Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma".
Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e' sostituito dal seguente:
"I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma".