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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 994 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nato ad [...] il [...], parte Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CASSESE CARMELA, come da procura in atti;
e nata a [...] il [...], parte CP_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. SIBILLA LUCIA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Parte_3
c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 15/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 14/07/2014, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N.
40, Parte II, Serie A, Anno 2014). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli in Nola, il 2/1/2015 e , il 6/6/2022, Per_1 Per_2 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno riformulato le condizioni concordate.
È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 24/04/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; Parte_3
ordinare al Comune di Marigliano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• Assegnare la casa familiare, sita in Nola alla via Seminario n. 133, alla sig.ra Pt_2 che ivi abiterà unitamente ai figli minori e;
Per_1 Per_2
• disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
• Recepire le seguenti pattuizioni in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale: 1) Sul diritto di visita paterno. Il sig. avrà con sé i minori a) Parte_1 infrasettimanalmente il lunedì con prelievo da scuola alle ore 16,00 (o nel periodo estivo/ nei giorni in cui i minori non vanno a scuola con prelevamento alle 10.30) e riaccompagnamento presso la casa familiare alle ore 21,00 (ore 22,30 in periodo estivo) dopo averli fatti cenare e docciare e il mercoledì dall'uscita di scuola (o dalle 10.30 se i minori non vanno a scuola) al giovedì mattina con accompagnamento a scuola (o al campo estivo); c) nella settimana in cui i minori trascorrono il weekend con la mamma,
i minori staranno con il papà, oltre i giorni di cui al precedente punto a), anche il giovedì pomeriggio dalle ore 18,00 (dalle 10.30 - se i minori non andranno a scuola - alle ore
21,00 o ore 22,30 in periodo estivo) con rientro dopo la cena e la doccia. d) Le parti concordano che, durante il periodo estivo, se i bambini frequenteranno un campo estivo gli orari di visita rimarranno gli stessi del periodo scolastico, salvo diverso accordo tra le parti. Fin da ora esse parti si dichiarano d'accordo a che, per l'estate prossima (2025) EM frequenti, come ogni anno, il campo estivo presso Fox Camp, che è la struttura dove pratica basket;
in alternativa essi genitori potrebbero valutare l'iscrizione al campo estivo organizzato dall'istituto Santa Chiara. Laddove possibile iscriveranno al campo estivo frequentato da anche il secondogenito . Il loro Per_1 Per_2 accompagnamento e prelievo avverrà a cura del genitore che in quel giorno e in quella fascia oraria avrà presso di sé i minori. - Nel fine settimana, a weekend alterni dal venerdì, con prelevamento a scuola (o dalle 10.30 quando i bambini non vanno a scuola e nel periodo estivo - se non dovessero frequentare il campo estivo) alle 21.00 della domenica (nel periodo estivo alle 22,30). - Ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore dalle ore 10.30 del giorno 24/12 alle ore 21.30 del 27/12 o dalle ore
10.30 del 29.12 alle 21.30 del 01/01, viceversa l'anno successivo;
lo stesso per i giorni di
Pasqua e lunedì in Albis (dalle 10.30 alle 21.00 di ciascun giorno); a Pasqua 2025 i minori trascorreranno con il papà la Domenica di Pasqua e con la mamma il lunedì in
Albis. - Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, tra luglio e agosto previo accordo tra i coniugi entro il
31/05 di ciascun anno. Attesa la tenera età di , le parti concordano che i Per_2 minori trascorreranno con il papà, nell'estate 2025, sette giorni nel mese di luglio e sette nel mese di agosto in una località turistica campana. Il sig. si impegna a Parte_1 contattare la sig.ra o a riaccompagnare a casa, laddove quest'ultimo Pt_2 Per_2 ne facesse espressa richiesta. I genitori si impegnano a comunicarsi l'indirizzo del luogo ove si recheranno con i figli per le vacanze e/o per periodi prolungati e, durante la permanenza dei minori presso di loro, a non fare interrompere le attività sportive, extrascolastiche, ludiche e sociali, impegnandosi ad accompagnarli e a seguirli.
-Per le altre festività infrasettimanali (ad es.25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre con orario dalle 10.30 alle 21) e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale (con orario dall'uscita di scuola alle 21.00 o dalle 10.30 alle 21). - I minori trascorreranno con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore (con orario dall'uscita di scuola alle 21.00 o dalle 10.30 alle 21); con la mamma il giorno del compleanno della stessa e la Festa della Mamma (con orario dall'uscita di scuola alle 21.00 o dalle 10.30 alle 21). I minori trascorreranno con entrambi i genitori o alternativamente (con orario dall'uscita di scuola alle 21.00 o dalle 10.30 alle 21) con ciascun genitore la giornata del 19 marzo, coincidendo la Festa del Papà con l'onomastico della sig.ra Tali disposizioni sono attuate dalle parti Pt_2 anche se non vi è corrispondenza di tali giorni con il diritto di visita di ciascuno e non vi sarà alcun recupero di giorni di visita da parte di alcuno dei due genitori in quanto la disciplina speciale prevarrà su quella ordinaria. In relazione alle ricorrenze più importanti (quali, ad esempio, la Comunione di ), i coniugi condivideranno gli Per_2 oneri economici che andranno previamente concordati e poi documentati, in caso di festeggiamento congiunto, o sosterranno separatamente le spese in caso di festeggiamenti disgiunti. In relazione alle feste di compleanno - compresa quella relativa al compimento del diciottesimo anno di età dei minori - le parti si obbligano a condividere gli oneri delle feste organizzate dai figli con amici e/o parenti di entrambi genitori concordando, previamente, il budget di spesa. -Il diritto/dovere di visita innanzi indicato potrà subire variazioni in considerazione degli impegni lavorativi delle parti e delle specifiche esigenze dei minori, sempre previo avviso e accordo. -I genitori, durante la permanenza presso di essi dei minori si impegnano a garantire la propria reperibilità telefonica nonché quella dei figli e a rendere possibile una telefonata e/o videochiamata al giorno con l'altro genitore, a meno che non vi siano esigenze eccezionali, come ad esempio la malattia, che possano giustificare qualche contatto in più; 2) Sulla contribuzione paterna al mantenimento dei figli minori:
• Il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno di essi) a mezzo bonifico bancario all'IBAN IT26 O030 1503 2000 0000 6354 795. Tale somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione al 2026).
• Rimarranno a carico di entrambi genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di
Nola, che qui si intende per ripetuto e trascritto. I coniugi percepiranno, come per legge, l'AUU nella misura del 50% ciascuno.
• Recepire gli ulteriori patti così concordati: - La sig.ra si obbliga a pagare la Pt_2 rata mensile di € 108,00 relativa all'acquisto del sistema depurativo presente in casa, versando la relativa somma sul conto cointestato ai coniugi ove transita il predetto pagamento. In ogni caso il si impegna a contattare la finanziaria per effettuare Parte_1 il cambio di IBAN in modo da rendere possibile la chiusura del conto corrente cointestato cui entrambi essi coniugi si obbligano. Esse parti espressamente chiariscono che il relativamente alla spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto di Parte_1 depurazione nella casa familiare, non avrà diritto alcun rimborso cui, comunque, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia. - Le somme accantonate sul fondo Amundi rimarranno, invece, nella disponibilità del . Parte_1
• Nulla disporre in ordine all'assegno per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi riconoscono di non avervi diritto in quanto economicamente autosufficienti.
• Recepire in toto le ulteriori pattuizioni (relative alla consegna dei beni di cui innanzi) stipulate tra le parti, aventi mera natura transattiva, esplicitate in premessa (che costituisce parte integrante del presente atto) in quanto presupposto essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione.
• Dichiarare la compensazione delle spese processuali, con rinuncia dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 994 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) (al N. 40, Parte
II, Serie A, Anno 2014) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marigliano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice