Sentenza 8 aprile 2025
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Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, g.i.p. Granata *Contributo pubblicato nel fascicolo 4/2025. 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica con la memoria, che pure pubblichiamo, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale della ‘nuova' formulazione della contravvenzione di “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost. In particolare, il G.i.p. dubita della conformità a Costituzione dell'art. 1, co. 1 lett. b) n. 1 e 2, l. 25 novembre …
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Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, g.i.p. Granata *Contributo pubblicato nel fascicolo 4/2025. 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica con la memoria, che pure pubblichiamo, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale della ‘nuova' formulazione della contravvenzione di “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost. In particolare, il G.i.p. dubita della conformità a Costituzione dell'art. 1, co. 1 lett. b) n. 1 e 2, l. 25 novembre …
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Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, g.i.p. Granata Ord. Gip Pordenone - dott.ssa Granata Memoria PM Pordenone - dott. Pezzi Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 4/2025. 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica con la memoria, che pure pubblichiamo, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale della ‘nuova' formulazione della contravvenzione di “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost. In …
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Trib. Pordenone, ord. 8 aprile 2025, g.i.p. Granata Ord. Gip Pordenone - dott.ssa Granata Memoria PM Pordenone - dott. Pezzi Leggi il contributo nel fascicolo *Contributo pubblicato nel fascicolo 4/2025. 1. Con l'ordinanza che può leggersi in allegato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica con la memoria, che pure pubblichiamo, ha sollevato un'interessante questione di legittimità costituzionale della ‘nuova' formulazione della contravvenzione di “Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti” (art. 187 Codice della Strada), in relazione agli artt. 3, 25, co. 2 e 27, co. 3 Cost. In …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 11/01/2024
DA
Parte_1
Con Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
Causa discussa e decisa all'udienza del 16/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO E AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertata e pronunciata la applicazione ex art. 2 comma 1 del D.L.vo 81/2015 della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alla presente fattispecie, con applicazione del CCNL del
Terziario Distribuzione e Servizi e/o l'altro CCNL che risulterà applicabile e comunque anche in funzione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 C.C., condannarsi la società odierna resistente a pagare a favore di parte ricorrente, per il periodo dal 18/04/2023 al
30/06/2023 la capital somma di euro 2.661,72.- a titolo di emolumenti retributivi rientranti nel 4° livello del
CCNL del Commercio o, in subordine e salvo appello la somma di euro 2.401,32.- a titolo di emolumenti retributivi rientranti nel 5° livello del CCNL del Commercio e/o le diverse somme che risulteranno di giustizia;
B) IN ORDINE ALLA ATTUALE SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO
B.1) In via principale con applicazione della tutela di diritto comune: Per le causali e i titoli di cui al presente procedimento, voglia l'Ill.mo Giudice, previa ogni pronuncia anche in relazione alla attuale sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2 comma 1 del D.L.vo. 81/2015, condannare l'odierna resistente al pagamento, e ciò anche a titolo di risarcimento del danno, a favore di parte ricorrente delle mensilità tutte nel frattempo maturate dal 01/07/2023, in poi;
B.2) In via subordinata alternativa con applicazione del D.L.vo 23/2015: In caso di mancata applicazione della tutela di cui al precedente punto B.1) e salvo appello, ferma la pronuncia della applicazione ex art. 2 comma 1 del D.L.vo 81/2015 della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alla presente fattispecie, voglia l'Ill.mo Giudice, per la causali e i titoli di cui al presente procedimento, dichiarare e/o pronunciare l'inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e/o ingiustificatezza, e/o invalidità
e/o infondatezza e/o persecutorietà e/o ritorsività e/o violazione del D.L.vo 151/2001 di ogni atto di recesso che dovesse essere ritenuto sussistente in causa. Conseguentemente, si richiede l'applicazione del
D.L. vo 23/2015 secondo le seguenti gradate domande:
B.2.1) in via principale, ex art. 2 del D.L.vo 23/2015 previa pronuncia di nullità per assenza di un atto scritto di intimazione del licenziamento e violazione del divieto di licenziamento ex D.L.vo 151/2001, a reintegrare l'odierna parte ricorrente, con condanna altresì a risarcire il danno a favore di parte ricorrente, pari alle retribuzioni tutte dovute fino alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di giustizia, nella misura dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e comunque in misura non inferiore a 5 mensilità, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
