Ordinanza collegiale 7 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 11 agosto 2021
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 19 maggio 2023
Ordinanza collegiale 17 luglio 2023
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Sentenza 21 marzo 2025
Decreto collegiale 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 21/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00390/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, quali rispettivamente figlia e moglie di -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Manuela Da Ruos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco 63;
per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti al risarcimento dei danni tutti iure hereditatis (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) derivanti dalla gravissima patologia neoplastica (tumore al polmone) contratta durante il servizio militare dal loro congiunto -OMISSIS- per esposizione al gas Radon e che lo ha condotto al decesso;
e per la conseguente condanna
del Ministero della Difesa al risarcimento dei danni tutti (biologico terminale, catastrofico, morale, patrimoniale ed esistenziale) patiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame le ricorrenti, quali eredi di -OMISSIS- (in seguito, il de cuius ), -OMISSIS- in servizio presso il 1° ROC di Monte Venda dal 5-10-1967 al 2-7-1986 e deceduto il 17-12-2015 per carcinoma polmonare, agiscono “ iure hereditatis ” contro il Ministero della Difesa per il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti per la prolungata esposizione al gas AD presente nelle strutture ove il de cuius ha prestato servizio.
1.1. A sostegno del ricorso le ricorrenti hanno rilevato:
- che presso le strutture militari del Monte Venda, dove il de cuius prestava servizio, sarebbero state presenti quantità di gas AD molto elevate - ampiamente superiori ai limiti previsti dalla normativa di settore - come accertato da parte del CISAM nel 2008;
- che il de cuius sarebbe stato esposto a tale gas nel corso dell’intero periodo di servizio presso le strutture militari del Monte Venda (dal 5-10-1967 al 2-7-1986);
- che per consolidati studi scientifici il gas AD aumenterebbe in modo significativo il rischio di contrarre tumori polmonari e la presenza di tale gas nei luoghi dove il “ de cuius ” prestava servizio costituirebbe quantomeno concausa dell’insorgere del carcinoma polmonare che ha portato al suo decesso;
- che “ al 12 luglio 2012 ”, n. 118 operatori che avevano prestato servizio presso il Monte Venda sarebbero deceduti e n. 48 si sarebbero ammalati;
- che al pari di decine di altri operatori che lavoravano presso la medesima struttura, anche il de cuius sarebbe stato riconosciuto “ vittima del dovere ” (decreto n. 271 del 21-11-2016 del Capo Reparto del Ministero della Difesa);
- che il Ministero della Difesa non avrebbe assunto misure di prevenzione né avrebbe informato del rischio il personale militare che prestava servizio all’interno della galleria realizzata all’interno del Monte Venda, sebbene fosse noto sin dagli anni ’70 che il gas AD fosse presente nelle aree termali come quella del Monte Venda e che tale gas fosse dannoso per la salute;
- che alle ricorrenti doveva essere riconosciuto un danno complessivo di Euro 1.073.550,72 di cui Euro 894.625,60, come danno biologico terminale (comprensivo dell’aumento personalizzato del 10% in ragione della gravità della malattia) ed Euro 178.925,12 come danno morale soggettivo (per i patimenti fisici e psicologici dovuti dal crescente e rapido deterioramento derivante dalla consapevolezza dell’imminente evento letale).
1.2. Le ricorrenti hanno depositato in giudizio ampia documentazione, tra cui:
a) la cartella clinica del de cuius , da cui emerge che il tumore polmonare gli è stato diagnosticato nel giugno 2014;
b) la consulenza tecnica del dott. -OMISSIS-, CT incaricato dal PM nel processo penale R.G. n. 11326/2004 che dà atto della presenza di concentrazioni di gas AD superiori ai limiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione UE del 21-2-1990 e dal d.lgs. n. 241/2000 in tutti i locali della base con valori particolarmente elevati nell’area alta della galleria (anche in caso di ventilazione forzata e a porte aperte), concludendo che “ il personale maggiormente esposto all’inalazione di Rn-222 appare quello a suo tempo impiegato nella sala ponte radio ”;
c) la perizia d’incidente probatorio dei dott. -OMISSIS-, disposta dal GIP del Tribunale di Padova nel processo penale R.G. n. 11326/2004, in cui viene dato atto:
- che nel 2005 sono stati accertati valori “ dell’ordine di migliaia o delle decine di migliaia di Bq/m3 ”, “ valori più simili a quelli riscontrati in miniere – incluso quelle in cui sono stati effettuati gli studi epidemiologici che hanno dimostrato che l’esposizione al AD aumenta significativamente il rischio di tumore polmonare – che non a quelli che si riscontrano nelle abitazioni o nei normali luoghi di lavoro” (pag. 15); mentre i valori massimi raccomandati sono di 300 Bq/m3 e i valori massimi stabiliti dal d.lgs. n. 241/2000 sono di 500Bq/m3, “ in conclusione non vi sono dubbi sul fatto che i valori di esposizione al AD del personale che ha operato nella galleria del Monte Venda siano stati molto elevati ”;
- che “ è accertato che l’esposizione a AD aumenta il rischio di tumore polmonare” e l’effetto combinato di AD e fumo di sigaretta risulta moltiplicativo o quasi moltiplicativo ” (pag. 18);
- che la latenza minima considerata è di cinque anni (pag. 18);
- che dai dati della corte indagata (il personale in servizio presso il Monte Venda) vi è “ una indicazione chiara del fatto che questa popolazione ha sperimentato un eccesso di mortalità per tumore polmonare ” (pag. 28);
- che “ l’evidenza sia sperimentale che epidemiologica della correlazione tra esposizione a AD e cancro del polmone ha motivato la ragione di considerare il cancro del polmone come marker specifico del possibile effetto espositivo a AD riscontrato fra i militari operanti alla base militare del Monte Venda ” (pag. 29);
- che sono distinguibili tre periodi: i) sino al 1976 vi è stata l’esposizione al AD , ma la nocività di tale gas era poco nota, pertanto non poteva essere evitata; ii) dal 1977 al 1988 le strutture tecnico militari (“ e presumibilmente le autorità militari ”) conoscevano bene la pericolosità del AD e avrebbero potuto verificare la presenza di tale gas soprattutto nei luoghi sotterranei come la Galleria nel Monte Venda e assumere misure per ridurre il rischio; iii) dal 1989 le Autorità militari erano pienamente a conoscenza degli effetti sanitari del AD e della necessità di procedere a misurazioni e all’assunzione di misure preventive anche in assenza di una normativa specifica in materia.
d) il Verbale della CMO di Padova del 29-5-2017 che ha riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio;
e) la sentenza penale n. 2174/17 del 29-12-2017 con cui il Tribunale di Padova ha condannato la figura apicale del competente organo dell’Aeronautica Militare per i reati ascritti, riconoscendo sia il rapporto di causalità tra l’alta concentrazione del gas AD , presente nella base militare del Monte Venda, e il decesso dei militari che avevano prestato servizio in tale struttura per tumore polmonare, sia l’obbligo di assumere le misure necessarie ad eliminare il rischio, in relazione ai militari in servizio presso il Monte Venda dopo il 1977, in quanto “ il dubbio sulla nocività dell’ambiente, derivante dalle caratteristiche geologiche dello stesso, debba indurre il datore di lavoro a indagare sulla presenza di potenziali nocivi per il lavoratore, non potendosi avvallare un atteggiamento consapevolmente e colposamente inerte ”.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio eccependo: l’erroneità della sentenza penale di condanna del Tribunale di Venezia, la mancata prova della presenza del gas AD nella base militare nei periodi in cui il de cuius prestava servizio presso il Monte Venda e l’insussistenza del nesso di causalità tra la presenza del gas AD e la patologia che ha portato al decesso dello stesso. Inoltre l’evento lesivo non sarebbe stato prevedibile ed evitale in quanto sino al 2005, anno in cui la base è stata chiusa, i vertici militari non sarebbero stati nemmeno a conoscenza della presenza del gas AD nella struttura e non vi sarebbe stata alcuna conoscenza di una specifica situazione di pericolosità per la salute del personale in servizio rispetto all'esposizione a AD .
Il Ministero ha in ogni caso eccepito, nell’ipotesi dell’accoglimento della domanda risarcitoria, la “ compensatio lucri cum damno ” con i diversi indennizzi da tempo elargiti ai ricorrenti o nella forma di assegni vitalizi o di equo indennizzo, sia in riferimento alle somme già corrisposte sia per quelle future, al fine di evitare una locupletazione del soggetto danneggiato.
3. Nel corso del giudizio è stata svolta un’articolata istruttoria e segnatamente:
i - è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio medico-legale ex art. 67 c.p.a. per accertare “ se il servizio prestato dal signor -OMISSIS- presso il 1° R.O.C. di Monte Venda, in qualità di -OMISSIS-, possa considerarsi o meno causa o concausa, secondo i generali criteri di probabilità logico-scientifica, dell’infermità dedotta nel ricorso (carcinoma polmonare combinato a piccole e grandi cellule CT2 CN2 CMO) e del successivo decesso dello stesso”;
ii - è stata disposta l’acquisizione da parte del Ministero della Difesa di una documentata relazione in ordine alle somme già riconosciute, anche se di futura effettiva corresponsione, alle ricorrenti e al signor -OMISSIS- da Amministrazioni statali a seguito della diagnosi della malattia del congiunto, precisando:il titolo giuridico di attribuzione e le eventuali voci di danno oggetto di risarcimento-indennizzo;se siano stati avviati procedimenti per la revoca di tali elargizioni;
iii – è stata disposta una verificazione per determinare, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano il danno non patrimoniale c.d. terminale e il danno biologico da invalidità temporanea dalla prima diagnosi della malattia sino alla data del decesso in data 17 dicembre 2015, subito dal de cuius e liquidabile jure hereditatis alle ricorrenti.
3.1. All’esito di tale attività istruttoria:
i - il CTU nominato dott. -OMISSIS- ha concluso che:
- “ si può affermare che l’abitudine al fumo (ex fumatore fino al 2008 un pacchetto/die), ed il prolungato periodo di tempo lavorativo svolto (1964-1996) con esposizione a Radon possano aver agito in sinergia nell’insorgenza della patologia neoplasia polmonare diagnosticata nel dicembre del 2009 e quindi del conseguente decesso avvenuto il 26.09.2010 per neoplasie polmonare, metastasi cerebrale- scompenso cardiaco ”;
- che “ è ragionevole ipotizzare che dal 1988, quando inserito in Lista I dallo IARC, si avesse conoscenza scientifica certa che il Radon fosse l’agente causale delle patologie neoplastiche a carico del polmone ”;
- che “ un lungo periodo di esposizione antecedente a tale epoca (l’interessato ha lavorato dal 1966 presso il sito), verosimilmente, non avrebbe potuto evitare l’insorgere dell’infermità anche considerando la data del 1988 come data di conoscibilità certa della sua azione oncogena ”;
ii - che nella relazione, depositata in giudizio in data 13-1-2021, il Ministero della Difesa ha dato atto:
- per quanto riguarda la posizione del de cuius , di avere corrisposto alla data dell’1-1-2022 la somma di Euro 265.291,48 (di cui, Euro 19.625,38 a titolo di equo indennizzo, Euro 223.200,00 a titolo di speciale elargizione, Euro 22.466,10 a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio);
- per quanto riguarda la posizione della signora -OMISSIS-, alla data dell’1-1-2022, di avere corrisposto la somma di Euro 150.694,52 a titolo di assegno vitalizio e di speciale assegno vitalizio e di dover corrispondere per i medesimi titoli l’ulteriore somma di Euro 121.051,04, stimando prudenzialmente l’aspettativa di vita in 75 anni;
- per quanto riguarda la posizione della signora -OMISSIS-, di avere già corrisposto alla data dell’1-12-2021 la somma complessiva di Euro 148.723,32 (di cui Euro 11.400,00 a titolo di speciale elargizione ed Euro 137.323,32 a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio);
iii - il verificatore dott. -OMISSIS- ha concluso: a) “Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea, dal mese di giugno 2014 alla data del decesso in data 17 dicembre 2015, questo si identifica nella durata della malattia con le relative conseguenze negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della persona interessata. Volendo valutare la diminuzione della validità biologica, formulabile in punti percentuali, questa può essere considerata sino al 80 % alla data del 03 giugno 2015, e successivamente pari al 100 %”; b) “ Per quanto riguarda il danno non patrimoniale c.d. terminale questo si identifica, evidentemente, nella lesione del bene salute come danno conseguenza, consistente nel quadro anatomo clinico che ha caratterizzato la durata concreta del periodo di vita trascorso nella fase tra la diagnosi di malattia e la morte. La configurabilità nella specie del c.d. danno biologico terminale è tale, dunque, da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della fine imminente e patita nel lasso di tempo tra la diagnosi di malattia e la morte. In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale si potrà, infine, fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, in base ai criteri orientativi ivi elaborati ”.
4. Con memoria depositata in data 5-10-2023 le ricorrenti hanno rilevato che alla sig.ra -OMISSIS- sarebbero stati corrisposti non Euro 394.377,86, come affermato nella relazione del Ministero, bensì Euro 148.723,32 (di cui Euro 137.323,32 quale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio, ed Euro 11.400 quali interessi sulla speciale elargizione non corrisposta alla stessa). Inoltre la Corte di Appello di Venezia avrebbe negato alla sig.ra -OMISSIS- i benefici assistenziali precedentemente riconosciuti in quanto figlia maggiorenne, non convivente e sulla questione sarebbe pendente un ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione.
5. La causa è stata più volte rinviata per esigenze difensive delle parti e per le richieste di proroga degli ausiliari del giudice.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, parte ricorrente ha chiarito di avere agito, iure heretitatis per il solo risarcimento del danno non patrimoniale subito dal de cuius , precisando come di seguito l'ammontare del risarcimento dovuto: “ importo finale 250.464 euro di cui 116.000 più 50% per danno terminale e 162 euro al giorno già aumentati del 50% per danno da invalidità temporanea” . Tali importi sono stati contestati dal Ministero resistente in quanto non troverebbero fondamento nella verificazione depositata in atti.
Dopo breve discussione la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito precisati.
2. Parte ricorrente domanda il risarcimento iure hereditatis dei danni che si sono verificati nel patrimonio del de cuius nel periodo che va dal momento in cui si sono verificate le lesioni fino a quello della morte conseguente alle lesioni stesse.
Come già ritenuto da copiosa giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Sez. I- Bis , 16-12-2024, n. 22743; TAR Lazio, Sez, I- Bis , 6 maggio 2024, n. 8903), merita adesione l’orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell’art. 1374 c.c., è integrato dall’articolo 2087 c.c., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (v. Ad. Plen., n. 1 del 2018).
L’incorporazione dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio “ è fonte (...) di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore, con possibilità per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) ” (Cons. Stato, Sez. VI, 10-12-2018, n. 6952). L’articolo 2087 c.c. prevede, infatti, che “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”. La formulazione “aperta” dell’articolo 2087 c.c. ha indotto la giurisprudenza ad assegnare alla suddetta previsione “ una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche ”, con la conseguenza che l’obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, “ imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell’esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico ” (così ancora Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Sul piano strutturale, la qualificazione dell’illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro “ implica, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che: il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l’assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865) ” (Ad. plen. n. 1 del 2018). Più in dettaglio, nel caso del lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, incombe sul medesimo lavoratore “ l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro. Solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi ” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.).
Inoltre è stato chiarito che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico; pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a sostanze tossiche (come ad es. le polveri di amianto), la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme di tutela (in questo senso: Cass., Sez. lav., 10-10-2024, n. 26390)
Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, la giurisprudenza ha chiarito che “ trova applicazione la regola dell’art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l’evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, potendosi escludere l’esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l’infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass., 26 marzo 2015, n. 6105). La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l’attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all’esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa ” (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.). Deve, peraltro, tenersi presente che “ in tema di illecito civile, il nesso causale ha veste probabilistico-statistica (“ più probabile che non ”) e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell’accertamento penale ” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564).
Inoltre, “ Tale strutturale carattere per così dire ‘attenuato’ della prova richiesta in ordine all’elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché:
- i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
- questi svolga un servizio (la “ difesa della Patria ”) di vitale importanza per la Repubblica (“ sacro dovere del cittadino ”, art. 52 Cost.);
- sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare;
- siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale ” (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020).
3. Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato e comunque è incontestato che il de cuius ha prestato servizio, in qualità di -OMISSIS-, presso il 1° ROC di Monte Venda dal 5-10-1967 al 2-7-1986, e in particolare nella sala -OMISSIS-, e altresì che lo stesso è deceduto in data 17-12-2015 a causa di un carcinoma polmonare.
Risulta inoltre adeguatamente provato che in tutti i locali della base e in particolare nella galleria fosse presente una concentrazione di gas AD estremamente elevata e comunque ampiamente superiore ai limiti normativi (successivamente) indicati dal d.lgs. n. 241/2000.
3.1. Quanto al nesso di causalità tra il servizio prestato presso la base del Monte Venda e l’insorgere del tumore polmonare che ha causato il decesso del de cuius risultano condivisibili le conclusioni del CTU nominato, dott. -OMISSIS-, secondo cui: “ si può affermare che l’abitudine al fumo (ex fumatore fino al 2008 un pacchetto/die), ed il prolungato periodo di tempo lavorativo svolto (1964-1996) con esposizione a Radon possano aver agito in sinergia nell’insorgenza della patologia neoplasia polmonare diagnosticata nel dicembre del 2009 e quindi del conseguente decesso avvenuto il 26.09.2010 per neoplasie polmonare, metastasi cerebrale- scompenso cardiaco ”.
L’esposizione al gas AD durante il servizio costituisce quantomeno una concausa dell’insorgere del tumore polmonare.
Peraltro la perizia d’incidente probatorio dei dott. -OMISSIS-, disposta dal GIP del Tribunale di Padova nel processo penale R.G. n. 11326/2004, evidenzia che “l’esposizione a AD aumenta il rischio di tumore polmonare” e “l’effetto combinato di AD e fumo di sigaretta risulta moltiplicativo o quasi moltiplicativo ” (pag. 18).
3.2. Quanto alla prevedibilità del rischio risultano maggiormente convincenti i rilievi contenuti nella medesima perizia di incidente probatorio secondo cui successivamente al 1977 le strutture tecnico militari (“ e presumibilmente le autorità militari ”) erano a conoscenza della pericolosità del AD , pertanto per evidenti ragioni di cautela si sarebbe dovuta verificare la presenza di tale gas quantomeno nei luoghi sotterranei come la Galleria nel Monte Venda.
Invece è incontestato che nessuna verifica e nessuna misura di riduzione del rischio è stata assunta dal Ministero della Difesa sino al 2005.
3.3. E’ irrilevante la valutazione in ordine al fatto se “ adottando tempestivamente - sin dal momento in cui è divenuta prevedibile la riscontrata correlazione causale - le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del dipendente avrebbe evitato verosimilmente l’insorgere in capo al signor -OMISSIS- dell’infermità dedotta nel ricorso (carcinoma polmonare)”.
Infatti, come evidenziato nella perizia d’incidente probatorio dei dott. -OMISSIS-, trattandosi di tumori non dose determinati, ma dose correlati, ogni successiva esposizione, invero, incide sulla manifestazione della malattia accelerandone il decorso, e divenendo dunque, in termini giuridici, concausa dell’evento hic et nunc considerato.
3.4. Anche il fatto che con la sentenza n. 199 del 20-1-2020, la Corte d’Appello di Venezia abbia riformato la sentenza del Tribunale di Padova del 2-11-2017, assolvendo il Direttore Generale della sanità militare nel periodo 1988-1990, non risulta rilevante ai fini della definizione del presente giudizio.
In tale sentenza infatti è stata esclusa solo la responsabilità penale di tale imputato, in base al criterio del “ oltre ogni ragionevole dubbio ”, in relazione alla personale posizione di tale soggetto.
Nella fattispecie in esame invece si tratta di accertare la responsabilità di “ apparato ” del Ministero della Difesa in base al criterio civilistico del “ più probabile che non ”.
E come si è detto tale responsabilità civile risulta dimostrata.
4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che il ricorrente abbia sufficientemente soddisfatto l’onere di provare l’esistenza del danno (evento) e del nesso di causalità tra la presenza del gas AD nell’ambiente di lavoro, la condotta omissiva dell’Amministrazione e il verificarsi della patologia.
5. Per quanto riguarda la determinazione del danno conseguenza, nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, stante la mancata allegazione e prova dello stesso.
D’altra parte le ricorrenti all’udienza di discussione del ricorso hanno precisato di agire esclusivamente per il risarcimento del danno non patrimoniale.
6. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis non vi è motivo di discostarsi da quanto chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che, sul presupposto logico per cui una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, ha osservato che la perdita del bene della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, intrinsecamente connesso alla persona del titolare, fruibile solo in natura e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, una volta venuto definitivamente meno il titolare del bene medesimo non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasferibile agli eredi (v., sul tema, Cass., Sez. un., nr. 15350 del 2015; in particolare, in motivazione, par. 3.1, terzo capoverso; in seguito, tra le altre, v. Cass., sez. lav., nr. 8580 del 2019).
Costituisce, invece, un diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e che, quindi, è suscettibile di trasmissione agli eredi quello al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla menomazione dell’integrità fisica patita fino al decesso (la quale, a tutti gli effetti, costituisce un danno biologico temporaneo, come lucidamente illustrato da Cass., Sez. VI, 13-12-2018, n. 3237, col corollario che esso va parametrato all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che esso ha raggiunto la massima entità e intensità, senza possibilità di recupero, dato l’esito finale) e alla sofferenza psicologica provocata dalla consapevolezza della propria imminente sorte. La liquidazione di questo danno, nella sua duplice componente di danno biologico da invalidità temporanea e di danno morale consistente nella sofferenza patita da chi lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (cfr., Cass., Sez. III, 5-5-2021, n. 11719; Sez. Lav., 28-6-2019, n. 17577), non può che essere equitativa, trattandosi della compromissione di beni che attengono alla persona umana e alla sua dignità. Tuttavia, si può convenire che, per garantire una tendenziale uniformità di base nella liquidazione di un danno che non può essere valutato in maniera totalmente diversa da soggetto a soggetto (Corte Cost. n. 184 del 1986; Cass., Sez. III, 7-6-2011, n. 12408), possa farsi utile riferimento alle tabelle predisposte dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, nel testo attuale (2024), che secondo la giurisprudenza di legittimità costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica (Cass., Sez. III, 18-3-2021, n. 7770). Queste, per quanto specificamente attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima di lesioni mortali che, convenzionalmente, esse definiscono come “ danno terminale ”, ricomprendono al suo interno, in ossequio al principio di unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, ogni voce di pregiudizio biologico o morale; e sul presupposto che il danno tende a decrescere col passare del tempo, nel senso che la massima sofferenza, percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo, scema nella fase successiva lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non alla speranza di sopravvivere, altrettanto convenzionalmente individuano un numero massimo di giorni (100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando a esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario e propongono, dunque, un metodo tabellare che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario.
Entrambe le componenti di danno (danno biologico da invalidità temporanea e di danno morale consistente nella sofferenza patita da chi lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita c.d. danno terminale) sono suscettibili di un aumento personalizzato in presenza di allegate e provate peculiari circostanze.
6.1. Nel caso di specie, come documentato agli atti e ricostruito dal verificatore, dott. -OMISSIS-, “ La prima diagnosi certa di carcinoma a grandi e piccole cellule del polmone viene posta nel giugno 2014. Il soggetto all’epoca ha 65 anni, una storia anamnestica di relativo benessere e le condizioni, all’epoca, sono caratterizzate da tosse produttiva che perdura da alcuni mesi. Nonostante le cure intraprese di chemioterapia e radioterapia, nel maggio 2015 viene eseguita TAC cerebrale che evidenzia lesione espansiva di 2 cm a conferma della progressione di malattia. Nel giugno 2015 compaiono anche stato confusionale ed afasia. Successivamente in data 19/11/2015 il -OMISSIS- viene ricoverato in Hospice per astenia profonda, dolore toracico e perdita dell’appetito. La diagnosi finale è quella di cachessianeoplastica in soggetto con neoplasia polmonare e metastasi cerebrali. Infine, a seguito di rapido ed ingravescente peggioramento delle condizioni generali, in data 17/12/2015 si verifica il decesso. La malattia così evolutasi si identifica in una condizione di neoplasia maligna che non ha tratto sostanziale giovamento da trattamento medico e chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni. La condizione si è caratterizzata dalla necessità di un supporto terapeutico ed assistenziale obbligato e continuo. Il soggetto è divenuto severamente disabile, e la situazione si è evoluta inesorabilmente verso lo stato di cachessia neoplastica. E’ peraltro verosimile che il -OMISSIS- abbia compreso pienamente l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche permanendo sostanzialmente collaborante alle indicazioni proposte dai sanitari curanti.
Nel periodo intercorrente tra la prima diagnosi di malattia sino alla data del decesso il paziente è stato soggetto a sicuro disagio conseguente agli accertamenti ed ai trattamenti medico-chirurgici effettuati. Il progressivo scadimento fisico con ingravescente insufficienza delle funzioni vitali ha causato con ogni probabilità un elevato stato di sofferenza psicologica, connesso alla piena consapevolezza dell’ineluttabile decorso della malattia.
Per quanto riguarda il danno biologico da invalidità temporanea, dal mese di giugno 2014 alla data del decesso in data 17 dicembre 2015, questo si identifica nella durata della malattia con le relative conseguenze negative sulle attività quotidiane e sugli aspetti relazionali della persona interessata. Volendo valutare la diminuzione della validità biologica, formulabile in punti percentuali, questa può essere considerata sino al 80 % alla data del 03 giugno 2015, e successivamente pari al 100 %. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale c.d. terminale questo si identifica, evidentemente, nella lesione del bene salute come danno conseguenza, consistente nel quadro anatomo clinico che ha caratterizzato la durata concreta del periodo di vita trascorso nella fase tra la diagnosi di malattia e la morte. La configurabilità nella specie del c.d. danno biologico terminale è tale, dunque, da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della fine imminente e patita nel lasso di tempo tra la diagnosi di malattia e la morte ” (Relazione del verificatore, pag. 12 e 13).
6.2. Pertanto in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano edizione 2024 e in conformità a quanto accertato dal verificatore, deve essere riconosciuto alle ricorrenti il risarcimento del danno non patrimoniale di seguito determinato:
- per i primi tre giorni dalla diagnosi della malattia (giugno 2014), come danno terminale, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (particolarmente intenso nei primi tre giorni dalla presa di coscienza della stessa), la somma massima prevista (Euro 35.247,00) dalla apposita tabella del Tribunale di Milano relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale (pag. 59);
- per i successivi 97 giorni, sempre come danno terminale, gli importi pro die indicati nella medesima tabella (v. pagg. 59 e 60), con aumento del 50% quale personalizzazione;
- per i successivi giorni sino al 3-6-2015 , come danno biologico temporaneo “ordinario” (comprensivo della sofferenza morale) , l’importo (biologico e sofferenza morale) pro die determinato in base ai valori della relativa Tabella milanese, con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta dal verificatore in tale periodo (80%), con aumento del 30% come personalizzazione;
- per i giorni dal 4-6-2015 sino al decesso, come danno biologico temporaneo “ordinario” (comprensivo della sofferenza morale), l’importo (biologico e sofferenza morale) pro die determinato in base ai valori della relativa Tabella milanese, con riferimento alla percentuale di invalidità riconosciuta dal verificatore in tale periodo (100%), con aumento del 50% come personalizzazione.
7. Fondata nei sensi di seguito precisati è l’eccezione proposta dall’Amministrazione resistente in ordine alla c.d. compensatio lucri cum damno.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti affermato che “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario” (Cons. di Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1).
Nello stesso senso la giurisprudenza civile ha affermato che ai fini dell’applicazione della c.d. compensatio lucri cum damno : “ I criteri filtranti sono tre: l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e il beneficio; la valutazione della ragione giustificatrice del beneficio; la previsione legislativa di un meccanismo di surroga o rivalsa. [ … ]
Quanto al primo di detti filtri, viene in rilievo il congiunto operare dei già menzionati principio di c.d. indifferenza (il patrimonio del danneggiato non deve patire le conseguenze negative derivate dal fatto illecito, ma neppure giovarsi di questo) e regola della causalità giuridica (in questo caso anzitutto come "regola di struttura", prima ancora che "regola di funzione"), che segna il criterio in base al quale - ossia secondo la teoria della cd. regolarità causale, fondata sull'id quod plerumque accidit - danno e vantaggio devono essere collegati eziologicamente all'illecito e ciò a prescindere dal titolo attributivo (legge o contratto che sia).
Il secondo criterio prescelto è [ … ] quello della ‘ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato’, in quanto il sistema ordinamentale non ammetterebbe la compensatio in forza di una mera operazione contabile, di ‘una regola categoriale destinata ad operare in modo bilancistico’, ma pretende la ‘giustizia del beneficio’ e così suggerisce di verificare a fondo la causa della sua attribuzione, perché solo se questa esibisse una funzione analoga a quella risarcitoria, propria dell'illecito, ne consentirebbe lo scomputo dal risarcimento stesso. […]
[I] l terzo dei criteri filtranti [ … ] in presenza di una situazione di duplicità di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo (dunque, in presenza di un doppio rapporto bilaterale intersecantesi), mentre non assume rilevanza là dove, come nella fattispecie, è unico il soggetto (Amministrazione statale) obbligato al risarcimento del danno ed al pagamento della posta indennitaria.
In questo caso trova applicazione il principio secondo il quale nelle ‘ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicità del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (...) vale la regola del diffalco, dall'ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalità compensativa" (così le citate sentenze delle Sezioni Unite. In precedenza, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 584, Cass., 14 marzo 2013, n. 6573, Cons. Stato, A.P., n. 1 del 2018; successivamente, tra le altre, Cass., 30 novembre 2018, n. 31007) ” (Cass., Sez. III, 24 novembre 2220, n. 26757).
In conformità a tale orientamento giurisprudenziale, dalle somme spettanti a titolo risarcitorio devono essere detratti gli importi percepiti a titolo di equo indennizzo, di assegno vitalizio, di speciale assegno vitalizio e di speciale elargizione, altrimenti venendosi a determinare una vera e propria locupletazione dei danneggiati i quali potranno percepire anche il risarcimento “ iure proprio ” per i danni derivanti dalla medesima malattia professionale.
Infatti, “I presupposti alla base della speciale elargizione e dell’equo indennizzo, nonché degli assegni vitalizi, sono diversi da quelli posti a fondamento della domanda di risarcimento del danno, quand’anche in presenza di sovrapponibili fattori originativi (quali l’impiego in area contaminata con sostanze potenzialmente nocive) e di omogenee conseguenze di carattere patologico. Ma le somme complessivamente intese, accomunate dall’identica funzione di reintegrare il danneggiato nella sua sfera giuridica antecedente alla lesione subita per effetto dell’altrui fatto ingiusto, costituiscono il ristoro a favore di quest’ultimo ovvero dei soggetti subentranti allo stesso. La funzione compensativa ora accennata, tipica della responsabilità civile, verrebbe invece snaturata se gli indennizzi ottenuti in ragione del medesimo fatto non venissero considerati, in favore di una concezione punitiva nei confronti del danneggiante estranea all’istituto (in questo senso: Cons. Stato, Ad. Plen., 23-2-2018, n. 1) ”(Cons. Stato, Sez. II, 16-7-2024, n. 6402).
8. Per quanto riguarda la quantificazione del danno il Collegio, ritiene di rimettere il punto alle decisioni delle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilendo i criteri, ripresi direttamente dalla relazione del verificatore, che dovranno guidare l’Amministrazione nella formulazione dell’offerta al danneggiato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4 del c.p.a., pertanto, dispone che l’Amministrazione formuli una proposta risarcitoria che tenga conto dei criteri sotto sintetizzati, a favore delle ricorrenti entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In estrema sintesi, i criteri ai quali l’Amministrazione si dovrà attenere nel formulare la proposta risarcitoria sono i seguenti:
- riconoscimento di un danno terminale e biologico temporaneo (comprensivo della sofferenza morale) nei termini indicati al capo 6.2. della presente sentenza;
- sul quantum risarcitorio dovuto, quale credito di valore, dovranno essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali. L’Amministrazione dovrà altresì riconoscere al ricorrente gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che, con la liquidazione del credito, ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo (sul punto, Cons. Stato, Ad. plen, 15 maggio 2017, n. 2);
- da tale importo vanno detratte tutte le somme effettivamente corrisposte al de cuius e alle ricorrenti, in quanto finalizzate a compensare il pregiudizio patito dagli stessi in dipendenza dell’evento lesivo;
- non dovranno invece essere considerate le somme riconosciute al de cuius e alle ricorrenti in ragione dell’evento lesivo, ma ancora non corrisposte. L’Amministrazione infatti, in sede di liquidazione di tali forme di indennizzo e di attribuzione patrimoniale, potrà rideterminare gli importi degli stessi tenendo conto, ai fini di eventuali compensazioni, degli importi corrisposti a titolo risarcitorio in base alla presente pronuncia, in modo da evitare una duplicazione del ristoro del pregiudizio subito, ma altresì da garantire la piena soddisfazione dello stesso.
9. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente con le modalità sopra descritte.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
11. Le spese e gli onorari della consulenza tecnica d’ufficio e della verificazione sono a carico dell’Amministrazione resistente nella misura che sarà liquidata con separato decreto collegiale ex d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente con le modalità di cui in parte motiva.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., ordina all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria, a favore delle ricorrenti e secondo i criteri indicati in sentenza, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese in favore delle ricorrenti, nella misura complessiva di Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, nonché al pagamento del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio e al verificatore, nella misura che sarà liquidata, a presentazione di parcella, con separato decreto collegiale monocratico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.