Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3603/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Alessandro Ferrara
Email_1 contro
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Andrea Mazza
Email_2
e
Controparte_2
- parte resistente -
Avv. Marcello Carnovale
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Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.7.2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219004793335000, con riferimento all'avviso di addebito n.
33420160001180977000 di euro 3.611,90, notificato il 12.5.2016.
Si è costituito in giudizio contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva CP_3
e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio anche , contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_4 passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
Non si è costituita la CP_5
per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza
[...]
odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
***
Preliminarmente, con riferimento alla mancata costituzione della deve osservarsi Controparte_5 come la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza non sia andata a buon fine. A fronte dell'irregolarità della notifica, tuttavia, non è stata disposta la rinnovazione della stessa, dando corso al proseguimento del processo, sulla base della considerazione che il presente giudizio è relativo a crediti contributivi successivi all'anno 2008, con la conseguenza che la società di cartolarizzazione non è parte necessaria del giudizio stesso e deve esserne dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, deve evidenziarsi che risulta allegato e documentalmente provato che il medesimo titolo per cui oggi è causa (avviso di addebito n. 33420160001180977000) è stato oggetto di precedente intimazione di pagamento n. 03420199009970944000, impugnata in un diverso giudizio innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro, iscritto al n. R. G. 2572/2022, conclusosi con sentenza di rigetto e pendente in fase di appello.
A tale riguardo, ritiene questo giudice che la vicenda processuale come sopra delineatasi non possa che dare luogo ad un'ipotesi di litispendenza, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.
Essendo il giudice chiamato a vagliare la ricorrenza di un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, viene a determinarsi una piena sovrapponibilità tra la causa di accertamento negativo avverso la pretesa contributiva dell'ente previdenziale già instaurata e la presente controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un'intimazione di pagamento relativa alla medesima pretesa contributiva (sul punto vedasi Cass. 20.1.2014 n. 1046 cit. e Cass. 16.6.2008 n. 16203). In relazione a quanto sopra evidenziato, sussiste, dunque, un rapporto di litispendenza tra i due giudizi in questione, per cui, a norma dell'art. 39, co 1, c.p.c., il giudice successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 27846/2013). Ciò in quanto l'istituto della litispendenza è espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui bis de eadem re ne sit actio; tale regola delimita il diritto di azione nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice. In tale prospettiva, la regola della litispendenza, intesa come effetto della consumazione del diritto di azione, ha lo stesso fondamento e appaga le stesse esigenze della regola del giudicato, sicché la prima dovrebbe espandersi finché non funzioni già l'altra.
Supponendo, cioè, la cosa giudicata una sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione della domanda (cfr. Cass. Sez. Un. 27846/2013).
Poste tali premesse, è da disattendere la doglianza afferente all'illegittimità dell'intimazione di pagamento emessa in relazione a titolo esecutivo già impugnato, dovendosi evidenziare che l'inoltro di intimazioni di pagamento fra loro sovrapponibili non determina alcuna illegittima duplicazione delle pretese azionate, giacché ciascuna di esse individua i crediti sottesi attraverso la specificazione dei titoli prodromici.
Pertanto, relativamente all'impugnativa dell'intimazione di pagamento di cui al presente giudizio, va dichiarata la litispendenza con riferimento all'avviso di addebito n. 33420160001180977000, non potendo la parte opponente avanzare in questa sede le medesime censure riguardanti l'atto sopraindicato sotteso all'intimazione stessa, essendo state le stesse già proposte in precedente giudizio. Per l'effetto, ai sensi dell'art 39, 1° comma c.p.c. va disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
La natura della pronuncia e la controvertibilità della materia inducono alla compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_5 - dichiara la litispendenza del presente giudizio con riferimento all'avviso di addebito n.
33420160001180977000 già oggetto del giudizio R.G. N. 2572/2022, attualmente in fase di appello (R.G. 1242/2023) e sotteso all'intimazione in controversia;
- compensa le spese.
Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.