Articolo 29 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 28Articolo 30
Versione
22 marzo 1961
Art. 29.
Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda e' presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il conto consuntivo e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961