima, amica della de cuius, e, il secondo, marito di
[...] _10
7.Alla data dell'apertura della successione (oltre al controvalore di €.62.544,00 del contenuto della cassetta di sicurezza n.464 C in essere presso Filiale di Saluzzo, CP_2
estranea all'oggetto di causa: cfr. doc.3 attrice) le consistenze bancarie intestate alla de cuius erano le seguenti (cfr. dichiarazioni di consistenza degli istituti di credito, prodotte dall'attrice a docc.4 e 5 e integrate con con doc. 11 dalla convenuta): presso ER CA S.P.A. filiale di Saluzzo (già ): Controparte_11
(a) conto corrente n. 38001898 con un salto attivo di euro 150.899,90.
(b) conto titoli n. 18502312/0000 (all.A alla comunicazione 14.6.2021) per un valore complessivo di euro 2.987.814,08; presso UN Spa filiale di NC:
(c) conto corrente n. 3290699 con un salto attivo, al netto delle spese bancarie, di euro
157.134,25.
(d) conto corrente n. 102870678 con un saldo attivo, al netto delle spese bancarie, di euro 268,32.
(e) conto titoli n. 17966311 per complessivi euro 734.503,21. presso Intesa Sanpaolo Spa:
(f) libretto di risparmio n. 1200/7809 con saldo finale al 31.12.2021 di euro 3.487,61.
8. Il Notaio redasse e presentò all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.3 attrice), che Per_2
la acquisì in data 14.7.2021, una prima denuncia di successione della legataria _1
(registrata al volume 88888 n.329346/2021) comprendente alcuni beni mobili di ER
e, in particolare, l'integrale consistenza del valore della cassetta di sicurezza e
[...]
delle voci di cui al superiore punto 3 lett.(a), (c), (d) e parte del controvalore dei titoli di pag. 7 di 15 cui alle lettere (b) ed (e); è documentata in atti la presentazione in data 2.2.2022 da e di ulteriore denuncia di Controparte_1 Persona_5 _10
successione afferente agli immobili legati (cfr. doc.9 attrice).
9. Insorto conflitto tra le parti sulla interpretazione del legato mobiliare a favore di
ER CA Spa dichiaratamente provvide a trasferire (parrebbe nei limiti della _1
denuncia di successione) saldo attivo e titoli presenti su conto corrente e conto titoli di titolarità della de cuius in favore della convenuta;
di contro, UN Spa si limitò a trasferire a (parrebbe sempre nei limiti della denuncia di successione) il solo _1 saldo attivo di conto corrente di titolarità della de cuius richiedendo l'autorizzazione dell'erede che la negò, per il trasferimento dei titoli. Pt_1
Fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione in data 16.6.2022, ritualmente notificato, l'erede , Parte_1
nella resistenza della convenuta, tempestivamente costituitasi anche per formulare domanda riconvenzionale con comparsa in data 18.10.2022, ha convenuto la legataria per richiedere l'accertamento della esatta consistenza dei legati Controparte_1
mobiliari disposti da a favore della convenuta. Persona_1
La tesi di parte attrice è che il legato mobiliare a favore di comprenda soltanto il _1
denaro presente sui conti correnti al momento del decesso della de cuius ed escluda gli investimenti finanziari operati con conto deposito collegato al conto corrente.
Di contro, parte convenuta ha assunto che la volontà di fosse di destinare Persona_1
alla legataria la totalità delle consistenze bancarie presenti al momento _1 dell'apertura della successione presso gli istituti di credito Intesa Sanpaolo, UN e
(ora BI.PER). Al fine di esigere l'adempimento del Controparte_11
legato, come giudizialmente interpretato, senza necessità di collaborazione da parte dell'erede o, in subordine, dietro ordine del giudice, la convenuta ha formulato altresì domanda riconvenzionale volta alla qualificazione del legato, in via di principalità, ai sensi dell'art.649 comma 2 c.c. (legato di specie) o dell'art.658 c.c. (legato di credito) e, in via di subordine, ai sensi dell'art.644 c.c. (legato di genere).
pag. 8 di 15 La causa, istruita con escussione di testi ( e Notaio , è stata _10 Per_2
assunta a decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c., con ordinanza riservata in data 11.11.2024.
Motivi della decisione.
Nella pacifica cornice fattuale sopra delineata -opportunamente approfondita con l'istruttoria testimoniale- il Tribunale è stato richiesto di (a) interpretare il contenuto del legato inserito nel testamento olografo di e di (b) qualificare Persona_1
giuridicamente la natura del predetto legato al fine della sua esecuzione. All'esito, toccherà (c) regolare le spese di lite.
(a)
Come anticipato, l'attrice, in diametrale conflitto con la convenuta, sostiene che ER
abbia inteso attribuire a “i conti non certo tutti i suoi rapporti
[...] Controparte_1 bancari” e che, dunque, l'oggetto del legato non possa estendersi “agli strumenti finanziari intestati alla de cuius” volendo intendere mantenere separati i “conti” ER dagli “anvestiment” (gli investimenti in dialetto piemontese).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'interpretazione del testamento debba avvenire utilizzando i principi generali dettati dal codice per l'interpretazione del contratto (art.1362 c.c. e segg.); col che, il giudice di merito è tenuto a valutare congiuntamente e in modo coordinato (nella sua globalità e nel rispetto del principio di conservazione dell'atto) l'elemento letterale e quello logico della scheda
(cfr., da ultimo ed ex multis Cass. sentenza n.5487/2024 e ordinanza 10882/2018) e, solo in caso di insufficienza dei prefati elementi intrinseci, potrà ricorrere, in via sussidiaria, a criteri ermeneutici estrinseci, ma sempre riferibili al testatore, quali cultura, mentalità, ambiente di vita, condizioni fisiche (cfr. sentenza n.25521/2023, conforme alla ordinanza citata).
In applicazione dei prefati principi di diritto, ritiene il Tribunale che gli elementi intrinseci utilizzabili per interpretare la volontà di convergano Persona_1
pag. 9 di 15 univocamente nel respingere la tesi attorea e, viceversa, validare la tesi della convenuta, senza necessità di ricorrere agli elementi estrinseci, peraltro coerenti con i primi.
Nello specifico, il passo controverso è il seguente (con evidenziazione in neretto, a cura dell'Ufficio e in conformità con la tesi attorea, dei termini letterali che rilevano per l'interpretazione del contenuto del legato):
“lascio a mia NI i seguenti beni in Torino, San Peire Controparte_1 CP_5
[…]
La cassetta di Sicurezza in Saluzzo.
E Conti in CA alla . Controparte_11
E Conti alla CA San Paolo Saluzzo.
E Conti in UN”
E Via Maroncelli tutto.”
Sotto il profilo squisitamente letterale merita porre in evidenza che l'interpretazione estensiva attorea non sia fedele al testo della scheda in quanto ebbe a Persona_1
elencare le proprie consistenze mobiliari facendo riferimento, oltre che al contenuto della cassetta di sicurezza, ai “conti” e non ai “conti correnti”.
A un ulteriore vaglio logico, conseguente all'accertamento delle effettive consistenze bancarie, l'espressione plurale “conti”, interpretata estensivamente come “conti
[... correnti”, risulta incoerente con la circostanza che presso la Controparte_11
(ora e presso Intesa Sanpaolo fossero attivi, rispettivamente, un _11 CP_2
solo conto corrente, al quale era collegato il deposito titoli a custodia e amministrazione n.18502312/0000, e un solo libretto di deposito al risparmio, che tecnicamente è altro rispetto a un conto corrente.
A chiusura del cerchio, la testimonianza del notaio fuga qualsivoglia dubbio sul Per_2
fatto che volesse destinare alla legataria la totalità sue delle Persona_1 _1
consistenze bancarie, intendendosi per tali il denaro liquido giacente su conti e/o libretti e i titoli “appoggiati” sul relativo conto deposito (comunemente denominato conto titoli).
Il prefato costituto testimoniale è prezioso perché ricostruisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.1362 comma 2 c.c., il comportamento serbato da nelle fasi precedenti e ER
pag. 10 di 15 contestuali alla consegna dell'olografo al notaio e i chiarimenti allo stesso richiesti dalla de cuius per attribuire corretta forma giuridica alle sue ultime volontà.
I fatti salienti enucleabili dalla testimonianza resa all'udienza del 24.2.2024 dal notaio sono i seguenti: Persona_2
• il testamento, già predisposto in autonomia da nella prima parte, Persona_1
datata e sottoscritta 11.10.2012, venne completato nella seconda parte (da
“Torino 24.4.2019 E poi” fino alla sottoscrizione finale) alla presenza del e previo colloquio con il Notaio recatosi, previo appuntamento, Persona_2 presso l'abitazione di verso le ore 12:00 di quel giorno: “Confermo il ER
capo, la signora prese un appuntamento e passai da lei verso le 12,00 a ritirare il testamento che mi disse aver già redatto ed in tale occasione volle effettuare le aggiunte di cui abbiamo sopra parlato e poi mi consegnò il testamento per trattenerlo in deposito fiduciario. Aggiungo che prima di allora non avevo mai visto il testamento e la prima stesura era del 2012 e l'integrazione venne datata il giorno in cui fece le aggiunte in mia presenza ovvero il 24.04.19. Le dissi che avrebbe dovuto precisare il lascito del sig. e li [lei] non voleva scrivere Pt_1
allora le suggerii la formula de residuo. Mi accertai che tutto il resto fosse lasciato a .” (cfr. risposta del teste al capo 3 della memoria Controparte_1
istruttoria di parte convenut);
• ebbe necessità di consultare il notaio perché, dopo avere disposto nella ER
prima parte del testamento, risalente al 2012, di suoi specifici beni immobili e mobili a favore di , voleva lasciare “qualcosa” ai parenti suoi o Controparte_1
della EL (LT AN o sua LI) e due negozietti agli amici e _10
; preso atto della volontà della testatrice, il notaio lesse il Persona_5
testamento datato 2012, a lui ignoto, e si premurò di accertare che lo stesso non esaurisse tutto il patrimonio di;
preso atto che esauriva solo le ER
consistenze bancarie ma non quelle immobiliari della cliente, le consigliò di redigere nella inserzione “Torino 24.04.2019. E poi..” (c.d. seconda parte del testamento) un legato immobiliare a favore dei coniugi e, per Persona_5 brevità, di indicare LT AN quale erede (formula residuale): “Non è vero
[quanto dedotto da parte attrice al capo 14 che recita “vero che la signora pag. 11 di 15 nel 2019 mostrando il testamento olografo datato 11-10-2012 riferiva di ER
voler lasciare due negozietti ai signori e il resto del suo Controparte_12 patrimonio al NI o a sua LI ?”), esaminando il _13 Pt_1
testamento prodotto dalla sig.ra le chiesi se tale documentato Persona_1
aveva esaurito tutto il suo patrimonio e lei espresse il desiderio di lasciare qualcosa ai suoi parenti o a quelli di sua EL ed espresse il desiderio di lasciar ai sig.ri due negozietti e a suo cugino AN LT la casa Persona_5
di NC. Chiesi di specificare meglio a cosa alludesse e lei non mi dava riferimenti precisi. Le ribadii se il testamento a favore della NI _1
esaurisse tutto il patrimonio e suggerii di dichiarare che nel resto poteva nominare il cugino LT come lascito de residuo. La SInora era restia a dilungarsi e nominò per il resto del suo patrimonio il cugino o la sua di Pt_1 lui LI.”;
• Nell'occasione dell'incontro col notaio, , lucida, riservata e desiderosa di ER
chiudere in fretta la questione, non parlò del significato, potenzialmente ambiguo, attribuibile al termine “conti” (come dedotto da parte attrice nel proprio capo 16) nè esplicitò al notaio la sua volontà di destinare a _1
tutte le consistenze bancarie presenti presso tutti gli istituti di credito con
[...]
i quali intratteneva rapporti (come formulato dalla convenuta nel capo 4 della propria memoria istruttoria) ma fu il notaio che implicitamente appurò tale volontà chiedendo ad se il testamento del 2012 (c.d. prima parte), ove ER
disponeva a favore di anche dei conti, esaurisse tutto il patrimonio della _1
cliente ottenendo dalla stessa risposta negativa limitatamente agli immobili e positiva per le consistenze bancarie (col che tutte le consistenze bancarie, denominate “conti” e destinate a evidentemente Controparte_1 comprendevano denaro e titoli): “Non è vero. Non parlammo di conti. Chiesi se il testamento esaurisse tutto il patrimonio e lei mi disse che sì esauriva tutto quello che c'era in banca. Non approfondimmo il termine lessicale.”(cfr. risposta al capo 16 cit)…. “Non è vero chiesi io se avesse esaurito tutto il patrimonio e se il resto fossero lasciti specifici. Per “il resto” si intendeva la casa di NC che per pudore non mi specificò quale fosse né specificò il
pag. 12 di 15 numero dei negozietti. Pensavo si trattasse di immobile di poco valore (cfr. risposta al capo 4 cit).
Le conclusioni, nei termini sopra precisati, della consistenza del legato mobiliare disposto da a favore di non sono indebolite – tanto meno sovvertite- ER _1
dalle osservazioni critiche formulate da alla tecnica di redazione del testamento. Pt_1
Si chiede l'attrice: se avesse voluto “lasciare alla signora l'intero suo ER _1
patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per due cespiti e precisamente i negozi di Settimo legati ai signori e la palazzina di NC, unico bene Persona_5
residuo [e destinato a LT AN o LI], perché non istituirla [ erede? (cfr. _1
atto di citazione foglio 8, penultimo cpv della parte in diritto).
In risposta al quesito attoreo si rileva, in primo luogo, che non fosse Persona_1 tenuta al rispetto delle quote di riserva, non essendo l'erede e i legatari legittimari;
in secondo luogo, che la tecnica di redazione del testamento appaia del tutto coerente con la volontà (di favorire senza trascurare e “mancare di rispetto” alla famiglia _1
d'origine e senza dimenticarsi degli amici, che verosimilmente le avevano alleviato la solitudine dopo la morte della EL: cfr. testimonianza di e, pure, con le _10
caratteristiche personologiche della testatrice (restia a sprecare parole).
Infatti che dal lontano 2012 aveva disposto delle proprie sostanze in esclusivo ER
favore di (alla quale aveva destinato il suo intero patrimonio mobiliare Controparte_1
e la maggioranza di quello immobiliare) decise, in un secondo momento, di beneficiare
(“lasciare qualcosa”) anche ai suoi parenti “di sangue” (LT AN o la LI) e agli amici coniugi . Non volendo sovvertire il testamento già predisposto (non Persona_5
voleva dilungarsi nello scrivere, probabilmente era affaticata e comprensibilmente infastidita dal pensiero della propria morte), aderì al consiglio del notaio di predisporre una inserzione al testamento che prevedesse, con l'aggiunta di due brevi proposizioni, il legato a favore degli amici e l'istituzione di erede di LT AN o la LI (“formula de residuo”). In tal modo beneficiò tutte le persone nei cui confronti nutriva gratitudine e affetto. E così operando si dimostrò generosa nei confronti di , alla quale Parte_1
pervennero complessive diciotto unità immobiliari in NC oltre alla liquidazione di polizza vita del valore di €.51.000,00 (cfr. doc.13 convenuta).
pag. 13 di 15 (b)
Il legato mobiliare disposto da nei confronti di ha a oggetto cose tutte ER _1
appartenenti a un determinato genere (denaro o valori/titoli convertibili in denaro secondo indice di cambio certo e determinato), già di proprietà della de cuius ed esistenti nell'asse ereditario e depositate in luogo particolare (istituto di credito) dalla stessa specificato. Queste caratteristiche lo qualificano come legato di cosa determinata
(legato di specie ex art.649 c.c.), che si trasmette automaticamente dal testatore al legatario senza necessità della collaborazione dell'erede (cfr. Cass. n.14358/2013 e n.15661/2020).
(c)
Le spese di lite, da computarsi su valore della causa compreso tra €.
2.000.001 e
4.000.000, seguono l'integrale soccombenza di parte attrice e sono liquidate, per tutte le fasi nel medio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.respinge le domande attoree;
2.accerta e dichiara che , per effetto del testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 11.10.2012, integrato il 24.9.2019 e pubblicato dal Notaio con ER Per_2
verbale in data 13.5.2021 – è divenuta, tra l'altro, legataria ex art.649 c.c. delle seguenti consistenze bancarie:
• presso ER CA S.P.A. (già ) - Saluzzo Sede: Controparte_11
conto corrente n. 38001898; conto titoli n. 18502312/0000;
• presso UN Spa – Agenzia di NC : conto corrente n. _14
3290699: conto corrente n. 102870678; conto titoli n. 17966311;
• presso Intesa Sanpaolo Spa- Filiale 00460- Saluzzo: libretto di risparmio n.
1200/7809;
3.dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
pag. 14 di 15 lite, che si liquidano in €.49.336,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 14.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Paola Demaria
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12220/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.Maria Parte_1 C.F._1
Elena Cirillo del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
parte attrice
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Tommaso Ferrero e Jacopo Morra del Foro di Cuneo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
parte convenuta
Conclusioni: come da note autorizzate di precisazione delle conclusioni deposite entro il termine del 28.10.2024 e di seguito trascritte:
Parte attrice “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta in quanto infondata:
= accertare l'esatto oggetto dei legati mobiliari disposti a favore della signora
e per l'effetto dichiarare devoluti a titolo di eredità alla signora Controparte_1
i seguenti beni: Parte_1
- Deposito Titoli a custodia ed amministrazione n. 18502312/000 avente un controvalore complessivo alla data di apertura della successione pari ad euro
2.987.814,08 presso – filiale di Saluzzo sede;
CP_2
- Deposito Titoli n. 17966311 presso UNICREDIT Agenzia di NC Borgo San
Pietro contenente strumenti finanziari alla data del decesso per complessivi euro
734.532,21;
= dichiarare l'appartenenza del predetto Deposito Titoli n. presso Numer_1
UNICREDIT Agenzia di NC Borgo San Pietro all'attrice signora Pt_1
disponendo lo svincolo a favore della medesima;
= dichiarare tenuta e condannare la signora a conferire all'erede le Controparte_1
somme derivanti dalla liquidazione dei titoli di cui al Deposito Titoli 18502312/000 presso Filiale di Saluzzo sede, oltre ai relativi interessi dalla data CP_2 dell'incasso allo svincolo;
= in via istruttoria, per tuziorismo, si insiste per le prove non ammesse, e precisamente: capi 7 e 8 della memoria ex art. 183 n. 2 del 26.1.2023, con i testi ivi indicati.
Con il favore di compensi e spese di giudizio”
Parte convenuta
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta.
Nel merito
•
Rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate in quanto infondate per le ragioni di cui in atti.
In via riconvenzionale
pag. 2 di 15 •
Accertare e dichiarare la SI.ra proprietaria ex art. 649 co. 2 c.c., Controparte_1
dei seguenti beni oggetto di legato di specie, ovvero di credito, della de cuius SI.ra
: Persona_1
- conto corrente n. 38001898 1
- conto titoli n. 18502312/0000 presso ER CA S.P.A. (già SA ) Controparte_3
- conto corrente n. 3290699
- conto corrente n. 102870678
- conto titoli n. 17966311 presso UN Spa
- libretto di risparmio n. 1200/7809, presso Intesa Sanpaolo Spa.
In via riconvenzionale di subordine
•
Dichiararsi tenuta e condannarsi la SI.ra ad adempiere al legato di Parte_1 genere in favore della SI.ra ai sensi dell'art. 664 c.c. e per l'effetto Controparte_1
condannarsi a trasferire i titoli presenti sul conto titoli n. 17966311 presso UN
Spa intestato alla de cuius e il saldo attivo presente sul libretto di risparmio n.
1200/7809 presso Intesa Sanpaolo Spa in favore della legataria e comunque a porre in essere ogni attività necessaria al loro trasferimento e, in ogni caso, condannarsi a pagare in favore della SI.ra le somme portate dal suddetto libretto Controparte_1
di risparmio n. 1200/7809.
In via istruttoria
•
Solo ove ritenuto necessario, ammettersi prova per testi sui capi precedentemente non ammessi di cui in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati [omissis]
Per il caso di ammissione delle prove ex adverso dedotte ammettersi in prova contraria
i seguenti testi:
pag. 3 di 15
- sul capo n. 5 di controparte il Notaio Dott. e la SI.ra Persona_2 [...]
. CP_4
- sul capo n. 1 di controparte il SI. . Parte_2
In ogni caso
Con il favore delle spese, rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.
Oggetto: interpretazione di legato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Antefatto (pacifico in causa).
1. , vedova e senza prole, decedette il 28.3.2021 disponendo delle sue Persona_1
sostanze con testamento olografo datato 11.10.2012, integrato il 24.9.2019, pubblicato dal Notaio con verbale in data 13.5.2021 (cfr.doc.1 attrice) del seguente letterale Per_2
tenore e disposizione grafica:
"Torino 11-10-2012.---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
Io Sottoscritta Persona_3
nelle mie piene facolta l'ascio a mia------------------------------------------------ Per_4
Nipote . Francesca. i seguenti beni in------------------------------------------------- _1
"in Torino. San Peire."----------------------------------------------------------------- CP_5
-----------
"Negozi"-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
"Bar. Francia"-------------------------------------------------------------------------------- Em_1
--------------------------
"Bar. Via Tiepo. N14"-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"NEgozio Via Cantalupo."--------------------------------------------------------------------------
---------------------
pag. 4 di 15 "2 NEgozi Corso Grosseto. N229."----------------------------------------------------------------
------------
"3 NEgozi Via Sospello. N154."--------------------------------------------------------------------
---------------
"1 MAgazziNo Via Bibbiana N110."--------------------------------------------------------------
------------
"Alloggi"-----------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
.
"1 Alloggio Corso 11 Febbraio. e Garas. Collegno. Torino N14"-------------
"3 Alloggi Saluzzo. Via Torino 100"---------------------------------------------------------------
-----------
"1 Alloggio Saluzzo. Via Beato Ancina N6"------------------------------------------------------
----
"1 Alloggio. Via DUCA degli Abbruzzi 57. META Garas"--- CP_5
"1 Alloggio SAN Peire. e "----------------------------------------------- CP_6 CP_7
"1 LA Casa di Via Pisacane N16. Torino."-------------------------------------------------------
-----
". con arredi e auto"---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"La cassetta di Sicurezza.. Saluzzo"---------------------------------------------------------------
---------
"E Conti in CA. alla SA . Saluzzo."-------------------------------------- CP_3
"E Conti alla CA SAN Paolo Saluzzo."--------------------------------------------------------
-----
"E Conti in UN"-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
"E Via Maroncelli tutto"----------------------------------------------------------------------------
----------------------
" -------------------------------------------------------------------------------------- Persona_1
------------------------------
pag. 5 di 15 "Torino 24 04 2019"---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
"E poi"-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
"Lascio ai SI -------------------------------------------------------------- Persona_5
------------
"e Residenti Torino"------------------------------------------------------------------- CP_8
--------------
"piazza Cuala 139."----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
"I due Negozietti a Settimo Torinese"-------------------------------------------------------------
---------
"via Brofferio N8."-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
"Nomino Erede ne resto del"-----------------------------------------------------------------------
-----------------
"mio Patrimonio mio Nipote"----------------------------------------------------------------------
------------------
NO LT o Sua Figlia"------------------------------------------------------------------------
-------------------
" ."--------------------------------------- Persona_1
2. Il testamento venne consegnato da in deposito fiduciario al Notaio il ER Per_2
quale lo pubblicò in data 13.5.2021 alla presenza, tra gli altri, delle parti, le quali lo incaricarono di curare le rispettive pratiche di successione.
3. Con atto a rogito notaio in data 20.5.2021, l'erede LT AN rinunciò Per_2 all'eredità a favore della LI , attuale attrice in causa (cfr. doc.2). Pt_1
4.Dopo la scomparsa della LI di prime nozze , avvenuta nel 1998, e Persona_6
della EL , occorsa nel 2014, gli unici parenti di Persona_7 Persona_1
vedova erano LT AN, NI ex sorore , e sua LI . _1 Per_8 Pt_1
pag. 6 di 15 5.La legataria , indicata nel testamento in esame come “NI”, è in Controparte_1
verità affine in linea retta di secondo grado di per essere la NI, LI Persona_1
del figlio, di , secondo marito premorto (in data 18.12.1990) della de cuius. CP_9
6.I legatari e sono estranei alla famiglia di _10 Persona_5 ER
per essere, la prima, amica della de cuius, e, il secondo, marito di
[...] _10
7.Alla data dell'apertura della successione (oltre al controvalore di €.62.544,00 del contenuto della cassetta di sicurezza n.464 C in essere presso Filiale di Saluzzo, CP_2
estranea all'oggetto di causa: cfr. doc.3 attrice) le consistenze bancarie intestate alla de cuius erano le seguenti (cfr. dichiarazioni di consistenza degli istituti di credito, prodotte dall'attrice a docc.4 e 5 e integrate con con doc. 11 dalla convenuta): presso ER CA S.P.A. filiale di Saluzzo (già ): Controparte_11
(a) conto corrente n. 38001898 con un salto attivo di euro 150.899,90.
(b) conto titoli n. 18502312/0000 (all.A alla comunicazione 14.6.2021) per un valore complessivo di euro 2.987.814,08; presso UN Spa filiale di NC:
(c) conto corrente n. 3290699 con un salto attivo, al netto delle spese bancarie, di euro
157.134,25.
(d) conto corrente n. 102870678 con un saldo attivo, al netto delle spese bancarie, di euro 268,32.
(e) conto titoli n. 17966311 per complessivi euro 734.503,21. presso Intesa Sanpaolo Spa:
(f) libretto di risparmio n. 1200/7809 con saldo finale al 31.12.2021 di euro 3.487,61.
