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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/01/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2831/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elena Uccelli e dell'Avv. Gigliola Montano
e
DI OS (cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
Federica Lenzi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 25.1.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 18/10/2023, i sig.ri DI Parte_1
OS chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 31/10/2012 e di esser nata dalla loro unione la figlia minore in data 04/06/2012. Persona_1
Con provvedimento in data 20/10/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25/1/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 25/1/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e DI OS ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...]
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 31/10/2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 270 Parte 1 Serie / Anno 2012)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) la figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione in accordo tra gli stessi, adottando le decisioni migliori a tutelare l'interesse della figlia minore. La bambina manterrà il domicilio prevalente e risiederà insieme alla madre nell'abitazione familiare posta in Livorno via Roma 228, a loro assegnata con i beni mobili che ne costituiscono gli arredi.
3) Finché l' non disporrà di abitazione propria, potrà trattenersi con Parte_1 la figlia, secondo le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA martedì dalle 17 alle 22 (cenerà col padre) durante i periodi scolastici, 23 in caso di giorno successivo festivo o libero da impegni scolastici. giovedì dalle 17 fino alle 20.
SECONDA SETTIMANA mercoledì dalle 17 alle 20.
Fine settimana sabato e domenica, dalla mattina entro le 10 e fino alle ore 20, prevedendo il pranzo col padre ma senza pernottamento in assenza di abitazione, salva la possibilità per l di trattenersi con la figlia un fine Parte_1 settimana al mese tra quelli a lui spettanti dalle ore 16 del venerdì per riaccompagnare la figlia a casa della madre, non oltre le ore 23 della domenica successiva, con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni.
Allorché l disporrà di abitazione propria, si seguiranno le seguenti Parte_1 modalità:
PRIMA SETTIMANA mercoledì dalle 17 alle 20. fine settimana dal venerdì pomeriggio entro le 16 fino alla domenica alle ore
20, con pernottamento di venerdì e sabato
3 Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà alternativamente i giorni dal
24/12 al 30/12 compresi con uno dei genitori, mentre i giorni dal 31/12
(entro le ore 10 del mattino) al 06/01 compresi con l'altro, con pernotto se il sig. ne avrà la possibilità. Per le festività 2023 la minore trascorrerà il Parte_1
Natale con la madre.
Il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta saranno trascorsi dalla minore in alternanza annuale ciascuno con l'uno o l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra gli stessi.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per una settimana consecutiva da stabilire, compatibilmente con gli impegni della minore e dei genitori, entro il 30 giugno di ogni anno.
I periodi e gli orari indicati possono essere oggetto di occasionale accordo di modifica tra i coniugi per venire incontro alle esigenze della minore e alle eventuali rispettive esigenze personali e di lavoro dei genitori. In relazione agli aspetti economici:
4) Il sig. a cui esclusivo carico rimarrà il pagamento dei ratei del Parte_1 mutuo gravante sull'abitazione familiare, contribuirà al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici come per Org_1 legge, l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla signora
NZ, ed in particolare posto che la domanda di versamento da parte dell'ente competente dell'intera somma alla sig.ra NZ potrà essere formulata soltanto nel febbraio/marzo 2024 in occasione del rinnovo dell'ISEE, sino a quella data il sig. provvederà a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
NZ la somma percepita a titolo di assegno unico per la famiglia nella somma a lui liquidata per legge in busta paga pari ad oggi ad € 53,00, in aggiunta a quanto dovuto a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia Per_1
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, richiamato il protocollo CNF, saranno da suddividersi al 50% tra i genitori. Al momento in cui l lascerà l'abitazione, riconsegnando le chiavi, Parte_1 depositato il ricorso, le spese ordinarie afferenti all'abitazione familiare, condominio e utenze, faranno carico esclusivo alla signora NZ.
6) In caso di 'missione' all'estero, il sig. verserà l'ulteriore somma di Parte_1 euro 400,00 per ogni 30 giorni di missione, e nel caso di periodi inferiori la quota calcolata in proporzione, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento della figlia minore, da versare entro i 5 giorni lavorativi successivi all'accredito della somma da parte dell'ente erogante.
7) Eventuali spese straordinarie, che si rendano necessarie per la minore durante le missioni all'estero del sig. secondo quanto riportato nel Parte_1 protocollo CNF, andranno concordate a fronte di nota scritta inviata a mezzo pec dalla sig.ra DI NZ al sig. con obbligo da parte di Parte_1
4 quest'ultimo di rispondere entro 48 ore dal ricevimento della nota trascorse le quali, in mancanza di risposta motivata, dovranno ritenersi concordate tra i genitori. La detta e-mail dovrà contenere esplicito e dettagliato riepilogo dei costi e le ragioni della necessità. A fini di quanto sopra le parti dichiarano di seguito i rispettivi indirizzi pec: per la sig.ra
[...]
; per il sig. Email_1 Email_2
8) Per quanto riguarda le Emergenze di natura sanitaria, quindi non differibili, da assumersi nell'interesse della minore, durante le missioni all'estero del sig.
egli autorizza sin d'ora la sig.ra NZ ad assumerle Parte_1 autonomamente avendo cura di darne comunicazione immediata dall'accadimento con ogni mezzo
Per quello che concerne le Urgenze di natura sanitaria, quindi differibili, da assumersi nell'interesse della minore, andranno concordate a fronte di nota scritta inviata a mezzo pec dalla sig.ra DI NZ al sig. con Parte_1 obbligo da parte di quest'ultimo di rispondere entro 48 ore dal ricevimento della nota trascorse le quali, in mancanza di risposta motivata, dovranno ritenersi concordate tra i genitori
Per quanto invece riguarda le decisioni urgenti da assumersi nell'interesse della minore di carattere scolastico durante le missioni all'estero del sig.
egli autorizza sin d'ora la sig.ra NZ ad assumerle Parte_1 autonomamente avendo cura di informarlo non appena possibile. Pers 9) Per quanto attiene al cane un meticcio registrato a nome della sig.ra
NZ ma adottato per comune decisione dei coniugi, l'animale rimarrà presso l'abitazione familiare e le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie, ad esempio di carattere veterinario e copertura assicurativa per danni a terzi. Nel caso in cui la sig.ra NZ si allontani dall'abitazione per più di un giorno, salvo che il sig. non Parte_1 possa prendere l'animale con sé, si provvederà a collocarlo sino al rientro della sig.ra NZ, presso una struttura il cui costo sarà sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento l'uno dell'altro.
Rilascio/Rinnovo del passaporto
11) I coniugi rilasciano ampio consenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto. Qualunque viaggio o spostamento che comporti l'uscita della minore dal territorio nazionale dovrà essere preventivamente concordato nel dettaglio tra i coniugi per iscritto.
Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/01/2024.
5 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2831/2023 promossa da:
(cf.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elena Uccelli e dell'Avv. Gigliola Montano
e
DI OS (cf.: ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
Federica Lenzi
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 25.1.2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 18/10/2023, i sig.ri DI Parte_1
OS chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis
p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 31/10/2012 e di esser nata dalla loro unione la figlia minore in data 04/06/2012. Persona_1
Con provvedimento in data 20/10/2023 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25/1/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 25/1/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e DI OS ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...]
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 31/10/2012 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 270 Parte 1 Serie / Anno 2012)
DISPONE CHE
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
2) la figlia minore rimane affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori che ne cureranno l'educazione e l'istruzione in accordo tra gli stessi, adottando le decisioni migliori a tutelare l'interesse della figlia minore. La bambina manterrà il domicilio prevalente e risiederà insieme alla madre nell'abitazione familiare posta in Livorno via Roma 228, a loro assegnata con i beni mobili che ne costituiscono gli arredi.
3) Finché l' non disporrà di abitazione propria, potrà trattenersi con Parte_1 la figlia, secondo le seguenti modalità:
PRIMA SETTIMANA martedì dalle 17 alle 22 (cenerà col padre) durante i periodi scolastici, 23 in caso di giorno successivo festivo o libero da impegni scolastici. giovedì dalle 17 fino alle 20.
SECONDA SETTIMANA mercoledì dalle 17 alle 20.
Fine settimana sabato e domenica, dalla mattina entro le 10 e fino alle ore 20, prevedendo il pranzo col padre ma senza pernottamento in assenza di abitazione, salva la possibilità per l di trattenersi con la figlia un fine Parte_1 settimana al mese tra quelli a lui spettanti dalle ore 16 del venerdì per riaccompagnare la figlia a casa della madre, non oltre le ore 23 della domenica successiva, con pernottamento presso l'abitazione dei nonni paterni.
Allorché l disporrà di abitazione propria, si seguiranno le seguenti Parte_1 modalità:
PRIMA SETTIMANA mercoledì dalle 17 alle 20. fine settimana dal venerdì pomeriggio entro le 16 fino alla domenica alle ore
20, con pernottamento di venerdì e sabato
3 Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà alternativamente i giorni dal
24/12 al 30/12 compresi con uno dei genitori, mentre i giorni dal 31/12
(entro le ore 10 del mattino) al 06/01 compresi con l'altro, con pernotto se il sig. ne avrà la possibilità. Per le festività 2023 la minore trascorrerà il Parte_1
Natale con la madre.
Il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta saranno trascorsi dalla minore in alternanza annuale ciascuno con l'uno o l'altro genitore, fatto salvo diverso accordo tra gli stessi.
Durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con sé la figlia per una settimana consecutiva da stabilire, compatibilmente con gli impegni della minore e dei genitori, entro il 30 giugno di ogni anno.
I periodi e gli orari indicati possono essere oggetto di occasionale accordo di modifica tra i coniugi per venire incontro alle esigenze della minore e alle eventuali rispettive esigenze personali e di lavoro dei genitori. In relazione agli aspetti economici:
4) Il sig. a cui esclusivo carico rimarrà il pagamento dei ratei del Parte_1 mutuo gravante sull'abitazione familiare, contribuirà al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici come per Org_1 legge, l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla signora
NZ, ed in particolare posto che la domanda di versamento da parte dell'ente competente dell'intera somma alla sig.ra NZ potrà essere formulata soltanto nel febbraio/marzo 2024 in occasione del rinnovo dell'ISEE, sino a quella data il sig. provvederà a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
NZ la somma percepita a titolo di assegno unico per la famiglia nella somma a lui liquidata per legge in busta paga pari ad oggi ad € 53,00, in aggiunta a quanto dovuto a titolo di contributo mensile per il mantenimento della figlia Per_1
5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, richiamato il protocollo CNF, saranno da suddividersi al 50% tra i genitori. Al momento in cui l lascerà l'abitazione, riconsegnando le chiavi, Parte_1 depositato il ricorso, le spese ordinarie afferenti all'abitazione familiare, condominio e utenze, faranno carico esclusivo alla signora NZ.
6) In caso di 'missione' all'estero, il sig. verserà l'ulteriore somma di Parte_1 euro 400,00 per ogni 30 giorni di missione, e nel caso di periodi inferiori la quota calcolata in proporzione, a titolo di integrazione del contributo al mantenimento della figlia minore, da versare entro i 5 giorni lavorativi successivi all'accredito della somma da parte dell'ente erogante.
7) Eventuali spese straordinarie, che si rendano necessarie per la minore durante le missioni all'estero del sig. secondo quanto riportato nel Parte_1 protocollo CNF, andranno concordate a fronte di nota scritta inviata a mezzo pec dalla sig.ra DI NZ al sig. con obbligo da parte di Parte_1
4 quest'ultimo di rispondere entro 48 ore dal ricevimento della nota trascorse le quali, in mancanza di risposta motivata, dovranno ritenersi concordate tra i genitori. La detta e-mail dovrà contenere esplicito e dettagliato riepilogo dei costi e le ragioni della necessità. A fini di quanto sopra le parti dichiarano di seguito i rispettivi indirizzi pec: per la sig.ra
[...]
; per il sig. Email_1 Email_2
8) Per quanto riguarda le Emergenze di natura sanitaria, quindi non differibili, da assumersi nell'interesse della minore, durante le missioni all'estero del sig.
egli autorizza sin d'ora la sig.ra NZ ad assumerle Parte_1 autonomamente avendo cura di darne comunicazione immediata dall'accadimento con ogni mezzo
Per quello che concerne le Urgenze di natura sanitaria, quindi differibili, da assumersi nell'interesse della minore, andranno concordate a fronte di nota scritta inviata a mezzo pec dalla sig.ra DI NZ al sig. con Parte_1 obbligo da parte di quest'ultimo di rispondere entro 48 ore dal ricevimento della nota trascorse le quali, in mancanza di risposta motivata, dovranno ritenersi concordate tra i genitori
Per quanto invece riguarda le decisioni urgenti da assumersi nell'interesse della minore di carattere scolastico durante le missioni all'estero del sig.
egli autorizza sin d'ora la sig.ra NZ ad assumerle Parte_1 autonomamente avendo cura di informarlo non appena possibile. Pers 9) Per quanto attiene al cane un meticcio registrato a nome della sig.ra
NZ ma adottato per comune decisione dei coniugi, l'animale rimarrà presso l'abitazione familiare e le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie, ad esempio di carattere veterinario e copertura assicurativa per danni a terzi. Nel caso in cui la sig.ra NZ si allontani dall'abitazione per più di un giorno, salvo che il sig. non Parte_1 possa prendere l'animale con sé, si provvederà a collocarlo sino al rientro della sig.ra NZ, presso una struttura il cui costo sarà sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento l'uno dell'altro.
Rilascio/Rinnovo del passaporto
11) I coniugi rilasciano ampio consenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto. Qualunque viaggio o spostamento che comporti l'uscita della minore dal territorio nazionale dovrà essere preventivamente concordato nel dettaglio tra i coniugi per iscritto.
Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/01/2024.
5 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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