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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 2777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2777 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 16496/2023 R.G.A.C.
Che porta riunita la n. RG 3073/2024
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, alle ore 13, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bolo- gna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
.LE OPERE BB -E RO-
[...]
MAGNA- SEDE COORD. DI LO
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. PIANTA LUCA,oggi sostituito dall'Avv. Marianna Caretti;
per parte convenuta nessuno è presente.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa
La difesa di parte attrice discute e conclude come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16496/2023 r.g.a.c., che porta riunita la n.
RG 3073/2024
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA BIAGIO GUARNAC- Parte_1 P.IVA_1
CIO 47 85027 RAPOLLA presso lo studio dell'Avv. PIANTA LUCA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazio- C.F._1 ne
- ATTRICE
E
Controparte_1
E OPERE BB -E
[...] [...]
(c.f.: ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione od istanza:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto in con- seguenza dell'inutile decorso del termine assegnato con la rituale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. intimata al committente;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la riso- luzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto a causa dell'inadempimento dell'ente aggiudicatore per l'omessa attivazione dei rimedi sia tecnici sia amministrativi necessari per il compimento delle opere e, per l'effetto, accertare il diritto dell'appaltatore,
all'integrale ristoro di tutti i danni subiti e dei maggiori oneri eco- Parte_1
2 nomici sopportati, e per l'effetto condannare il convenuto
[...]
Controparte_4
di , al pagamento dei corrispondenti
[...] CP_3
importi così come accertati e quantificati in corso di causa, per le voci e nella misura di se- guito esposta, la cui liquidazione dovrà tenere conto del fatto che non è stata versata som- ma alcuna a titolo di anticipazione contrattuale dal convenuto:
(i) danno emergente, costituito dalla refusione di tutte le spese e gli esborsi sostenuti infrut- tuosamente per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'appalto dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto nella misura che sarà precisamente quan- tificata in corso di causa dal momento che il danno risarcibile non si esaurisce con il solo pagamento delle lavorazioni allibrate in contabilità dalla Direzione Lavori, ma si estende alle diverse attività eseguite dall'appaltatore e direttamente inerenti alla realizzazione dell'opera nel suo complesso [oneri per polizze assicurative, esecuzione dei lavori ed altre attività il cui dettaglio analitico sarà esposto in corso di giudizio] i cui importi, per le sole lavorazioni extra contabili, ascendono all'attualità alla somma complessiva aggregata di €
363.515,98 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla produzione di parte nonché €
5.045 (IVA compresa) per oneri polizze assicurative;
(ii) danno emergente, costituito da tutti i maggiori ed indebiti oneri sopportati dall'appaltatore dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contrat- to, ascende alla somma di € 2.431,00 oltre rivalutazione monetaria nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo;
(iii) danno curriculare, discendente dalla mancata esecuzione dell'opera a causa dell'inadempimento del committente, costituito dal mancato arricchimento del curriculum professionale con conseguente mancato accrescimento dei suoi requisiti di qualificazione che pregiudicano la capacità di competere nei mercati di riferimento, con la conseguente diminuzione delle chances di aggiudicazione di ulteriori affidamenti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, codesto On.le Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c.. oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura del 3% [valore mediano nella forcella indicata dalla giurisprudenza per l'equa quantifica- zione del pregiudizio curriculare] del valore delle opere ancora da eseguire (i.e. €
427.304,13) e, quindi nell'importo di € 12.819,12;
3 (iv) lucro cessante, costituito dal mancato introito del margine derivante dall'esecuzione dell'appalto nella misura del 10% del valore del contratto (i.e. € 766.467,03) o di quella di- versa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata e provata in corso di giudizio oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo e, quindi, per un importo non inferiore ad € 76.646,70 laddove tale importo costituisce l'utile netto conse- guibile dall'appaltatore con l'esecuzione delle opere appaltate, derivante dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
- disporre l'annullamento/disapplicazione del decreto provveditoriale recante Prot. n.
0001814 del 02/02/2024 di risoluzione del contratto di appalto, con conseguente declarato- ria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore, stipulato dal
[...]
Controparte_5
– Sede Coordinata di , in Persona del Legale
[...] CP_3
Rappresentante Pro – Tempore, con altro operatore economico;
- disporre la disapplicazione delle penali comminate con il certificato di pagamento n. 2, giusta comunicazione recante Prot. n. 0017217 del 12/10/2023, per carenza dei presuppo- sti;
- in ogni caso, condannare il
[...]
– Controparte_6
Sede Coordinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pa- CP_3 gamento degli onorari e delle spese relativi ai giudizi R.G. n. 16496/2023 ed R.G. n.
3073/2024 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
La presente controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato in data 21.01.2022, a se- guito di una procedura negoziata, tra il
[...]
– Sede Coordi- Controparte_6 nata di (stazione appaltante) e la società (società appaltatrice), CP_3 Parte_1 avente ad oggetto “Lavori di Adeguamento del Teatro presso il Complesso Demaniale Ex Convento
Ss. UD ed AL di Sede dell'istituto Penale Minorile”. CP_3
La società appaltatrice conveniva in giudizio la stazione appaltante Parte_1 [...]
per le opere pubbli- Controparte_4
4 che – – Sede Coordinata di al fine di sentire accolte le se- CP_5 CP_4 CP_3 guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione od istanza:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto in conseguenza dell'inutile decorso del termine assegnato con la rituale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inti- mata al committente;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto a causa dell'inadempimento dell'ente aggiudicatore per l'omessa attivazione dei rimedi sia tecnici sia amministrativi necessari per il compimento delle opere e, per l'effetto, accertare il diritto dell'appaltatore, all'integrale ristoro di tutti i Parte_1 danni subiti e dei maggiori oneri economici sopportati, e per l'effetto condannare il convenuto
[...]
Controparte_7
Sede Coordinata di , al pagamento dei corri-
[...] CP_3 spondenti importi così come accertati e quantificati in corso di causa, per le voci e nella misura di seguito esposta, la cui liquidazione dovrà tenere conto del fatto che non è stata versata somma al- cuna a titolo di anticipazione contrattuale dal convenuto:
danno emergente, costituito dalla refusione di tutte le spese e gli esborsi sostenuti infruttuo- samente per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'appalto dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto nella misura che sarà precisamente quantificata in corso di causa dal momento che il danno risarcibile non si esaurisce con il solo pagamento delle lavorazioni allibrate in contabilità dalla Direzione Lavori, ma si estende alle diverse attività ese- guite dall'appaltatore e direttamente inerenti alla realizzazione dell'opera nel suo complesso [oneri per polizze assicurative, esecuzione dei lavori ed altre attività il cui dettaglio analitico sarà esposto in corso di giudizio] i cui importi, per le sole lavorazioni extra contabili, ascendono all'attualità al- la somma complessiva aggregata di € 363.515,98 oltre IVA, come da computo metrico che si allega
(Doc. 28) nonché € 5.045 (IVA compresa) per oneri polizze assicurative (Doc. 29);
danno emergente, costituito da tutti i maggiori ed indebiti oneri sopportati dall'appaltatore dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ascende alla somma di
€ 2.431,00 oltre rivalutazione monetaria nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo (Doc.