8. Il Notaio redasse e presentò all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc.3 attrice), che Per_2
la acquisì in data 14.7.2021, una prima denuncia di successione della legataria _1
(registrata al volume 88888 n.329346/2021) comprendente alcuni beni mobili di ER
e, in particolare, l'integrale consistenza del valore della cassetta di sicurezza e
[...]
delle voci di cui al superiore punto 3 lett.(a), (c), (d) e parte del controvalore dei titoli di pag. 7 di 15 cui alle lettere (b) ed (e); è documentata in atti la presentazione in data 2.2.2022 da e di ulteriore denuncia di Controparte_1 Persona_5 _10
successione afferente agli immobili legati (cfr. doc.9 attrice).
9. Insorto conflitto tra le parti sulla interpretazione del legato mobiliare a favore di
ER CA Spa dichiaratamente provvide a trasferire (parrebbe nei limiti della _1
denuncia di successione) saldo attivo e titoli presenti su conto corrente e conto titoli di titolarità della de cuius in favore della convenuta;
di contro, UN Spa si limitò a trasferire a (parrebbe sempre nei limiti della denuncia di successione) il solo _1 saldo attivo di conto corrente di titolarità della de cuius richiedendo l'autorizzazione dell'erede che la negò, per il trasferimento dei titoli. Pt_1
Fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione in data 16.6.2022, ritualmente notificato, l'erede , Parte_1
nella resistenza della convenuta, tempestivamente costituitasi anche per formulare domanda riconvenzionale con comparsa in data 18.10.2022, ha convenuto la legataria per richiedere l'accertamento della esatta consistenza dei legati Controparte_1
mobiliari disposti da a favore della convenuta. Persona_1
La tesi di parte attrice è che il legato mobiliare a favore di comprenda soltanto il _1
denaro presente sui conti correnti al momento del decesso della de cuius ed escluda gli investimenti finanziari operati con conto deposito collegato al conto corrente.
Di contro, parte convenuta ha assunto che la volontà di fosse di destinare Persona_1
alla legataria la totalità delle consistenze bancarie presenti al momento _1 dell'apertura della successione presso gli istituti di credito Intesa Sanpaolo, UN e
(ora BI.PER). Al fine di esigere l'adempimento del Controparte_11
legato, come giudizialmente interpretato, senza necessità di collaborazione da parte dell'erede o, in subordine, dietro ordine del giudice, la convenuta ha formulato altresì domanda riconvenzionale volta alla qualificazione del legato, in via di principalità, ai sensi dell'art.649 comma 2 c.c. (legato di specie) o dell'art.658 c.c. (legato di credito) e, in via di subordine, ai sensi dell'art.644 c.c. (legato di genere).
pag. 8 di 15 La causa, istruita con escussione di testi ( e Notaio , è stata _10 Per_2
assunta a decisione, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c., con ordinanza riservata in data 11.11.2024.
Motivi della decisione.
Nella pacifica cornice fattuale sopra delineata -opportunamente approfondita con l'istruttoria testimoniale- il Tribunale è stato richiesto di (a) interpretare il contenuto del legato inserito nel testamento olografo di e di (b) qualificare Persona_1
giuridicamente la natura del predetto legato al fine della sua esecuzione. All'esito, toccherà (c) regolare le spese di lite.
(a)
Come anticipato, l'attrice, in diametrale conflitto con la convenuta, sostiene che ER
abbia inteso attribuire a “i conti non certo tutti i suoi rapporti
[...] Controparte_1 bancari” e che, dunque, l'oggetto del legato non possa estendersi “agli strumenti finanziari intestati alla de cuius” volendo intendere mantenere separati i “conti” ER dagli “anvestiment” (gli investimenti in dialetto piemontese).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'interpretazione del testamento debba avvenire utilizzando i principi generali dettati dal codice per l'interpretazione del contratto (art.1362 c.c. e segg.); col che, il giudice di merito è tenuto a valutare congiuntamente e in modo coordinato (nella sua globalità e nel rispetto del principio di conservazione dell'atto) l'elemento letterale e quello logico della scheda
(cfr., da ultimo ed ex multis Cass. sentenza n.5487/2024 e ordinanza 10882/2018) e, solo in caso di insufficienza dei prefati elementi intrinseci, potrà ricorrere, in via sussidiaria, a criteri ermeneutici estrinseci, ma sempre riferibili al testatore, quali cultura, mentalità, ambiente di vita, condizioni fisiche (cfr. sentenza n.25521/2023, conforme alla ordinanza citata).
In applicazione dei prefati principi di diritto, ritiene il Tribunale che gli elementi intrinseci utilizzabili per interpretare la volontà di convergano Persona_1
pag. 9 di 15 univocamente nel respingere la tesi attorea e, viceversa, validare la tesi della convenuta, senza necessità di ricorrere agli elementi estrinseci, peraltro coerenti con i primi.
Nello specifico, il passo controverso è il seguente (con evidenziazione in neretto, a cura dell'Ufficio e in conformità con la tesi attorea, dei termini letterali che rilevano per l'interpretazione del contenuto del legato):
“lascio a mia NI i seguenti beni in Torino, San Peire Controparte_1 CP_5
[…]
La cassetta di Sicurezza in Saluzzo.
E Conti in CA alla . Controparte_11
E Conti alla CA San Paolo Saluzzo.
E Conti in UN”
E Via Maroncelli tutto.”
