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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4934/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione e il divorzio
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Gargiulo, giusta procura in atti
- ricorrente -
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Masi, giusta procura in atti
- resistente-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza all'01.12.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra l 20.06.2011 in MM UV (NA), con atto trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.36, parte II, serie A, anno 2011) e che da tale unione è nato , il [...] in [...], attualmente minorenne, ha rilevato Persona_1
che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole della moglie. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare: affido esclusivo al ricorrente con diritto/dovere di visita materno, o, in via subordinata, affido condiviso con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
determinare in euro 600,00 il contributo al mantenimento del minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione Parte_1 CP_1 annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nulla da corrispondere a titolo di mantenimento della resistente.
Con note telematiche del 27.02.2025, le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.03.2025, con cui le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note in sostituzione di udienza del 24.02.2025.
Con sentenza n. 712/2025 pubblicata il 05.03.2025 è stata pronunziata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo trasfuso in atti con note telematiche del 24.02.2025. Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte e passata in giudicato la sentenza, si è provveduto ad acquisire, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza all'01.12.2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di confermare le condizioni della separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'accordo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi può essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e La Parte_1 CP_1 separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
1) “I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono la loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime di affido condiviso, con collocamento privilegiato presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. I genitori avranno cura delle esigenze del figlio e terranno conto dei suoi bisogni e della sua volontà, nonché delle abitudini correnti;
3) la dott.ssa continuerà a vivere presso l'immobile adibito a casa coniugale, peraltro di sua CP_1 proprietà, e la abiterà unitamente al figlio che ivi ha ed avrà la residenza;
4) il mobilio e gli arredi della casa familiare resteranno in uso gratuito alla moglie e al figlio convivente:
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni dei loro domicili e/o residenza anagrafica, ai fini della reperibilità del minore;
6) In merito alle modalità di incontro padre-figlio disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio, due pomeriggi la settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (o in alternativa il lunedì e il mercoledì da concordare) dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 20,00; mentre nei giorni di pausa scolastica dalle ore 9.30 alle ore 20.00, e/o tutte le volte che il figlio lo chieda, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e tenendo presente le esigenze di studio, di ricreazione e di gradimento del minore. Il padre potrà avere il figlio con sé un weekend ogni due settimane, dal termine dell'orario scolastico del venerdì (o dalle 9.30 del venerdì mattina) fino alle 20:00 della domenica, tenendolo con sé per il pernottamento. Durante le ferie scolastiche per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nei weekend di sua pertinenza agli orari stabiliti. Qualora nei periodi sopraindicati il dott. sia impossibilitato a stare con il figlio o viceversa, i giorni di visita saranno Parte_1 spostati compatibilmente con le sue esigenze, con quelle del figlio e della madre, previo accordo con la stessa. Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo non inferiore a giorni 15 anche non consecutivi, secondo il criterio dell'alternanza, concordandolo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio durante le vacanze natalizie alternativamente per il periodo 24/30 dicembre e 31.12/6.01.1 giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni. Il dott. potrà trascorrere in compagnia del figlio tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero Parte_1 compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la madre. Quanto alle ricorrenze del figlio, compleanno e onomastico, il minore le trascorrerà alternativamente con il padre, ovvero con la madre, sempre salvo diverso accordo fra i genitori e tenuto conto della sua volontà. Tutte le altre festività ed i c.d. "ponti", salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. 7) Sarà, altresì, cura della madre informare, tempestivamente, il dott. sulle condizioni di salute del Parte_1 minore e permettere a questi in caso di malattia di far visita al figlio nel suo domicilio. La madre, s'impegnerà, altresì, a comunicare, con largo anticipo, al padre le date od eventi importanti riguardanti il figlio in modo da permettergli di essere presente all'evento, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale
o che possa richiedere la presenza;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a proteggere sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto del figlio minore ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità e soluzioni per lo stesso.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'uno dell'altro di eventuali spostamenti in altre località in Italia e all'estero (previo consenso) quando hanno con sé il figlio. 10) I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze, anche emotive, del minore;
11) il dott. , con decorrenza dal deposito del presente atto, e comunque entro e non oltre il 5 di Parte_1 ogni mese, si impegna e si obbliga a versare quale contributo al mantenimento in favore del figlio minore, la somma di euro 1.000.00 (mille 1/00) mensili. Tale somma, altresì, sarà aggiornata annualmente secondo l'indice
ISTAT, come per legge.
