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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 934/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. OV CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa RE NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3387/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO (c.f. ), ed elettivamente P.IVA_2 domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'avvocatura APPELLANTE CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
CO ND (c.f. ), BE AR e CodiceFiscale_2
EL RO ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA MARRANI 1, presso lo studio dell'avv. Quaroni. APPELLATA
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le domande avanzate in primo grado dalla sig.ra
con l'adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento e con vittoria CP_1 delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del diritto della sig.ra CP_1 come riconosciuto dalla sentenza appellata, riformare il capo relativo alla condanna alle spese e ai compensi di lite, inclusa la condanna al pagamento delle spese della
1 consulenza tecnica, in quanto ingiusta e gravatoria per le ragioni esposte;
con compensazione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “rigettare l'impugnazione proposta dal Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, e, conseguentemente, confermare
[...] integralmente quanto statuito nella Sentenza 31 luglio 2024, n. 3387 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro”.
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 20.4.2023, ha CP_1 dedotto di essere affetta da focomelia, malformazione che riteneva causalmente riconducibile all'assunzione, da parte della madre, di farmaci a base di talidomide durante il periodo di gestazione e, sulla scorta di tanto, ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, in quanto persona con malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide ascrivibili alla prima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Il primo giudice ha rilevato per pacifico – giusta cartella clinica allegata in atti- che la presentasse alla nascita, avvenuta in data 1.9.1978, “focomelia, CP_1 aplasia braccio sinistro nonché aplasia arti inferiori” ed ha dato atto che in seguito alla domanda amministrativa la CMO di prima istanza, dopo aver disposto numerose visite specialistiche (citogenetica molecolare, genetica e ortopedica) assumeva che non sussistendo prova dell'assunzione del talidomide durante la gestazione, “Il nesso di causa quindi va ricostruito presuntivamente, non potendo escludere che la malformazione accertata sia stata conseguenza dell'assunzione del farmaco, applicando pertanto quanto previsto dalle linee guida del Fascicolo 41.2/ML/1-0-198 del Comando Logistico dell'Esercito così come ribadito anche nella circolare del Ministero della salute prot. n. DGPROG 0025750-P del 29/07/2010…Tenuto conto dei criteri di inclusione e di esclusione annoverati nell'allegato A al decreto ministeriale n. 166 del 17 Ottobre 2017, tali malformazioni possono essere riconducibili alla presunta assunzione del farmaco durante la gestazione”, concludendo per la sussistenza del nesso di causalità tra il farmaco talidomide e la malformazione della sig.ra CP_1
Il giudice ha dato altresì atto che il chiedeva la revisione Parte_1 dell'accertamento e, nell'occasione, la CMO di seconda istanza ribaltava il giudizio della precedente Commissione Medica con la seguente motivazione “ricorrendo la circostanza della mancata presentazione di documentazione sanitaria relativa all'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gestazione, considerando altamente improbabile la disponibilità del farmaco specifico al
2 momento della gestazione e più probabile una eziopatogenesi di natura vascolare o multifattoriale, questa Commissione ritiene NON sussista il nesso causale”.
Disposta CTU, l'esito peritale concludeva per la compatibilità del quadro complessivo osservato con la sindrome da talidomide.
Detta CTU riconosceva l'ascrivibilità della malformazione da cui era affetta la alla Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981; inoltre, CP_1 scriveva il CTU, “allo stato non è del tutto chiarito il meccanismo che causa gli effetti teratogeni della Talidomide, che tali effetti sono eterogenei, e che i pattern malformativi sono variabili nonché dipendenti dal momento di assunzione del farmaco (informazione non nota nel caso di specie). Infine, l'eventuale uso di farmaco scaduto costituisce ulteriore incognita circa gli effetti (anche teratogeni) che lo stesso potrebbe produrre: elemento “appositamente” non affrontato dalla CTP”.
Fatto proprio l'esito peritale predetto, il primo giudice ha ricostruito il quadro normativo regolante la fattispecie, così richiamando le norme di cui alla L. n. 244/2007 che, agli artt. 2/151, comma 163, hanno introdotto, ai fini previdenziali e solidaristici, il c.d. indennizzo per inoltre, ha CP_2 richiamato la novella legislativa (l'art. 31 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 ) secondo cui “L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965”.
Il giudice ha poi richiamato le Linee Guida utilizzate dalla CMO di prima istanza, che aveva ritenuto la sussistenza del nesso causale.
Il giudice, ha rilevato che il Legislatore, con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, aveva disposto che l'indennizzo “è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide…”.
Infine, il giudice ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 21 del DL 2016/113 relativamente alla decorrenza del diritto alla spettanza e ha deciso il giudizio assumendo che “la norma primaria attribuisce l'indennizzo sul presupposto – ritenuto bastante dal Legislatore – della mera compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide”, altresì rilevando la particolare gravosità della prova relativa all'assunzione del farmaco durante la gestazione.
3 Avverso detta decisione, con ricorso depositato il 27.8.2024, ha interposto appello il , il quale ha lamentato, con il primo motivo di gravame, la Parte_1 violazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363.
Secondo il , il CTU aveva dato risposta parziale ai quesiti, omettendo di Parte_1 esaminare quello relativo alla compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide e di valorizzare che i fratelli della durante la sua gestazione, CP_1 avevano avuto la rosolia e, inoltre, che la madre aveva avuto un aborto per feto malformato e che la cartella clinica della neonata non evidenziava esposizioni al farmaco.
Secondo il , il CTU aveva contraddittoriamente affermato l'atipicità del Parte_1 quadro clinico riscontrato, salvo ricondurlo all'assunzione del farmaco talidomide;
il predetto CTU aveva, inoltre, disatteso il quesito che gli chiedeva di tener conto dell'anno di nascita della sig.ra e della data del ritiro del farmaco dal CP_1 commercio, quindi di vagliare la possibilità dell'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gravidanza.
L'assunzione del farmaco, ha assunto il appellante, è determinante ai Parte_1 fini dell'insorgenza del diritto reclamato dalla e alla comunità non poteva CP_1 accollarsi il costo assistenziale dei nati malformati geneticamente o per effetto della volontaria assunzione di farmaci sconsigliati.
Nel caso di specie, difettava la certificazione medica che aveva condotto la madre della ricorrente all'assunzione della talidomide.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, aveva ritenuto la sufficienza della mera compatibilità tra la malformazione e il farmaco, posto che la lettera della disposizione normativa richiede espressamente che la “sindrome da talidomide” sia “determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco”.
Con il secondo motivo di gravame, il ha contestato la condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Ha resistito l'appellata CP_1
Espletata prova testimoniale, all'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4 Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 è applicabile «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nati dal 1959 al 1965, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai quali spetta l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005. Con tale disposizione, il legislatore del 2007 ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide l'indennizzo previsto nel 2005 per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 21 ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 115 convertito , con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 relativamente ai nati nel 1958 e nel 1966.
Per coloro che sono nati prima o dopo le date sopraindicate, invece , l'art. 21 ter comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160, ha riconosciuto il beneficio a condizione che i richiedenti presentino “ malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide “.
Inoltre, con decreto 17 Ottobre 2017 , n. 166 rubricato “ Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide” , in attuazione dell'art. 21 ter del decreto legge 24 Giugno 2016 n. 113 , il Ministero della salute ha modificato il decreto 2 Ottobre 2009 n. 163 emanato dalla medesima amministrazione per disciplinare il procedimento amministrativo in materia di riconoscimento dell'indennizzo in favore delle persone affette da talidomide .
Il Regolamento contiene disposizioni comuni, applicabili a tutti i casi, e, all'art. 3 dell'Allegato A, precisa che “ l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso preclusiva dell'accertamento sanitario “.
Detto Regolamento contiene, sempre, nell'allegato A, “ i criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide “ ( art. 1, comma 1 quater del Regolamento – art. 2 ).
Dalla breve descrizione dell'evoluzione normativa emerge che lo stesso Legislatore ha progressivamente ampliato la platea dei beneficiari dell'indennizzo, estendendolo anche ai nati dopo il 1966, purchè sia riconosciuta la compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide.
Ad avviso del Collegio tale evoluzione assurge a segno chiaro della consapevolezza in capo al Legislatore della non decisività della circostanza relativa alla revoca, nel 1962, dei decreti che autorizzavano la commercializzazione dei farmaci contenenti talidomide.
5 Dall' ordinanza con la quale il 28 giugno 2016 il Tribunale di Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzione delle norme che limitavano l'accesso all'indennizzo di natura assistenziale ai soli nati fra il 1959 ed il 1965 si evince , alla luce dei lavori parlamentari preparatori della legge del 2016 e dei dati forniti dall'Istituto Superiore della Sanità, che non fosse possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di talidomide anche dopo il 1962.
Si legge testualmente nella ordinanza di rimessione “ Del tutto immotivatamente, dunque, la fattispecie di causa resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita prova che la affezione del ricorrente rientri nella nozione di sindrome da talidomide nella forma della focomelia, non risulti inoltre essere stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che contenevano la molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza.
Di tali circostanze, invero, non solo non risulta fornita evidenza dal Parte_1 convenuto, benche' in tal senso entrambe le parti fossero state sollecitate dal Giudice ad eventuale integrazione documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della XII Commissione permanente igiene e sanita' (vedasi documento, verbale della seduta del 10 febbraio 2016, in atti acquisito) discutendo, anche sulla base dei dati recentemente forniti dall' degli Controparte_3 emendamenti al disegno di L. n. 2016 in cui si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 L. n. 244 del 2007 anche ai soggetti nati fuori dalla forbice temporale normativamente prevista allorche' tali soggetti presentino malformazioni comunque compatibili con la sindrome da talidomide ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra assunzione del farmaco e sindrome da talidomide.
Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa ai vari emendamenti, "di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla ", dalla Parte_2 lettura del documento si ha modo di ricevere altresi' conferma del fatto che non e' possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di
anche oltre il 1964, in uno con la constatazione, effettuata dallo stesso Parte_2 Par
, che "questo farmaco non e' stato mai completamente abbandonato" (vedi memoria dell' Controparte_4
a seguito di audizione del 28 gennaio 2016, in atti).”.
[...]
Arrivando al caso di specie, vengono in considerazione le seguenti circostanze:
- la ricorrente è nata l'[...], quindi nell'arco temporale, poi ampliato, previsto inizialmente dalla legge 244/2007;
6 -la CTU in atti, pur dopo acceso dibattito con i consulenti di parte, riferisce che” Il quadro complessivo osservato, sebbene atipico, non può ritenersi di per sé non compatibile con la c.d. sindrome da talidomide” e che” Il ritiro dal mercato di un farmaco non elide la possibilità pratica di utilizzo dello stesso se a disposizione di un soggetto e la scadenza del farmaco stesso comporta possibili modificazioni farmacodinamiche non determinabili a priori, ancor di più nel caso di specie in considerazione del fatto che i meccanismi teratogenici della non sono Parte_2 ancora completamente noti…… il fatto che si sia di fronte a un quadro malformativo atipico non elide di per sé la compatibilità di un'assunzione di un farmaco teratogeno”.
-in sede di escussione dei testi, la sig.ra medico ed ex cognata Testimone_1 della ricorrente, ha riferito che la signora madre della le Tes_2 CP_1
“confidò che durante la gravidanza di ebbe ad assumere farmaci entiemetici, CP_1 specificando che trattavasi di prodotti contenenti il principio attivo della talidomide. Mi confidò anche di aver assunto durante le precedenti gravidanze lo stesso farmaco”.
Alla luce delle descritte emergenze il Collegio ritiene che il rilievo dell'appellante - secondo cui con l'introduzione nel 1962 del divieto di commercializzazione del talidomide non sarebbe seriamente ipotizzabile che la madre della abbia CP_1 potuto a distanza di anni assumere il farmaco vietato- sia infondato, scontrandosi, peraltro, con il dato normativo di cui alla novella del 2006 che, come sopra detto, riconoscendo l'indennizzo “ anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, esclude il carattere irrealistico dell'evenienza, ammettendo espressamente la sua realizzazione.
