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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2774/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
e da elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NA CA, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento congiunto della minore nata Napoli il 12/09/2025, ad Per_1 entrambi i genitori;
2. Stabilire che la minore dimori prevalentemente presso la madre, con diritto del padre di frequentare la figlia in orari e giornate da concordarsi consensualmente, compatibili con le esigenze di allattamento e riposo;
3. Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4. Prendere atto dell'impegno reciproco dei genitori a cooperare nell'interesse della minore e a concordare le decisioni di maggiore importanza (salute, istruzione,
1 educazione e crescita);
5. Disporre ogni ulteriore provvedimento che riterrà conforme all'interesse della minore, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
Piano Genitoriale:
1. Residenza e dimora abituale
La bambina risiede e dimora prevalentemente presso la madre, in Castel Volturno Viale Giorgio
Giorgione n 22 in considerazione della tenerissima età e della necessità di allattamento materno.
Il padre condivide la scelta, impegnandosi a mantenere un ruolo costante e affettivamente significativo nella vita della figlia.
2. Affidamento
I genitori concordano per l'affidamento congiunto della minore, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con piena condivisione delle responsabilità relative alle decisioni di maggiore importanza
(salute, istruzione, educazione, residenza abituale, viaggi, ecc.).
3. Cura quotidiana e visite
Poiché la minore ha solo due mesi, è allattata al seno e necessita di accudimento costante da parte della madre:
− il padre potrà far visita alla bambina con cadenza concordata di volta in volta, in accordo con la madre, in orari compatibili con i ritmi di sonno e nutrizione della minore;
− fino al termine dell'allattamento esclusivo, gli incontri avverranno preferibilmente presso l'abitazione materna o in luoghi idonei concordati, per non interrompere il legame di cura;
− al termine dell'allattamento, le modalità di permanenza della bambina con il padre potranno essere rimodulate di comune accordo o su indicazione del Tribunale;
− entrambi i genitori si impegnano a garantire la continuità del rapporto padre-figlia, favorendo il contatto quotidiano anche tramite videochiamate o messaggi, quando non
è possibile l'incontro diretto.
4. Spese e mantenimento
Il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo ISTAT.
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, educative, ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa informazione reciproca e documentazione.
2 5. Decisioni di maggiore interesse
Le decisioni relative a salute, istruzione, educazione, residenza e scelte religiose saranno assunte congiuntamente dai genitori, previo confronto e valutazione condivisa.
Le decisioni ordinarie di cura quotidiana spettano al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento.
6. Comunicazione e collaborazione
I genitori si impegnano a:
1. mantenere comunicazione costante e rispettosa, informandosi reciprocamente su ogni evento
2. rilevante riguardante la bambina;
3. favorire il rapporto con l'altro genitore, evitando ostacoli o condotte che possano compromettere la serenità della minore;
4. aggiornarsi periodicamente, anche con il supporto di un mediatore familiare se necessario, per adattare le modalità di visita alla crescita della bambina.
7. Evoluzione del Piano genitoriale
Il presente piano è redatto in considerazione della giovanissima età della bambina e potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori o su istanza di una delle parti qualora mutino le condizioni di fatto (es, svezzamento, ingresso al nido, nuove esigenze della minore).
All'udienza del 16.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
e da elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
NA CA, la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti i diritti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Disporre l'affidamento congiunto della minore nata Napoli il 12/09/2025, ad Per_1 entrambi i genitori;
2. Stabilire che la minore dimori prevalentemente presso la madre, con diritto del padre di frequentare la figlia in orari e giornate da concordarsi consensualmente, compatibili con le esigenze di allattamento e riposo;
3. Disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4. Prendere atto dell'impegno reciproco dei genitori a cooperare nell'interesse della minore e a concordare le decisioni di maggiore importanza (salute, istruzione,
1 educazione e crescita);
5. Disporre ogni ulteriore provvedimento che riterrà conforme all'interesse della minore, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.
Piano Genitoriale:
1. Residenza e dimora abituale
La bambina risiede e dimora prevalentemente presso la madre, in Castel Volturno Viale Giorgio
Giorgione n 22 in considerazione della tenerissima età e della necessità di allattamento materno.
Il padre condivide la scelta, impegnandosi a mantenere un ruolo costante e affettivamente significativo nella vita della figlia.
2. Affidamento
I genitori concordano per l'affidamento congiunto della minore, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., con piena condivisione delle responsabilità relative alle decisioni di maggiore importanza
(salute, istruzione, educazione, residenza abituale, viaggi, ecc.).
3. Cura quotidiana e visite
Poiché la minore ha solo due mesi, è allattata al seno e necessita di accudimento costante da parte della madre:
− il padre potrà far visita alla bambina con cadenza concordata di volta in volta, in accordo con la madre, in orari compatibili con i ritmi di sonno e nutrizione della minore;
− fino al termine dell'allattamento esclusivo, gli incontri avverranno preferibilmente presso l'abitazione materna o in luoghi idonei concordati, per non interrompere il legame di cura;
− al termine dell'allattamento, le modalità di permanenza della bambina con il padre potranno essere rimodulate di comune accordo o su indicazione del Tribunale;
− entrambi i genitori si impegnano a garantire la continuità del rapporto padre-figlia, favorendo il contatto quotidiano anche tramite videochiamate o messaggi, quando non
è possibile l'incontro diretto.
4. Spese e mantenimento
Il padre si impegna a corrispondere alla madre un assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo ISTAT.
Le spese straordinarie (mediche non mutuabili, educative, ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa informazione reciproca e documentazione.
2 5. Decisioni di maggiore interesse
Le decisioni relative a salute, istruzione, educazione, residenza e scelte religiose saranno assunte congiuntamente dai genitori, previo confronto e valutazione condivisa.
Le decisioni ordinarie di cura quotidiana spettano al genitore presso il quale la minore si trova in quel momento.
6. Comunicazione e collaborazione
I genitori si impegnano a:
1. mantenere comunicazione costante e rispettosa, informandosi reciprocamente su ogni evento
2. rilevante riguardante la bambina;
3. favorire il rapporto con l'altro genitore, evitando ostacoli o condotte che possano compromettere la serenità della minore;
4. aggiornarsi periodicamente, anche con il supporto di un mediatore familiare se necessario, per adattare le modalità di visita alla crescita della bambina.
7. Evoluzione del Piano genitoriale
Il presente piano è redatto in considerazione della giovanissima età della bambina e potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori o su istanza di una delle parti qualora mutino le condizioni di fatto (es, svezzamento, ingresso al nido, nuove esigenze della minore).
All'udienza del 16.12.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 16.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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