12) per l'assegno Unico, se richiesto, sari percepito nella misura del 50% ciascuno;
13) Per le spese straordinarie i coniugi rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Nola, che si abbia comunque per richiamato e trascritto. In ogni caso, sempre in riferimento alle spese indicate si specifica che saranno concordate dai genitori, esclusivamente, quelle da ritenersi straordinarie;
nel caso in cui queste dovessero essere anticipate da uno dei genitori, perché impreviste, imprevedibili ed urgenti, saranno successivamente rimborsate, nella misura del 50%, a richiesta e dietro esibizione di documentazione giustificativa da parte dell'altro genitore. - il genitore che intende affrontare una nuova spesa che considera utile e/o necessaria al minore, dovrà inviare una richiesta scritta, anche solo con un messaggio, all'altro genitore, contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio. - il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di cinque giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche solo a mezzo messaggio, il proprio consenso, ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. - La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso;
anche in via di recupero forzato, della spesa entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato. Per_
14) Il dott. e la dott.ssa convengono di stabilire l'affido condiviso del cane di famiglia Parte_1 CP_1 (microchip registrato a nome ) con ripartizione al 50% di tutte le spese occorrenti al suo mantenimento. Parte_1 Il cane continuerà a vivere nella casa familiare con la dott.ssa e con il figlio per garantire alla minore CP_1 continuità al profondo legame esistente
15) Eventuali viaggi di studio e/o di vacanza del figlio minore da solo all'estero saranno concordati ed autorizzati da entrambi i genitori, sempre nell'ottica condivisibile dell'esclusivo benessere del minore;
16) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore;
17) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate tra le parti. 1 rispettivi difensori, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e del figlio minore, ritiene che possa essere posto a fondamento della propria decisione.
In merito alla bigenitorialità, in virtù dell'accordo concluso dalle parti, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con Persona_1 residenza presso la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 19, e diritto di visita paterno come da accordi;
dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Assegna la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla via Mercato Vecchio n. 19, già di sua proprietà, alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore. CP_1 Determina in euro 1000,00 il contributo al mantenimento a favore del minore a carico de padre, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e le CP_1 spese straordinarie al 50%.
Il Tribunale dà atto che le parti con l'accordo hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) il giorno 20.06.2011 in
[...] C.F._2
MM UV (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(n.36, parte II, serie A, anno 2011);
2) assegna la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla via Mercato Vecchio n. 19 alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio;
CP_1
3) dispone affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità CP_1 previste dagli accordi in atti;
4) determina in € 1000,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. Parte_1
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, bonifico o PostePay,
[...] CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Coa di Nola
e Tribunale di Nola;
5) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
6) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.; 7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
8) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 02.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4934/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione e il divorzio
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Gargiulo, giusta procura in atti
- ricorrente -
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Masi, giusta procura in atti
- resistente-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza all'01.12.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 il sig. , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sig.ra l 20.06.2011 in MM UV (NA), con atto trascritto CP_1 nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune (n.36, parte II, serie A, anno 2011) e che da tale unione è nato , il [...] in [...], attualmente minorenne, ha rilevato Persona_1
che la stessa era fallita a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole della moglie. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali, in particolare: affido esclusivo al ricorrente con diritto/dovere di visita materno, o, in via subordinata, affido condiviso con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
determinare in euro 600,00 il contributo al mantenimento del minore a carico del sig. da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione Parte_1 CP_1 annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie. Nulla da corrispondere a titolo di mantenimento della resistente.