Peraltro, in tal senso si è anche espressa la Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 970/23, secondo cui “il dato normativo di cui alla novella del 2006 che riconoscendo l'indennizzo < anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto - - presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide> esclude il carattere irrealistico ed improbabile dell'evenienza ammettendo espressamente la sua realizzazione… nonostante il ritiro del prodotto dal commercio, tuttavia in qualche modo le donne abbiano potuto continuare ad utilizzarlo. Il carattere tutt'altro che inverosimile dell'accadimento è corroborato dalle considerazioni del ctu… la talidomide era un farmaco con scadenza ultradecennale sicché la limitazione della produzione del farmaco non ne avrebbe precluso il consumo da parte degli italiani”.
Nel caso di specie, la certezza o, comunque, l'alta probabilità dell'assunzione del farmaco è corroborato dalle dichiarazioni della teste escussa e dalle considerazioni del ctu, le quali, avendo risposto adeguatamente alle
7 osservazioni dell'appellante ed apparendo perfettamente coerenti con le premesse scientifiche, con gli accertamenti svolti e con il quadro normativo di riferimento, nonché con il parere della CMO di prima istanza, vanno integralmente condivise.
Le superiori considerazioni travolgono altresì l'assunto difensivo circa la predicata necessità, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul nesso di causalità, di una certificazione medica coeva all'epoca dei fatti attestante l'assunzione del farmaco. Al proposito vale osservare che, secondo il D.M. n. 166 del 17/10/2017
“l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario”.
D'altro canto, pretendere un siffatto rigore istruttorio significherebbe, come rettamente già evidenziato dal primo giudice, rendere di fatto impossibile l'esercizio del diritto in violazione dell'art. 24 Cost. e dunque accedere ad un'interpretazione non costituzionalmente orientata e per di più non rispettosa del dato letterale, tenuto conto che la norma primaria si limita a prevedere per l'accesso al beneficio la mera compatibilità della malformazione denunciata con la sindrome da talidomide.
Inoltre, a definitivo superamento dell'eccezione del , si ripete, nel caso di Parte_1 specie è stata acquisita la dichiarazione della teste secondo cui la madre Tes_1 della durante le plurime gestazioni e, in particolare durante quella CP_1 dell'appellata, aveva fatto uso di farmaci entiemetici contenenti il principio attivo talidomide.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'assunto conclusivo del primo giudice secondo cui “la norma primaria attribuisce l'indennizzo sul presupposto
– ritenuto bastante dal Legislatore – della mera compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide” ben può essere condiviso dal Collegio, essendo, peraltro, corroborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui “E' pertanto chiaro che, in queste ultime ipotesi, l'erogazione dell'indennizzo è consentita qualora si dimostri la compatibilità tra le malformazioni dedotte e l'assunzione del farmaco da parte della gestante, a prescindere dalla data di nascita del richiedente;
in altri termini ciò che rileva è la valutazione medico legale di compatibilità delle malformazioni con la sindrome da talidomide” (App. Genova, n. 217/2018; Conf. App. Cagliari n. 160/2024).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e, avuto riguardo al valore della controversia e allo svolgimento di istruttoria orale nel presente
8 grado, esse vengono determinate -secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3387 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 5.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
RE NA OV CC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. OV CC Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa RE NA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3387/24, discussa all'udienza collegiale del 10.7.2025 e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO (c.f. ), ed elettivamente P.IVA_2 domiciliato in MILANO, VIA FREGUGLIA 1, presso la sede dell'avvocatura APPELLANTE CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1 C.F._1
CO ND (c.f. ), BE AR e CodiceFiscale_2
EL RO ed elettivamente domiciliata in MILANO, VIA MARRANI 1, presso lo studio dell'avv. Quaroni. APPELLATA
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: riformare integralmente l'impugnata sentenza e per l'effetto rigettare le domande avanzate in primo grado dalla sig.ra
con l'adozione di ogni conseguente e necessario provvedimento e con vittoria CP_1 delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- In via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del diritto della sig.ra CP_1 come riconosciuto dalla sentenza appellata, riformare il capo relativo alla condanna alle spese e ai compensi di lite, inclusa la condanna al pagamento delle spese della
1 consulenza tecnica, in quanto ingiusta e gravatoria per le ragioni esposte;
con compensazione delle spese e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “rigettare l'impugnazione proposta dal Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, e, conseguentemente, confermare
[...] integralmente quanto statuito nella Sentenza 31 luglio 2024, n. 3387 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro”.
MOTIVI IN FATTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 20.4.2023, ha CP_1 dedotto di essere affetta da focomelia, malformazione che riteneva causalmente riconducibile all'assunzione, da parte della madre, di farmaci a base di talidomide durante il periodo di gestazione e, sulla scorta di tanto, ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennizzo di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363, in quanto persona con malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide ascrivibili alla prima categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
Il primo giudice ha rilevato per pacifico – giusta cartella clinica allegata in atti- che la presentasse alla nascita, avvenuta in data 1.9.1978, “focomelia, CP_1 aplasia braccio sinistro nonché aplasia arti inferiori” ed ha dato atto che in seguito alla domanda amministrativa la CMO di prima istanza, dopo aver disposto numerose visite specialistiche (citogenetica molecolare, genetica e ortopedica) assumeva che non sussistendo prova dell'assunzione del talidomide durante la gestazione, “Il nesso di causa quindi va ricostruito presuntivamente, non potendo escludere che la malformazione accertata sia stata conseguenza dell'assunzione del farmaco, applicando pertanto quanto previsto dalle linee guida del Fascicolo 41.2/ML/1-0-198 del Comando Logistico dell'Esercito così come ribadito anche nella circolare del Ministero della salute prot. n. DGPROG 0025750-P del 29/07/2010…Tenuto conto dei criteri di inclusione e di esclusione annoverati nell'allegato A al decreto ministeriale n. 166 del 17 Ottobre 2017, tali malformazioni possono essere riconducibili alla presunta assunzione del farmaco durante la gestazione”, concludendo per la sussistenza del nesso di causalità tra il farmaco talidomide e la malformazione della sig.ra CP_1
Il giudice ha dato altresì atto che il chiedeva la revisione Parte_1 dell'accertamento e, nell'occasione, la CMO di seconda istanza ribaltava il giudizio della precedente Commissione Medica con la seguente motivazione “ricorrendo la circostanza della mancata presentazione di documentazione sanitaria relativa all'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gestazione, considerando altamente improbabile la disponibilità del farmaco specifico al
2 momento della gestazione e più probabile una eziopatogenesi di natura vascolare o multifattoriale, questa Commissione ritiene NON sussista il nesso causale”.
Disposta CTU, l'esito peritale concludeva per la compatibilità del quadro complessivo osservato con la sindrome da talidomide.
Detta CTU riconosceva l'ascrivibilità della malformazione da cui era affetta la alla Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981; inoltre, CP_1 scriveva il CTU, “allo stato non è del tutto chiarito il meccanismo che causa gli effetti teratogeni della Talidomide, che tali effetti sono eterogenei, e che i pattern malformativi sono variabili nonché dipendenti dal momento di assunzione del farmaco (informazione non nota nel caso di specie). Infine, l'eventuale uso di farmaco scaduto costituisce ulteriore incognita circa gli effetti (anche teratogeni) che lo stesso potrebbe produrre: elemento “appositamente” non affrontato dalla CTP”.
Fatto proprio l'esito peritale predetto, il primo giudice ha ricostruito il quadro normativo regolante la fattispecie, così richiamando le norme di cui alla L. n. 244/2007 che, agli artt. 2/151, comma 163, hanno introdotto, ai fini previdenziali e solidaristici, il c.d. indennizzo per inoltre, ha CP_2 richiamato la novella legislativa (l'art. 31 del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 ) secondo cui “L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965”.
Il giudice ha poi richiamato le Linee Guida utilizzate dalla CMO di prima istanza, che aveva ritenuto la sussistenza del nesso causale.
Il giudice, ha rilevato che il Legislatore, con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, aveva disposto che l'indennizzo “è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide…”.
Infine, il giudice ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 21 del DL 2016/113 relativamente alla decorrenza del diritto alla spettanza e ha deciso il giudizio assumendo che “la norma primaria attribuisce l'indennizzo sul presupposto – ritenuto bastante dal Legislatore – della mera compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide”, altresì rilevando la particolare gravosità della prova relativa all'assunzione del farmaco durante la gestazione.
3 Avverso detta decisione, con ricorso depositato il 27.8.2024, ha interposto appello il , il quale ha lamentato, con il primo motivo di gravame, la Parte_1 violazione della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2/151, comma 363.
Secondo il , il CTU aveva dato risposta parziale ai quesiti, omettendo di Parte_1 esaminare quello relativo alla compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide e di valorizzare che i fratelli della durante la sua gestazione, CP_1 avevano avuto la rosolia e, inoltre, che la madre aveva avuto un aborto per feto malformato e che la cartella clinica della neonata non evidenziava esposizioni al farmaco.
Secondo il , il CTU aveva contraddittoriamente affermato l'atipicità del Parte_1 quadro clinico riscontrato, salvo ricondurlo all'assunzione del farmaco talidomide;
il predetto CTU aveva, inoltre, disatteso il quesito che gli chiedeva di tener conto dell'anno di nascita della sig.ra e della data del ritiro del farmaco dal CP_1 commercio, quindi di vagliare la possibilità dell'assunzione del farmaco da parte della madre durante la gravidanza.
L'assunzione del farmaco, ha assunto il appellante, è determinante ai Parte_1 fini dell'insorgenza del diritto reclamato dalla e alla comunità non poteva CP_1 accollarsi il costo assistenziale dei nati malformati geneticamente o per effetto della volontaria assunzione di farmaci sconsigliati.
Nel caso di specie, difettava la certificazione medica che aveva condotto la madre della ricorrente all'assunzione della talidomide.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, aveva ritenuto la sufficienza della mera compatibilità tra la malformazione e il farmaco, posto che la lettera della disposizione normativa richiede espressamente che la “sindrome da talidomide” sia “determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco”.
Con il secondo motivo di gravame, il ha contestato la condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite.
Ha resistito l'appellata CP_1
Espletata prova testimoniale, all'udienza del 10.7.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
4 Ai fini della delibazione del giudizio il Collegio premette che l'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007 è applicabile «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nati dal 1959 al 1965, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, ai quali spetta l'indennizzo di cui all'art. 1 della legge n. 229 del 2005. Con tale disposizione, il legislatore del 2007 ha esteso ai soggetti affetti da sindrome da talidomide l'indennizzo previsto nel 2005 per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 21 ter comma 1 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 115 convertito , con modificazioni , dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160 relativamente ai nati nel 1958 e nel 1966.
Per coloro che sono nati prima o dopo le date sopraindicate, invece , l'art. 21 ter comma 2 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113 , convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 2016 n. 160, ha riconosciuto il beneficio a condizione che i richiedenti presentino “ malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide “.
Inoltre, con decreto 17 Ottobre 2017 , n. 166 rubricato “ Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide” , in attuazione dell'art. 21 ter del decreto legge 24 Giugno 2016 n. 113 , il Ministero della salute ha modificato il decreto 2 Ottobre 2009 n. 163 emanato dalla medesima amministrazione per disciplinare il procedimento amministrativo in materia di riconoscimento dell'indennizzo in favore delle persone affette da talidomide .
Il Regolamento contiene disposizioni comuni, applicabili a tutti i casi, e, all'art. 3 dell'Allegato A, precisa che “ l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso preclusiva dell'accertamento sanitario “.
Detto Regolamento contiene, sempre, nell'allegato A, “ i criteri tecnico scientifici di inclusione ed esclusione delle malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide “ ( art. 1, comma 1 quater del Regolamento – art. 2 ).
Dalla breve descrizione dell'evoluzione normativa emerge che lo stesso Legislatore ha progressivamente ampliato la platea dei beneficiari dell'indennizzo, estendendolo anche ai nati dopo il 1966, purchè sia riconosciuta la compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide.
Ad avviso del Collegio tale evoluzione assurge a segno chiaro della consapevolezza in capo al Legislatore della non decisività della circostanza relativa alla revoca, nel 1962, dei decreti che autorizzavano la commercializzazione dei farmaci contenenti talidomide.
5 Dall' ordinanza con la quale il 28 giugno 2016 il Tribunale di Livorno ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzione delle norme che limitavano l'accesso all'indennizzo di natura assistenziale ai soli nati fra il 1959 ed il 1965 si evince , alla luce dei lavori parlamentari preparatori della legge del 2016 e dei dati forniti dall'Istituto Superiore della Sanità, che non fosse possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di talidomide anche dopo il 1962.
Si legge testualmente nella ordinanza di rimessione “ Del tutto immotivatamente, dunque, la fattispecie di causa resterebbe priva di tutela nonostante sia stata acquisita prova che la affezione del ricorrente rientri nella nozione di sindrome da talidomide nella forma della focomelia, non risulti inoltre essere stata effettuata alcuna ricognizione dei farmaci che contenevano la molecola dannosa (ed in che percentuale) e non possa pertanto neppure essere datato il definitivo ritiro dal commercio della sostanza.
Di tali circostanze, invero, non solo non risulta fornita evidenza dal Parte_1 convenuto, benche' in tal senso entrambe le parti fossero state sollecitate dal Giudice ad eventuale integrazione documentale o a fornire informazioni, ma al contrario di tali carenze pare prendere atto lo stesso legislatore nei lavori preparatori della XII Commissione permanente igiene e sanita' (vedasi documento, verbale della seduta del 10 febbraio 2016, in atti acquisito) discutendo, anche sulla base dei dati recentemente forniti dall' degli Controparte_3 emendamenti al disegno di L. n. 2016 in cui si prevede l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 363 L. n. 244 del 2007 anche ai soggetti nati fuori dalla forbice temporale normativamente prevista allorche' tali soggetti presentino malformazioni comunque compatibili con la sindrome da talidomide ovvero possano documentare la sussistenza del nesso di causalita' tra assunzione del farmaco e sindrome da talidomide.
Invero, oltre a darsi evidenza della comune intentio, sottesa ai vari emendamenti, "di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla ", dalla Parte_2 lettura del documento si ha modo di ricevere altresi' conferma del fatto che non e' possibile escludere con certezza il reperimento di preparati medicinali a base di
anche oltre il 1964, in uno con la constatazione, effettuata dallo stesso Parte_2 Par
, che "questo farmaco non e' stato mai completamente abbandonato" (vedi memoria dell' Controparte_4
a seguito di audizione del 28 gennaio 2016, in atti).”.
[...]
Arrivando al caso di specie, vengono in considerazione le seguenti circostanze:
- la ricorrente è nata l'[...], quindi nell'arco temporale, poi ampliato, previsto inizialmente dalla legge 244/2007;
6 -la CTU in atti, pur dopo acceso dibattito con i consulenti di parte, riferisce che” Il quadro complessivo osservato, sebbene atipico, non può ritenersi di per sé non compatibile con la c.d. sindrome da talidomide” e che” Il ritiro dal mercato di un farmaco non elide la possibilità pratica di utilizzo dello stesso se a disposizione di un soggetto e la scadenza del farmaco stesso comporta possibili modificazioni farmacodinamiche non determinabili a priori, ancor di più nel caso di specie in considerazione del fatto che i meccanismi teratogenici della non sono Parte_2 ancora completamente noti…… il fatto che si sia di fronte a un quadro malformativo atipico non elide di per sé la compatibilità di un'assunzione di un farmaco teratogeno”.
-in sede di escussione dei testi, la sig.ra medico ed ex cognata Testimone_1 della ricorrente, ha riferito che la signora madre della le Tes_2 CP_1
“confidò che durante la gravidanza di ebbe ad assumere farmaci entiemetici, CP_1 specificando che trattavasi di prodotti contenenti il principio attivo della talidomide. Mi confidò anche di aver assunto durante le precedenti gravidanze lo stesso farmaco”.
Alla luce delle descritte emergenze il Collegio ritiene che il rilievo dell'appellante - secondo cui con l'introduzione nel 1962 del divieto di commercializzazione del talidomide non sarebbe seriamente ipotizzabile che la madre della abbia CP_1 potuto a distanza di anni assumere il farmaco vietato- sia infondato, scontrandosi, peraltro, con il dato normativo di cui alla novella del 2006 che, come sopra detto, riconoscendo l'indennizzo “ anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide”, esclude il carattere irrealistico dell'evenienza, ammettendo espressamente la sua realizzazione.
Peraltro, in tal senso si è anche espressa la Corte d'Appello di Messina con la sentenza n. 970/23, secondo cui “il dato normativo di cui alla novella del 2006 che riconoscendo l'indennizzo < anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto - - presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide> esclude il carattere irrealistico ed improbabile dell'evenienza ammettendo espressamente la sua realizzazione… nonostante il ritiro del prodotto dal commercio, tuttavia in qualche modo le donne abbiano potuto continuare ad utilizzarlo. Il carattere tutt'altro che inverosimile dell'accadimento è corroborato dalle considerazioni del ctu… la talidomide era un farmaco con scadenza ultradecennale sicché la limitazione della produzione del farmaco non ne avrebbe precluso il consumo da parte degli italiani”.
Nel caso di specie, la certezza o, comunque, l'alta probabilità dell'assunzione del farmaco è corroborato dalle dichiarazioni della teste escussa e dalle considerazioni del ctu, le quali, avendo risposto adeguatamente alle
7 osservazioni dell'appellante ed apparendo perfettamente coerenti con le premesse scientifiche, con gli accertamenti svolti e con il quadro normativo di riferimento, nonché con il parere della CMO di prima istanza, vanno integralmente condivise.
Le superiori considerazioni travolgono altresì l'assunto difensivo circa la predicata necessità, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio sul nesso di causalità, di una certificazione medica coeva all'epoca dei fatti attestante l'assunzione del farmaco. Al proposito vale osservare che, secondo il D.M. n. 166 del 17/10/2017
“l'omesso reperimento della documentazione sanitaria non è in ogni caso condizione preclusiva dell'accertamento sanitario”.
D'altro canto, pretendere un siffatto rigore istruttorio significherebbe, come rettamente già evidenziato dal primo giudice, rendere di fatto impossibile l'esercizio del diritto in violazione dell'art. 24 Cost. e dunque accedere ad un'interpretazione non costituzionalmente orientata e per di più non rispettosa del dato letterale, tenuto conto che la norma primaria si limita a prevedere per l'accesso al beneficio la mera compatibilità della malformazione denunciata con la sindrome da talidomide.
Inoltre, a definitivo superamento dell'eccezione del , si ripete, nel caso di Parte_1 specie è stata acquisita la dichiarazione della teste secondo cui la madre Tes_1 della durante le plurime gestazioni e, in particolare durante quella CP_1 dell'appellata, aveva fatto uso di farmaci entiemetici contenenti il principio attivo talidomide.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'assunto conclusivo del primo giudice secondo cui “la norma primaria attribuisce l'indennizzo sul presupposto
– ritenuto bastante dal Legislatore – della mera compatibilità della malformazione con la sindrome da talidomide” ben può essere condiviso dal Collegio, essendo, peraltro, corroborato dalla giurisprudenza di merito secondo cui “E' pertanto chiaro che, in queste ultime ipotesi, l'erogazione dell'indennizzo è consentita qualora si dimostri la compatibilità tra le malformazioni dedotte e l'assunzione del farmaco da parte della gestante, a prescindere dalla data di nascita del richiedente;
in altri termini ciò che rileva è la valutazione medico legale di compatibilità delle malformazioni con la sindrome da talidomide” (App. Genova, n. 217/2018; Conf. App. Cagliari n. 160/2024).
Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e, avuto riguardo al valore della controversia e allo svolgimento di istruttoria orale nel presente
8 grado, esse vengono determinate -secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3387 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 5.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Milano, 10.7.2025.
IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
RE NA OV CC
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