TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/10/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4860/2023 promossa da:
(c.f. con l'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
TABANELLI
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FEDERICO TONI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
esercente l'impresa individuale HI VA E CP_2 Controparte_3
(c.f. ) con l'avv. PIER LUIGI GRANA
[...] C.F._3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito: dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della cessione del credito intervenuta e notificata a;
Parte_1 dichiarare improcedibile la domanda per difetto di esperimento del prescritto procedimento di mediazione;
dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 cpc;
in accoglimento della opposizione revocare il Decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ivi portate per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 – 634 c.p.c; dichiarare comunque non dovute le somme indicate.
La parte resistente come da note finali:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o come meglio l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1671/2023 D.I. – n. 4014/2023 R.G. del Tribunale di Modena;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame, previo ogni opportuno accertamento, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1671/2023 D.I. – n. 4014/2023 R.G. del Tribunale di
Modena in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, e salvo gravame, previo accertamento del credito vantato da nei confronti della opponente, condannare: CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in via
[...] CodiceFiscale_4 per San Martino Carano n. 96, a pagare, a Avv. (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_5 la somma di €. 102.240,35 comprensiva del 15% di rimborso forfettario per spese generali, del
4% di C.P.A. e di I.V.A. al 22%, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio, contributo spese generali del 15%, oltre accessori come per legge.
La parte intervenuta come da note finali: insiste allo scopo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti dall'Avv. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.2023 propone opposizione nei confronti Parte_1 di avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, notificato il 6.7.2023 ed emesso per CP_1 il credito di € 102.240,35, portato dalla ricognizione di debito del 19.1.2023 di € 132.334,70
(corrispettivo € 90.694,88, spese forfettarie € 13.604,23, contributi € 4.171,96 e imposte €
2 di 6 23.863,63) e chiesto in pagamento quale compenso del patrocinio prestato in procedimenti giudiziari e in affari extragiudiziari sino al recesso della committente in data 8.6.2023.
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'improcedibilità della domanda e l'astrazione meramente processuale della causa debendi sottesa alla ricognizione di debito.
Costituitosi in giudizio,
contro
-eccepisce, in rito, l'omessa notifica del ricorso in CP_1 opposizione e del pedissequo decreto di comparizione delle parti e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza dell'8.4.2025 è allegata e documentata la cessione del credito controverso.
Sospesa parzialmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza dell'8.4.2025, la causa è istruita con documenti;
previo intervento nel processo di è discussa e posta in CP_2 decisione all'udienza del 21.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Si esaminano gradatamente le questioni di rito.
1.1.
Non essendovi connessione forte delle domande proposte dall'ingiungente (artt. 31-32, 34-35
c.p.c.), deve escludersi che nell'opposizione (art. 403 c.p.c.) il rito semplificato (art. 281 decies ss.
c.p.c.) prevalga sul rito speciale (art. 14 d. lgs.
1.9.2011 n. 150); quindi, le cause cumulativamente proposte seguono i rispettivi riti, coincidenti, dopo la prima udienza, sino alla decisione in primo grado.
Ciò specificato, l'opposizione al decreto ingiuntivo è ammissibile, dovendo valutarsi ai fini dell'osservanza del termine (art. 641 c.p.c.) la data del deposito sia, per le prestazioni giudiziarie, ai fini dell'art. 45 d. lgs.
1.9.2011 n. 150 (cfr. CC SU 12.1.2022 n. 758) sia, per le prestazioni extragiudiziarie, ai fini dei novellati artt. 281 decies3 e 6451 c.p.c. (art. 32 lett. ff, n. 2 e 8 lett. c d. lgs.
31.10.2024 n. 164), che formalizzano la compatibilità del rito semplificato di cognizione con l'opposizione a decreto ingiuntivo, già ammessa dalla giurisprudenza nel vigore degli artt. 702 bis ss. c.p.c. (CC II 31.8.2023 n. 25543).
1.2.