30);
danno curriculare, discendente dalla mancata esecuzione dell'opera a causa adempimento del committente, costituito dal mancato arricchimento del curriculum professionale con conseguente mancato accrescimento dei suoi requisiti di qualificazione che pregiudicano la ca- pacità di competere nei mercati di riferimento, con la conseguente diminuzione delle chances di
5 aggiudicazione di ulteriori affidamenti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, codesto On.le Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c.. oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura del 3% [valore mediano nella forcella indicata dal- la giurisprudenza per l'equa quantificazione del pregiudizio curriculare] del valore delle opere an- cora da eseguire (i.e. € 427.304,13) e, quindi nell'importo di € 12.819,12;
lucro cessante, costituito dal mancato introito del margine derivante dall'esecuzione dell'appalto nella misura del 10% del valore del contratto (i.e. € 766.467,03) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata e provata in corso di giudizio oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo e, quindi, per un importo non inferio- re ad € 76.646,70 laddove tale importo costituisce l'utile netto conseguibile dall'appaltatore con l'esecuzione delle opere appaltate, derivante dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
in ogni caso, condannare il
[...]
– Sede Coor- Controparte_6 dinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pagamento degli ono- CP_3 rari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto anti- statario.”
Il giudizio veniva rubricato con n. RG 16496/2023.
1.1.
In particolare, la società appaltatrice lamentava un inadempimento imputabi- Parte_1 le alla stazione appaltante consistente nella predisposizione di un progetto esecutivo caratterizzato da inadeguatezze progettuali che, seppur segnalate dall'appaltatore, non venivano rimosse, determi- nando gravi ripercussioni sull'andamento generale dei lavori.
Le carenze del progetto esecutivo si sarebbero sostanziate in lesioni sulle volte e sulle pareti della struttura, non specificamente indicate in esso, nonché nella mancata formulazione della relazione tecnica strutturale, dei calcoli strutturali e delle valutazioni diagnostiche preliminari, così come rile- vato dalla relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. (doc. 7). Inoltre, la società Persona_1 appaltatrice rilevava che il progetto esecutivo non sarebbe stato validato dal Responsabile unico del procedimento, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
In data 25.07.2022, successivamente al pagamento da parte della stazione appaltante del certificato dell'importo di € 164.000,00, derivanti dal SAL n. 1 (Doc. 8), il Direttore dei Lavori disponeva una sospensione dei lavori in ragione dell'espletamento da parte della stazione appaltante di una perizia di variante relativa all'esecuzione di opere strutturali, edili ed impiantisti (doc.9), cui la società ap- paltatrice aderiva con atto di sottomissione (doc. 11). Secondo la società appaltatrice, la perizia di
6 variante non avrebbe modificato e contribuito a risolvere gli aspetti critici del progetto esecutivo.
Successivamente alla perizia di variante ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, in data
8.02.3023 riprendevano i lavori (doc.10) ed in data 11.10.2023 la stazione appaltante trasmetteva alla il certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 96.800,00 deri- Parte_1 vante dal SAL n. 2 del 02/08/2023 (Doc. 12), decurtando dal pagamento l'ammontare di una penale per il ritardo come previsto nel capitolato di gara.
Proprio la predisposizione da parte della stazione appaltante di un progetto esecutivo inadeguato – unitamente all'applicazione di predette penali - portava la società appaltatrice a formulare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando al di pagare entro il termine di 7 giorni CP_6
l'importo delle penali applicate e decurtate dal pagamento della commessa, nonché di modificare il progetto esecutivo per epurarlo dalle carenze progettuali lamentate.
Il contratto veniva risolto di diritto, secondo tesi della società attrice, per l'infruttuoso decorso del termine indicato nella diffida, senza che la stazione appaltante si fosse attivata per pagare l'importo della penale e correggere il progetto esecutivo, cagionando danni alla quanti- Parte_1 ficati dalla stessa come nelle conclusioni sopra riportate.
La società appaltatrice dunque, agiva in giudizio per chiedere l'accertamento Parte_1 della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. o, in subordine, per ottenere la risoluzione giu- diziale ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
La stazione appaltante in- Controparte_6 Controparte_6 terregionale – Sede Coordinata di Controparte_6 CP_5 Controparte_6 CP_3 non si costituiva e la controversia proseguiva in forma contumaciale.
La società appaltatrice ribadendo le conclusioni già esplicitate nell'atto di Parte_1 citazione, chiedeva in II memoria 171-ter c.p.c. ammissione di consulenza tecnica d'ufficio “ al fine di stabilire, tenendo conto delle argomentazioni formulate dalla società esponente nell'atto di cita- zione e nella memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. oltre che nella presente memoria, la presenza/assenza di vizi nel progetto posto a base di gara dal
[...]
Controparte_6
l'appaltabilità dello stesso nonché le opere effettivamente eseguite (sia lavori contrattua-
[...] li che lavori extra contrattuali) dalla oltre la verifica circa l'eventuale cor- Parte_1 retta applicazione di penali o meno”.
In data 2.2.2024, Il Controparte_8
– Sede Coordinata di emet-
[...] CP_3 teva un provvedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Doc. 1 della causa riunita).
7 2.
La società appaltatrice introduceva un nuovo giudizio, rubricato con numero Parte_1
RG 3073/2024, al fine di impugnare tale provvedimento e chiedere al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzio- ne od istanza:
disporre l'annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, degli atti impugnati in epigrafe, con conseguente declaratoria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore, stipulato dal CP_9
[...] Controparte_6 Controparte_6
– Sede Coordinata di , in Persona del Legale
[...] CP_3
Rappresentante Pro – Tempore, con altro operatore economico;
disporre la disapplicazione delle penali comminate con il certificato di pagamento n. 2, giu- sta comunicazione recante Prot. n. 0017217 del 12/10/2023, per carenza dei presupposti;
in ogni caso, condannare il
[...]
– Sede Coor- Controparte_6 dinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pagamento degli ono- CP_3 rari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto anti- statario”.
Gli atti di cui la società appaltatrice chiedeva l'annullamento/risoluzione erano:
“a) del decreto provveditoriale recante Prot. n. 0001814 del 02/02/2024 (notificata a mezzo PEC in pari data) di risoluzione del contratto di appalto per i “Lavori di Adeguamento del Teatro presso il
Complesso Demaniale Ex Convento Ss. UD ed AL di Sede dell'istituto Penale CP_3
Minorile” CUP: D34H00000050001 – CIG: 8591294018, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Doc. 1);
b) della Relazione Particolareggiata del Direttore dei Lavori, allo stato non conosciuta;
c) per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto.”
3.
Con II memoria ex art. 171-ter c.p.c., la società appaltatrice chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, con medesimo quisito formulato nella causa precedentemente istaurata.
In data 8.05.2025 veniva disposta la riunione delle due cause dinanzi al giudice della causa prece- dentemente instaurata (n. RG 16496/2023).
***
4.
8 Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di II memoria
171- ter c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi che verranno indicati nel prosieguo.
Le cause sono state adeguatamente istruite e si reputano mature per la decisione.
5.
Quanto alla domanda di accertamento degli effetti della risoluzione di diritto che si sarebbero veri- ficati con lo spirare del termine di 7 giorni indicato nella diffida ad adempiere redatta dalla società appaltatrice (doc.14) si osserva quanto segue.
L'art. 1454 c.c. statuisce che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si in- tenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pat- tuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Nel caso di specie, la società appaltatrice ha assegnato alla stazione appaltante un termine inferiore ai quindici giorni previsto dalla norma, senza che risulti in tal senso uno specifico accordo delle par- ti e senza che una giustificazione possa essere ravvisata negli usi, posto che si tratta di un contratto d'appalto pubblico caratterizzato da un importo ingente (oltre Euro 700.000,00).
Di fronte ad una diffida ad adempiere che non rispetta il termine legale ed in assenza dei presuppo- sti che giustificherebbero un termine di intimazione inferiore, gli effetti risolutivi scaturenti dallo spirare di un termine inferiore non giustificato e non congruo rispetto alla natura e all'importo del contratto in questione devono dichiararsi inefficaci. Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato come “in tema di diffida ad adempiere, un termine infe- riore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c. c.; in conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irri- levanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore;
la mancata con- testazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giu- dice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell'accordo in deroga;
la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma;
il protrarsi dell'ina- dempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei ri- guardi del rapporto costituito tra le parti” (vedi Cass. I Sez. sent. n. 8943/2020).
9 La domanda attorea promossa ai sensi dell'art. 1454 c.c. va quindi rigettata.
6.
Stante l'inidoneità della diffida ad adempiere alla produzione degli effetti risolutivi di diritto ai sen- si dell'art. 1454 c.c., occorre ora verificare se vi siano i presupposti per la dichiarazione di una riso- luzione giudiziale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
6.1.
La società appaltatrice lamenta come inadempimento imputabile alla stazione appaltante carenze nel progetto esecutivo che, secondo la relazione tecnica di parte (doc. 7), si sarebbero principalmen- te concentrate in:
- “lesioni diffuse sulle volte e sulle pareti: importante segnalare a tal proposito che dagli elaborati progettuali esecutivi di gara veniva indicato solo il quadro fessurativo delle pareti verti- cali del teatro, senza minimamente indicare le lesioni presenti sulle volte” (doc. 7, pag. 1);
- “assoluta mancata formulazione della relazione tecnica strutturale, dei calcoli strutturali e delle valutazione diagnostiche preliminari” (doc. 7, pag. 2)
- “altro fatto gravissimo a livello di progettazione strutturale, è determinato in maniera ine- quivocabile dal tardato quanto incomprensibile saggio effettuato in data 06/09/2023 , su ordine dell'ing. . Tale saggio è stato effettuato per determinare lo spessore della volta su cui Persona_2 si era già stabilito di poggiare/scaricare strutturalmente il reticolo strutturale metallico come risul- ta dalla tavola progettuale inviata in data 21/09/2023 con denominazione “ STPV01 Progetto Ese- cutivo Strutturale – Dettagli costruttivi rev1 –Base Carta _ N.B. E' doveroso sottolineare a tal pro- posito che il saggio diagnostico per la verifica di idoneità strutturale del piano di appoggio ( so- laio/volta ) si sarebbe dovuto effettuare assolutamente nella fase preliminare di progetto, prima del- la gara di appalto” (doc. 7, pag. 3).
La società appaltatrice, oltre a lamentare tali carenze nel progetto esecutivo, rileva che lo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente validato dal responsabile unico del procedimento secondo le norme in materia di appalti pubblicistici, ma la paternità della validazione non si evincerebbe dal disciplinare di gara.
A fronte degli inadempimenti contestati, la società appaltatrice si limita ad allegare la predetta rela- zione tecnica di parte, senza però descrivere il fulcro dell'inadempimento della stazione appaltante, ovvero il progetto esecutivo asseritamente carente delle indicazioni progettuali necessarie per ese- guire l'appalto.
Sul punto dell'inidoneità e carenza del progetto esecutivo, la società appaltatrice chiede, in entram- be le cause riunite, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a “stabilire, tenendo conto delle argomentazioni formulate dalla società esponente nell'atto di citazione e nella memoria integrativa
10 ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. oltre che nella presente memoria, la presenza/assenza di vizi nel progetto posto a base di gara dal Controparte_6
, l'appaltabilità dello stesso
[...] nonché le opere effettivamente eseguite (sia lavori contrattuali che lavori extra contrattuali) dalla oltre la verifica circa l'eventuale corretta applicazione di penali o meno “. Parte_1
A questo proposito, a fronte della mancata produzione del progetto esecutivo, costituente secondo la ricostruzione della società appaltatrice il vero nucleo dell'inadempimento imputabile alla stazione appaltante, in quanto carente degli elementi sopra indicati, ed altresì a fronte della mera allegazione di una consulenza tecnica di parte che può ritenersi generica, in quanto si limita ad elencare delle asserite carenze progettuali documentate con foto non contestualizzate, non riferibili con certezza all'immobile oggetto di ristrutturazione, non suscettibili di descrivere con chiarezza lo stato dei luoghi, senza indicare alcun raffronto tra le contestazioni rilevate e le speculari mancanze nel pro- getto esecutivo stesso, del cui contenuto non vi è traccia nemmeno in predetta perizia di parte, oc- corre rilevare quanto segue.
La richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio va, quindi, rigettata in quanto meramen- te esplorativa. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, aven- do la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione stabi- lisce che: “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione «percipiente»”, ciò può accadere “quando essa verta su elementi già allegati dalla par- te”, i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli stru- menti di cui dispone” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13736, Rv. 658504-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01), giacché, anche quando la consulenza “può costi- tuire essa stessa fonte oggettiva di prova” di diritti, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620, Rv. 600467-01). Ne consegue, pertanto, che, avendo la consulen- za “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittima- mente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o
11 offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati” (Cass. Sez. 6- 1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso con- forme Cass. Sez.
6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01)” (Cass. Sez. 3, ord.
8498/2025).
Nel caso di specie, la società appaltatrice avrebbe dovuto specificamente allegare il progetto esecu- tivo, fulcro dell'inadempimento e documento di cui sicuramente era in possesso. Se è vero che l'attore deve limitarsi a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, tuttavia, nel caso di specie l'allegazione dell'inadempimento risulta totalmente esigua e generica, così tenue da non poter esse- re sopperita dall'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio che andrebbe a supplire ad una ve- ra e propria carenza assertiva.
Tale carenza di allegazione dell'asserito inadempimento contestato alla stazione appaltante, invero, non permette a questo giudice di valutare se effettivamente un qualche inadempimento si sia verifi- cato, nonché l'imputabilità dello stesso alla parte convenuta. Le asserite insufficienze progettuali indicate nella consulenza di parte, infatti, risultano generiche e non sono raffrontate con il contenu- to del progetto esecutivo, elemento fondante dell'inadempimento che si contesta alla società appal- tante, così da essere pregiudicata qualsiasi valutazione non solo sull'entità dell'inadempimento
(quantum), che per determinare la risoluzione del contratto deve possedere i crismi della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., ma a monte inibisce qualsiasi tipo di valutazione sulla sussi- stenza dell'inadempimento stesso (an).
6.2.
Inoltre, la società appaltatrice afferma esserci stata una perizia di variante effettuata dalla stazione appaltante, che ha determinato una sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori (doc. 9) e che successivamente è stata accettata dalla stessa società appaltatrice con atto di sottomissione (doc.
11). La società appaltatrice, oltre a non aver prodotto in giudizio nemmeno la perizia di variante ef- fettuata dalla stazione appaltante, avrebbe potuto far valere in tale sede la sussistenza delle carenze progettuali lamentate del progetto esecutivo o, comunque, non accettarla qualora avesse ritenuto la perdurante inidoneità del progetto anche a seguito delle varianti effettuate.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto. Anzi, l'atteggiamento adesivo della società appaltatrice alla variazio- ne effettuata dalla stazione appaltante si qualificherebbe come una vera e propria sanatoria del pre- cedente progetto esecutivo asseritamente carente.
6.3.
Infine, quanto alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedi- mento, la società appaltatrice avrebbe dovuto far valere tale asserito vizio (non verificabile da que- sto giudice proprio per la mancata produzione del progetto esecutivo stesso) in sede amministrati-
12 va, essendo il progetto atto amministrativo e contestabile immediatamente dinanzi al giudice ammi- nistrativo.
6.4.
Pertanto, per tutte le ragioni sinora esposte, si deve rigettare la domanda di risoluzione giudiziale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
7.
L' ulteriore domanda di risarcimento del danno, peraltro anch'esso indicato in forma generica, se- gue il rigetto delle domande di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 c.c. e 1453 c.c., stante la mancata dimostrazione dell'asserito inadempimento imputabile alla convenuta che ne co- stituisce il presupposto.
8.
Sulla domanda svolta nel procedimento n. RG 3073/2024, di annullamento/disapplicazione del de- creto provveditoriale di risoluzione del contratto di appalto, della Relazione Particolareggiata del
Direttore dei Lavori, di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto, nonché del provvedimento con cui la stazione appaltante ha applicato la pe- nale per il ritardo si osserva quanto segue.
.A prescindere dall'indagine relativa alla natura dei singoli atti oggetto di contestazione – e, quindi, dalla loro qualificazione in termini di atti paritetici di stampo privatistico o di provvedimenti ammi- nistrativi esercizio di potere pubblicistico – i poteri di annullamento e disapplicazione invocati dall'attrice attengono ai provvedimenti amministrativi ed il loro esercizio da parte del giudice ordi- nario è disciplinato dagli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248.
A tal proposito, va anzitutto esclusa la possibilità in capo al giudice ordinario di pervenire all'annullamento di un provvedimento amministrativo, atteso che “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limite- ranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio” e che
“l'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti
Autorità amministrative” (art. 4 cit.).
Esclusa la possibilità di incidere direttamente sull'atto amministrativo illegittimo, potere e dovere del giudice ordinario è, invece, quello di applicare gli atti amministrativi nella fattispecie concreta
“in quanto siano conformi alle leggi” (art. 5 cit.); da tale assunto si desume, a contrario, che prero- gativa del giudice ordinario è quella di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, qualora ciò sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo che il ricorrente assume violato.
I confini dell'esercizio dell'istituto della disapplicazione sono stati più volte delineati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, da ultimo, “il potere del giudice ordinario di disappli-
13 care gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fon- damento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospetta- ta come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministra- zione (Cass. Sez.U., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263;
9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; contra per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudi- ce ordinario solo nei giudizi tra le parti cfr. Cass., Sez.U., 2/11/2018, n. 280539). Tuttavia, ai fini della disapplicazione è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento am- ministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U.,
n. 2987 del 1975; n. 2244 del 2015; Cass., nn. 22/2/2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017,
n. 276; di recente in materia tributaria Cass., sez. 5, 2/10/2024, n. 25935 in ordine al potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, quale espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E ); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legitti- mità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valuta- zioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass., sez. U.,
n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007)” (Cass. Sez. U. n.
13193/2018).
8.1.
A ben vedere, nel caso di specie risulta carente il requisito di cui alla lett. a) elaborato dalla Supre- ma Corte nella citata pronuncia. Invero, la disapplicazione degli atti contestati viene invocata dalla parte attrice in via diretta, senza alcuna indicazione specifica dei diritti soggettivi che si chiede di tutelare. Le domande proposte sono di mera disapplicazione di atti compiuti dalla stazione appaltan- te, senza indicazione di una specifica ed ulteriore pretesa “finale”, con la conseguenza che la disap- plicazione di tali atti non si pone come questione pregiudiziale funzionale alla tutela di un ben indi- viduato diritto soggettivo, bensì come questione principale.
Così formulate, insomma, le domande sono dirette all'adozione da parte del giudice ordinario di un provvedimento insuscettibile di essere pronunciato, non potendo questo giudice vagliare la legitti- mità degli atti impugnati come fondamento del diritto dedotto in giudizio.
14 Di conseguenza, le domande di disapplicazione degli atti sopra indicati devono dichiararsi inam- missibili.
9.
Nulla sulle spese stante la soccombenza della parte attrice e la contumacia della controparte conve- nuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara inammissibili le domande attoree di annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, de- gli atti amministrativi indicati nelle conclusioni formulate;
- rigetta tutte le altre domande formulate da parte attrice.
Bologna, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
15
Che porta riunita la n. RG 3073/2024
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, alle ore 13, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bolo- gna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
.LE OPERE BB -E RO-
[...]
MAGNA- SEDE COORD. DI LO
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. PIANTA LUCA,oggi sostituito dall'Avv. Marianna Caretti;
per parte convenuta nessuno è presente.
Il Giudice invita la parte attrice alla discussione della causa
La difesa di parte attrice discute e conclude come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.30, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16496/2023 r.g.a.c., che porta riunita la n.
RG 3073/2024
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA BIAGIO GUARNAC- Parte_1 P.IVA_1
CIO 47 85027 RAPOLLA presso lo studio dell'Avv. PIANTA LUCA (c.f.:
[...]
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazio- C.F._1 ne
- ATTRICE
E
Controparte_1
E OPERE BB -E
[...] [...]
(c.f.: ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione od istanza:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto in con- seguenza dell'inutile decorso del termine assegnato con la rituale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. intimata al committente;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la riso- luzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto a causa dell'inadempimento dell'ente aggiudicatore per l'omessa attivazione dei rimedi sia tecnici sia amministrativi necessari per il compimento delle opere e, per l'effetto, accertare il diritto dell'appaltatore,
all'integrale ristoro di tutti i danni subiti e dei maggiori oneri eco- Parte_1
2 nomici sopportati, e per l'effetto condannare il convenuto
[...]
Controparte_4
di , al pagamento dei corrispondenti
[...] CP_3
importi così come accertati e quantificati in corso di causa, per le voci e nella misura di se- guito esposta, la cui liquidazione dovrà tenere conto del fatto che non è stata versata som- ma alcuna a titolo di anticipazione contrattuale dal convenuto:
(i) danno emergente, costituito dalla refusione di tutte le spese e gli esborsi sostenuti infrut- tuosamente per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'appalto dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto nella misura che sarà precisamente quan- tificata in corso di causa dal momento che il danno risarcibile non si esaurisce con il solo pagamento delle lavorazioni allibrate in contabilità dalla Direzione Lavori, ma si estende alle diverse attività eseguite dall'appaltatore e direttamente inerenti alla realizzazione dell'opera nel suo complesso [oneri per polizze assicurative, esecuzione dei lavori ed altre attività il cui dettaglio analitico sarà esposto in corso di giudizio] i cui importi, per le sole lavorazioni extra contabili, ascendono all'attualità alla somma complessiva aggregata di €
363.515,98 oltre IVA, come da computo metrico allegato alla produzione di parte nonché €
5.045 (IVA compresa) per oneri polizze assicurative;
(ii) danno emergente, costituito da tutti i maggiori ed indebiti oneri sopportati dall'appaltatore dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contrat- to, ascende alla somma di € 2.431,00 oltre rivalutazione monetaria nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo;
(iii) danno curriculare, discendente dalla mancata esecuzione dell'opera a causa dell'inadempimento del committente, costituito dal mancato arricchimento del curriculum professionale con conseguente mancato accrescimento dei suoi requisiti di qualificazione che pregiudicano la capacità di competere nei mercati di riferimento, con la conseguente diminuzione delle chances di aggiudicazione di ulteriori affidamenti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, codesto On.le Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c.. oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura del 3% [valore mediano nella forcella indicata dalla giurisprudenza per l'equa quantifica- zione del pregiudizio curriculare] del valore delle opere ancora da eseguire (i.e. €
427.304,13) e, quindi nell'importo di € 12.819,12;
3 (iv) lucro cessante, costituito dal mancato introito del margine derivante dall'esecuzione dell'appalto nella misura del 10% del valore del contratto (i.e. € 766.467,03) o di quella di- versa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata e provata in corso di giudizio oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo e, quindi, per un importo non inferiore ad € 76.646,70 laddove tale importo costituisce l'utile netto conse- guibile dall'appaltatore con l'esecuzione delle opere appaltate, derivante dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
- disporre l'annullamento/disapplicazione del decreto provveditoriale recante Prot. n.
0001814 del 02/02/2024 di risoluzione del contratto di appalto, con conseguente declarato- ria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore, stipulato dal
[...]
Controparte_5
– Sede Coordinata di , in Persona del Legale
[...] CP_3
Rappresentante Pro – Tempore, con altro operatore economico;
- disporre la disapplicazione delle penali comminate con il certificato di pagamento n. 2, giusta comunicazione recante Prot. n. 0017217 del 12/10/2023, per carenza dei presuppo- sti;
- in ogni caso, condannare il
[...]
– Controparte_6
Sede Coordinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pa- CP_3 gamento degli onorari e delle spese relativi ai giudizi R.G. n. 16496/2023 ed R.G. n.
3073/2024 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
La presente controversia trae origine da un contratto di appalto stipulato in data 21.01.2022, a se- guito di una procedura negoziata, tra il
[...]
– Sede Coordi- Controparte_6 nata di (stazione appaltante) e la società (società appaltatrice), CP_3 Parte_1 avente ad oggetto “Lavori di Adeguamento del Teatro presso il Complesso Demaniale Ex Convento
Ss. UD ed AL di Sede dell'istituto Penale Minorile”. CP_3
La società appaltatrice conveniva in giudizio la stazione appaltante Parte_1 [...]
per le opere pubbli- Controparte_4
4 che – – Sede Coordinata di al fine di sentire accolte le se- CP_5 CP_4 CP_3 guenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione od istanza:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto in conseguenza dell'inutile decorso del termine assegnato con la rituale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inti- mata al committente;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto a causa dell'inadempimento dell'ente aggiudicatore per l'omessa attivazione dei rimedi sia tecnici sia amministrativi necessari per il compimento delle opere e, per l'effetto, accertare il diritto dell'appaltatore, all'integrale ristoro di tutti i Parte_1 danni subiti e dei maggiori oneri economici sopportati, e per l'effetto condannare il convenuto
[...]
Controparte_7
Sede Coordinata di , al pagamento dei corri-
[...] CP_3 spondenti importi così come accertati e quantificati in corso di causa, per le voci e nella misura di seguito esposta, la cui liquidazione dovrà tenere conto del fatto che non è stata versata somma al- cuna a titolo di anticipazione contrattuale dal convenuto:
danno emergente, costituito dalla refusione di tutte le spese e gli esborsi sostenuti infruttuo- samente per l'esecuzione delle lavorazioni inerenti all'appalto dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto nella misura che sarà precisamente quantificata in corso di causa dal momento che il danno risarcibile non si esaurisce con il solo pagamento delle lavorazioni allibrate in contabilità dalla Direzione Lavori, ma si estende alle diverse attività ese- guite dall'appaltatore e direttamente inerenti alla realizzazione dell'opera nel suo complesso [oneri per polizze assicurative, esecuzione dei lavori ed altre attività il cui dettaglio analitico sarà esposto in corso di giudizio] i cui importi, per le sole lavorazioni extra contabili, ascendono all'attualità al- la somma complessiva aggregata di € 363.515,98 oltre IVA, come da computo metrico che si allega
(Doc. 28) nonché € 5.045 (IVA compresa) per oneri polizze assicurative (Doc. 29);
danno emergente, costituito da tutti i maggiori ed indebiti oneri sopportati dall'appaltatore dalla consegna dei lavori all'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ascende alla somma di
€ 2.431,00 oltre rivalutazione monetaria nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo (Doc.
30);
danno curriculare, discendente dalla mancata esecuzione dell'opera a causa adempimento del committente, costituito dal mancato arricchimento del curriculum professionale con conseguente mancato accrescimento dei suoi requisiti di qualificazione che pregiudicano la ca- pacità di competere nei mercati di riferimento, con la conseguente diminuzione delle chances di
5 aggiudicazione di ulteriori affidamenti nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che, codesto On.le Tribunale adito vorrà determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 1126 c.c.. oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura del 3% [valore mediano nella forcella indicata dal- la giurisprudenza per l'equa quantificazione del pregiudizio curriculare] del valore delle opere an- cora da eseguire (i.e. € 427.304,13) e, quindi nell'importo di € 12.819,12;
lucro cessante, costituito dal mancato introito del margine derivante dall'esecuzione dell'appalto nella misura del 10% del valore del contratto (i.e. € 766.467,03) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata e provata in corso di giudizio oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali e moratori sino al soddisfo e, quindi, per un importo non inferio- re ad € 76.646,70 laddove tale importo costituisce l'utile netto conseguibile dall'appaltatore con l'esecuzione delle opere appaltate, derivante dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere.
in ogni caso, condannare il
[...]
– Sede Coor- Controparte_6 dinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pagamento degli ono- CP_3 rari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto anti- statario.”
Il giudizio veniva rubricato con n. RG 16496/2023.
1.1.
In particolare, la società appaltatrice lamentava un inadempimento imputabi- Parte_1 le alla stazione appaltante consistente nella predisposizione di un progetto esecutivo caratterizzato da inadeguatezze progettuali che, seppur segnalate dall'appaltatore, non venivano rimosse, determi- nando gravi ripercussioni sull'andamento generale dei lavori.
Le carenze del progetto esecutivo si sarebbero sostanziate in lesioni sulle volte e sulle pareti della struttura, non specificamente indicate in esso, nonché nella mancata formulazione della relazione tecnica strutturale, dei calcoli strutturali e delle valutazioni diagnostiche preliminari, così come rile- vato dalla relazione tecnica di parte redatta dall'Ing. (doc. 7). Inoltre, la società Persona_1 appaltatrice rilevava che il progetto esecutivo non sarebbe stato validato dal Responsabile unico del procedimento, come previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
In data 25.07.2022, successivamente al pagamento da parte della stazione appaltante del certificato dell'importo di € 164.000,00, derivanti dal SAL n. 1 (Doc. 8), il Direttore dei Lavori disponeva una sospensione dei lavori in ragione dell'espletamento da parte della stazione appaltante di una perizia di variante relativa all'esecuzione di opere strutturali, edili ed impiantisti (doc.9), cui la società ap- paltatrice aderiva con atto di sottomissione (doc. 11). Secondo la società appaltatrice, la perizia di
6 variante non avrebbe modificato e contribuito a risolvere gli aspetti critici del progetto esecutivo.
Successivamente alla perizia di variante ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, in data
8.02.3023 riprendevano i lavori (doc.10) ed in data 11.10.2023 la stazione appaltante trasmetteva alla il certificato di pagamento n. 2 per un importo pari ad € 96.800,00 deri- Parte_1 vante dal SAL n. 2 del 02/08/2023 (Doc. 12), decurtando dal pagamento l'ammontare di una penale per il ritardo come previsto nel capitolato di gara.
Proprio la predisposizione da parte della stazione appaltante di un progetto esecutivo inadeguato – unitamente all'applicazione di predette penali - portava la società appaltatrice a formulare diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimando al di pagare entro il termine di 7 giorni CP_6
l'importo delle penali applicate e decurtate dal pagamento della commessa, nonché di modificare il progetto esecutivo per epurarlo dalle carenze progettuali lamentate.
Il contratto veniva risolto di diritto, secondo tesi della società attrice, per l'infruttuoso decorso del termine indicato nella diffida, senza che la stazione appaltante si fosse attivata per pagare l'importo della penale e correggere il progetto esecutivo, cagionando danni alla quanti- Parte_1 ficati dalla stessa come nelle conclusioni sopra riportate.
La società appaltatrice dunque, agiva in giudizio per chiedere l'accertamento Parte_1 della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. o, in subordine, per ottenere la risoluzione giu- diziale ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
La stazione appaltante in- Controparte_6 Controparte_6 terregionale – Sede Coordinata di Controparte_6 CP_5 Controparte_6 CP_3 non si costituiva e la controversia proseguiva in forma contumaciale.
La società appaltatrice ribadendo le conclusioni già esplicitate nell'atto di Parte_1 citazione, chiedeva in II memoria 171-ter c.p.c. ammissione di consulenza tecnica d'ufficio “ al fine di stabilire, tenendo conto delle argomentazioni formulate dalla società esponente nell'atto di cita- zione e nella memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. oltre che nella presente memoria, la presenza/assenza di vizi nel progetto posto a base di gara dal
[...]
Controparte_6
l'appaltabilità dello stesso nonché le opere effettivamente eseguite (sia lavori contrattua-
[...] li che lavori extra contrattuali) dalla oltre la verifica circa l'eventuale cor- Parte_1 retta applicazione di penali o meno”.
In data 2.2.2024, Il Controparte_8
– Sede Coordinata di emet-
[...] CP_3 teva un provvedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Doc. 1 della causa riunita).
7 2.
La società appaltatrice introduceva un nuovo giudizio, rubricato con numero Parte_1
RG 3073/2024, al fine di impugnare tale provvedimento e chiedere al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa eccezione, deduzio- ne od istanza:
disporre l'annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, degli atti impugnati in epigrafe, con conseguente declaratoria dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore, stipulato dal CP_9
[...] Controparte_6 Controparte_6
– Sede Coordinata di , in Persona del Legale
[...] CP_3
Rappresentante Pro – Tempore, con altro operatore economico;
disporre la disapplicazione delle penali comminate con il certificato di pagamento n. 2, giu- sta comunicazione recante Prot. n. 0017217 del 12/10/2023, per carenza dei presupposti;
in ogni caso, condannare il
[...]
– Sede Coor- Controparte_6 dinata di , in Persona del Legale Rappresentante Pro – Tempore, al pagamento degli ono- CP_3 rari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto anti- statario”.
Gli atti di cui la società appaltatrice chiedeva l'annullamento/risoluzione erano:
“a) del decreto provveditoriale recante Prot. n. 0001814 del 02/02/2024 (notificata a mezzo PEC in pari data) di risoluzione del contratto di appalto per i “Lavori di Adeguamento del Teatro presso il
Complesso Demaniale Ex Convento Ss. UD ed AL di Sede dell'istituto Penale CP_3
Minorile” CUP: D34H00000050001 – CIG: 8591294018, per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 (Doc. 1);
b) della Relazione Particolareggiata del Direttore dei Lavori, allo stato non conosciuta;
c) per quanto di ragione di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto.”
3.
Con II memoria ex art. 171-ter c.p.c., la società appaltatrice chiedeva ammettersi consulenza tecnica d'ufficio, con medesimo quisito formulato nella causa precedentemente istaurata.
In data 8.05.2025 veniva disposta la riunione delle due cause dinanzi al giudice della causa prece- dentemente instaurata (n. RG 16496/2023).
***
4.
8 Preliminarmente si rigettano le istanze istruttorie formulate da parte attrice in sede di II memoria
171- ter c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi che verranno indicati nel prosieguo.
Le cause sono state adeguatamente istruite e si reputano mature per la decisione.
5.
Quanto alla domanda di accertamento degli effetti della risoluzione di diritto che si sarebbero veri- ficati con lo spirare del termine di 7 giorni indicato nella diffida ad adempiere redatta dalla società appaltatrice (doc.14) si osserva quanto segue.
L'art. 1454 c.c. statuisce che “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si in- tenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pat- tuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Nel caso di specie, la società appaltatrice ha assegnato alla stazione appaltante un termine inferiore ai quindici giorni previsto dalla norma, senza che risulti in tal senso uno specifico accordo delle par- ti e senza che una giustificazione possa essere ravvisata negli usi, posto che si tratta di un contratto d'appalto pubblico caratterizzato da un importo ingente (oltre Euro 700.000,00).
Di fronte ad una diffida ad adempiere che non rispetta il termine legale ed in assenza dei presuppo- sti che giustificherebbero un termine di intimazione inferiore, gli effetti risolutivi scaturenti dallo spirare di un termine inferiore non giustificato e non congruo rispetto alla natura e all'importo del contratto in questione devono dichiararsi inefficaci. Ciò è stato chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato come “in tema di diffida ad adempiere, un termine infe- riore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c. c.; in conseguenza, in presenza dell'assegnazione del termine inferiore, risultano irri- levanti: i precedenti solleciti rivolti al debitore per l'adempimento, in quanto tale circostanza non attiene alla natura del contratto, ma ad un comportamento omissivo del debitore;
la mancata con- testazione del termine da parte del debitore, sempre che, in base a un accertamento rimesso al giu- dice del merito, tale mancata contestazione non assuma significato ai fini della conclusione, in forma tacita, dell'accordo in deroga;
la mancata indicazione del diverso termine, reputato congruo, da parte del debitore, che presuppone un onere non contemplato dalla norma;
il protrarsi dell'ina- dempienza del debitore oltre il termine assegnato, giacché la diffida illegittimamente intimata per un termine inferiore ai quindici giorni è di per sé inidonea alla produzione di effetti estintivi nei ri- guardi del rapporto costituito tra le parti” (vedi Cass. I Sez. sent. n. 8943/2020).
9 La domanda attorea promossa ai sensi dell'art. 1454 c.c. va quindi rigettata.
6.
Stante l'inidoneità della diffida ad adempiere alla produzione degli effetti risolutivi di diritto ai sen- si dell'art. 1454 c.c., occorre ora verificare se vi siano i presupposti per la dichiarazione di una riso- luzione giudiziale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c..
6.1.
La società appaltatrice lamenta come inadempimento imputabile alla stazione appaltante carenze nel progetto esecutivo che, secondo la relazione tecnica di parte (doc. 7), si sarebbero principalmen- te concentrate in:
- “lesioni diffuse sulle volte e sulle pareti: importante segnalare a tal proposito che dagli elaborati progettuali esecutivi di gara veniva indicato solo il quadro fessurativo delle pareti verti- cali del teatro, senza minimamente indicare le lesioni presenti sulle volte” (doc. 7, pag. 1);
- “assoluta mancata formulazione della relazione tecnica strutturale, dei calcoli strutturali e delle valutazione diagnostiche preliminari” (doc. 7, pag. 2)
- “altro fatto gravissimo a livello di progettazione strutturale, è determinato in maniera ine- quivocabile dal tardato quanto incomprensibile saggio effettuato in data 06/09/2023 , su ordine dell'ing. . Tale saggio è stato effettuato per determinare lo spessore della volta su cui Persona_2 si era già stabilito di poggiare/scaricare strutturalmente il reticolo strutturale metallico come risul- ta dalla tavola progettuale inviata in data 21/09/2023 con denominazione “ STPV01 Progetto Ese- cutivo Strutturale – Dettagli costruttivi rev1 –Base Carta _ N.B. E' doveroso sottolineare a tal pro- posito che il saggio diagnostico per la verifica di idoneità strutturale del piano di appoggio ( so- laio/volta ) si sarebbe dovuto effettuare assolutamente nella fase preliminare di progetto, prima del- la gara di appalto” (doc. 7, pag. 3).
La società appaltatrice, oltre a lamentare tali carenze nel progetto esecutivo, rileva che lo stesso avrebbe dovuto essere preventivamente validato dal responsabile unico del procedimento secondo le norme in materia di appalti pubblicistici, ma la paternità della validazione non si evincerebbe dal disciplinare di gara.
A fronte degli inadempimenti contestati, la società appaltatrice si limita ad allegare la predetta rela- zione tecnica di parte, senza però descrivere il fulcro dell'inadempimento della stazione appaltante, ovvero il progetto esecutivo asseritamente carente delle indicazioni progettuali necessarie per ese- guire l'appalto.
Sul punto dell'inidoneità e carenza del progetto esecutivo, la società appaltatrice chiede, in entram- be le cause riunite, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta a “stabilire, tenendo conto delle argomentazioni formulate dalla società esponente nell'atto di citazione e nella memoria integrativa
10 ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. oltre che nella presente memoria, la presenza/assenza di vizi nel progetto posto a base di gara dal Controparte_6
, l'appaltabilità dello stesso
[...] nonché le opere effettivamente eseguite (sia lavori contrattuali che lavori extra contrattuali) dalla oltre la verifica circa l'eventuale corretta applicazione di penali o meno “. Parte_1
A questo proposito, a fronte della mancata produzione del progetto esecutivo, costituente secondo la ricostruzione della società appaltatrice il vero nucleo dell'inadempimento imputabile alla stazione appaltante, in quanto carente degli elementi sopra indicati, ed altresì a fronte della mera allegazione di una consulenza tecnica di parte che può ritenersi generica, in quanto si limita ad elencare delle asserite carenze progettuali documentate con foto non contestualizzate, non riferibili con certezza all'immobile oggetto di ristrutturazione, non suscettibili di descrivere con chiarezza lo stato dei luoghi, senza indicare alcun raffronto tra le contestazioni rilevate e le speculari mancanze nel pro- getto esecutivo stesso, del cui contenuto non vi è traccia nemmeno in predetta perizia di parte, oc- corre rilevare quanto segue.
La richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio va, quindi, rigettata in quanto meramen- te esplorativa. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, aven- do la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. A questo proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione stabi- lisce che: “è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione «percipiente»”, ciò può accadere “quando essa verta su elementi già allegati dalla par- te”, i quali “soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli stru- menti di cui dispone” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13736, Rv. 658504-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv. 633974-01), giacché, anche quando la consulenza “può costi- tuire essa stessa fonte oggettiva di prova” di diritti, resta pur sempre “necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti” (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620, Rv. 600467-01). Ne consegue, pertanto, che, avendo la consulen- za “la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze”, il suddetto mezzo di indagine “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittima- mente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o
11 offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati” (Cass. Sez. 6- 1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso con- forme Cass. Sez.
6-Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01)” (Cass. Sez. 3, ord.
8498/2025).
Nel caso di specie, la società appaltatrice avrebbe dovuto specificamente allegare il progetto esecu- tivo, fulcro dell'inadempimento e documento di cui sicuramente era in possesso. Se è vero che l'attore deve limitarsi a provare il titolo e ad allegare l'inadempimento, tuttavia, nel caso di specie l'allegazione dell'inadempimento risulta totalmente esigua e generica, così tenue da non poter esse- re sopperita dall'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio che andrebbe a supplire ad una ve- ra e propria carenza assertiva.
Tale carenza di allegazione dell'asserito inadempimento contestato alla stazione appaltante, invero, non permette a questo giudice di valutare se effettivamente un qualche inadempimento si sia verifi- cato, nonché l'imputabilità dello stesso alla parte convenuta. Le asserite insufficienze progettuali indicate nella consulenza di parte, infatti, risultano generiche e non sono raffrontate con il contenu- to del progetto esecutivo, elemento fondante dell'inadempimento che si contesta alla società appal- tante, così da essere pregiudicata qualsiasi valutazione non solo sull'entità dell'inadempimento
(quantum), che per determinare la risoluzione del contratto deve possedere i crismi della non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., ma a monte inibisce qualsiasi tipo di valutazione sulla sussi- stenza dell'inadempimento stesso (an).
6.2.
Inoltre, la società appaltatrice afferma esserci stata una perizia di variante effettuata dalla stazione appaltante, che ha determinato una sospensione dei lavori da parte del direttore dei lavori (doc. 9) e che successivamente è stata accettata dalla stessa società appaltatrice con atto di sottomissione (doc.
11). La società appaltatrice, oltre a non aver prodotto in giudizio nemmeno la perizia di variante ef- fettuata dalla stazione appaltante, avrebbe potuto far valere in tale sede la sussistenza delle carenze progettuali lamentate del progetto esecutivo o, comunque, non accettarla qualora avesse ritenuto la perdurante inidoneità del progetto anche a seguito delle varianti effettuate.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto. Anzi, l'atteggiamento adesivo della società appaltatrice alla variazio- ne effettuata dalla stazione appaltante si qualificherebbe come una vera e propria sanatoria del pre- cedente progetto esecutivo asseritamente carente.
6.3.
Infine, quanto alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedi- mento, la società appaltatrice avrebbe dovuto far valere tale asserito vizio (non verificabile da que- sto giudice proprio per la mancata produzione del progetto esecutivo stesso) in sede amministrati-
12 va, essendo il progetto atto amministrativo e contestabile immediatamente dinanzi al giudice ammi- nistrativo.
6.4.
Pertanto, per tutte le ragioni sinora esposte, si deve rigettare la domanda di risoluzione giudiziale del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
7.
L' ulteriore domanda di risarcimento del danno, peraltro anch'esso indicato in forma generica, se- gue il rigetto delle domande di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1454 c.c. e 1453 c.c., stante la mancata dimostrazione dell'asserito inadempimento imputabile alla convenuta che ne co- stituisce il presupposto.
8.
Sulla domanda svolta nel procedimento n. RG 3073/2024, di annullamento/disapplicazione del de- creto provveditoriale di risoluzione del contratto di appalto, della Relazione Particolareggiata del
Direttore dei Lavori, di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto, nonché del provvedimento con cui la stazione appaltante ha applicato la pe- nale per il ritardo si osserva quanto segue.
.A prescindere dall'indagine relativa alla natura dei singoli atti oggetto di contestazione – e, quindi, dalla loro qualificazione in termini di atti paritetici di stampo privatistico o di provvedimenti ammi- nistrativi esercizio di potere pubblicistico – i poteri di annullamento e disapplicazione invocati dall'attrice attengono ai provvedimenti amministrativi ed il loro esercizio da parte del giudice ordi- nario è disciplinato dagli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248.
A tal proposito, va anzitutto esclusa la possibilità in capo al giudice ordinario di pervenire all'annullamento di un provvedimento amministrativo, atteso che “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limite- ranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio” e che
“l'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti
Autorità amministrative” (art. 4 cit.).
Esclusa la possibilità di incidere direttamente sull'atto amministrativo illegittimo, potere e dovere del giudice ordinario è, invece, quello di applicare gli atti amministrativi nella fattispecie concreta
“in quanto siano conformi alle leggi” (art. 5 cit.); da tale assunto si desume, a contrario, che prero- gativa del giudice ordinario è quella di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, qualora ciò sia funzionale alla tutela di un diritto soggettivo che il ricorrente assume violato.
I confini dell'esercizio dell'istituto della disapplicazione sono stati più volte delineati dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, da ultimo, “il potere del giudice ordinario di disappli-
13 care gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fon- damento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospetta- ta come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministra- zione (Cass. Sez.U., 25/5/2018, n. 13193; Cass., Sez.U., 6/8/1975, n. 2987; 10/9/2004, n. 18263;
9/1/2007, n. 116; 5/6/2014, n. 12644; contra per l'esercizio del potere di disapplicazione del giudi- ce ordinario solo nei giudizi tra le parti cfr. Cass., Sez.U., 2/11/2018, n. 280539). Tuttavia, ai fini della disapplicazione è necessario che ricorrano due condizioni oggettive: a) il provvedimento am- ministrativo non può costituire l'oggetto diretto della controversia, cioè non può venire in rilievo come fondamento del diritto dedotto in giudizio, sicché la questione della sua legittimità si prospetti come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale (Cass., n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U.,
n. 2987 del 1975; n. 2244 del 2015; Cass., nn. 22/2/2002, n. 2588; 13/9/2006, n. 19659; 10/1/2017,
n. 276; di recente in materia tributaria Cass., sez. 5, 2/10/2024, n. 25935 in ordine al potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione, quale espressione di un principio generale dell'ordinamento, fissato dall'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E ); b) il provvedimento deve essere affetto da vizi di legitti- mità, come tali lesivi di diritti, mentre il sindacato del giudice è escluso con riguardo alle valuta- zioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (Cass., sez. U.,
n. 13193 del 2018; Cass., Sez.U., n. 18263 del 2004 e n. 116 del 2007)” (Cass. Sez. U. n.
13193/2018).
8.1.
A ben vedere, nel caso di specie risulta carente il requisito di cui alla lett. a) elaborato dalla Supre- ma Corte nella citata pronuncia. Invero, la disapplicazione degli atti contestati viene invocata dalla parte attrice in via diretta, senza alcuna indicazione specifica dei diritti soggettivi che si chiede di tutelare. Le domande proposte sono di mera disapplicazione di atti compiuti dalla stazione appaltan- te, senza indicazione di una specifica ed ulteriore pretesa “finale”, con la conseguenza che la disap- plicazione di tali atti non si pone come questione pregiudiziale funzionale alla tutela di un ben indi- viduato diritto soggettivo, bensì come questione principale.
Così formulate, insomma, le domande sono dirette all'adozione da parte del giudice ordinario di un provvedimento insuscettibile di essere pronunciato, non potendo questo giudice vagliare la legitti- mità degli atti impugnati come fondamento del diritto dedotto in giudizio.
14 Di conseguenza, le domande di disapplicazione degli atti sopra indicati devono dichiararsi inam- missibili.
9.
Nulla sulle spese stante la soccombenza della parte attrice e la contumacia della controparte conve- nuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- dichiara inammissibili le domande attoree di annullamento/disapplicazione, previa sospensiva, de- gli atti amministrativi indicati nelle conclusioni formulate;
- rigetta tutte le altre domande formulate da parte attrice.
Bologna, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
15