Decreto cautelare 25 novembre 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 15/12/2025, n. 22614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22614 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14395/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14395 del 2025, proposto da
ON NT con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Francesca Frisina che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocata Laura Carbone che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale numero repertorio CF/2082/2025 – numero protocollo CF/157106/2025 del 07/08/25 con la quale Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. MI FR;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa:
Considerato che:
- parte ricorrente impugna la determinazione dirigenziale numero repertorio CF/2082/2025 – numero protocollo CF/157106/2025 del 07/08/25 con la quale Roma Capitale ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti in “ tre moduli di tipo stand con lato di forma quadrata di mt. 4,1, uniti tra loro, tamponati in parte con pannelli in legno e in parte con pannelli in plexigas. Copertura in parte con lastre di legno e in parte con telo plastico, poggianti su blocchetti di tufo e provvisti di elettricità. L’area totale della struttura è di ca. 60 mq.. Uno degli stand è adibito ad uso ufficio con interni in truciolato; uno è adibito a salottino ed è provvisto di stufa; uno adibito a magazzino ” e “ un container con due bagni chimici di ca 3 mq ” in zona A gravata da vincolo paesistico apposto con d.m. 24/10/1995 – Parco Archeologico di Centocelle “ Ad UA AU ”;
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente deduce che:
a) le strutture " abusive " oggetto della determinazione sarebbero i moduli amovibili presenti nel parco di Centocelle dopo l’evento di “ Roma Vintage ” del settembre 2014. La ricorrente, in qualità di rappresentante dell’associazione Horses ed Angels sarebbe stata contattata dal competente Municipio per rimuovere i manufatti da poter riutilizzare come strutture per il maneggio per l’attività terapeutica in favore di persone diversamente abili;
b) il Municipio, a conoscenza della situazione, con la sua condotta avrebbe ingenerato, in capo alla ricorrente, un legittimo affidamento circa la compatibilità urbanistica ed edilizia delle strutture. Il provvedimento impugnato, pertanto, violerebbe i principi di legittimo affidamento e di buona fede, quest’ultimo previsto all’art. 1 comma 2 bis l. n. 241/90;
c) i manufatti, comunque, in quanto precari ed amovibili, sarebbero qualificabili come opere precarie e destinate ad esigenze transitorie e non già come “ nuova costruzione ” come, invece, prospettato dal Comune. Ciò comproverebbe l’esistenza dei vizi di difetto d’istruttoria e motivazione;
d) sussisterebbe, altresì, il difetto di legittimazione passiva della ricorrente che non sarebbe proprietaria del bene ma semplice trustee mentre il proprietario sostanziale dovrebbe identificarsi in una terza persona quale beneficiaria;
- le censure sono infondate in quanto:
1) i manufatti sono stati correttamente qualificati come “ nuova costruzione ” nel provvedimento impugnato. In quest’ottica, secondo quanto previsto dagli artt. 3 comma 1 lettera e) d.p.r. n. 380/01 e 6 comma 1 lettera e-bis) d.p.r. n. 380/01, ciò che determina l’irrilevanza edilizia dei manufatti è che gli stessi siano “ diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ” (art. 3 cit.);
2) nell’interpretazione della giurisprudenza “ al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre…avere riguardo al ‘criterio funzionale' e non al ‘criterio strutturale " (Cons. Stato n. 10444/24) per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (Cons. Stato n. 9030/23, n. 1291/16);
3) ne deriva che la prospettata amovibilità dei manufatti non incide sulla correttezza della qualificazione operata dall’amministrazione posto che la finalità non temporanea perseguita dai manufatti è confermata dalla destinazione degli stessi, come prospettata dalla parte ricorrente (si tratta di strutture dedicate al perseguimento delle finalità dell’Associazione), e dalla durata della relativa installazione che si protrarre da oltre dieci anni;
4) a fronte dell’incontestata abusività dei manufatti, l’esercizio della potestà repressiva edilizia si configura come potere vincolato (Adunanza Plenaria n. 9/17) in riferimento al quale non è configurabile, in capo al destinatario, alcun affidamento meritevole di legittima tutela;
5) da ultimo, la legittimazione passiva della ricorrente è confermata proprio dalla sua qualifica di trustee come, del resto, emerge dall’atto istitutivo del trust del 16/10/13, prodotto dalla ricorrente, il quale attribuisce al trustee poteri “ che coincidono con quelli che la legge attribuisce al proprietario ” (art. 16);
- per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- la parte ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio liquidate in euro cinquecento/00, oltre accessori, questi ultimi se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI FR, Presidente, Estensore
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MI FR |
IL SEGRETARIO