Per la notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti né l'art. 2813 undecies
c.p.c. né l'art. 14 d. lgs.
1.9.2011 n. 150 stabiliscono un termine perentorio (analogamente, sulla natura ordinatoria del termine ex art. 415 c.p.c., cfr. CC L 17.6.2016 n. 12333). Inoltre, la
3 di 6 costituzione in giudizio del resistente senza decadenza né richiesta di un termine a difesa (art. 2813 undecies c.p.c.) ha reso superflua la fissazione di una successiva udienza di comparizione.
1.3.
L'interpretazione letterale dell'art. 5 d. lgs.
4.3.2010 n. 28 esclude dalla mediazione obbligatoria il contratto d'opera intellettuale, identificandosi il «contratto d'opera» (art. 2222
c.c.) solo con la prestazione d'opera manuale. Inoltre, la natura tassativa della disciplina delle condizioni di procedibilità preclude l'estensione del suo ambito applicativo (cfr. in motivazione
C. Cost.
6.12.2012 n. 272; in tema di fideiussione e contratti bancari cfr. CC III 24.1.2025 n.
1791).
1.4.
La successione nel diritto controverso, scaturente dalla cessione del credito in data 8.5.2024, non fa cessare la materia del contendere;
al contrario, amplia il novero degli interessati alla decisione (artt. 1114 c.p.c. e 2909 c.c.), poiché estende l'efficacia soggettiva del giudicato all'avente causa, il cui intervento nel processo non è sottoposto a decadenza (art. 1113 c.p.c.); quindi, è validamente spiegato persino in appello, salva l'improponibilità di domande nuove (cfr.
CC I 20.1.2021 n. 996). Ne discende l'ammissibilità dell'intervento di CP_2
2.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A fronte dell'astrazione processuale della causa debendi sottesa alla ricognizione di debito
(art. 1988 c.c.) l'ingiunta non ha eccepito né provato l'invalidità o l'inefficacia del titolo dell'obbligazione.
Il credito controverso è stato ceduto a con scrittura in data 8.5.2024 per € CP_2
78.480,00, di cui € 53.480,01 da pagarsi entro il 31.1.2025 (doc. 7 resis., p. 2, art. 2) e versati il 9
e 20 febbraio 2025 (€ 3.480,00 e € 50.000,00), come si evince dalle causali dei bonifici bancari, successivi alle preclusioni istruttorie (doc. 11 resis.: «corrispettivo» e «saldo acquisto credito»).
Ricevuti i pagamenti, ha emesso a debito di la fattura CP_1 Parte_1
24.2.2025 n. 30 di € 53.480,01 (imponibili € 42.150,07, contributi 1.686,00 e imposte € 9.463,94)
a titolo di «saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1671/2023», dando atto nella fattura come nella missiva in pari data di aver ricevuto il pagamento da CP_2
(«La fattura è stata pagata con due bonifici bancari: in data 19.02.2025 € 3.480,00 e in data
20.02.2025 € 50.000,00 dal sig. »). CP_2
4 di 6 Le causali dei pagamenti, aventi efficacia indiziaria del titolo (CC II 22.7.2024 n. 20052), sono congruenti con la loro imputazione da parte di al corrispettivo residuo della CP_1 cessione (doc. 11 resis.), mentre l'indicazione compiuta dal cedente nella fattura («saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1671/2023») impedisce da sola di considerarli adempimenti del terzo (art. 1180 c.c.), neppure essendo indicato da il Parte_1 titolo del rapporto per cui avrebbe adempiuto l'obbligazione dell'opponente nei CP_2 confronti di CP_1
A prescindere dall'annullamento della fattura 24.2.2025 n. 30 (doc. 6 resis.) e dalla sua ri- emissione (8.5.2025 n. 44: doc. 13 resis.), è incontroverso che nessun pagamento è stato eseguito dall'ingiunta in favore del cedente e/o del cessionario. Inoltre, il credito si era già trasferito, quando ha emesso la fattura 24.2.2025 n. 30 (art. 3: «Il perfezionamento del CP_1 negozio di cessione ed il conseguente trasferimento della titolarità del credito al Cessionario avverrà all'atto del pagamento integrale del corrispettivo della cessione come sopra convenuto»); quindi, l'asserto del convenuto di aver soddisfatto il credito per il compenso di una delle prestazioni professionali («saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n.
1671/2023») consegue all'adempimento di della sua obbligazione pecuniaria nei CP_2 confronti di ma non prova l'estinzione parziale dell'obbligazione di CP_1 Parte_1 nei confronti di confermando solo la modifica soggettiva del rapporto
[...] CP_2 obbligatorio che legittima a ricevere il pagamento quale mero rappresentante o CP_1 adiectus solutionis causa del cessionario (art 1189 c.c.; art. 7: «Nel periodo intercorrente tra il perfezionamento del presente accordo ed il pagamento del saldo del prezzo di cui al precedente art. 2), il cedente si obbliga a gestire il credito secondo le indicazioni e istruzioni fornite dal
Cessionario […]»). Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 considerando il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese, quindi, dimidiando il compenso in favore del resistente per la trattazione e la decisione e riconoscendo al terzo, il cui intervento è dipeso dalle difese dell'opponente, il compenso dimidiato per le fasi processuali cui ha preso parte (studio e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- rigetta l'opposizione di nei confronti di e con Parte_1 CP_1
5 di 6 l'intervento di avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, dichiarandolo esecutivo CP_2 per l'intero;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
3- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2 processuali, che liquida in € 3.403,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 26 ottobre 2025
Il Giudice
MA ND
6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4860/2023 promossa da:
(c.f. con l'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
TABANELLI
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. FEDERICO TONI CP_1 C.F._2
RESISTENTE
esercente l'impresa individuale HI VA E CP_2 Controparte_3
(c.f. ) con l'avv. PIER LUIGI GRANA
[...] C.F._3
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente come da note finali:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito: dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della cessione del credito intervenuta e notificata a;
Parte_1 dichiarare improcedibile la domanda per difetto di esperimento del prescritto procedimento di mediazione;
dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 644 cpc;
in accoglimento della opposizione revocare il Decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovute le somme ivi portate per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 633 – 634 c.p.c; dichiarare comunque non dovute le somme indicate.
La parte resistente come da note finali:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE, previo ogni opportuno accertamento, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o come meglio l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1671/2023 D.I. – n. 4014/2023 R.G. del Tribunale di Modena;
IN VIA SUBORDINATA, e salvo gravame, previo ogni opportuno accertamento, rigettare
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1671/2023 D.I. – n. 4014/2023 R.G. del Tribunale di
Modena in quanto infondata in fatto e in diritto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, e salvo gravame, previo accertamento del credito vantato da nei confronti della opponente, condannare: CP_1 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente in via
[...] CodiceFiscale_4 per San Martino Carano n. 96, a pagare, a Avv. (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_5 la somma di €. 102.240,35 comprensiva del 15% di rimborso forfettario per spese generali, del
4% di C.P.A. e di I.V.A. al 22%, ovvero quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi del giudizio, contributo spese generali del 15%, oltre accessori come per legge.
La parte intervenuta come da note finali: insiste allo scopo per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti dall'Avv. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.8.2023 propone opposizione nei confronti Parte_1 di avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, notificato il 6.7.2023 ed emesso per CP_1 il credito di € 102.240,35, portato dalla ricognizione di debito del 19.1.2023 di € 132.334,70
(corrispettivo € 90.694,88, spese forfettarie € 13.604,23, contributi € 4.171,96 e imposte €
2 di 6 23.863,63) e chiesto in pagamento quale compenso del patrocinio prestato in procedimenti giudiziari e in affari extragiudiziari sino al recesso della committente in data 8.6.2023.
L'opponente non contesta il titolo del rapporto, ma eccepisce l'improcedibilità della domanda e l'astrazione meramente processuale della causa debendi sottesa alla ricognizione di debito.
Costituitosi in giudizio,
contro
-eccepisce, in rito, l'omessa notifica del ricorso in CP_1 opposizione e del pedissequo decreto di comparizione delle parti e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Mutato il giudice istruttore, all'udienza dell'8.4.2025 è allegata e documentata la cessione del credito controverso.
Sospesa parzialmente l'esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza dell'8.4.2025, la causa è istruita con documenti;
previo intervento nel processo di è discussa e posta in CP_2 decisione all'udienza del 21.10.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Si esaminano gradatamente le questioni di rito.
1.1.
Non essendovi connessione forte delle domande proposte dall'ingiungente (artt. 31-32, 34-35
c.p.c.), deve escludersi che nell'opposizione (art. 403 c.p.c.) il rito semplificato (art. 281 decies ss.
c.p.c.) prevalga sul rito speciale (art. 14 d. lgs.
1.9.2011 n. 150); quindi, le cause cumulativamente proposte seguono i rispettivi riti, coincidenti, dopo la prima udienza, sino alla decisione in primo grado.
Ciò specificato, l'opposizione al decreto ingiuntivo è ammissibile, dovendo valutarsi ai fini dell'osservanza del termine (art. 641 c.p.c.) la data del deposito sia, per le prestazioni giudiziarie, ai fini dell'art. 45 d. lgs.
1.9.2011 n. 150 (cfr. CC SU 12.1.2022 n. 758) sia, per le prestazioni extragiudiziarie, ai fini dei novellati artt. 281 decies3 e 6451 c.p.c. (art. 32 lett. ff, n. 2 e 8 lett. c d. lgs.
31.10.2024 n. 164), che formalizzano la compatibilità del rito semplificato di cognizione con l'opposizione a decreto ingiuntivo, già ammessa dalla giurisprudenza nel vigore degli artt. 702 bis ss. c.p.c. (CC II 31.8.2023 n. 25543).
1.2.
Per la notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti né l'art. 2813 undecies
c.p.c. né l'art. 14 d. lgs.
1.9.2011 n. 150 stabiliscono un termine perentorio (analogamente, sulla natura ordinatoria del termine ex art. 415 c.p.c., cfr. CC L 17.6.2016 n. 12333). Inoltre, la
3 di 6 costituzione in giudizio del resistente senza decadenza né richiesta di un termine a difesa (art. 2813 undecies c.p.c.) ha reso superflua la fissazione di una successiva udienza di comparizione.
1.3.
L'interpretazione letterale dell'art. 5 d. lgs.
4.3.2010 n. 28 esclude dalla mediazione obbligatoria il contratto d'opera intellettuale, identificandosi il «contratto d'opera» (art. 2222
c.c.) solo con la prestazione d'opera manuale. Inoltre, la natura tassativa della disciplina delle condizioni di procedibilità preclude l'estensione del suo ambito applicativo (cfr. in motivazione
C. Cost.
6.12.2012 n. 272; in tema di fideiussione e contratti bancari cfr. CC III 24.1.2025 n.
1791).
1.4.
La successione nel diritto controverso, scaturente dalla cessione del credito in data 8.5.2024, non fa cessare la materia del contendere;
al contrario, amplia il novero degli interessati alla decisione (artt. 1114 c.p.c. e 2909 c.c.), poiché estende l'efficacia soggettiva del giudicato all'avente causa, il cui intervento nel processo non è sottoposto a decadenza (art. 1113 c.p.c.); quindi, è validamente spiegato persino in appello, salva l'improponibilità di domande nuove (cfr.
CC I 20.1.2021 n. 996). Ne discende l'ammissibilità dell'intervento di CP_2
2.
Nel merito l'opposizione è infondata.
A fronte dell'astrazione processuale della causa debendi sottesa alla ricognizione di debito
(art. 1988 c.c.) l'ingiunta non ha eccepito né provato l'invalidità o l'inefficacia del titolo dell'obbligazione.
Il credito controverso è stato ceduto a con scrittura in data 8.5.2024 per € CP_2
78.480,00, di cui € 53.480,01 da pagarsi entro il 31.1.2025 (doc. 7 resis., p. 2, art. 2) e versati il 9
e 20 febbraio 2025 (€ 3.480,00 e € 50.000,00), come si evince dalle causali dei bonifici bancari, successivi alle preclusioni istruttorie (doc. 11 resis.: «corrispettivo» e «saldo acquisto credito»).
Ricevuti i pagamenti, ha emesso a debito di la fattura CP_1 Parte_1
24.2.2025 n. 30 di € 53.480,01 (imponibili € 42.150,07, contributi 1.686,00 e imposte € 9.463,94)
a titolo di «saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1671/2023», dando atto nella fattura come nella missiva in pari data di aver ricevuto il pagamento da CP_2
(«La fattura è stata pagata con due bonifici bancari: in data 19.02.2025 € 3.480,00 e in data
20.02.2025 € 50.000,00 dal sig. »). CP_2
4 di 6 Le causali dei pagamenti, aventi efficacia indiziaria del titolo (CC II 22.7.2024 n. 20052), sono congruenti con la loro imputazione da parte di al corrispettivo residuo della CP_1 cessione (doc. 11 resis.), mentre l'indicazione compiuta dal cedente nella fattura («saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n. 1671/2023») impedisce da sola di considerarli adempimenti del terzo (art. 1180 c.c.), neppure essendo indicato da il Parte_1 titolo del rapporto per cui avrebbe adempiuto l'obbligazione dell'opponente nei CP_2 confronti di CP_1
A prescindere dall'annullamento della fattura 24.2.2025 n. 30 (doc. 6 resis.) e dalla sua ri- emissione (8.5.2025 n. 44: doc. 13 resis.), è incontroverso che nessun pagamento è stato eseguito dall'ingiunta in favore del cedente e/o del cessionario. Inoltre, il credito si era già trasferito, quando ha emesso la fattura 24.2.2025 n. 30 (art. 3: «Il perfezionamento del CP_1 negozio di cessione ed il conseguente trasferimento della titolarità del credito al Cessionario avverrà all'atto del pagamento integrale del corrispettivo della cessione come sopra convenuto»); quindi, l'asserto del convenuto di aver soddisfatto il credito per il compenso di una delle prestazioni professionali («saldo attività per decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena n.
1671/2023») consegue all'adempimento di della sua obbligazione pecuniaria nei CP_2 confronti di ma non prova l'estinzione parziale dell'obbligazione di CP_1 Parte_1 nei confronti di confermando solo la modifica soggettiva del rapporto
[...] CP_2 obbligatorio che legittima a ricevere il pagamento quale mero rappresentante o CP_1 adiectus solutionis causa del cessionario (art 1189 c.c.; art. 7: «Nel periodo intercorrente tra il perfezionamento del presente accordo ed il pagamento del saldo del prezzo di cui al precedente art. 2), il cedente si obbliga a gestire il credito secondo le indicazioni e istruzioni fornite dal
Cessionario […]»). Ne discende la conferma del decreto ingiuntivo.
3.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 considerando il valore della controversia, la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni difensive rese, quindi, dimidiando il compenso in favore del resistente per la trattazione e la decisione e riconoscendo al terzo, il cui intervento è dipeso dalle difese dell'opponente, il compenso dimidiato per le fasi processuali cui ha preso parte (studio e decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- rigetta l'opposizione di nei confronti di e con Parte_1 CP_1
5 di 6 l'intervento di avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2023, dichiarandolo esecutivo CP_2 per l'intero;
2- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
3- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2 processuali, che liquida in € 3.403,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 26 ottobre 2025
Il Giudice
MA ND
6 di 6