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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/06/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG 7/ / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso con cui (P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Filippo Maria La
Scala e dall'avv.ta Nadia Rolandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio
Duse in Lodi, via Garibaldi n. 4,
-ricorrente- ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante CP_1 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Del Negro, presso lo studio del quale in Salerno, via Gabriele Guglielmi n. 6, ha eletto domicilio;
-debitore-
vista la costituzione dell'impresa debitrice;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito
1 dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad €30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi €132.137,21 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 954/2024, atto di precetto notificato, pignoramento presso terzi con esito negativo (docc. 5 – 8 ricorrente);
- esposizione debitoria di oltre €880.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La società debitrice si è costituita con memoria difensiva in data 24.03.2025, con la quale ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, deducendo di trovarsi in una situazione di temporanea carenza di liquidità, destinata a risolversi a breve, tenuto conto della sussistenza di crediti nei confronti di soggetti terzi (fornitori), producendo la relativa documentazione.
Cont In particolare, ha prodotto la seguente documentazione: Cont
- pignoramento presso terzi notificato dal creditore ei confronti di ed a CP_2
(quale terza pignorata) per il complessivo importo di € 123.158,53; Controparte_3
- la dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno 2023 da cui emerge un credito IVA di
€53.697,00;
- tre fatture emesse e non incassate per complessivi € 146.026,48, verso un unico cliente,
(fatture nn. 72/23, 73/23 e 78/23). Controparte_3
La società debitrice ha del tutto omesso di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o delle dichiarazioni dei redditi alternative, in violazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
CCII.
Su ordine del Tribunale sono quindi stati acquisiti i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022,
2023.
Cont Allo stesso modo , sulla quale grava l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ha omesso di produrre documentazione volta a dimostrare la propria asserita solvibilità, in violazione degli obblighi documentali previsti dall'art. 39 CCII, non avendo depositato alcuna documentazione contabile relativa all'esercizio 2024, né il DURC o altra certificazione idonea ad attestare la regolarità contributiva.
2 Va rilevato che la mera esistenza di crediti, rispetto alla cui esigibilità, peraltro, non sono stati forniti adeguati riscontri, non è sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza, dovendo invece il Tribunale valutare l'effettiva capacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di ritenere che l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA GIUDIZIALE DI Controparte_4
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II, n. CP_1 P.IVA_2
12;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via,
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a
3 quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 4 novembre 2025 ore 9.50
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 03/06/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI E CRISI D'IMPRESA riunito in Camera di Consiglio nelle persone delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Ada Cappello Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso con cui (P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Filippo Maria La
Scala e dall'avv.ta Nadia Rolandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvio
Duse in Lodi, via Garibaldi n. 4,
-ricorrente- ha chiesto che sia dichiarata la liquidazione giudiziale di
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Unico e rappresentante CP_1 P.IVA_2 legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Del Negro, presso lo studio del quale in Salerno, via Gabriele Guglielmi n. 6, ha eletto domicilio;
-debitore-
vista la costituzione dell'impresa debitrice;
vista la documentazione allegata al ricorso;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCDI;
B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121
CCDI e non ha fornito prova di: di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito
1 dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad €30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCDI, come risulta dall'esistenza di:
- esposizione debitoria di complessivi €132.137,21 nei confronti di parte ricorrente portati da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 954/2024, atto di precetto notificato, pignoramento presso terzi con esito negativo (docc. 5 – 8 ricorrente);
- esposizione debitoria di oltre €880.000,00 nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La società debitrice si è costituita con memoria difensiva in data 24.03.2025, con la quale ha chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, deducendo di trovarsi in una situazione di temporanea carenza di liquidità, destinata a risolversi a breve, tenuto conto della sussistenza di crediti nei confronti di soggetti terzi (fornitori), producendo la relativa documentazione.
Cont In particolare, ha prodotto la seguente documentazione: Cont
- pignoramento presso terzi notificato dal creditore ei confronti di ed a CP_2
(quale terza pignorata) per il complessivo importo di € 123.158,53; Controparte_3
- la dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno 2023 da cui emerge un credito IVA di
€53.697,00;
- tre fatture emesse e non incassate per complessivi € 146.026,48, verso un unico cliente,
(fatture nn. 72/23, 73/23 e 78/23). Controparte_3
La società debitrice ha del tutto omesso di depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi o delle dichiarazioni dei redditi alternative, in violazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 4,
CCII.
Su ordine del Tribunale sono quindi stati acquisiti i bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022,
2023.
Cont Allo stesso modo , sulla quale grava l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ha omesso di produrre documentazione volta a dimostrare la propria asserita solvibilità, in violazione degli obblighi documentali previsti dall'art. 39 CCII, non avendo depositato alcuna documentazione contabile relativa all'esercizio 2024, né il DURC o altra certificazione idonea ad attestare la regolarità contributiva.
2 Va rilevato che la mera esistenza di crediti, rispetto alla cui esigibilità, peraltro, non sono stati forniti adeguati riscontri, non è sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza, dovendo invece il Tribunale valutare l'effettiva capacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, la documentazione in atti consente di ritenere che l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
PQM
visti gli artt. 2 e 121 CCDI;
visto l'art. 49, comma 3, lett. F, CCDI;
DICHIARA
L'APERTURA GIUDIZIALE DI Controparte_4
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Lodi, Corso Vittorio Emanuele II, n. CP_1 P.IVA_2
12;
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Luisa Dalla Via,
NOMINA curatore il dott. che per la sua comprovata professionalità è in possesso dei Persona_1 requisiti necessari per la gestione della procedura e che risulta altresì iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi;
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCDI, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCDI e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a
3 quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore;
FISSA in data 4 novembre 2025 ore 9.50
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, piano 2 scala A), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Così deciso in Lodi, il 03/06/2025.
La Giudice est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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