Sotto il profilo squisitamente letterale merita porre in evidenza che l'interpretazione estensiva attorea non sia fedele al testo della scheda in quanto ebbe a Persona_1
elencare le proprie consistenze mobiliari facendo riferimento, oltre che al contenuto della cassetta di sicurezza, ai “conti” e non ai “conti correnti”.
A un ulteriore vaglio logico, conseguente all'accertamento delle effettive consistenze bancarie, l'espressione plurale “conti”, interpretata estensivamente come “conti
[... correnti”, risulta incoerente con la circostanza che presso la Controparte_11
(ora e presso Intesa Sanpaolo fossero attivi, rispettivamente, un _11 CP_2
solo conto corrente, al quale era collegato il deposito titoli a custodia e amministrazione n.18502312/0000, e un solo libretto di deposito al risparmio, che tecnicamente è altro rispetto a un conto corrente.
A chiusura del cerchio, la testimonianza del notaio fuga qualsivoglia dubbio sul Per_2
fatto che volesse destinare alla legataria la totalità sue delle Persona_1 _1
consistenze bancarie, intendendosi per tali il denaro liquido giacente su conti e/o libretti e i titoli “appoggiati” sul relativo conto deposito (comunemente denominato conto titoli).
Il prefato costituto testimoniale è prezioso perché ricostruisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.1362 comma 2 c.c., il comportamento serbato da nelle fasi precedenti e ER
pag. 10 di 15 contestuali alla consegna dell'olografo al notaio e i chiarimenti allo stesso richiesti dalla de cuius per attribuire corretta forma giuridica alle sue ultime volontà.
I fatti salienti enucleabili dalla testimonianza resa all'udienza del 24.2.2024 dal notaio sono i seguenti: Persona_2
• il testamento, già predisposto in autonomia da nella prima parte, Persona_1
datata e sottoscritta 11.10.2012, venne completato nella seconda parte (da
“Torino 24.4.2019 E poi” fino alla sottoscrizione finale) alla presenza del e previo colloquio con il Notaio recatosi, previo appuntamento, Persona_2 presso l'abitazione di verso le ore 12:00 di quel giorno: “Confermo il ER
capo, la signora prese un appuntamento e passai da lei verso le 12,00 a ritirare il testamento che mi disse aver già redatto ed in tale occasione volle effettuare le aggiunte di cui abbiamo sopra parlato e poi mi consegnò il testamento per trattenerlo in deposito fiduciario. Aggiungo che prima di allora non avevo mai visto il testamento e la prima stesura era del 2012 e l'integrazione venne datata il giorno in cui fece le aggiunte in mia presenza ovvero il 24.04.19. Le dissi che avrebbe dovuto precisare il lascito del sig. e li [lei] non voleva scrivere Pt_1
allora le suggerii la formula de residuo. Mi accertai che tutto il resto fosse lasciato a .” (cfr. risposta del teste al capo 3 della memoria Controparte_1
istruttoria di parte convenut);
• ebbe necessità di consultare il notaio perché, dopo avere disposto nella ER
prima parte del testamento, risalente al 2012, di suoi specifici beni immobili e mobili a favore di , voleva lasciare “qualcosa” ai parenti suoi o Controparte_1
della EL (LT AN o sua LI) e due negozietti agli amici e _10
; preso atto della volontà della testatrice, il notaio lesse il Persona_5
testamento datato 2012, a lui ignoto, e si premurò di accertare che lo stesso non esaurisse tutto il patrimonio di;
preso atto che esauriva solo le ER
consistenze bancarie ma non quelle immobiliari della cliente, le consigliò di redigere nella inserzione “Torino 24.04.2019. E poi..” (c.d. seconda parte del testamento) un legato immobiliare a favore dei coniugi e, per Persona_5 brevità, di indicare LT AN quale erede (formula residuale): “Non è vero
[quanto dedotto da parte attrice al capo 14 che recita “vero che la signora pag. 11 di 15 nel 2019 mostrando il testamento olografo datato 11-10-2012 riferiva di ER
voler lasciare due negozietti ai signori e il resto del suo Controparte_12 patrimonio al NI o a sua LI ?”), esaminando il _13 Pt_1
testamento prodotto dalla sig.ra le chiesi se tale documentato Persona_1
aveva esaurito tutto il suo patrimonio e lei espresse il desiderio di lasciare qualcosa ai suoi parenti o a quelli di sua EL ed espresse il desiderio di lasciar ai sig.ri due negozietti e a suo cugino AN LT la casa Persona_5
di NC. Chiesi di specificare meglio a cosa alludesse e lei non mi dava riferimenti precisi. Le ribadii se il testamento a favore della NI _1
esaurisse tutto il patrimonio e suggerii di dichiarare che nel resto poteva nominare il cugino LT come lascito de residuo. La SInora era restia a dilungarsi e nominò per il resto del suo patrimonio il cugino o la sua di Pt_1 lui LI.”;
• Nell'occasione dell'incontro col notaio, , lucida, riservata e desiderosa di ER
chiudere in fretta la questione, non parlò del significato, potenzialmente ambiguo, attribuibile al termine “conti” (come dedotto da parte attrice nel proprio capo 16) nè esplicitò al notaio la sua volontà di destinare a _1
tutte le consistenze bancarie presenti presso tutti gli istituti di credito con
[...]
i quali intratteneva rapporti (come formulato dalla convenuta nel capo 4 della propria memoria istruttoria) ma fu il notaio che implicitamente appurò tale volontà chiedendo ad se il testamento del 2012 (c.d. prima parte), ove ER
disponeva a favore di anche dei conti, esaurisse tutto il patrimonio della _1
cliente ottenendo dalla stessa risposta negativa limitatamente agli immobili e positiva per le consistenze bancarie (col che tutte le consistenze bancarie, denominate “conti” e destinate a evidentemente Controparte_1 comprendevano denaro e titoli): “Non è vero. Non parlammo di conti. Chiesi se il testamento esaurisse tutto il patrimonio e lei mi disse che sì esauriva tutto quello che c'era in banca. Non approfondimmo il termine lessicale.”(cfr. risposta al capo 16 cit)…. “Non è vero chiesi io se avesse esaurito tutto il patrimonio e se il resto fossero lasciti specifici. Per “il resto” si intendeva la casa di NC che per pudore non mi specificò quale fosse né specificò il
pag. 12 di 15 numero dei negozietti. Pensavo si trattasse di immobile di poco valore (cfr. risposta al capo 4 cit).
Le conclusioni, nei termini sopra precisati, della consistenza del legato mobiliare disposto da a favore di non sono indebolite – tanto meno sovvertite- ER _1
dalle osservazioni critiche formulate da alla tecnica di redazione del testamento. Pt_1
Si chiede l'attrice: se avesse voluto “lasciare alla signora l'intero suo ER _1
patrimonio mobiliare ed immobiliare, fatta eccezione per due cespiti e precisamente i negozi di Settimo legati ai signori e la palazzina di NC, unico bene Persona_5
residuo [e destinato a LT AN o LI], perché non istituirla [ erede? (cfr. _1
atto di citazione foglio 8, penultimo cpv della parte in diritto).
In risposta al quesito attoreo si rileva, in primo luogo, che non fosse Persona_1 tenuta al rispetto delle quote di riserva, non essendo l'erede e i legatari legittimari;
in secondo luogo, che la tecnica di redazione del testamento appaia del tutto coerente con la volontà (di favorire senza trascurare e “mancare di rispetto” alla famiglia _1
d'origine e senza dimenticarsi degli amici, che verosimilmente le avevano alleviato la solitudine dopo la morte della EL: cfr. testimonianza di e, pure, con le _10
caratteristiche personologiche della testatrice (restia a sprecare parole).
Infatti che dal lontano 2012 aveva disposto delle proprie sostanze in esclusivo ER
favore di (alla quale aveva destinato il suo intero patrimonio mobiliare Controparte_1
e la maggioranza di quello immobiliare) decise, in un secondo momento, di beneficiare
(“lasciare qualcosa”) anche ai suoi parenti “di sangue” (LT AN o la LI) e agli amici coniugi . Non volendo sovvertire il testamento già predisposto (non Persona_5
voleva dilungarsi nello scrivere, probabilmente era affaticata e comprensibilmente infastidita dal pensiero della propria morte), aderì al consiglio del notaio di predisporre una inserzione al testamento che prevedesse, con l'aggiunta di due brevi proposizioni, il legato a favore degli amici e l'istituzione di erede di LT AN o la LI (“formula de residuo”). In tal modo beneficiò tutte le persone nei cui confronti nutriva gratitudine e affetto. E così operando si dimostrò generosa nei confronti di , alla quale Parte_1
pervennero complessive diciotto unità immobiliari in NC oltre alla liquidazione di polizza vita del valore di €.51.000,00 (cfr. doc.13 convenuta).
pag. 13 di 15 (b)
Il legato mobiliare disposto da nei confronti di ha a oggetto cose tutte ER _1
appartenenti a un determinato genere (denaro o valori/titoli convertibili in denaro secondo indice di cambio certo e determinato), già di proprietà della de cuius ed esistenti nell'asse ereditario e depositate in luogo particolare (istituto di credito) dalla stessa specificato. Queste caratteristiche lo qualificano come legato di cosa determinata
(legato di specie ex art.649 c.c.), che si trasmette automaticamente dal testatore al legatario senza necessità della collaborazione dell'erede (cfr. Cass. n.14358/2013 e n.15661/2020).
(c)
Le spese di lite, da computarsi su valore della causa compreso tra €.
2.000.001 e
4.000.000, seguono l'integrale soccombenza di parte attrice e sono liquidate, per tutte le fasi nel medio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.respinge le domande attoree;
2.accerta e dichiara che , per effetto del testamento olografo di Controparte_1 [...]
datato 11.10.2012, integrato il 24.9.2019 e pubblicato dal Notaio con ER Per_2
verbale in data 13.5.2021 – è divenuta, tra l'altro, legataria ex art.649 c.c. delle seguenti consistenze bancarie:
• presso ER CA S.P.A. (già ) - Saluzzo Sede: Controparte_11
conto corrente n. 38001898; conto titoli n. 18502312/0000;
• presso UN Spa – Agenzia di NC : conto corrente n. _14
3290699: conto corrente n. 102870678; conto titoli n. 17966311;
• presso Intesa Sanpaolo Spa- Filiale 00460- Saluzzo: libretto di risparmio n.
1200/7809;
3.dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
pag. 14 di 15 lite, che si liquidano in €.49.336,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 14.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Paola Demaria
pag. 15 di 15