B.2.2) in via subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 2 del D.L.vo 23/2015, previa pronuncia di annullamento e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per insussistenza del fatto materiale e di giustificato motivo oggettivo, a reintegrare l'odierna parte ricorrente e con condanna altresì dell'odierna parte resistente al risarcimento del danno, a favore di parte ricorrente, pari all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre alla condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegra;
B.2.3) in via ulteriormente subordinata, sulla base dell'articolo 3 comma 1 del D.L. vo 23/2015, a corrispondere all'odierna parte ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in trentasei mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra sei e trentasei che il
Giudice riterrà di giustizia;
B.2.4) in via ulteriore subordinata, sulla base dell'articolo 4 comma 1 del D.L.vo 23/2015, a corrispondere all'odierna parte ricorrente, previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in diciassette mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, e/o l'altro numero di mensilità fra tre e diciassette che il Giudice riterrà di giustizia;
B.2.5) in via ultima subordinata e salvo appello, ordinarsi ex art. 9 comma 1 D.Lvo 23/2015 di riassumere il ricorrente e/o di risarcire il danno patito nella misura di sei mensilità (e/o l'altra che il Giudicante dovesse ritenere di giustizia);
B.3) In via ulteriormente subordinata alternativa applicazione art.28 D.L.vo.81/2015: In caso di mandata applicazione delle tutele di cui ai precedenti punto B.1) e B.2) e salvo appello, ferma la pronuncia della applicazione ex art. 2 comma 1 del D.L.vo 81/2015 della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alla presente fattispecie, voglia l'Ill.mo Giudice, per la causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza della causale afferente il termine e della proroga nonché della invalidità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o nullità ex D.L.vo 151/2001 e/o annullabilità e/o inefficacia della cessazione del rapporto al 30/06/2023, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, convertire, ex art. 28 D.L.vo 81/2015, il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o riammettere in servizio e/o ricostituire il medesimo rapporto di lavoro con condanna della odierna resistente a versare alla ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata in dodici mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR e/o l'altro numero di mensilità che risulteranno di giustizia, e/o negli altri termini e importi ritenuti di giustizia.
B.4) In via ulteriormente subordinata alternativa applicazione indennità sostitutiva del preavviso: Nella denegata ipotesi di reiezione delle domande formulate ai precedenti punti B.1, B.2, B3 e fermo l'appello, voglia l'Ill.mo Giudice condannare parte resistente a pagare la indennità sostitutiva del preavviso pari, in via principale, a € 1.109,74.- per il 4° livello, e, in via subordinata salvo appello, pari a € 1.037,23.- per il 5° livello e/o l'altra somma che risulterà di giustizia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11/01/2024 la signora , nel dedurre: Parte_1
• di aver iniziato a lavorare con decorrenza dal 18/04/2023 quale addetta alle vendite di abbonamenti e carte telefoniche Fastweb all'interno del negozio Media World di Fiume
Veneto in forza di un formale contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
• di aver operato in una postazione/banco con l'insegna Fastweb e dotata di apposita divisa
– due magliette e una felpa – che le erano state fornite dal suo superiore signor CP_2
inviando in ogni giorno lavorativo al gruppo WhatsApp da quest'ultimo creato una
[...]
foto all'atto del proprio arrivo e una foto alla fine del proprio turno (che poteva essere di mattina dalle 10,00 alle 15,00 o di pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00) per comprovare la sua presenza in negozio in quella giornata nella quale vendeva ai clienti gli abbonamenti e le sim Fastweb predisponendo i contratti di telefonia;
• di essere rimasta assente dal 14/06/2023 per problemi di salute riguardanti il piccolo figlio Per
non venendo confermata alla scadenza del contratto prorogato sino al 30/06/2023
evocava in giudizio , Controparte_1
società rimasta contumace, onde sentir:
A) dichiarare l'applicazione alla fattispecie oggetto di disamina della disciplina del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo dal 18/04/2023 al 30/06/2023;
B) condannare la stessa compagine convenuta alla corresponsione a favore della signora della retribuzione correlata al riconoscimento del corretto livello di Pt_1
inquadramento previsto dal CCNL Commercio;
C) accertare l'insussistenza di un valido atto di cessazione del rapporto di lavoro con ogni conseguente statuizione in punto tutela applicabile.
Ciò doverosamente premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue.
Con riferimento alla tematica sub A), va evidenziato come la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative sia stata profondamente mutata dal D.Lvo n° 81/2015, il cui articolo 2 così recita: “A far data dal 1° gennaio 2016 SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO anche ai rapporti che si concretano in prescrizioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente …”
Su tale normativa si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. Sez. lav. Sent. 24/01/2020 n° 1663) la quale ha statuito quanto segue:
Il legislatore, d'un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d'altro canto, conscio degli esiti talvolta incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell'art. 2094 c.c., si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorrenza di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi. 25. In una prospettiva così delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, così connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina;
26. Tanto si spiega in un'ottica sia di prevenzione sia
“rimediale”. Nel primo senso il legislatore, onde scoraggiare l'abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha silenziato taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori. In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l'etero organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi Il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. 27. Si tratta di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, incoerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizioni di “debolezza” economica, operanti in una “zona grigia” tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea. L'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla recente novella cui si è fatto cenno, la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza – per applicabilità della norma di prestazioni “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all'elemento della
“etero-organizzazione”, eliminando le parole “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, così mostrando chiaramente l'intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione,” Per poi concludere: “39. Più semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dal
D.Lvo n. 81 del 2015, art.2, comma 1, la legge ricollega imperativamente l'applicazione della disciplina della subordinazione. Si tratta, come detto, di una norma di disciplina, che non crea una nuova fattispecie;
e ribadire: 56. A conclusione della disamina dei primi tre motivi di ricorso deve osservarsi che, pur non avendo questo collegio condiviso l'opinione della Corte Territoriale quanto alla riconduzione dell'ipotesi prevista dal D.Lvo n. 81 del 2015, art.2, comma 1, a un tertium genus, intermedio tra la subordinazione ed il lavoro autonomo, e alla necessità di selezionare le norme della subordinazione da applicare, il dispositivo della sentenza impugnata deve considerarsi, per quanto detto, conforme a diritto, per cui la stessa sentenza non è soggetta a cassazione e la sua motivazione deve intendersi corretta in conformità alla presente decisione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c, come richiesto dall'Ufficio del Procuratore Generale. La
Giurisprudenza ha quindi avuto modo di statuire che si applica tutta la normativa del lavoro subordinato sia legale che di CCNL, di fatto equiparando le co.co.co. ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (espressamente la Corte ha statuito non sussistere un tertium genus), con applicazione del
CCNL di Settore.
Orbene nella presente fattispecie gli indici di subordinazione sia primari che secondari emergono in modo palese dall'attendibile deposizione resa all'udienza del 09/07/2024 dal compagno della ricorrente signor il quale, premettendo di disporre di una sola vettura in uso, ha inteso chiarire di aver Parte_2
accompagnato quotidianamente in negozio l'odierna ricorrente ivi trattenendosi in ciascuna occasione per circa un paio d'ore vedendola al lavoro, stante il fatto che la propria mansione di guardia giurata lo teneva impegnato esclusivamente la notte consentendogli di disporre di tempo libero durante il giorno.
Relativamente poi alla questione sub B) di premessa, in funzione della comprovata attività lavorativa svolta dalla signora alla stessa va riconosciuto l'inquadramento del quarto livello del CCNL Commercio Pt_1
applicabile al caso di specie, al cui interno fra i profili previsti compare al punto 7 quello di commesso.
Alla luce poi del conteggio analitico sindacale effettuato e dimesso all'allegato 13 in funzione delle giornate ed ore effettivamente lavorate spetta alla dipendente in questione l'importo capitale di € 2.661,72 maggiorato di interessi e rivalutazione. Venendo infine ad affrontare l'aspetto sub C) di premessa, difetta del tutto nel caso in esame un valido atto solutorio sia proveniente dalla lavoratrice (le dimissioni invero debbono essere rassegnate nelle forme di legge vincolate pena la loro inefficacia ex art. 26 D.Lvo n° 151/2015) sia proveniente dal soggetto datoriale
(il licenziamento deve essere intimato nella forma scritta qui completamente inesistente).
Trova pertanto applicazione la tutela di diritto comune con corresponsione ad opera dell'odierna società resistente di tutte le ulteriori mensilità nel frattempo maturate dal 01/07/2023 sino alla data di pronuncia del dispositivo.
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara l'applicazione all'odierna fattispecie, ex art. 2 co 1 D. Lvo N. 81/2015, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo dal 18/4/2023 al
30/6/2023 e per l'effetto
2) Condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere
[...]
all'odierna attrice a titolo di emolumenti retributivi rientranti nel IV livello CCNL
Commercio con riferimento al menzionato periodo l'importo capitale di € 2.661,72 maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Accertata e dichiarata altresì l'insussistenza di un valido atto di cessazione del rapporto di lavoro
3) Condanna altresì l'odierna società resistente al pagamento – applicata la tutela del diritto comune – di tutte le ulteriori mensilità nel frattempo maturate dal 1/7/2023 sino alla data di pronuncia del presente dispositivo.
4) Condanna, infine, la società convenuta a rifondere a le spese di lite, Parte_1
complessivamente liquidate in € 8.500,00 oltre accessori di legge.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 16/01/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci