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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.16039/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.16039/2022 R.G.
tra
( CF. ) res.te in Napoli (NA) alla Via Parte_1 C.F._1
Cominale Marano Pianura n°21 ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Luigi Caldieri n°63, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
e
(iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale Controparte_1
, Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
con Sede Legale e Direzione Generale in Milano al Corso Como 17, Controparte_2
rappresentata e difesa - in virtù di procura in atti dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale
), con studio in Napoli alla via Agostino Depretis 145 C.F._2
CONVENUTA
nonchè
(CF. ) res.te in Pavullo Nel CP_3 C.F._3
NO (MO) alla Via Serra di Porto n°11 Int.3
CONVENUTA CONTUMACE oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti Parte_1
di e dell' al fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni subite il CP_3 CP_4
giorno 29/12/2018 alle ore 17.00 allorchè , mentre percorreva a piedi, in senso contrario a quello dei veicoli, la via Comunale Pianura Marano in Napoli, strada priva di marciapiedi, veniva investito dal motoveicolo tipo Piaggio PA targato MO 097781, di proprietà di ed assicurato CP_3
con l' , che procedeva con direzione Comune;
in rituale contumacia della , CP_4 CP_3
si è costituita la contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata espletata Controparte_4
l'istruttoria , disposto l'interrogatorio formale della ed escusso il teste CP_3 Testimone_1
all'udienza del 5/11/2024 , infine è stata espletata C.T.U. medica del 29/9/2025 a firma del dott
. Persona_1
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC con cui ha descritto compiutamente il CP_4
sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale;
quanto alla titolarità attiva e passiva, le stesse sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del motoveicolo tipo Piaggio PA targato MO
097781 ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla dinamica del sinistro, CP_4
nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, il teste attoreo così si è Testimone_1
espresso: è il figlio della sorella di mio marito A fine dicembre 2018 ero, Parte_1
verso le 17 ,in via Comunale Pianura Marano in Napoli a piedi e mi stavo recando da mia cognata che abita lì a pochi metri da me Ero andata a fare una commissione con sempre a Pt_1
Pianura e stavamo tornando insieme a casa sua e mio TE camminava davanti a me a pochi metri di distanza. Sulla strada non ci sono marciapiedi e la strada è a doppio senso di marcia. Ho visto una PA venire dal senso opposto della nostra marcia e noi eravamo sulla destra e la PA scendeva dalla nostra sinistra verso il municipio . Ad un certo punto il ragazzo in PA è come se avesse scivolato ed è andato addosso a mio TE sterzando verso sinistra. Dopo, il conducente della PA ha detto che aveva sterzato per evitare una collisone con altra auto proveniente dall'opposto senso di marcia che io però non ho visto . La PA è andata a finire sulle ginocchia di mio TE che ha subito escoriazione alle ginocchia Abbiamo chiamato il padre di che Pt_1
lo ha portato al PS dell'ospedale san Paolo di Fuorigrotta Dopo è stato operato ed ha avuto il tutore . Ora sta meglio ma psicologicamente è molto impaurito perché era giovane Pt_1
quando è successo il fatto Aveva paura di uscire ed ora esce ma non so se ha cambiato le sue abitudini Giocava a calcio ma no so se ha ripreso Non conoscevo il conducente della PA . Ho fatto il teste per un incidente stradale una sola volta tanto tempo fa.” .
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attore nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche del teste della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, considerato che la stessa risulta confermata dalle risultanze dell'interrogatorio formale deferito alla e dagli elementi di prova CP_3
desumibili ex art 116 cpc dalla denuncia scritta del conducente del veicolo PA, senza che la sua alta sinistrosità possa ricadere ed incidere sui diritti del , di tal che può concludersi nel Parte_1
senso della piena responsabilità di , ex art 2054 cc primo comma, nella causazione del CP_3
sinistro sena che nulla possa imputarsi al che regolarmente stava percorrendo sul Parte_1
margine la strada priva di marciapiede, di tal che e la vanno CP_3 CP_4
condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da . Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U., da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata,
relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 8% ( esiti da trauma distorsivo ginocchio
sin. Nello specifico, trauma contusivo distorsivo con impegno del L.C.E., con lesione L.C.A. e
lesione menisco mediale ginocchio sinistro) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria. Sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €15.618,64 (8% di danno permanente attesa l'età, 17 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione), a titolo di invalidità temporanea totale (15 gg) €842,70 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 60 gg al 50%, 60
gg al 25%) €3.792,15 per un totale di €20.253,491 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti del documentato, €1.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo .
Le spese di C.T.U. come liquidate in decreto e di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta ,
valore medio dello scaglione fino ad €26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con esclusione delle spese di C.T.P. non provate e di posizione, archivio, scritturazione,
collazione non previste nel DM, con attribuzione in favore dell'avv.to Alfonso Ferrara;
quanto all'aumento richiesto ex art 4 DM 55/2014, trova applicazione il principio espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 10367/2024 e n 15946/2024.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di €20.253,491 oltre interessi legali dall'1/1/2022 Parte_1
al saldo ed €1.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo .
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese lite che si liquidano in €3.500,00 per compenso ed € 606,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Alfonso Ferrara.
Napoli 22/12/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 10/10/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.16039/2022 R.G.
tra
( CF. ) res.te in Napoli (NA) alla Via Parte_1 C.F._1
Cominale Marano Pianura n°21 ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Luigi Caldieri n°63, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ferrara che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
e
(iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale Controparte_1
, Partita IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
con Sede Legale e Direzione Generale in Milano al Corso Como 17, Controparte_2
rappresentata e difesa - in virtù di procura in atti dall'avvocato Carmela Greco (codice fiscale
), con studio in Napoli alla via Agostino Depretis 145 C.F._2
CONVENUTA
nonchè
(CF. ) res.te in Pavullo Nel CP_3 C.F._3
NO (MO) alla Via Serra di Porto n°11 Int.3
CONVENUTA CONTUMACE oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti Parte_1
di e dell' al fine di ottenere il risarcimento dei danni e lesioni subite il CP_3 CP_4
giorno 29/12/2018 alle ore 17.00 allorchè , mentre percorreva a piedi, in senso contrario a quello dei veicoli, la via Comunale Pianura Marano in Napoli, strada priva di marciapiedi, veniva investito dal motoveicolo tipo Piaggio PA targato MO 097781, di proprietà di ed assicurato CP_3
con l' , che procedeva con direzione Comune;
in rituale contumacia della , CP_4 CP_3
si è costituita la contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata espletata Controparte_4
l'istruttoria , disposto l'interrogatorio formale della ed escusso il teste CP_3 Testimone_1
all'udienza del 5/11/2024 , infine è stata espletata C.T.U. medica del 29/9/2025 a firma del dott
. Persona_1
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attore ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC con cui ha descritto compiutamente il CP_4
sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale;
quanto alla titolarità attiva e passiva, le stesse sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del motoveicolo tipo Piaggio PA targato MO
097781 ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in ordine alla dinamica del sinistro, CP_4
nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, il teste attoreo così si è Testimone_1
espresso: è il figlio della sorella di mio marito A fine dicembre 2018 ero, Parte_1
verso le 17 ,in via Comunale Pianura Marano in Napoli a piedi e mi stavo recando da mia cognata che abita lì a pochi metri da me Ero andata a fare una commissione con sempre a Pt_1
Pianura e stavamo tornando insieme a casa sua e mio TE camminava davanti a me a pochi metri di distanza. Sulla strada non ci sono marciapiedi e la strada è a doppio senso di marcia. Ho visto una PA venire dal senso opposto della nostra marcia e noi eravamo sulla destra e la PA scendeva dalla nostra sinistra verso il municipio . Ad un certo punto il ragazzo in PA è come se avesse scivolato ed è andato addosso a mio TE sterzando verso sinistra. Dopo, il conducente della PA ha detto che aveva sterzato per evitare una collisone con altra auto proveniente dall'opposto senso di marcia che io però non ho visto . La PA è andata a finire sulle ginocchia di mio TE che ha subito escoriazione alle ginocchia Abbiamo chiamato il padre di che Pt_1
lo ha portato al PS dell'ospedale san Paolo di Fuorigrotta Dopo è stato operato ed ha avuto il tutore . Ora sta meglio ma psicologicamente è molto impaurito perché era giovane Pt_1
quando è successo il fatto Aveva paura di uscire ed ora esce ma non so se ha cambiato le sue abitudini Giocava a calcio ma no so se ha ripreso Non conoscevo il conducente della PA . Ho fatto il teste per un incidente stradale una sola volta tanto tempo fa.” .
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attore nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche del teste della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare, considerato che la stessa risulta confermata dalle risultanze dell'interrogatorio formale deferito alla e dagli elementi di prova CP_3
desumibili ex art 116 cpc dalla denuncia scritta del conducente del veicolo PA, senza che la sua alta sinistrosità possa ricadere ed incidere sui diritti del , di tal che può concludersi nel Parte_1
senso della piena responsabilità di , ex art 2054 cc primo comma, nella causazione del CP_3
sinistro sena che nulla possa imputarsi al che regolarmente stava percorrendo sul Parte_1
margine la strada priva di marciapiede, di tal che e la vanno CP_3 CP_4
condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da . Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U., da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e congruamente motivata,
relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 8% ( esiti da trauma distorsivo ginocchio
sin. Nello specifico, trauma contusivo distorsivo con impegno del L.C.E., con lesione L.C.A. e
lesione menisco mediale ginocchio sinistro) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria. Sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €15.618,64 (8% di danno permanente attesa l'età, 17 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione), a titolo di invalidità temporanea totale (15 gg) €842,70 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 75%, 60 gg al 50%, 60
gg al 25%) €3.792,15 per un totale di €20.253,491 oltre interessi legali dall'1/1/2022 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n.
7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il
riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme
integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una
motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso
legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da
epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma
con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”) .
Le spese mediche vanno riconosciute nei limiti del documentato, €1.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo .
Le spese di C.T.U. come liquidate in decreto e di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta ,
valore medio dello scaglione fino ad €26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con esclusione delle spese di C.T.P. non provate e di posizione, archivio, scritturazione,
collazione non previste nel DM, con attribuzione in favore dell'avv.to Alfonso Ferrara;
quanto all'aumento richiesto ex art 4 DM 55/2014, trova applicazione il principio espresso dalla S.C. con l'ordinanza n. 10367/2024 e n 15946/2024.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di €20.253,491 oltre interessi legali dall'1/1/2022 Parte_1
al saldo ed €1.000,00 oltre interessi legali dalle singole ricevute al saldo .
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di C.T.U. come liquidate in decreto.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese lite che si liquidano in €3.500,00 per compenso ed € 606,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Alfonso Ferrara.
Napoli 22/12/2025 IL G.U.