Con note telematiche del 27.02.2025, le parti, tramite i rispettivi difensori, rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano di rassegnare le conclusioni congiunte, anche mediante trattazione scritta;
il Presidente relatore revocava l'udienza in presenza e fissava il termine ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.03.2025, con cui le parti si riportavano agli accordi trasfusi in atti con note in sostituzione di udienza del 24.02.2025.
Con sentenza n. 712/2025 pubblicata il 05.03.2025 è stata pronunziata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo trasfuso in atti con note telematiche del 24.02.2025. Inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore.
Decorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma
5 c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte e passata in giudicato la sentenza, si è provveduto ad acquisire, con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza all'01.12.2025, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di confermare le condizioni della separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'accordo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi può essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e La Parte_1 CP_1 separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle stesse condizioni della separazione che di seguito si riportano testualmente:
1) “I coniugi, liberamente ed espressamente, consentono la loro separazione personale con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, secondo il regime di affido condiviso, con collocamento privilegiato presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il minore relativi all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. I genitori avranno cura delle esigenze del figlio e terranno conto dei suoi bisogni e della sua volontà, nonché delle abitudini correnti;
3) la dott.ssa continuerà a vivere presso l'immobile adibito a casa coniugale, peraltro di sua CP_1 proprietà, e la abiterà unitamente al figlio che ivi ha ed avrà la residenza;
4) il mobilio e gli arredi della casa familiare resteranno in uso gratuito alla moglie e al figlio convivente:
5) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali variazioni dei loro domicili e/o residenza anagrafica, ai fini della reperibilità del minore;
6) In merito alle modalità di incontro padre-figlio disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio, due pomeriggi la settimana, preferibilmente il martedì e giovedì (o in alternativa il lunedì e il mercoledì da concordare) dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 20,00; mentre nei giorni di pausa scolastica dalle ore 9.30 alle ore 20.00, e/o tutte le volte che il figlio lo chieda, compatibilmente con le esigenze di entrambi i genitori e tenendo presente le esigenze di studio, di ricreazione e di gradimento del minore. Il padre potrà avere il figlio con sé un weekend ogni due settimane, dal termine dell'orario scolastico del venerdì (o dalle 9.30 del venerdì mattina) fino alle 20:00 della domenica, tenendolo con sé per il pernottamento. Durante le ferie scolastiche per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio nei weekend di sua pertinenza agli orari stabiliti. Qualora nei periodi sopraindicati il dott. sia impossibilitato a stare con il figlio o viceversa, i giorni di visita saranno Parte_1 spostati compatibilmente con le sue esigenze, con quelle del figlio e della madre, previo accordo con la stessa. Per le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo non inferiore a giorni 15 anche non consecutivi, secondo il criterio dell'alternanza, concordandolo con la madre entro il 30 maggio di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali, il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio durante le vacanze natalizie alternativamente per il periodo 24/30 dicembre e 31.12/6.01.1 giorni di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni. Il dott. potrà trascorrere in compagnia del figlio tutte le ricorrenze che lo riguardano, ovvero Parte_1 compleanno, onomastico, Festa del Papà, lo stesso sarà per la madre. Quanto alle ricorrenze del figlio, compleanno e onomastico, il minore le trascorrerà alternativamente con il padre, ovvero con la madre, sempre salvo diverso accordo fra i genitori e tenuto conto della sua volontà. Tutte le altre festività ed i c.d. "ponti", salvo diverso accordo tra le parti, verranno ripartiti secondo il principio dell'alternanza. 7) Sarà, altresì, cura della madre informare, tempestivamente, il dott. sulle condizioni di salute del Parte_1 minore e permettere a questi in caso di malattia di far visita al figlio nel suo domicilio. La madre, s'impegnerà, altresì, a comunicare, con largo anticipo, al padre le date od eventi importanti riguardanti il figlio in modo da permettergli di essere presente all'evento, visite specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale
o che possa richiedere la presenza;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a proteggere sempre e comunque l'equilibrio, la serenità e il diritto del figlio minore ad una sana e serena crescita psicofisica, concordando le migliori modalità e soluzioni per lo stesso.
9) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'uno dell'altro di eventuali spostamenti in altre località in Italia e all'estero (previo consenso) quando hanno con sé il figlio. 10) I coniugi potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze, anche emotive, del minore;
11) il dott. , con decorrenza dal deposito del presente atto, e comunque entro e non oltre il 5 di Parte_1 ogni mese, si impegna e si obbliga a versare quale contributo al mantenimento in favore del figlio minore, la somma di euro 1.000.00 (mille 1/00) mensili. Tale somma, altresì, sarà aggiornata annualmente secondo l'indice
ISTAT, come per legge.
12) per l'assegno Unico, se richiesto, sari percepito nella misura del 50% ciascuno;
13) Per le spese straordinarie i coniugi rimandano al Protocollo in uso presso il Tribunale di Nola, che si abbia comunque per richiamato e trascritto. In ogni caso, sempre in riferimento alle spese indicate si specifica che saranno concordate dai genitori, esclusivamente, quelle da ritenersi straordinarie;
nel caso in cui queste dovessero essere anticipate da uno dei genitori, perché impreviste, imprevedibili ed urgenti, saranno successivamente rimborsate, nella misura del 50%, a richiesta e dietro esibizione di documentazione giustificativa da parte dell'altro genitore. - il genitore che intende affrontare una nuova spesa che considera utile e/o necessaria al minore, dovrà inviare una richiesta scritta, anche solo con un messaggio, all'altro genitore, contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio. - il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il termine di cinque giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche solo a mezzo messaggio, il proprio consenso, ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. - La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso;
anche in via di recupero forzato, della spesa entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato. Per_
14) Il dott. e la dott.ssa convengono di stabilire l'affido condiviso del cane di famiglia Parte_1 CP_1 (microchip registrato a nome ) con ripartizione al 50% di tutte le spese occorrenti al suo mantenimento. Parte_1 Il cane continuerà a vivere nella casa familiare con la dott.ssa e con il figlio per garantire alla minore CP_1 continuità al profondo legame esistente
15) Eventuali viaggi di studio e/o di vacanza del figlio minore da solo all'estero saranno concordati ed autorizzati da entrambi i genitori, sempre nell'ottica condivisibile dell'esclusivo benessere del minore;
16) le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore;
17) Le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate tra le parti. 1 rispettivi difensori, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.”
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti e del figlio minore, ritiene che possa essere posto a fondamento della propria decisione.
In merito alla bigenitorialità, in virtù dell'accordo concluso dalle parti, si ritiene opportuno disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre con Persona_1 residenza presso la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 19, e diritto di visita paterno come da accordi;
dalle risultanze in atti emerge la prova di una adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Assegna la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla via Mercato Vecchio n. 19, già di sua proprietà, alla sig.ra che vi continuerà ad abitare unitamente al figlio minore. CP_1 Determina in euro 1000,00 il contributo al mantenimento a favore del minore a carico de padre, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e le CP_1 spese straordinarie al 50%.
Il Tribunale dà atto che le parti con l'accordo hanno regolato ogni reciproca pendenza e/o questione economica e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere relativamente alla domanda di assegno e/o a qualsivoglia contributo al mantenimento in proprio favore, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1 nata a [...] il [...] (C.F. ) il giorno 20.06.2011 in
[...] C.F._2
MM UV (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto Comune
(n.36, parte II, serie A, anno 2011);
2) assegna la casa coniugale sita in MM UV (NA) alla via Mercato Vecchio n. 19 alla sig.ra che vi abiterà unitamente al figlio;
CP_1
3) dispone affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione presso la madre e diritto di visita paterno secondo le modalità CP_1 previste dagli accordi in atti;
4) determina in € 1000,00 il contributo al mantenimento del figlio minore a carico del sig. Parte_1
da corrispondere alla sig.ra mediante contanti, bonifico o PostePay,
[...] CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo di intesa tra Coa di Nola
e Tribunale di Nola;
5) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
6) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.; 7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 r.d 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
8) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 02.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca