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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40699/2024 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40699/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RU, elettivamente domiciliato in VIA G. PISANELLI, 40 00196 ROMA presso il difensore avv. TO RU ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A - IN VIA PRELIMINARE, denegare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in ragione dei motivi di opposizione, fondati su prova scritta e di pronta soluzione;
B - NEL MERITO B.a. in via principale, accertare e dichiarare la radicale infondatezza della domanda monitoria formulata dalla avendo la stessa ad Controparte_1 oggetto un credito del tutto insussistente e/o indeterminabile/inesigibile ai sensi per gli effetti dell'art. 1, commi 138 e 139, della L. n. 124/2017 e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo n.
13553/2024 (NRG 28351/2024) del Tribunale di Milano, in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c., oltre che all'evidenza non provato sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguente statuizione e rigettare tutte le avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_ nell'ipotesi in cui la , nelle more del presente giudizio, dovesse dare corso a tutti gli Controparte_1 adempimenti gravanti sulla stessa ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 138, della Legge n. 124/2017, disporre la Pa compensazione giudiziale, detraendo dall'importo che risultasse eventualmente dovuto dalla all'esito del presente giudizio quanto ricavato dalla all'esito delle operazioni di vendita o riallocazione Controparte_1 dell'Immobile; B.c. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse Pa ritenere sussistente il credito asseritamente vantato dalla nei confronti della e recato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi ex adverso applicati dalla data di apertura del rapporto sino al 14.11.2017, rideterminando, per l'effetto, l'eventuale pretesa creditoria avversaria;
B.d. in via subordinata, accertare e dichiarare la minor Pa somma che risulterà eventualmente dovuta dalla all'esito del presente giudizio previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 13553/2024 (NRG
28351/2024) del Tribunale di Milano, con ogni conseguente statuizione. C – IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare la CTU ex adverso demandata, in quanto manifestamente inammissibile. Per Controparte_1
pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione sia in via preliminare, sia nel merito, sia in via istruttoria giacché tutte infondate: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
In via preliminare subordinata: nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 2.289.224,53= a favore di oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di Controparte_3 soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. Nel merito, in principalità: respingere tutte le domande ed eccezioni, formulate anche in via preliminare e subordinata e riconvenzionale, dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondate, e, di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo. Nel merito, in subordine: condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto a favore di e/o, in ogni caso, al pagamento dell'importo di € 2.289.224,53 Controparte_3
- oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, o di quella maggiore o minore somma, oltre interessi, che risulterà di giustizia. Nel merito in ulteriore subordine: previa eventuale CTU tecnica finalizzata a stimare il valore attuale degli immobili rivenienti dal contratto di leasing de quo, condannare l'opponente al pagamento a favore di della differenza fra l'esposizione complessiva della Controparte_1 stessa pari a € 3.507.397,17 ed il valore di mercato attuale del bene come risultante dalla ridetta CTU ovvero da valutazione del Giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge. In via istruttoria: se ritenuta necessaria, ammettere consulenza tecnica finalizzata a determinare il valore di mercato attuale degli immobili concessi in leasing, ai fini di cui alla domanda di condanna formulata da in via subordinata;
con ogni espressa riserva istruttoria, di Controparte_1 ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13553/2024 emesso da questo tribunale. Parte opponente lamenta il fatto che il contratto di Parte_1 leasing, stipulato nel 2009 e risolto nel 2023, ha per oggetto canoni scaduti e interessi di mora sugli stessi, e che detta pretesa appare infondata, posto che, in base ai cc. 137 e 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, le pretese pecuniarie della parte concedente sono determinabili ed esigibili solo all'esito della ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto. Parte convenuta, sostiene invece che il comma 138 art. e l. cit., le Controparte_1 attribuirebbe il diritto ai canoni scaduti. Il problema attiene, in ultima analisi, alla possibilità di applicare la l. n. 124/2017 anche ai contratti stipulati anteriormente alla stessa.
Occorre muovere da Cass. S.U. n. 2061/2021, in base alla quale “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”. Per il vero, il comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017 richiama la risoluzione ai sensi del pagina 2 di 7 comma 137, che ha introdotto una specifica ipotesi di inadempimento grave. Nulla la norma sancisce in ordine alle clausole, stipulate solitamente (e nel caso di specie) in ordine alla sufficienza di un singolo inadempimento al fine di risolvere il rapporto. La stessa, quindi, non preclude l'operatività di un'eventuale clausola risolutiva espressa. Si noti che, in passato, si è pure ritenuto di pronunciarsi in difformità dall'orientamento delle sezioni unite, proprio perché la validità delle clausole del contratto stipulato ante l. n. 124/2017 deve essere valutata alla data della stipula, salva una norma retroattiva, che non risulta nella legge citata. Tuttavia, re melius perpensa, si osserva che la l. n. 124/2017, all'art. 1 c. 137 evidenzia cosa debba intendersi per inadempimento grave, con una definizione che non appare derogabile neanche da una clausola risolutiva espressa. La stessa non preclude quindi l'operatività di una clausola risolutiva espressa anteriore, ma quest'ultima non può giungere a dare rilievo a un inadempimento che ormai, nel momento in cui si è consumato, grave non è considerato dall'ordinamento. La clausola risolutiva espressa ante riforma, in altri termini, resta valida, ma assume come parametro fattuale di riferimento, a pena di inefficacia, solo un inadempimento grave. Non può essere quindi azionata, posto l. n. 124/2017, per inadempimenti meno gravi. Ciò premesso, trova applicazione la l. n. 124/2017. Dunque la fase di liquidazione del rapporto di leasing è regolata dalla stessa. Non hanno valore clausole contrattuali anteriori e difformi.
Il problema si è posto in quanto, anteriormente alla disciplina introdotta dalla legge n. 124/2017, a seguito della risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, il credito della società concedente avente ad oggetto i canoni scaduti si considerava liquido ed esigibile, ritenendosi al più che difettasse di tali requisiti il solo credito avente ad oggetto la penale contrattuale (comprensiva, secondo le condizioni contrattuali più diffuse tra gli operatori del settore, dei canoni a scadere attualizzati al tasso indicato in contratto e dell'importo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene). Ciò in quanto soltanto il credito relativo alla c.d. penale contrattuale si riteneva fosse futuro ed eventuale, nonché condizionato (in merito alla sua corretta determinazione) dalla restituzione del bene e dalla rivendita o ricollocazione dello stesso a valori di mercato e, in definitiva, dalla deduzione di quanto ricavato dalla vendita dal credito complessivo della società concedente. Secondo questo orientamento, dunque, era ammissibile l'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i canoni scaduti alla data della risoluzione, a prescindere dall'intervenuta restituzione o vendita del bene (riconsegna che, in ipotesi, poteva essere richiesta anche contestualmente all'ingiunzione di pagamento). Si noti, peraltro, che in difetto di previsioni legislative, era ammissibile che le parti convenissero una clausola del tipo solve et repete, in base alla quale l'utilizzatore era tenuto anche a pagare i canoni c.d. a scadere (attualizzati) e il prezzo per esercitare il diritto d'opzione, per poi avere diritto, al momento della vendita del bene oggetto del contratto di locazione, all'attribuzione del relativo ricavo. Si trattava, del resto, di clausola diffusa nella prassi.
pagina 3 di 7 Di seguito, l'art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017 ha previsto che “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita [...]”. Ora, il tenore letterale della previsione, laddove riferito al diritto del concedente alla restituzione del bene e alla necessaria deduzione di quanto ricavato dalla vendita di una somma complessiva rappresentata da canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese di recupero/stima/conservazione del bene, sembrerebbe escludere l'esigibilità dei canoni scaduti sino al termine delle operazioni inerenti alla riconsegna e rivendita del bene. Si evidenzia come la previsione normativa ponga tutte le voci ivi indicate sullo stesso piano, come confermato anche dall'utilizzo della congiunzione “e”, così che il credito della società concedente dovrebbe essere valutato unitariamente e potrebbe essere determinato solo all'esito della restituzione del bene e della sua rivendita/ricollocazione. A tale riguardo, si osserva che l'importo ricavato dalla rivendita o dalla nuova collocazione del bene, in ipotesi, potrebbe essere superiore alle somme astrattamente spettanti al concedente (per canoni scaduti, a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese di recupero/stima/conservazione), così da escludere la sussistenza di un credito di quest'ultimo e configurare, invece, un credito dell'utilizzatore per l'eventuale eccedenza. Inoltre, sempre a sostegno della tesi per cui l'importo dei canoni scaduti, successivamente alla risoluzione, non integra un credito liquido ed esigibile, si osserva che la risoluzione del contratto di leasing ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., non potendosi qualificare come contratto ad esecuzione continuata o periodica (ma, al più, frazionata). Tali considerazioni inducono a ritenere che il credito relativo ai canoni scaduti, successivamente alla intervenuta risoluzione, prima e a prescindere dalla restituzione e rivendita del bene, non sia né liquido né esigibile. Conseguentemente, la società concedente deve anzitutto attivarsi al fine di ottenere la restituzione del bene e procedere alla vendita o nuova collocazione dello stesso, potendo agire solo successivamente a tali operazioni per il pagamento dell'eventuale credito residuo. In base a una diversa lettura, invece, il tenore dell'art. 1, comma 138, legge n. 124/2017, non è ostativo al riconoscimento dell'esigibilità, oltre che della liquidità, del credito relativo ai canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto. Il legislatore si sarebbe limitato a imporre la deduzione degli importi vantati dal concedente a questo titolo (unitamente alle altre voci indicate) dall'importo ricavato dalla vendita del bene. Alla base della ricostruzione in esame vi è la convinzione che la diversa soluzione prospettata sia eccessivamente penalizzante per la parte non inadempiente, ossia per la società concedente, la quale dovrebbe attendere l'esito dei procedimenti inerenti alla restituzione o, addirittura, alle operazioni di rivendita del bene, al fine di esigere il pagamento di somme maturate in costanza di rapporto e pacificamente non corrisposte dall'utilizzatore. Ancora, si rileva che il contratto di leasing, anche tenuto conto della relativa componente di godimento, si configurerebbe quale contratto ad esecuzione continuata, con conseguente efficacia non retroattiva della risoluzione. I pagina 4 di 7 sostenitori di questa tesi ritengono, in conclusione, che anche nel vigore dell'art. 1, comma 138, legge n. 124/2017, il credito avente ad oggetto i canoni scaduti debba considerarsi liquido ed esigibile già alla data della risoluzione e, pertanto, che sia ammissibile un'ingiunzione di pagamento relativa a tali importi, a prescindere dalla verifica circa l'avvenuta restituzione e vendita del bene. Si ritiene che debba optarsi per la prima interpretazione. Depone in questo senso la lettera della legge. Oltre agli argomenti supra evidenziati in sede di esposizione della prima tesi, si osserva che l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della l. cit., inizia con le parole “resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente […] quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”. Ora, si parla di credito solo “nella misura residua”, quindi un posterius. Mai per contro, nel comma 138, si indica come “credito” quello relativo ai canoni scaduti. Questi ultimi, nel periodo supra riportato, non sono indicati come oggetto di un credito, bensì come mero “importo dovuto” rilevante solo in una procedura, lato sensu, di compensazione. Al di là dell'argomento letterale (che, se pure controvertibile, depone più a favore della tesi in esame che non della tesi contraria), resta il discorso sistematico. Se il credito relativo ai canoni scaduti rimanesse in vigore nonostante la risoluzione del contratto e fosse di per sé esigibile, anzitutto sarebbe stato facile per il legislatore esplicitare il punto. Tuttavia, in senso contrario, vi osta anche una precisa ragione normativo/sistematica: venuto meno il contratto a seguito di risoluzione per inadempimento, dallo stesso deriva in capo alla parte fedele il diritto al danno da risoluzione: che non è quantificato solo dai canoni, ma in negativo dal risparmio di spesa derivante dalla mancata esecuzione della propria prestazione (per il vero, il modello delineato dal comma 138 in esame, comprendendo anche il diritto al prezzo d'opzione, che non può dirsi dovuto, complica la questione, ma è tutto sommato inconferente rispetto al problema oggetto d'esame). La regola in esame è derogata solo nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica: gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite, ex art. 1458 c.c. Si potrebbe sostenere allora che tale è il godimento del bene fino alla risoluzione e che, per tale motivo, i relativi canoni devono ormai darsi per definitivamente acquisiti. In senso contrario, però, si osserva che si incorre in un errore concettuale che snatura il contratto di leasing (oltre, in sostanza, a nuocere alla posizione del concedente: ma quest'ultimo dato è irrilevante). Se si ricostruisse il contratto di leasing come correlato, in punto di diritto al pagamento dei canoni, all'effettivo godimento del bene, ne deriverebbe che se l'utilizzatore non potesse godere dello stesso per causa a lui non imputabile, avrebbe ragione di non pagare il canone. Esattamente come un conduttore. Ma il contratto di leasing deve il suo successo, e la sua diffusione, proprio per il fatto che le parti escludono che tale rischio possa porsi a carico del concedente, tramite apposite clausole contrattuali in tale senso. Per questo motivi si inquadra il contratto di leasing tra i contratti di finanziamento, e la relativa stipula è legittimata solo in capo a intermediari finanziari: un privato non potrebbe, per il suo maggiore vantaggio, stipulare una locazione ordinaria e convenire di spostare il peso del mancato godimento in capo al conduttore, mentre può farlo un intermediario finanziario perché ciò risponde alla natura dell'operazione, i.e. di finanziamento, dunque riservata. pagina 5 di 7 Ne consegue che non si può vedere nei canoni il corrispettivo di un godimento, bensì di pagamento (più che restituzione) di un finanziamento: al quale, non a caso, l'intermediario ha diritto anche nel caso in cui il bene perisca. Consegue che il richiamo all'art. 1458 c.c. appare incongruo. Il solo momento in cui il mancato godimento del bene in capo all'utilizzatore viene in rilievo è quello, iniziale, del rapporto: il concedente deve farsi carico della messa a disposizione del bene a favore di parte utilizzatrice (come ormai prevede anche il comma 136 dell'art. 1 della l. n. 124 cit.). Ma una volta messo a disposizione, ogni rischio passa all'utilizzatore.
Consegue la revoca del decreto e il rigetto della pretesa alla base della stessa. Non è possibile provvedere alla nomina di un c.t.u. per valutare il bene, così da quantificare il credito di parte convenuta opposta, come preteso dalla stessa. Per solito, detta pretesa viene svolta da parte utilizzatrice, a seguito della restituzione del bene, allorquando sia passato un termine congruo per ritenere che parte concedente sia riuscita a venderlo. Nel caso di specie è invece parte concedente a invocare una c.t.u., ma l'invocazione ha del paradossale (absit iniuria verbis), nel senso che non si comprende perché parte concedente non abbia proceduto, una volta rientrata nel possesso del bene (l'11.10.2024) alla sua vendita. Non si tratta di negare la c.t.u. per “sanzionare” la concedente per la mancata vendita (sulla quale, per inciso, nulla è allegato in punto di conferimento di incarichi per la vendita, pubblicità, etc.), bensì di evidenziare che non compete all'autorità giudiziaria in sede di cognizione ordinaria svolgere un'attività che compete alla parte, ossia supplire a una condotta che la stessa deve tenere nel proprio interesse (oltre che per un preciso obbligo nei confronti di controparte: in sintesi quindi, tramite la c.t.u., la parte convenuta, astrattamente, è come se invocasse un rimedio processuale contro il suo stesso inadempimento) e che, per inciso, neppure è allegata (consistente nell'affidare il bene a dei professionisti preposti alla vendita dello stesso, nel verificare se effettivamente il bene sia stato pubblicizzato, etc.). Consegue il rigetto della domanda svolta in via subordinata da parte convenuta opposta. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato. Le spese di lite sono pari a € 50.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla natura oggettivamente complessa delle questioni giuridiche trattate, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 870,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 13553/2024 emesso da questo tribunale RESPINGE Le pretese di parte e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento di € 50.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. oltre € 870,00 di spese vive in favore di Parte_1
pagina 6 di 7 Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40699/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RU, elettivamente domiciliato in VIA G. PISANELLI, 40 00196 ROMA presso il difensore avv. TO RU ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZI LEONARDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CORRIDONI 1 MILANO presso il difensore avv. BOTTAZZI LEONARDO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: A - IN VIA PRELIMINARE, denegare la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, in ragione dei motivi di opposizione, fondati su prova scritta e di pronta soluzione;
B - NEL MERITO B.a. in via principale, accertare e dichiarare la radicale infondatezza della domanda monitoria formulata dalla avendo la stessa ad Controparte_1 oggetto un credito del tutto insussistente e/o indeterminabile/inesigibile ai sensi per gli effetti dell'art. 1, commi 138 e 139, della L. n. 124/2017 e, per l'effetto, dichiarare nullo ovvero revocare il decreto ingiuntivo n.
13553/2024 (NRG 28351/2024) del Tribunale di Milano, in quanto emesso in assenza dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c., oltre che all'evidenza non provato sia nell'an che nel quantum, con ogni conseguente statuizione e rigettare tutte le avverse pretese, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_ nell'ipotesi in cui la , nelle more del presente giudizio, dovesse dare corso a tutti gli Controparte_1 adempimenti gravanti sulla stessa ai sensi dell'art. 1, commi 138 e 138, della Legge n. 124/2017, disporre la Pa compensazione giudiziale, detraendo dall'importo che risultasse eventualmente dovuto dalla all'esito del presente giudizio quanto ricavato dalla all'esito delle operazioni di vendita o riallocazione Controparte_1 dell'Immobile; B.c. in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse Pa ritenere sussistente il credito asseritamente vantato dalla nei confronti della e recato dal Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. degli interessi ex adverso applicati dalla data di apertura del rapporto sino al 14.11.2017, rideterminando, per l'effetto, l'eventuale pretesa creditoria avversaria;
B.d. in via subordinata, accertare e dichiarare la minor Pa somma che risulterà eventualmente dovuta dalla all'esito del presente giudizio previa revoca del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 13553/2024 (NRG
28351/2024) del Tribunale di Milano, con ogni conseguente statuizione. C – IN VIA ISTRUTTORIA, rigettare la CTU ex adverso demandata, in quanto manifestamente inammissibile. Per Controparte_1
pagina 1 di 7 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione sia in via preliminare, sia nel merito, sia in via istruttoria giacché tutte infondate: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione al suddetto non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
In via preliminare subordinata: nell'ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, pronunciare ex art. 186ter c.p.c. ordinanza immediatamente esecutiva al pagamento di € 2.289.224,53= a favore di oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di Controparte_3 soglia, come da contratto, ovvero della diversa somma, anche minore, ritenuta di giustizia. Nel merito, in principalità: respingere tutte le domande ed eccezioni, formulate anche in via preliminare e subordinata e riconvenzionale, dall'opponente relative all'opposizione al decreto ingiuntivo de quo, emesso dal Tribunale di Milano, in quanto infondate, e, di conseguenza, confermare e convalidare a tutti gli effetti il medesimo decreto ingiuntivo. Nel merito, in subordine: condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto a favore di e/o, in ogni caso, al pagamento dell'importo di € 2.289.224,53 Controparte_3
- oltre agli interessi convenzionali, entro il tasso di soglia, come da contratto, o di quella maggiore o minore somma, oltre interessi, che risulterà di giustizia. Nel merito in ulteriore subordine: previa eventuale CTU tecnica finalizzata a stimare il valore attuale degli immobili rivenienti dal contratto di leasing de quo, condannare l'opponente al pagamento a favore di della differenza fra l'esposizione complessiva della Controparte_1 stessa pari a € 3.507.397,17 ed il valore di mercato attuale del bene come risultante dalla ridetta CTU ovvero da valutazione del Giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese di causa, compensi, oltre CPA e IVA e ogni consequenziale accessorio come per legge. In via istruttoria: se ritenuta necessaria, ammettere consulenza tecnica finalizzata a determinare il valore di mercato attuale degli immobili concessi in leasing, ai fini di cui alla domanda di condanna formulata da in via subordinata;
con ogni espressa riserva istruttoria, di Controparte_1 ulteriormente dedurre e produrre, anche all'esito del comportamento processuale di controparte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13553/2024 emesso da questo tribunale. Parte opponente lamenta il fatto che il contratto di Parte_1 leasing, stipulato nel 2009 e risolto nel 2023, ha per oggetto canoni scaduti e interessi di mora sugli stessi, e che detta pretesa appare infondata, posto che, in base ai cc. 137 e 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017, le pretese pecuniarie della parte concedente sono determinabili ed esigibili solo all'esito della ricollocazione sul mercato del bene oggetto del contratto. Parte convenuta, sostiene invece che il comma 138 art. e l. cit., le Controparte_1 attribuirebbe il diritto ai canoni scaduti. Il problema attiene, in ultima analisi, alla possibilità di applicare la l. n. 124/2017 anche ai contratti stipulati anteriormente alla stessa.
Occorre muovere da Cass. S.U. n. 2061/2021, in base alla quale “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”. Per il vero, il comma 138 dell'art. 1 della l. n. 124/2017 richiama la risoluzione ai sensi del pagina 2 di 7 comma 137, che ha introdotto una specifica ipotesi di inadempimento grave. Nulla la norma sancisce in ordine alle clausole, stipulate solitamente (e nel caso di specie) in ordine alla sufficienza di un singolo inadempimento al fine di risolvere il rapporto. La stessa, quindi, non preclude l'operatività di un'eventuale clausola risolutiva espressa. Si noti che, in passato, si è pure ritenuto di pronunciarsi in difformità dall'orientamento delle sezioni unite, proprio perché la validità delle clausole del contratto stipulato ante l. n. 124/2017 deve essere valutata alla data della stipula, salva una norma retroattiva, che non risulta nella legge citata. Tuttavia, re melius perpensa, si osserva che la l. n. 124/2017, all'art. 1 c. 137 evidenzia cosa debba intendersi per inadempimento grave, con una definizione che non appare derogabile neanche da una clausola risolutiva espressa. La stessa non preclude quindi l'operatività di una clausola risolutiva espressa anteriore, ma quest'ultima non può giungere a dare rilievo a un inadempimento che ormai, nel momento in cui si è consumato, grave non è considerato dall'ordinamento. La clausola risolutiva espressa ante riforma, in altri termini, resta valida, ma assume come parametro fattuale di riferimento, a pena di inefficacia, solo un inadempimento grave. Non può essere quindi azionata, posto l. n. 124/2017, per inadempimenti meno gravi. Ciò premesso, trova applicazione la l. n. 124/2017. Dunque la fase di liquidazione del rapporto di leasing è regolata dalla stessa. Non hanno valore clausole contrattuali anteriori e difformi.
Il problema si è posto in quanto, anteriormente alla disciplina introdotta dalla legge n. 124/2017, a seguito della risoluzione dei contratti di locazione finanziaria, il credito della società concedente avente ad oggetto i canoni scaduti si considerava liquido ed esigibile, ritenendosi al più che difettasse di tali requisiti il solo credito avente ad oggetto la penale contrattuale (comprensiva, secondo le condizioni contrattuali più diffuse tra gli operatori del settore, dei canoni a scadere attualizzati al tasso indicato in contratto e dell'importo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto del bene). Ciò in quanto soltanto il credito relativo alla c.d. penale contrattuale si riteneva fosse futuro ed eventuale, nonché condizionato (in merito alla sua corretta determinazione) dalla restituzione del bene e dalla rivendita o ricollocazione dello stesso a valori di mercato e, in definitiva, dalla deduzione di quanto ricavato dalla vendita dal credito complessivo della società concedente. Secondo questo orientamento, dunque, era ammissibile l'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto i canoni scaduti alla data della risoluzione, a prescindere dall'intervenuta restituzione o vendita del bene (riconsegna che, in ipotesi, poteva essere richiesta anche contestualmente all'ingiunzione di pagamento). Si noti, peraltro, che in difetto di previsioni legislative, era ammissibile che le parti convenissero una clausola del tipo solve et repete, in base alla quale l'utilizzatore era tenuto anche a pagare i canoni c.d. a scadere (attualizzati) e il prezzo per esercitare il diritto d'opzione, per poi avere diritto, al momento della vendita del bene oggetto del contratto di locazione, all'attribuzione del relativo ricavo. Si trattava, del resto, di clausola diffusa nella prassi.
pagina 3 di 7 Di seguito, l'art. 1, comma 138, della legge n. 124/2017 ha previsto che “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita [...]”. Ora, il tenore letterale della previsione, laddove riferito al diritto del concedente alla restituzione del bene e alla necessaria deduzione di quanto ricavato dalla vendita di una somma complessiva rappresentata da canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese di recupero/stima/conservazione del bene, sembrerebbe escludere l'esigibilità dei canoni scaduti sino al termine delle operazioni inerenti alla riconsegna e rivendita del bene. Si evidenzia come la previsione normativa ponga tutte le voci ivi indicate sullo stesso piano, come confermato anche dall'utilizzo della congiunzione “e”, così che il credito della società concedente dovrebbe essere valutato unitariamente e potrebbe essere determinato solo all'esito della restituzione del bene e della sua rivendita/ricollocazione. A tale riguardo, si osserva che l'importo ricavato dalla rivendita o dalla nuova collocazione del bene, in ipotesi, potrebbe essere superiore alle somme astrattamente spettanti al concedente (per canoni scaduti, a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese di recupero/stima/conservazione), così da escludere la sussistenza di un credito di quest'ultimo e configurare, invece, un credito dell'utilizzatore per l'eventuale eccedenza. Inoltre, sempre a sostegno della tesi per cui l'importo dei canoni scaduti, successivamente alla risoluzione, non integra un credito liquido ed esigibile, si osserva che la risoluzione del contratto di leasing ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., non potendosi qualificare come contratto ad esecuzione continuata o periodica (ma, al più, frazionata). Tali considerazioni inducono a ritenere che il credito relativo ai canoni scaduti, successivamente alla intervenuta risoluzione, prima e a prescindere dalla restituzione e rivendita del bene, non sia né liquido né esigibile. Conseguentemente, la società concedente deve anzitutto attivarsi al fine di ottenere la restituzione del bene e procedere alla vendita o nuova collocazione dello stesso, potendo agire solo successivamente a tali operazioni per il pagamento dell'eventuale credito residuo. In base a una diversa lettura, invece, il tenore dell'art. 1, comma 138, legge n. 124/2017, non è ostativo al riconoscimento dell'esigibilità, oltre che della liquidità, del credito relativo ai canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto. Il legislatore si sarebbe limitato a imporre la deduzione degli importi vantati dal concedente a questo titolo (unitamente alle altre voci indicate) dall'importo ricavato dalla vendita del bene. Alla base della ricostruzione in esame vi è la convinzione che la diversa soluzione prospettata sia eccessivamente penalizzante per la parte non inadempiente, ossia per la società concedente, la quale dovrebbe attendere l'esito dei procedimenti inerenti alla restituzione o, addirittura, alle operazioni di rivendita del bene, al fine di esigere il pagamento di somme maturate in costanza di rapporto e pacificamente non corrisposte dall'utilizzatore. Ancora, si rileva che il contratto di leasing, anche tenuto conto della relativa componente di godimento, si configurerebbe quale contratto ad esecuzione continuata, con conseguente efficacia non retroattiva della risoluzione. I pagina 4 di 7 sostenitori di questa tesi ritengono, in conclusione, che anche nel vigore dell'art. 1, comma 138, legge n. 124/2017, il credito avente ad oggetto i canoni scaduti debba considerarsi liquido ed esigibile già alla data della risoluzione e, pertanto, che sia ammissibile un'ingiunzione di pagamento relativa a tali importi, a prescindere dalla verifica circa l'avvenuta restituzione e vendita del bene. Si ritiene che debba optarsi per la prima interpretazione. Depone in questo senso la lettera della legge. Oltre agli argomenti supra evidenziati in sede di esposizione della prima tesi, si osserva che l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della l. cit., inizia con le parole “resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente […] quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”. Ora, si parla di credito solo “nella misura residua”, quindi un posterius. Mai per contro, nel comma 138, si indica come “credito” quello relativo ai canoni scaduti. Questi ultimi, nel periodo supra riportato, non sono indicati come oggetto di un credito, bensì come mero “importo dovuto” rilevante solo in una procedura, lato sensu, di compensazione. Al di là dell'argomento letterale (che, se pure controvertibile, depone più a favore della tesi in esame che non della tesi contraria), resta il discorso sistematico. Se il credito relativo ai canoni scaduti rimanesse in vigore nonostante la risoluzione del contratto e fosse di per sé esigibile, anzitutto sarebbe stato facile per il legislatore esplicitare il punto. Tuttavia, in senso contrario, vi osta anche una precisa ragione normativo/sistematica: venuto meno il contratto a seguito di risoluzione per inadempimento, dallo stesso deriva in capo alla parte fedele il diritto al danno da risoluzione: che non è quantificato solo dai canoni, ma in negativo dal risparmio di spesa derivante dalla mancata esecuzione della propria prestazione (per il vero, il modello delineato dal comma 138 in esame, comprendendo anche il diritto al prezzo d'opzione, che non può dirsi dovuto, complica la questione, ma è tutto sommato inconferente rispetto al problema oggetto d'esame). La regola in esame è derogata solo nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica: gli effetti della risoluzione non si estendono alle prestazioni già eseguite, ex art. 1458 c.c. Si potrebbe sostenere allora che tale è il godimento del bene fino alla risoluzione e che, per tale motivo, i relativi canoni devono ormai darsi per definitivamente acquisiti. In senso contrario, però, si osserva che si incorre in un errore concettuale che snatura il contratto di leasing (oltre, in sostanza, a nuocere alla posizione del concedente: ma quest'ultimo dato è irrilevante). Se si ricostruisse il contratto di leasing come correlato, in punto di diritto al pagamento dei canoni, all'effettivo godimento del bene, ne deriverebbe che se l'utilizzatore non potesse godere dello stesso per causa a lui non imputabile, avrebbe ragione di non pagare il canone. Esattamente come un conduttore. Ma il contratto di leasing deve il suo successo, e la sua diffusione, proprio per il fatto che le parti escludono che tale rischio possa porsi a carico del concedente, tramite apposite clausole contrattuali in tale senso. Per questo motivi si inquadra il contratto di leasing tra i contratti di finanziamento, e la relativa stipula è legittimata solo in capo a intermediari finanziari: un privato non potrebbe, per il suo maggiore vantaggio, stipulare una locazione ordinaria e convenire di spostare il peso del mancato godimento in capo al conduttore, mentre può farlo un intermediario finanziario perché ciò risponde alla natura dell'operazione, i.e. di finanziamento, dunque riservata. pagina 5 di 7 Ne consegue che non si può vedere nei canoni il corrispettivo di un godimento, bensì di pagamento (più che restituzione) di un finanziamento: al quale, non a caso, l'intermediario ha diritto anche nel caso in cui il bene perisca. Consegue che il richiamo all'art. 1458 c.c. appare incongruo. Il solo momento in cui il mancato godimento del bene in capo all'utilizzatore viene in rilievo è quello, iniziale, del rapporto: il concedente deve farsi carico della messa a disposizione del bene a favore di parte utilizzatrice (come ormai prevede anche il comma 136 dell'art. 1 della l. n. 124 cit.). Ma una volta messo a disposizione, ogni rischio passa all'utilizzatore.
Consegue la revoca del decreto e il rigetto della pretesa alla base della stessa. Non è possibile provvedere alla nomina di un c.t.u. per valutare il bene, così da quantificare il credito di parte convenuta opposta, come preteso dalla stessa. Per solito, detta pretesa viene svolta da parte utilizzatrice, a seguito della restituzione del bene, allorquando sia passato un termine congruo per ritenere che parte concedente sia riuscita a venderlo. Nel caso di specie è invece parte concedente a invocare una c.t.u., ma l'invocazione ha del paradossale (absit iniuria verbis), nel senso che non si comprende perché parte concedente non abbia proceduto, una volta rientrata nel possesso del bene (l'11.10.2024) alla sua vendita. Non si tratta di negare la c.t.u. per “sanzionare” la concedente per la mancata vendita (sulla quale, per inciso, nulla è allegato in punto di conferimento di incarichi per la vendita, pubblicità, etc.), bensì di evidenziare che non compete all'autorità giudiziaria in sede di cognizione ordinaria svolgere un'attività che compete alla parte, ossia supplire a una condotta che la stessa deve tenere nel proprio interesse (oltre che per un preciso obbligo nei confronti di controparte: in sintesi quindi, tramite la c.t.u., la parte convenuta, astrattamente, è come se invocasse un rimedio processuale contro il suo stesso inadempimento) e che, per inciso, neppure è allegata (consistente nell'affidare il bene a dei professionisti preposti alla vendita dello stesso, nel verificare se effettivamente il bene sia stato pubblicizzato, etc.). Consegue il rigetto della domanda svolta in via subordinata da parte convenuta opposta. Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato. Le spese di lite sono pari a € 50.000,00, avuto riguardo al valore della causa e alla natura oggettivamente complessa delle questioni giuridiche trattate, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante), oltre € 870,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 13553/2024 emesso da questo tribunale RESPINGE Le pretese di parte e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento di € 50.000,00, oltre spese generali 15% e c.p.a. oltre € 870,00 di spese vive in favore di Parte_1
pagina 6 di 7 Milano, 26 novembre 2025
Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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